Votazioni - Numero legale Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo I - Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea

Capitolo XIII - Modi di votazione

Articolo 61
1 L’Assemblea è sempre in numero legale per deliberare e per stabilire il proprio ordine del giorno.
2 Le votazioni dell’Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei presenti se, prima dell’annuncio quando si tratta di uno scrutinio palese o prima dell’inizio della prova negli altri casi, l’Ufficio di Presidenza non è stato chiamato, su richiesta personale del presidente di un gruppo, a verificare il numero legale constatando la presenza, nella sede del Palazzo, della maggioranza assoluta del numero dei deputati calcolata sul numero di seggi effettivamente assegnati.
3 Quando una votazione non può aver luogo per mancanza del numero legale, la seduta è sospesa dopo l’annuncio del Presidente del rinvio dello scrutinio che non può aver luogo prima di un’ora; la votazione è allora valida, qualunque sia il numero dei presenti.