Procedimenti fiduciari Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo III
Controllo Parlamentare

Parte seconda
Impegno della responsabilità governativa

Capitolo VIII - Dibattito sul programma o su una dichiarazione

Articolo 152
1 Quando, in applicazione del primo comma dell’articolo 49 della Costituzione 41, il Primo Ministro impegna la responsabilità del Governo
sul suo programma o su una dichiarazione di politica generale, la Conferenza dei Presidenti organizza il dibattito nelle condizioni previste all’articolo 132.
2 Dopo la chiusura del dibattito, la parola può essere concessa per una dichiarazione di voto di una durata di quindici minuti all’oratore designato da ciascun gruppo e di una durata di cinque minuti agli altri oratori. Le disposizioni relative alla chiusura sono applicabili a questi ultimi.
3 Il Presidente pone ai voti l’approvazione del programma o della dichiarazione del Governo.
4 La votazione è emessa a maggioranza assoluta dei voti espressi.


Capitolo IX - Mozioni di sfiducia ed interpellanze

Articolo 153
1 La presentazione delle mozioni di sfiducia è constatata mediante la consegna al Presidente dell’Assemblea di un documento recante l’intestazione “Mozione di sfiducia” seguita dalla lista delle firme di almeno un decimo dei membri dell’Assemblea. Tale decimo è calcolato sul numero dei seggi effettivamente assegnati con arrotondamento, in caso di frazione, alla cifra immediatamente superiore.
2 Lo stesso deputato non può firmare più mozioni di sfiducia alla volta.
3 Le mozioni di sfiducia possono essere motivate.
4 A partire dalla presentazione, non può essere ritirata o aggiunta alcuna firma. Il Presidente notifica la mozione di sfiducia al Governo, la fa affiggere e ne dà conoscenza all’Assemblea al momento della sua prima seduta successiva. La lista ne varietur dei firmatari è pubblicata nel resoconto integrale.

Articolo 154
1 La Conferenza dei Presidenti fissa la data di discussione delle mozioni di sfiducia, che deve avere luogo al più tardi il terzo giorno di seduta successivo allo scadere del termine costituzionale di quarantotto ore dalla presentazione.
2 Il dibattito è organizzato nelle condizioni previste all’articolo 132. Qualora vi siano più mozioni, la Conferenza può decidere che esse saranno discusse congiuntamente purché si proceda per ciascuna ad una votazione separata.
3 Non è possibile alcun ritiro di una mozione di sfiducia dopo che sia stata posta in discussione. Quando la discussione è iniziata, essa deve essere proseguita fino alla votazione.
4 Dopo la discussione generale, la parola può essere concessa, per una dichiarazione di voto di una durata di quindici minuti all’oratore designato da ciascun gruppo e di una durata di cinque minuti agli altri oratori. Le disposizioni relative alla chiusura sono applicabili a questi ultimi.
5 Non possono essere presentati emendamenti a una mozione di sfiducia.
6 I soli deputati favorevoli alla mozione di sfiducia partecipano allo scrutinio, che ha luogo conformemente alle disposizioni dell’articolo 66, paragrafo II.

Articolo 155
1 Quando in applicazione del terzo comma dell’articolo 49 della Costituzione, il Primo Ministro impegna la responsabilità del Governo sulla votazione di un testo, il dibattito viene immediatamente sospeso per ventiquattr’ore.
2 Entro tale termine, una mozione di sfiducia che risponda alle condizioni previste dall’articolo 153 può essere consegnata al Presidente dell’Assemblea. La stesura della mozione deve rientrare nell’ambito dell’articolo 49, comma 3, della Costituzione. La mozione viene affissa immediatamente.
3 All’occorrenza, il Presidente dell’Assemblea prende atto della presentazione di una mozione di sfiducia entro il predetto termine. Egli la notifica al Governo. Nel caso contrario, il Presidente prende atto dell’approvazione del testo in questione allo scadere del medesimo termine. Egli ne informa il Governo.
4 Il Presidente informa l’Assemblea, immediatamente o all’apertura della prima seduta successiva.
5 L’iscrizione all’ordine del giorno, la discussione e la votazione della mozione di cui al comma 2 hanno luogo nelle condizioni previste al presente capitolo.

Articolo 156
1 Il deputato che desideri interpellare il Governo ne informa il Presidente dell’Assemblea nel corso di una seduta pubblica aggiungendo alla sua richiesta una mozione di sfiducia rispondente alle condizioni fissate dall’articolo 153.
2 La notifica, l’affissione, l’iscrizione all’ordine del giorno, la discussione e la votazione sulla mozione di sfiducia hanno luogo nelle condizioni previste agli articoli 153 e 154. Nella discussione, l’autore dell’interpellanza ha per precedenza la parola.