Regolamento del Congresso dei Deputati TITOLO IV Delle Disposizioni generali di funzionamento CAPITOLO QUARTO Delle Votazioni Articolo 78 1. Per prendere decisioni, la Camera ed i suoi organi dovranno essere regolarmente riuniti e con la presenza della maggioranza dei loro membri. 2. Se al momento della votazione o dopo la sua effettuazione risultasse mancante il numero legale cui si riferisce il comma precedente, si rinvierà la votazione per due ore al massimo. Qualora trascorso tale termine non si possa comunque procedervi validamente, la questione sarà sottoposta alla decisione del rispettivo organo nella seduta successiva. |