Organi - Commissioni permanenti e speciali Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO III
Della organizzazione del Congresso

CAPITOLO TERZO
Delle Commissioni

SEZIONE 1ª:
Delle Commissioni. Norme generali

Articolo 40
1. Le commissioni, salvo contraria disposizione, saranno formate dai membri designati dai Gruppi parlamentari nel numero indicato, rispetto a ciascuno di essi, dall’Ufficio di Presidenza del Congresso, sentita la Giunta dei Portavoce, ed in proporzione alla loro consistenza numerica nella Camera.
2. I Gruppi parlamentari possono sostituire uno o più dei loro membri assegnati ad una commissione con uno o più membri dello stesso Gruppo, previa comunicazione scritta al Presidente del Congresso. Qualora la sostituzione valga solo per un determinato argomento, discussione o seduta, la comunicazione verrà fatta oralmente o per iscritto al Presidente della commissione, e qualora in essa si indichi che ha carattere meramente eventuale, il Presidente ammetterà come membro della commissione, indistintamente, il sostituto o il sostituito.
3. I membri del Governo potranno partecipare prendendo la parola nelle commissioni, ma potranno votare solo in quelle di cui facciano parte.

Articolo 41
Le commissioni, con le eccezioni previste nel presente Regolamento, eleggono fra i loro membri un ufficio di presidenza, composto dal Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari. Si procederà alla elezione secondo quanto disposto per la elezione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso, adattato al diverso numero di posti da coprire.

Articolo 42
1. Le commissioni saranno convocate dal loro Presidente, in accordo con quello del Congresso, di propria iniziativa o su richiesta di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei membri della commissione.
2. Il Presidente del Congresso potrà convocare e presiedere qualunque commissione, ma potrà votare solo in quelle di cui faccia parte.

Articolo 43
1. Le commissioni prenderanno in esame i progetti, le proposte o gli argomenti che l’Ufficio di Presidenza del Congresso assegni loro secondo le rispettive competenze.
2. L’Ufficio di Presidenza del Congresso, di propria iniziativa o su richiesta di una commissione interessata, potrà decidere che su di una questione che rientri nella competenza principale di una commissione, un’altra o altre commissioni esprimano previamente un parere.
3. Le commissioni dovranno concludere l’esame di qualunque argomento entro un termine massimo di due mesi, ad eccezione di quei casi in cui la Costituzione o il presente Regolamento impongano un termine diverso o l’Ufficio di Presidenza della Camera, considerate le circostanze eccezionali che possano verificarsi, decida di ampliarlo o ridurlo.

Articolo 44
Le commissioni, tramite il Presidente del Congresso, potranno ottenere:
1. specifiche informazioni e documenti dal Governo e dalle Pubbliche Amministrazioni, essendo applicabile quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 7.
2. la presenza davanti ad esse dei membri del Governo perché forniscano informazioni su questioni connesse con i loro rispettivi Dipartimenti.
3. la presenza di autorità e funzionari pubblici in ragione della materia oggetto della discussione, al fine di informare la commissione.
4. la partecipazione di altre persone competenti nella materia, a scopo informativo e di consulenza alla commissione.

Articolo 45
I consiglieri parlamentari presteranno nelle commissioni e con riguardo ai loro Uffici di presidenza e sottocommissioni la consulenza tecnico-giuridica necessaria per l’assolvimento dei compiti ad esse assegnati e redigeranno le loro corrispondenti relazioni e pareri, riunendo le decisioni adottate.


SEZIONE 2ª:
Delle Commissioni Permanenti

Articolo 46
1. Sono Commissioni Permanenti legislative le seguenti:
1. Costituzionale.
2. Affari Esteri.
3. Giustizia e Interni.
4. Difesa.
5. Istruzione, Cultura e Sport.
 6. Economia e Finanza.
 7. Bilancio.
 8. Agricoltura, Allevamento e Pesca.
 9. Infrastrutture.
10. Politica Sociale e Occupazione.
11. Sanità e Consumo.
12. Ordinamento delle Pubbliche Amministrazioni.
13. Ambiente.
14. Scienza e Tecnologia.
2. Sono Commissioni Permanenti anche quelle che debbano costituirsi per disposizione di legge e le seguenti:
1. Regolamento.
2. Status dei Deputati.
3. Petizioni.
3. Le Commissioni Permanenti cui si riferiscono i commi precedenti dovranno costituirsi entro i dieci giorni successivi alla seduta costitutiva del Congresso.

Articolo 47
La Commissione del Regolamento sarà formata dal Presidente della Camera, che la presiederà, dagli altri membri dell’Ufficio di Presidenza del Congresso e dai Deputati designati dai Gruppi parlamentari, secondo quanto disposto dall’articolo 40 del presente Regolamento.

Articolo 48
1. La Commissione dello Status dei Deputati sarà composta da un membro di ciascun Gruppo parlamentare. Avrà un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario che corrisponderanno, nell’ordine, ai rappresentanti dei tre Gruppi parlamentari di maggior consistenza numerica all’inizio della Legislatura.
2. La Commissione agirà come organo preparatorio delle risoluzioni dell’Assemblea quando questa, secondo il Regolamento, debba pronunciarsi su questioni inerenti allo status dei Deputati, salvo nel caso in cui la proposta spetti alla Presidenza o all’Ufficio di Presidenza del Congresso.
3. La Commissione presenterà all’Assemblea, debitamente articolate e motivate, le proposte formalizzatesi al suo interno.

Articolo 49
1. Sarà applicabile alla Commissione delle Petizioni quanto disposto al comma 1 dell’articolo precedente.
2. La Commissione esaminerà ogni petizione, individuale o collettiva, che il Congresso dei Deputati riceva e potrà decidere il suo rinvio, secondo i casi, tramite il Presidente della Camera:
1. Al Difensore del Popolo.
2. Alla commissione del Congresso che stesse esaminando l’argomento di cui trattasi.
3. Al Senato, al Governo, ai Tribunali, alla Procura Generale o alla Comunità Autonoma, Deputazione provinciale, Consiglio insulare o comunale cui competa.
3. La commissione potrà anche decidere, qualora non procedesse al rinvio di cui al comma precedente, l’archiviazione della petizione senza ulteriori procedure.
4. In ogni caso, si darà ricevuta della petizione e si comunicherà al presentatore la decisione adottata.

Articolo 50
1. L’Assemblea della Camera, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta dei Portavoce, potrà decidere la creazione di altre commissioni che abbiano carattere permanente durante la legislatura in cui si adotti la decisione.
2. Tale decisione fisserà il criterio di distribuzione di competenze fra la commissione creata e quelle che, se del caso, possano risultare interessate.
3. Con lo stesso procedimento di cui al comma 1 si potrà decidere lo scioglimento delle commissioni cui si riferisce il presente articolo.


SEZIONE 3ª:
Delle Commissioni non Permanenti

Articolo 51
Sono Commissioni non Permanenti quelle create per un lavoro specifico. Si estinguono con la fine del lavoro assegnato e, in ogni caso, al termine della legislatura.

Articolo 52
1. L’Assemblea del Congresso, su proposta del Governo, dell’Ufficio di Presidenza, di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei membri della Camera, potrà decidere la creazione di una commissione d’inchiesta su qualunque argomento di interesse pubblico.
2. Le commissioni d’inchiesta elaboreranno un piano di lavoro e potranno nominare comitati al loro interno e richiedere, tramite il Presidente del Congresso, la presenza di qualunque persona per essere ascoltata. Tali convocazioni si effettueranno in base a quanto disposto dalla legge prevista all’articolo 76.2 della Costituzione ed in ogni caso risponderanno ai seguenti requisiti:
• La notifica della convocazione e dei fatti su cui si debbano fornire informazioni dovrà essere fatta con quindici giorni di anticipo, salvo quando, al ricorrere di circostanze di urgente necessità, si faccia entro un termine più breve, che in nessun caso sarà inferiore a tre giorni.
• Nella notifica, il cittadino cui è rivolta sarà avvertito dei suoi diritti ed obblighi e potrà comparire accompagnato dalla persona che designi ad assisterlo.
3. La Presidenza della Camera, sentita la commissione, potrà emanare le opportune norme di procedura. In ogni caso, le decisioni delle commissioni di inchiesta verranno adottate in funzione del criterio del voto ponderato.
4. Le conclusioni di queste commissioni, che non saranno vincolanti per i Tribunali né riguarderanno le decisioni giudiziarie, dovranno tradursi in una relazione che sarà discussa nell’Assemblea della Camera. Il Presidente del Congresso, sentita la Giunta dei Portavoce, ha potere di regolare la discussione, concedere la parola e fissare i tempi degli interventi.
5. Le conclusioni approvate dall’Assemblea della Camera saranno pubblicate nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali” e comunicate al Governo, senza pregiudizio a che la decisione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso comunichi le stesse alla Procura Generale ai fini dell’esercizio, quando ricorrano i presupposti, delle azioni opportune.
6. Su richiesta del Gruppo parlamentare proponente verranno pubblicate nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali” anche le relazioni di minoranza respinte.

Articolo 53
La creazione di Commissioni non Permanenti diverse da quelle disciplinate all’articolo precedente ed il loro eventuale carattere misto o congiunto rispetto ad altre già esistenti potrà essere decisa dall’Ufficio di Presidenza, di iniziativa propria o di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei membri della Camera e previa audizione della Giunta dei Portavoce.


CAPITOLO SESTO
Delle risorse umane e materiali

Articolo 60
1. Il Congresso dei Deputati disporrà delle risorse umane e materiali necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, specialmente di servizi tecnici, di documentazione e di consulenza.
2. Si doterà, in particolare, la Commissione Bilancio delle necessarie risorse umane e materiali, al fine di assicurare la consulenza tecnica adeguata in quegli aspetti dell’attività legislativa che abbiano conseguenze sulle entrate e sulla spesa pubblica.
3. L’elenco dei posti di lavoro e la determinazione delle funzioni spettanti a ciascuno di essi sarà fatta dall’Ufficio di Presidenza del Congresso.


DISPOSIZIONI FINALI

Quarta
I diritti, doveri, posizioni, funzioni e competenze dei funzionari al servizio del Congresso saranno quelli determinati nello Statuto del Personale delle Cortes Generali.



Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati

6. Risoluzione, del 2 novembre 1983, della Presidenza sulla delega da parte delle commissioni ai rispettivi uffici di presidenza dei poteri a cui si riferisce l’articolo 44 del Regolamento

L’articolo 44 del Regolamento abilita le commissioni a decidere che si richiedano informazioni e documentazione dal Governo e dalle Amministrazioni Pubbliche, la presenza di membri del Governo, di autorità e funzionari o di altre persone. Si viene osservando che la riunione delle commissioni al fine di adottare le decisioni in questione toglie agilità ed efficacia all’attività delle commissioni, producendosi una non necessaria dilazione nella ricezione delle informazioni o nello svolgimento delle audizioni. Di conseguenza, questa Presidenza, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, conformemente all’articolo 32 del Regolamento, ha deciso quando segue:

Primo
Le commissioni possono delegare ai loro rispettivi uffici di presidenza l’adozione delle decisioni a cui si riferisce l’articolo 44 del Regolamento.

Secondo
Le decisioni saranno inoltrate tramite il Presidente del Congresso.


8. Risoluzione, del 14 dicembre 1983, della Presidenza sull’applicazione delle norme regolamentari al funzionamento della commissione di controllo parlamentare sulla RTVE (Radiotelevisione Spagnola)

La quinta Disposizione finale del Regolamento del Congresso dei Deputati dispone che “le interrogazioni a risposta orale in commissione ed a risposta scritta in materie proprie della competenza dell’Ente Pubblico Radiotelevisione Spagnola avranno risposta direttamente dal Direttore Generale o dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico secondo le stesse norme stabilite dal presente Regolamento per le interrogazioni al Governo”. L’autonomia che lo Statuto vigente riconosce all’Ente Pubblico ed il principio di analogia stabilito per l’intero ordinamento dal Titolo Preliminare del Codice Civile consigliano di estendere le previsioni della citata Disposizione finale ai restanti strumenti di controllo parlamentare in quanto applicabili al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico RTVE. Questi strumenti di controllo o di preparazione dell’attività di controllo sono quelli cui si riferiscono gli articoli 44, 188, 189, 202 e 203 del Regolamento della Camera. Per cui, questa Presidenza, nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento della Camera e previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, ha deciso quanto segue:

Primo
Il sistema di risposta alle interrogazioni a risposta orale davanti alla Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE, a cui siano tenuti a rispondere il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico o il Direttore Generale dell’Ente stesso, secondo la loro rispettiva competenza, si conformerà al Regolamento ed a quanto stabilito nella presente Risoluzione.
I testi presentati dai Deputati in cui questi esercitano il diritto loro spettante di formulare interrogazioni rivolte al Consiglio di Amministrazione della RTVE o al Direttore Generale per la loro risposta orale davanti alla Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE, non potranno contenere più della semplice e stretta formulazione di un solo quesito, interrogando su di un fatto, una situazione o una informazione, su se il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico o il Direttore Generale dello stesso ha preso o prenderà qualche provvedimento in relazione ad una materia, o se detti organi trasmetteranno al Congresso qualche documento o lo informeranno circa qualche tema. Quanto precede sarà espresso per mezzo di una sola domanda, senza che siano suscettibili di ammissione all’esame quei testi che ne comprendano due o più.
Per ogni sessione sarà fissata una settimana ogni mese, in cui si riunirà la Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE per la risposta alle interrogazioni disciplinate in questa Risoluzione.
Saranno inserite all’ordine del giorno, previa qualificazione, quelle interrogazioni che risultino nel Protocollo del Congresso dei Deputati fra il martedì e il giovedì della settimana precedente a quella in cui venga annunciata la riunione della Commissione.
Stabilito il numero di interrogazioni da inserire all’ordine del giorno, il Presidente della Camera ne determinerà l’elenco secondo il criterio di proporzionalità fra i Gruppi parlamentari a cui appartengano i Deputati interroganti. Entro la quota assegnata ad ogni Gruppo, avranno priorità quei Deputati che non avessero fatto uso del loro diritto di formulare interrogazioni nella sessione di cui si tratti. Nell’ipotesi di presentazione di interrogazioni identiche su di uno stesso tema, avrà priorità fra di esse quella presentata per prima.
Il tempo per lo svolgimento di ogni interrogazione sarà di cinque minuti, che si divideranno in parti uguali fra il Deputato che formuli l’interrogazione ed il rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico RTVE o il Direttore Generale dello stesso incaricato di rispondervi.
Non si applicherà alle interrogazioni a risposta orale nella Commissione quanto disposto all’articolo 190 del Regolamento.

Secondo
Le audizioni al fine di informare la Commissione su argomenti riferiti all’Ente Pubblico RTVE si conformeranno alle seguenti regole:
1. Il Consiglio di Amministrazione, attraverso il rappresentante corrispondente ed il Direttore Generale dell’Ente Pubblico RTVE, su propria richiesta o per decisione dell’ufficio di presidenza della Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE e dei portavoce dei Gruppi parlamentari nella stessa, si presenteranno davanti alla suddetta Commissione per tenere una seduta informativa generale o per fornire informazioni su di un determinato argomento di loro rispettiva competenza. L’iniziativa per la adozione di tali decisioni spetta a due Gruppi parlamentari o ad un quinto dei membri della Commissione.
2. Dopo la esposizione orale del rappresentante del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale, secondo i casi, potranno intervenire i rappresentanti di ogni Gruppo parlamentare per dieci minuti, formulando domande o facendo osservazioni alle quali replicherà la persona convocata per l’audizione.
3. In casi eccezionali, e quando si tratti di informazioni su di un determinato argomento, la Presidenza della Commissione, in accordo con l’ufficio di presidenza e sentiti i portavoce della Commissione, potrà aprire un turno di interventi perché i Deputati possano semplicemente formulare domande o chiedere chiarimenti sulle informazioni fornite. Il Presidente, a tal fine, fisserà un numero o un tempo massimo di interventi.
4. I Gruppi parlamentari potranno di seguito precisare posizioni, senza avviare una discussione in presenza delle persone convocate per l’audizione.

Terzo
L’audizione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico RTVE a fini informativi e per rispondere ad interrogazioni a risposta orale avrà luogo attraverso il suo Presidente o mediante il membro designato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, senza avviare alcuna discussione.

Quarto
La Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE potrà delegare al proprio ufficio di presidenza il potere di richiedere informazioni e documentazione dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico RTVE e dal Direttore Generale dello stesso, così come di richiedere la presenza di altri funzionari dello stesso Ente Pubblico RTVE, tramite il Presidente del Congresso.


13. Risoluzione, del 23 settembre 1986, della Presidenza ad integrazione dell’articolo 113 del Regolamento sulla designazione e le funzioni dei comitati

A fronte della necessità di adeguare progressivamente le previsioni contenute all’articolo 113 del Regolamento della Camera, sulla nomina e funzione dei comitati, alle regole che la prassi parlamentare consiglia, questa Presidenza, nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento medesimo, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, ha deciso:

Primo
I comitati collegiali saranno composti da undici membri, tre appartenenti al Gruppo Socialista del Congresso, due al Gruppo di Coalizione Popolare, tre al Gruppo Misto ed in più uno per ciascuno dei Gruppi del Centro Democratico e Sociale, della Minoranza Catalana e Basco (PNV).

Secondo
Durante il termine stabilito per presentare emendamenti ad ogni iniziativa legislativa, ciascuno dei Gruppi parlamentari proporrà a far parte del comitato il Deputato o i Deputati corrispondenti.

Terzo
Decorso il termine per la presentazione di emendamenti, l’ufficio di presidenza della commissione qualificherà quelli riferiti all’intero testo che siano stati presentati e dichiarerà l’ammissione all’esame di quelli riguardanti singoli articoli. Parimenti, nominerà provvisoriamente il comitato che deve predisporre la relazione, il quale, una volta terminata la discussione sulle linee generali, se del caso, potrà iniziare i suoi lavori.

Quarto
Il comitato potrà richiedere all’Ufficio di Presidenza della Camera, attraverso il Presidente della commissione, che, su di una questione oggetto della relazione in corso di elaborazione, esprima preventivamente un parere un altro comitato di altra o altre commissioni.

Quinto
La commissione ratificherà la nomina del comitato nella prima seduta che tenga. Nell’ipotesi in cui non decida tale ratifica, saranno nulli gli atti del comitato designato a carattere provvisorio.

Sesto
È abrogata la Risoluzione della Presidenza ad integrazione di quanto disposto all’articolo 113 del Regolamento, del 30 novembre 1983.


14. Risoluzione della Presidenza della Camera, del 19 dicembre 1989, con cui si modifica il punto primo della Risoluzione ad integrazione dell’articolo 113 del Regolamento sulla designazione e le funzioni dei comitati

In conformità a quanto disposto all’articolo 97 del Regolamento della Camera, si ordina la pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali” della Risoluzione della Presidenza con cui si modifica il punto primo della Risoluzione ad integrazione dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati.

Una volta costituiti il Congresso dei Deputati della IV Legislatura ed i Gruppi parlamentari della Camera, risulta necessario adeguare alla nuova situazione il punto primo della Risoluzione della Presidenza ad integrazione dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati, in modo che la composizione dei comitati collegiali corrisponda alla nuova situazione. A tal fine, questa Presidenza, nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento del Congresso dei Deputati, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza della Camera e della Giunta dei Portavoce, ha deciso di modificare il punto primo della Risoluzione suddetta, così come redatto a seguito della Risoluzione della Presidenza del 16 febbraio 1989. Di conseguenza, detto punto sarà redatto nei seguenti termini:
“I comitati collegiali saranno composti da dieci membri, di cui tre apparterranno al Gruppo Socialista, due al Gruppo Popolare ed uno a ciascuno dei Gruppi Catalano (Convergència i Unió), Sinistra Unita - Iniziativa per la Catalogna, CDS, Basco (PNV) e Misto”.


15. Risoluzione della Presidenza della Camera, del 14 settembre 1993, con cui si modifica il punto primo della Risoluzione ad integrazione dell’articolo 113 del Regolamento sulla designazione e le funzioni dei comitati

In conformità all’articolo 97 del Regolamento, si ordina la pubblicazione della Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 14 settembre 1993, con cui si modifica il punto primo della Risoluzione della Presidenza ad integrazione dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati.

Una volta costituiti il Congresso dei Deputati della V Legislatura ed i Gruppi parlamentari della Camera, risulta necessario adeguare alla nuova situazione il punto primo della Risoluzione della Presidenza ad integrazione dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati, in modo che la composizione dei comitati collegiali corrisponda alla nuova situazione. A tal fine, questa Presidenza, nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento del Congresso dei Deputati, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza della Camera e della Giunta dei Portavoce, ha deciso di modificare il punto primo della Risoluzione suddetta, così come redatto a seguito della Risoluzione della Presidenza del 19 dicembre 1989. Di conseguenza, detto punto sarà redatto nei seguenti termini:
“I comitati collegiali saranno composti da 10 membri, di cui tre apparterranno al Gruppo Socialista, due al Gruppo Popolare ed uno a ciascuno dei Gruppi parlamentari Federale di Sinistra Unita - Iniziativa per la Catalogna, Catalano (Convergència i Unió), Basco (PNV), di Coalizione Canaria e Misto”.


16. Istruzione sul funzionamento delle commissioni, adottata per decisione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso dei Deputati del 10 febbraio 1987

L’Ufficio di Presidenza del Congresso, nella sua riunione del giorno 10 febbraio 1987, ai sensi di quanto disposto all’articolo 31.1.6 del Regolamento della Camera, ha approvato, all’unanimità, la seguente Istruzione sul funzionamento delle commissioni:

1. Le commissioni permanenti dovranno tenere, nei periodi ordinari di sedute, almeno una riunione mensile per esaminare le richieste di audizione, le proposte di carattere non legislativo e le interrogazioni a risposta orale pendenti.
2. I competenti organi delle commissioni dovranno accogliere o respingere le richieste di audizione entro dieci giorni dalla registrazione dell’iniziativa al Protocollo della Segreteria Generale del Congresso e stabilire, nel caso risultino accolte, la data del loro svolgimento, per cui si terrà conto, se del caso, ai fini della relativa convocazione, della urgenza che l’audizione potesse richiedere in ragione degli argomenti da trattare nella stessa.
3. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione di una proposta di carattere non legislativo o di una interrogazione a risposta orale, l’ufficio di presidenza della competente commissione dovrà fissare la data per il suo svolgimento, tenendo conto di quanto previsto nel Regolamento per il suo inserimento all’ordine del giorno.
4. Di tutte le riunioni degli uffici di presidenza delle commissioni verrà redatto un processo verbale, di cui si darà comunicazione alla Presidenza della Camera.
5. I Presidenti delle commissioni daranno conto settimanalmente, al Presidente della Camera, degli argomenti in esame e delle decisioni adottate.


17. Norme, del 26 giugno 1989, sul sistema di consulenza alle commissioni del Congresso dei Deputati e del Senato

Gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro riunione congiunta del giorno 26 giugno 1989, hanno approvato le Norme sul sistema di consulenza alle commissioni del Congresso dei Deputati e del Senato.
In esecuzione di detta decisione, se ne ordina la pubblicazione in conformità a quanto disposto all’articolo 97 del Regolamento della Camera.
L’approvazione, in data odierna, di una nuovo Statuto del Personale delle Cortes Generali, che prevede al suo articolo 37 che tutti i funzionari delle Cortes Generali dovranno effettuare una giornata di lavoro ed il suo corrispondente orario, nei termini stabiliti dagli Uffici di Presidenza e precisati nelle piante organiche, concerne le “Norme sul sistema di consulenza tecnico-giuridica alle commissioni”, approvate dagli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro riunione congiunta del 17 febbraio 1985.
Stabiliti nel citato Statuto e nella Risoluzione approvata alla stessa data dagli Uffici di Presidenza, in riunione congiunta, sulle “Norme comuni per la elaborazione delle piante organiche di entrambe le Camere”, i criteri per l’adeguamento della situazione attuale alle piante organiche del Congresso dei Deputati e del Senato, specialmente in materia di giornata lavorativa e retribuzioni, è ugualmente necessario adeguare le funzioni da svolgere da parte dei Consiglieri parlamentari delle Cortes Generali nelle Unità di consulenza parlamentare che si istituiscano per incrementare l’assistenza alle commissioni da parte delle Segreterie generali di entrambe le Camere, così come prevedere lo svolgimento del processo transitorio che deve avere inizio a partire dal 1 gennaio 1990.
A tal fine, gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro odierna riunione congiunta, hanno deciso di stabilire le seguenti Norme:

PRIMA
1. Le commissioni di ciascuna Camera saranno assistite dalle unità ed aree amministrative previste nelle norme di organizzazione delle Segreterie Generali e sviluppate nelle piante organiche, nell’ambito delle rispettive Direzioni delle Commissioni.
2. La direzione immediata dell’attività di tali segreterie amministrative al servizio di ogni commissione sarà affidata ai Consiglieri delle Cortes Generali assegnati, conformemente a quanto previsto nella pianta organica, alle Unità di consulenza parlamentare che si costituiscano nelle Direzioni indicate.
3. La copertura dei posti assegnati a tali Unità, tanto nel caso in cui compaiano nella pianta organica con un regime di giornata lavorativa completa, quanto nelle ipotesi di giornata lavorativa ridotta, si effettuerà, qualora siano vacanti, mediante l’apposito concorso conforme al parametro che si stabilisca.

SECONDA
1. L’esercizio della funzione di assistenza e supporto ad una commissione non esclude la consulenza a qualunque altra, quando così disponga ogni Direttore delle Commissioni in considerazione delle necessità di funzionamento delle commissioni del Congresso dei Deputati e del Senato.
2. Allo stesso modo, il Segretario Generale del Congresso o il Consigliere Superiore del Senato potranno, in applicazione di quanto disposto all’articolo 28 dello Statuto del Personale, assegnare alla Unità di consulenza parlamentare di ogni Camera Consiglieri destinati ad altre Direzioni della Segreteria Generale, o incaricare questi di partecipare a qualcuna delle specifiche attività svolte dalle commissioni, quando lo consiglino le necessità del servizio.

TERZA
La funzione di consulenza tecnico-giuridica alle commissioni implicherà per i Consiglieri l’esercizio dei seguenti compiti:
1. La consulenza al Presidente ed ai membri della commissione, durante l’orario di lavoro, sulle materie proprie della competenza della stessa e sui procedimenti parlamentari da esperire da parte della commissione o dei suoi organi nell’esercizio delle loro funzioni regolamentari.
2. Assistere alle sedute della commissione ed alle riunioni del suo ufficio di presidenza e dei comitati, qualunque sia il momento della loro convocazione, al fine di prestare la consulenza tecnico-giuridica necessaria e realizzare i lavori che possano essere loro affidati.
3. Assistere alle riunioni dell’Assemblea delle Camere in cui si trattino materie corrispondenti all’attività della commissione in cui fossero intervenuti.
4. Preparare lo schema di organizzazione della discussione in commissione ed in seduta plenaria.
5. Assistere alle riunioni convocate dai Direttori delle Commissioni delle Segreterie Generali del Congresso dei Deputati o del Senato per conoscenza e deliberazione dei programmi di lavoro, così come per il coordinamento delle funzioni di assistenza, supporto e consulenza parlamentare.
6. Informare per iscritto i rispettivi Direttori delle Commissioni delle Segreterie Generali del Congresso e del Senato delle questioni incidentali e problemi di interpretazione regolamentare che, se del caso, vengano sollevati negli organi in cui prestino la loro consulenza.
7. Elaborare i precedenti della propria commissione e partecipare alla formazione dell’archivio dei precedenti comuni alle commissioni di ciascuna Camera ed alla unificazione dei criteri risultante dalla conoscenza di detti precedenti.
8. Redigere i corrispondenti testi, processi verbali, relazioni e pareri approvati dagli organi di cui ai commi precedenti.
9. Assistere il Presidente della commissione nella programmazione dei lavori della stessa.
10. Effettuare un monitoraggio puntuale delle materie proprie dell’attività della commissione, elaborando relazioni sulle innovazioni che si verifichino nel corrispondente ordinamento settoriale, nella legislazione delle autonomie e comunitaria su dette materie e, in generale, nella giurisprudenza e nel diritto comparato.
11. Elaborare le note o relazioni richieste dalla commissione o da qualunque suo organo e fungere da canale di trasmissione, da parte delle Direzioni degli Studi, della documentazione di cui la commissione necessiti per lo svolgimento dei suoi lavori.

QUARTA
In particolare, a supporto del lavoro legislativo delle commissioni, spettano ai Consiglieri i seguenti compiti:
1. Redigere, in occasione di ogni proposta o progetto di legge affidati alla loro consulenza, e prima dell’inizio della fase in comitato, una relazione con il seguente contenuto:
• Incidenza della nuova iniziativa sulla normativa vigente nella materia, con indicazione dei precedenti normativi, dottrina giurisprudenziale, legislazione delle autonomie interessata, riferimenti di diritto comunitario e previsioni degli ordinamenti stranieri che possano risultare illustrativi per la valutazione del testo in esame.
• Analisi tecnico-legislativa del progetto o proposta, argomentando sulla correttezza della sua struttura e sull’ordinamento logico delle sue norme, sul rigore degli aspetti ortografici, lessicali e stilistici, sulla correttezza delle concordanze e rinvii e la adeguatezza del titolo, del preambolo o delle disposizioni complementari, sulla sufficienza delle disposizioni abrogative e delle tavole di vigenza e, in generale, sull’adattamento del testo alle direttive sulla qualità delle leggi che si stabiliscano nelle Camere.
• Analisi giuridica del contenuto del progetto o proposta, confrontando il testo con l’insieme dell’ordinamento e, in particolare, con i principi costituzionali e con la dottrina del Tribunale Costituzionale.
2. Prestare consulenza all’ufficio di presidenza della commissione al momento della qualificazione degli emendamenti ed assistere il relatore o il comitato nel suo compito di ordinamento dei medesimi.
3. Controllare la correttezza del testo dopo ogni procedura, riunendo le decisioni di comitato, commissione e Assemblea e controllando l’incidenza delle modifiche introdotte in ciascuna delle fasi dell’esame, particolarmente al momento della sua trasmissione all’altra Camera o al “Bollettino Ufficiale dello Stato” per la sua pubblicazione.
4. Rivedere il contenuto della documentazione legislativa, prima del suo invio all’Archivio della Camera.
5. Verificare la pubblicazione del testo nei Bollettini Ufficiali e preparare, se del caso, la opportuna correzione di errori per la sua immediata pubblicazione.
6. Dirigere la elaborazione dei “Lavori parlamentari” di tutte le leggi nel cui esame sia intervenuto, preparando la presentazione introduttiva degli stessi nelle ipotesi in cui se ne decida la pubblicazione.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Intanto che rimangano ai loro posti i Consiglieri delle Cortes Generali che attualmente esercitano solamente funzioni al servizio delle commissioni e fino al momento in cui la sufficiente copertura dei posti compresi nelle Unità di consulenza parlamentare consenta la loro sostituzione, resteranno in vigore i turni di assistenza alle commissioni previsti ai paragrafi 5 e 6 della norma seconda, approvata il 17 febbraio 1985.
Le funzioni previste nelle presenti Norme saranno applicabili a questi Consiglieri, con le limitazioni che si stabiliscano in ragione del loro particolare regime orario.

DISPOSIZIONE FINALE
Le presenti norme entreranno in vigore il giorno 1 gennaio 1990, allorché cesseranno di avere effetto le “Norme sul sistema di consulenza tecnico-giuridica alle commissioni”, approvate dagli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato il 17 febbraio 1985.


19. Decisione dell’Ufficio di Presidenza della Camera, del 20 dicembre 1989, relativa alla composizione delle Commissioni e della Deputazione Permanente

L’Ufficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, ha deciso, in conformità a quanto disposto all’articolo 40 del Regolamento, che, salvo nelle ipotesi previste dal Regolamento, le Commissioni della Camera siano composte da 19 membri del Gruppo Parlamentare Socialista del Congresso, 10 del Gruppo Parlamentare Popolare nel Congresso, 2 del Gruppo Parlamentare Catalano (Convergència i Uniò), 2 del Gruppo Parlamentare di Sinistra Unita-Iniziativa per la Catalogna, 2 del Gruppo Parlamentare del CDS, 1 del Gruppo Parlamentare Basco (PNV) e 1 del Gruppo Parlamentare Misto.
Analogamente, l’Ufficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, ha deciso, in conformità a quanto disposto all’articolo 56 del Regolamento, che la Deputazione Permanente abbia la stessa composizione esplicitata per le Commissioni, sotto la presidenza di S.E. il signor Presidente della Camera.
In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito all’articolo 97 del Regolamento della Camera.


20. Decisione dell’Ufficio di Presidenza della Camera, dell’ 8 maggio 1990, relativa alla composizione delle Commissioni e della Deputazione Permanente che modifica quella datata 20 dicembre 1989

L’Ufficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, ha deciso, in conformità a quanto disposto all’articolo 40 del Regolamento, di modificare la sua decisione sulla composizione delle Commissioni del 20 dicembre 1989 (pubblicata nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, Congresso dei Deputati, Serie E, numero 7, del 20 dicembre 1989), in modo che d’ora in avanti, e salvo nelle ipotesi previste dal Regolamento, il Gruppo Parlamentare Socialista del Congresso conterà 20 membri nelle Commissioni della Camera ed il Gruppo Parlamentare Popolare nel Congresso 11 membri.
In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito all’articolo 97 del Regolamento della Camera.

L’Ufficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, ha deciso, in conformità a quanto disposto all’articolo 56 del Regolamento, di modificare la sua decisione sulla composizione della Deputazione Permanente del 20 dicembre 1989 (pubblicata nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, Congresso dei Deputati, Serie E, numero 7, del 20 dicembre 1989), in modo che d’ora in avanti, il Gruppo Parlamentare Socialista del Congresso conterà 20 membri nella Deputazione Permanente ed il Gruppo Parlamentare Popolare nel Congresso 11 membri.
In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito all’articolo 97 del Regolamento della Camera.


21. Decisione dell’Ufficio di Presidenza della Camera, del 6 settembre 1990, relativa alla composizione delle Commissioni e della Deputazione Permanente, che modifica quella datata 8 maggio 1990

In conformità a quanto deciso dall’Ufficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, in virtù di quanto disposto dall’articolo 40 del Regolamento, d’ora in avanti, e salvo nelle ipotesi previste dal Regolamento, il Gruppo Parlamentare Misto designerà due membri delle Commissioni della Camera (risultando, di conseguenza, modificate le decisioni pubblicate nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, Congresso dei Deputati, Serie E, numero 7, del 20 dicembre 1989 e numero 45, del 9 maggio 1990).
In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito all’articolo 97 del Regolamento della Camera.

In conformità a quanto deciso dall’Ufficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, in virtù di quanto disposto dall’articolo 56 del Regolamento, d’ora in avanti il Gruppo Parlamentare Misto designerà due membri della Deputazione Permanente (risultando, di conseguenza, modificate le decisioni pubblicate nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, Congresso dei Deputati, Serie E, numero 7, del 20 dicembre 1989 e numero 45, del 9 maggio 1990).
In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto stabilito all’articolo 97 del Regolamento della Camera.


26. Decisione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso dei Deputati, del 5 maggio 1992, sulla programmazione del lavoro delle commissioni

In conformità all’articolo 97 del Regolamento della Camera, si ordina la pubblicazione della decisione adottata dall’Ufficio di Presidenza della Camera nella sua riunione odierna, in relazione alla programmazione del lavoro delle commissioni.

In virtù di quanto disposto all’articolo 31.1 del Regolamento della Camera spetta all’Ufficio di Presidenza adottare le decisioni e le misure necessarie alla organizzazione del lavoro del Congresso dei Deputati e, più precisamente, fissare, sentita la Giunta dei Portavoce, il calendario delle attività dell’Assemblea e delle commissioni per ogni sessione. Da varie legislature viene effettivamente realizzandosi all’inizio di ogni periodo la fissazione del calendario dell’Assemblea. Non è stata seguita, tuttavia, una identica prassi per quanto riguarda le commissioni le quali, ad eccezione della Commissione di controllo sulla RTVE (Radiotelevisione spagnola, n.d.t.), il cui calendario si fissa all’inizio di ogni sessione, si convocano secondo quando previsto all’articolo 42 del Regolamento, senza essere soggette ad una previa programmazione. A fronte delle crescenti difficoltà poste dal numero di riunioni di commissione che si vengono registrando, l’Ufficio di Presidenza ha progressivamente adottato misure parziali, come quella stabilita, congiuntamente all’Ufficio di Presidenza del Senato, nella riunione dell’11 febbraio 1987, nella quale si stabilirono i criteri di priorità da seguire da parte del Dipartimento per la Redazione del “Resoconto delle Sedute” per resocontare le deliberazioni dei differenti organi di entrambe le Camere — criteri che in cinque anni si sono visti ampiamente superati, in quanto muovevano dalla previsione che il numero massimo di sedute resocontate dagli stenografi fosse di quattro fra le due Camere —, o quella decisa più di recente nella riunione del 18 febbraio 1992, sulla priorità nella riserva di aule di riunione. Appare utile, tuttavia, stabilire ora criteri di carattere generale sulla programmazione delle riunioni delle commissioni, al cui fine, l’Ufficio di Presidenza, nell’esercizio dei poteri riconosciutigli dal citato articolo 31 del Regolamento, e con il parere favorevole della Giunta dei Portavoce, approva le seguenti decisioni:

Primo
Le sedute delle commissioni si terranno fra il lunedì ed il venerdì, entrambi compresi, di ogni settimana della sessione, al cui fine si adotta la decisione di autorizzazione prevista all’articolo 62.2 del Regolamento.

Secondo
In nessun caso potranno tenersi più di quattro riunioni di commissione simultaneamente. Le convocazioni dovranno distribuirsi fra i giorni lavorativi della settimana in modo che questo criterio risulti strettamente rispettato.

Terzo
La priorità nella determinazione del giorno ed ora di seduta di ogni commissione risponderà al criterio cronologico, potendo ogni commissione adeguare la sua data di riunione al calendario settimanale disponibile, una volta fissato dalla stessa l’ordine del giorno con cui si intenda convocare la seduta.


29. Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, del 21 settembre 1995, sulla composizione delle commissioni miste Congresso-Senato

Si ordina la pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, Sezione Cortes Generali, della Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, riuniti in seduta congiunta del 21 settembre 1995, sulla composizione delle commissioni miste Congresso-Senato

Primo
La Commissione mista per l’Unione Europea, la Commissione mista per i rapporti con la Corte dei Conti e la Commissione mista per lo studio del problema della droga saranno composte da 40 membri, dei quali 23 saranno Deputati e 17 Senatori, designati dai Gruppi parlamentari secondo la seguente distribuzione:
a. Deputati: 9 del Gruppo Socialista, 7 del Gruppo Popolare, 2 del Gruppo Catalano (CiU), 2 del Gruppo Federale Sinistra Unita-Iniziativa per la Catalogna (IU-IC), 1 del Gruppo Basco (PNV), 1 del Gruppo Coalizione Canaria e 1 del Gruppo Misto.
b. Senatori: 8 del Gruppo Popolare, 8 del Gruppo Socialista e 1 del Gruppo Catalano (CiU).

Secondo
La Commissione mista della ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico, la Commissione mista di studio dei diritti della donna e la Commissione mista per i rapporti con il Difensore del Popolo saranno composte da 40 membri, dei quali 23 saranno Deputati e 17 Senatori, designati dai Gruppi parlamentari secondo la seguente distribuzione:
a. Deputati: 10 del Gruppo Socialista, 7 del Gruppo Popolare, 2 del Gruppo Catalano (CiU), 2 del Gruppo Federale Sinistra Unita-Iniziativa per la Catalogna (IU-IC), 1 del Gruppo Coalizione Canaria e 1 del Gruppo Misto.
b. Senatori: 8 del Gruppo Popolare, 7 del Gruppo Socialista e 1 del Gruppo Catalano e 1 del Gruppo Basco (PNV).

Terzo
Nelle votazioni nelle commissioni miste si intenderà che non esiste parità quando l’uguaglianza di voti, essendo identico il senso in cui abbiano votato tutti i membri della commissione appartenenti ad uno stesso Gruppo parlamentare, potesse dirimersi ponderando il numero di voti in base alla rappresentanza di ciascun Gruppo.

Quarto
È abrogata la Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso e del Senato del 7 febbraio 1994, sulla composizione delle commissioni miste Congresso-Senato.

DISPOSIZIONE FINALE
La presente risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


32. Decisione dell’Ufficio di Presidenza della Camera, del 9 maggio 1996, in relazione alla composizione delle commissioni

L’Ufficio di Presidenza della Camera, nella sua riunione odierna, sentita la Giunta dei Portavoce, ha deciso che le Commissioni del Congresso
dei Deputati, eccetto quelle riguardo alle quali esiste una esplicita disposizione regolamentare, siano composte da 41 membri, con la seguente distribuzione:

17 del Gruppo parlamentare Popolare nel Congresso

14 del Gruppo Socialista nel Congresso

4 del Gruppo parlamentare Federale di Sinistra Unita-Iniziativa per la Catalogna

3 del Gruppo parlamentare Catalano (CiU)

1 del Gruppo parlamentare Basco (EAJ-PNV)

1 del Gruppo parlamentare di Coalizione Canaria

1 del Gruppo parlamentare Misto

In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto disposto all’articolo 97 del Regolamento della Camera.


33. Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 14 maggio 1996, con cui si modifica il punto primo della Risoluzione della Presidenza integrativa dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati

In conformità all’articolo 97 del Regolamento della Camera, si ordina la pubblicazione della Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 14 maggio 1996, con cui si modifica il punto primo della Risoluzione della Presidenza integrativa dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati.

Una volta costituito il Congresso dei Deputati della VI Legislatura ed i Gruppi parlamentari della Camera, risulta necessario adeguare alla nuova situazione il punto primo della Risoluzione della Presidenza integrativa dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e funzioni dei comitati, affinché la composizione dei comitati collegiali corrisponda alla nuova situazione. A tal fine, questa Presidenza, nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento del Congresso dei Deputati, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza della Camera e della Giunta dei Portavoce, ha deciso di modificare il punto primo della Risoluzione suddetta, nella redazione che gli fu data dalla Risoluzione della Presidenza del 14 settembre 1993. Di conseguenza, tale punto sarà redatto nei seguenti termini:
I comitati collegiali saranno composti da 10 membri dei quali tre apparterranno al Gruppo parlamentare Popolare nel Congresso, due al Gruppo Socialista del Congresso e uno a ciascuno dei Gruppi parlamentari Federale di Sinistra Unita-Iniziativa per la Catalogna, Catalano (Convergencia i Uniò), Basco (EAJ-PNV), di Coalizione Canaria e Misto.


34. Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, riuniti in seduta congiunta del 27 maggio 1996, sulla composizione delle commissioni miste Congresso-Senato

Si ordina la pubblicazione nel Bollettini Ufficiale delle Cortes Generali, Sezione Cortes Generali, della Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, riuniti in seduta congiunta del 27 maggio 1996, sulla composizione delle commissioni miste Congresso-Senato.

Primo
Le commissioni miste saranno composte da 42 membri, designati dai Gruppi parlamentari secondo la seguente distribuzione:
a. Deputati: 10 del Gruppo Popolare, 8 del Gruppo Socialista, 3 del Gruppo Federale Sinistra Unita-Iniziativa per la Catalogna (IU-IC), 2 del Gruppo Catalano (CiU) e 1 del Gruppo Coalizione Canaria.
b. Senatori: 8 del Gruppo Popolare, 7 del Gruppo Socialista e 1 del Gruppo Catalano (CiU).
c. In tutte le commissioni miste ci sarà un membro del Gruppo parlamentare Basco (EAJPNV) del Congresso o del Senato, distribuendosi le commissioni nelle quali spetti la presenza di un Deputato e le commissioni nelle quali spetti la presenza di un Senatore conformemente al criterio che i membri comunichino agli Uffici di Presidenza di entrambe le Camere.
d. In tutte le commissioni ci sarà un membro del Gruppo Misto del Congresso o del Gruppo Misto del Senato, distribuendosi le commissioni nelle quali spetti la presenza di un Deputato e le commissioni nelle quali spetti la presenza di un Senatore conformemente alla decisione che gli stessi comunichino agli Uffici di Presidenza di entrambe le Camere.

Secondo
Nelle votazioni nelle commissioni miste si intenderà che non esiste parità quando l’uguaglianza di voti, essendo identico il senso in cui abbiano votato tutti i membri della commissione appartenenti ad uno stesso Gruppo parlamentare, potesse dirimersi ponderando il numero di voti in base alla rappresentanza di ciascun Gruppo.

Terzo
È abrogata la Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso e del Senato del 21 settembre 1995, sulla composizione delle commissioni miste Congresso-Senato.

DISPOSIZIONE FINALE
La presente Risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


36. Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 26 giugno 1996, sul procedimento di creazione e le regole di funzionamento delle sottocommissioni in seno alle commissioni della Camera

In conformità all’articolo 97 del Regolamento della Camera si ordina la pubblicazione della Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 26 giugno 1996, sul procedimento di creazione e regole di funzionamento delle sottocommissioni in seno alle commissioni della Camera.

Risulta sempre più frequente che la Camera costituisca comitati di lavoro su di un determinato argomento in seno alle commissioni.
Dato che il Regolamento non ha previsto la creazione né regolato il regime di funzionamento di questo tipo di organi se non per il procedimento legislativo (articoli 113 e 114), o riguardo a qualche altro procedimento specifico (come, ad esempio, si fa all’articolo 52 in relazione alle commissioni di inchiesta), viene evidenziandosi in maniera crescente l’esistenza di una rilevante lacuna normativa.
Da una parte, questi comitati si stanno costituendo mediante la approvazione da parte dell’Assemblea o delle commissioni di proposte di carattere non legislativo, mozioni o risoluzioni, che acquistano in tal modo un significato normativo per la stessa Camera che risulta discutibilmente conforme alla natura regolamentare, essenzialmente politica, di questo tipo di iniziative. D’altro canto, in mancanza di previsioni regolamentari esplicite, questi comitati sono privi di un regime giuridico minimamente certo e stabile, il che pone numerosi dubbi su aspetti di primaria importanza quali la loro composizione, la loro organizzazione, il regime delle loro riunioni, i loro poteri per ottenere informazioni, il valore ed il successivo esame delle loro relazioni etc. Constatato tuttavia che questi organi di lavoro delle commissioni si sono rivelati, malgrado queste carenze, molto utili per l’insieme dei lavori della Camera, risulta indispensabile affrontare una disciplina dettagliata degli stessi che, mentre li istituzionalizza definitivamente, con la denominazione di sottocommissioni, come strumento di funzionamento ordinario del Congresso, intende regolare la loro organizzazione e lo svolgimento dei loro compiti, evitando le incertezze che si sono finora prodotte e riconducendo i diversi precedenti ad un modello unitario per tutte le commissioni. A tal fine, e conformemente a quanto disposto all’articolo 32.2 del Regolamento del Congresso, con il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, questa Presidenza dispone quanto segue:

Primo
Senza pregiudizio a quanto disposto nel Regolamento sui comitati legislativi, l’Assemblea potrà decidere la creazione di sottocommissioni
in seno alle commissioni della Camera, per la predisposizione di una relazione su argomenti specifici, secondo quando si dispone nella presente Risoluzione.

Secondo
1. La decisione dell’Assemblea di creazione di una sottocommissione sarà adottata, senza previa discussione, su proposta della commissione in cui quella debba costituirsi.
2. L’iniziativa con cui una commissione proponga all’Assemblea la creazione di una sottocommissione potrà essere presentata da un Gruppo parlamentare o da un quinto dei membri di quella. Detta iniziativa sarà esaminata e votata dalla commissione, potendo i Gruppi parlamentari intervenire per precisare la loro posizione per un tempo massimo di dieci minuti.

Terzo
1. La commissione, nella sua proposta di creazione, sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea la composizione, le regole di organizzazione e funzionamento ed il termine di conclusione dei lavori della sottocommissione. Nell’ipotesi in cui qualcuno di questi elementi non venga deciso espressamente, la composizione e le regole della sottocommissione si conformeranno a quanto disposto nella Camera per i comitati ed il termine dei loro lavori sarà di sei mesi dalla decisione di creazione.
2. Il termine previsto al paragrafo precedente potrà essere oggetto di proroga da parte dell’Assemblea della Camera quando i lavori della sottocommissione lo consiglino, a giudizio dell’Ufficio di Presidenza del Congresso, e previa proposta motivata della corrispondente commissione.

Quarto
1. Le sottocommissioni potranno fare uso dei poteri riconosciuti dall’articolo 44 del Regolamento, formulando le loro richieste attraverso il Presidente della commissione e disporranno della consulenza prevista all’articolo 45 del Regolamento.
2. La convocazione e l’ordine del giorno delle loro riunioni saranno decisi dal Presidente della commissione, su proposta dei membri della sottocommissione.

Quinto
1. Ogni sottocommissione presenterà la sua relazione, per la sua approvazione, alla corrispondente commissione.
2. I Gruppi parlamentari che dissentano da detta relazione potranno presentare relazioni di minoranza, che saranno ugualmente oggetto di discussione e votazione da parte della commissione.
3. La discussione della relazione da parte della commissione inizierà con la presentazione della stessa da parte di uno dei membri della sottocommissione, intervenendo di seguito un rappresentante di ciascuno dei Gruppi parlamentari che abbiano presentato relazioni di minoranza e, infine, i rappresentanti di ciascuno dei Gruppi che non lo abbiano fatto. Durante questa discussione, in cui ciascun intervento avrà una durata massima di 15 minuti, i Gruppi potranno presentare proposte di transazione fra il testo presentato dalla sottocommissione e le relazioni di minoranza.
4. La relazione della sottocommissione, le relazioni di minoranza ed il testo approvato dalla commissione saranno oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali.

Sesto
1. Spetta all’Ufficio di Presidenza della Camera vigilare sull’adempimento dei requisiti stabiliti dalla presente Risoluzione.
2. Eccezionalmente, l’Ufficio di Presidenza potrà decidere, su proposta della commissione e sentita la Giunta dei Portavoce, che la relazione di una sottocommissione sia oggetto di discussione nell’Assemblea della Camera. In tal caso, la commissione esprimerà un parere sulla relazione, secondo il procedimento previsto al punto Quinto di questa Risoluzione e l’Assemblea esaminerà tale parere, così come le relazioni di minoranza che i Gruppi parlamentari mantengano per l’Assemblea nel termine di 48 ore dalla votazione di quello, secondo un procedimento simile a quello seguito nella commissione.
3. Nell’ipotesi in cui il numero di sottocommissioni costituite renda consigliabile, per il buon andamento dei lavori della Camera, che non si creino nello stesso tempo nuove Sottocommissioni, la Presidenza, in accordo con l’Ufficio di Presidenza e con la Giunta dei Portavoce, potrà differire l’inserimento all’ordine del giorno dell’Assemblea di queste nuove proposte fino a che non si concludano i lavori di altre sottocommissioni precedenti.

Settimo
1. La presente Risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.
2. Quelle iniziative che si trovassero in corso di esame nella Camera al momento dell’entrata in vigore di questa Risoluzione, nelle quali di proponga la creazione di un comitato di carattere non legislativo, si conformeranno al procedimento regolato ai punti precedenti, con gli adattamenti che l’Ufficio di Presidenza della Camera reputi necessari per consentire il loro più rapido esame.
3. I comitati di carattere non legislativo già creati all’entrata in vigore della presente Risoluzione, saranno regolati da quanto disposto nella loro decisione di creazione e, suppletivamente, da quanto stabilito a punti precedenti.


37. Decisione dell’Ufficio di Presidenza della Camera, del 25 novembre 1997, in relazione alla composizione delle commissioni

L’Ufficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, ha deciso, in conformità all’articolo 40 del Regolamento, di modificare la propria decisione sulla composizione delle commissioni del 9 maggio 1996 (pubblicata nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali. Congresso dei Deputati”, Serie E, numero 10, del 14 maggio 1996), in modo che, d’ora in avanti, e salvo nelle ipotesi previste dal Regolamento, il Gruppo parlamentare Federale di Sinistra Unita conterà tre membri nelle commissioni della Camera ed il Gruppo parlamentare Misto due membri. In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità all’articolo 97 del Regolamento della Camera.


38. Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 21 dicembre 1998, sulla utilizzazione di documenti audiovisivi nelle commissioni

Questa Presidenza nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento del Congresso dei Deputati, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza della Camera e della Giunta dei Portavoce, ha deciso quanto segue:

Primo
La riproduzione di documenti audiovisivi nelle sedute delle commissioni si conformerà alle seguenti condizioni:

a) La riproduzione incidentale di documenti audiovisivi, quando siano di breve durata ed abbiano il solo scopo di illustrare l’esposizione orale di un Deputato o della persona ascoltata, dovrà essere previamente richiesta alla Presidenza della Commissione, che potrà autorizzarla per analogia con l’articolo 72.2 del Regolamento della Camera.

b) La riproduzione di documenti audiovisivi il cui fine sia di aprire una discussione sui medesimi dovrà essere effettuata, in ogni caso, fuori della seduta della Commissione. Spetta all’ufficio di presidenza della commissione, sentiti i portavoce dei Gruppi parlamentari, decidere sulla sua procedibilità.

c) Qualunque altra ipotesi non compresa nelle lettere a) e b) del punto primo della presente Risoluzione avrà carattere eccezionale, in virtù del quale spetta al Presidente del Congresso o all’Ufficio di Presidenza della Camera la sua autorizzazione.

Secondo
Quando il documento audiovisivo che si intenda riprodurre possa essere ricondotto alla lettura del Resoconto delle sedute, avrà luogo, in ogni caso, la lettura di questo invece della sua riproduzione.


39. Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 3 maggio 2000, con cui si modifica il punto primo della Risoluzione della Presidenza integrativa dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati

Una volta costituiti il Congresso dei Deputati della VII Legislatura e i Gruppi parlamentari della Camera, risulta necessario adeguare alla nuova situazione il punto primo della Risoluzione della Presidenza integrativa dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati affinché la composizione dei comitati collegiali corrisponda alla nuova situazione. A tal fine, questa Presidenza, nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento del Congresso dei Deputati, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza della Camera e della Giunta dei Portavoce, ha deciso di modificare il punto primo della suddetta Risoluzione, nella redazione che le fu data dalla Risoluzione della Presidenza del 14 maggio 1996. Di conseguenza, tale punto sarà redatto nei termini seguenti:

“I comitati collegiali saranno composti da dieci membri, dei quali tre apparterranno al Gruppo parlamentare Popolare nel Congresso, due al Gruppo parlamentare Socialista e uno a ciascuno dei Gruppi parlamentari Catalano (Convergencia i Unió), Federale di Sinistra Unita, Basco (EAJ-PNV), di Coalizione Canaria e Misto”.

Decisione dell’Ufficio di Presidenza della Camera, del 3 maggio 2000, in relazione alla composizione delle commissioni

L’Ufficio di presidenza della Camera, nella sua riunione in data odierna, ha deciso, sentita la Giunta dei Portavoce, che le commissioni del Congresso dei Deputati, eccetto quelle riguardo a cui esiste una espressa previsione regolamentare, siano composte da 40 membri, con la seguente distribuzione:

21 del Gruppo parlamentare Popolare nel Congresso.
13 del Gruppo parlamentare Socialista
 2 del Gruppo parlamentare Catalano (Convergència i Unió).
 1 del Gruppo parlamentare Federale di Sinistra Unita.
 1 del Gruppo parlamentare Basco (EAJ-PNV).
 1 del Gruppo parlamentare di Coalizione Canaria.
 1 del gruppo parlamentare Misto.

In esecuzione di detta decisione, se ne ordina la pubblicazione in conformità a quanto disposto all’articolo 97 del Regolamento della Camera.