Votazioni - Numero legale Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO IV
Delle Disposizioni generali di funzionamento

CAPITOLO QUARTO
Delle Votazioni

Articolo 78
1. Per prendere decisioni, la Camera ed i suoi organi dovranno essere regolarmente riuniti e con la presenza della maggioranza dei loro membri.
2. Se al momento della votazione o dopo la sua effettuazione risultasse mancante il numero legale cui si riferisce il comma precedente, si rinvierà la votazione per due ore al massimo. Qualora trascorso tale termine non si possa comunque procedervi validamente, la questione sarà sottoposta alla decisione del rispettivo organo nella seduta successiva.