Organi - Commissioni permanenti e speciali Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

VII Commissioni

§ 56 Commissione di indagine
(1) Per la preparazione di decisioni su problematiche ampie e significative il Bundestag può istituire una commissione di indagine. Su richiesta di un quarto dei suoi membri vi è obbligato. La richiesta deve specificare il compito della commissione.

(2) I membri della commissione sono designati su accordo delle Frazioni e nominati dal Presidente. Qualora non venga raggiunto un accordo, le Frazioni designano i membri in rapporto alla loro consistenza numerica. Il numero dei membri della commissione, ad eccezione dei membri delle Frazioni di cui al comma 3, non deve essere superiore a nove.

(3) Ciascuna Frazione può inviare nella commissione un membro e su decisione del Bundestag anche più membri.

(4) La commissione di indagine deve presentare la propria relazione entro un termine tale da consentire che su di essa abbia luogo nel Bundestag una discussione prima della fine della legislatura. Nella misura in cui non possa essere presentata una relazione finale, viene presentata una relazione provvisoria in base alla quale il Bundestag decide se la commissione di indagine debba proseguire o sospendere il suo lavoro.

§ 56a Analisi delle conseguenze tecniche
(1) Spetta alla Commissione per la ricerca scientifica, la tecnologia e la valutazione delle conseguenze tecniche di attivare l’analisi delle conseguenze tecniche e di valutarla ed esaminarla per il Bundestag. Essa può incaricare della esecuzione scientifica dell’analisi Istituti esterni al Bundestag.

(2) La Commissione per la ricerca scientifica, la tecnologia e la valutazione delle conseguenze tecniche deve stabilire i principi per la effettuazione dell’analisi delle conseguenze tecniche e far riferimento a questi principi nella sua decisione nel singolo caso.

§ 67 Numero legale in commissione
La commissione è in numero legale quando è presente la maggioranza dei membri. Essa rimane in numero legale finché un membro prima di una votazione non chieda la verifica del numero legale attraverso il conteggio. Il presidente può rinviare a tempo determinato la votazione prima della quale sia stata richiesta la verifica del numero legale e, se non vi siano obiezioni, continuare la discussione o passare ad un altro punto all’ordine del giorno. Qualora dopo la verifica della mancanza del numero legale la seduta sia stata sospesa a tempo determinato e dopo la riapertura continui a mancare il numero legale, si applica la frase 3.

§ 68 Convocazione di un membro del Governo federale alle sedute delle commissioni
Il diritto della commissione di richiedere la presenza di un membro del Governo federale vale anche quando questo deve essere ascoltato in una seduta pubblica. Sulla relativa mozione si decide in seduta segreta.

§ 70 Sedute pubbliche per audizioni
(1) Per informazione su di una questione oggetto del proprio esame una commissione può intraprendere pubbliche audizioni di esperti, portatori di interessi ed altre persone informate. Per le proposte assegnate, la commissione competente per il merito ne ha l’obbligo qualora lo richieda un quarto dei suoi membri; per le altre questioni non assegnate di cui al § 62, comma 1, frase 3, si effettua una audizione su decisione della commissione. La decisione è ammessa solo quando una relativa mozione sia iscritta all’ordine del giorno.

(2) Qualora ai sensi del comma 1 lo svolgimento di una audizione sia richiesto da una minoranza dei membri, devono essere ascoltate le persone informate da essi nominate. Qualora la commissione stabilisca un limite al numero delle persone da ascoltare, rispetto a tale numero complessivo la minoranza può nominare solo la quota corrispondente alla propria consistenza numerica nella commissione.

(3) La commissione interpellata per il parere può decidere in accordo con la commissione competente per il merito di effettuare una audizione nella misura in cui la commissione di merito non si avvalga della facoltà di cui al comma 1 o limiti la propria audizione a singoli aspetti della proposta che riguardino solo la sua competenza. Devono essere comunicati alla commissione competente per il merito il luogo e la data così come il novero delle persone da ascoltare. Durante l’audizione, i membri della commissione di merito hanno diritto di porre domande; tale diritto, in accordo con la commissione di merito, può essere limitato a singoli suoi membri.

(4) La commissione può avviare una discussione generale con le persone informate nella misura in cui ciò sia necessario ad apportare chiarimenti sull’oggetto dell’audizione. In tal caso la durata degli interventi deve essere limitata. La commissione può incaricare singoli suoi membri di condurre l’audizione; al riguardo, si deve tenere conto di ogni Frazione rappresentata nella commissione.

(5) Per la preparazione di una audizione pubblica la commissione deve trasmettere le diverse domande alle persone da ascoltare. Essa può chiedere loro di presentare un parere scritto.

(6) Il rimborso delle spese agli esperti ed alle persone informate si effettua solo in base alle convocazioni decise dalla commissione previo assenso del Presidente del Bundestag.

(7) I commi da 1 a 6 si applicano anche alle audizioni a porte chiuse.

§ 73 Processi verbali delle commissioni
(1) Di ciascuna seduta delle commissioni deve essere redatto un processo verbale scritto. Questo deve contenere almeno tutte le mozioni e le decisioni della commissione. La resocontazione stenografica delle sedute delle commissioni deve essere autorizzata dal Presidente del Bundestag.

(2) I processi verbali delle sedute a porte chiuse delle commissioni non sono per principio documenti segreti ai sensi del Regolamento sulla tutela del segreto del Bundestag (§ 2, comma 5 del Reg. tutela del segreto). Nella misura in cui essi non siano interamente accessibili al pubblico, devono essere dotati dalla commissione di un apposito contrassegno; i dettagli sono regolati dalle direttive da emanare ai sensi del comma 3. I processi verbali delle sedute pubbliche (§ 69, comma 1, frase 2, § 70, comma 1) non possono recare tale contrassegno.

(3) Per il trattamento dei processi verbali il Presidente del Bundestag emana apposite direttive (Appendice 2, n.d.t.) in accordo con il Presidium.