Procedimenti fiduciari Assemblea nazionale

Bundestag

Congresso dei Deputati

Per convenzione costituzionale, la fiducia della Camera dei Comuni è presunta nei confronti del Primo Ministro designato dal Sovrano.

La scelta del Sovrano tuttavia ricade necessariamente sul leader del partito che consegue la maggioranza ai Comuni cosicché da un lato i meccanismi partitici di selezione del leader acquistano di fatto un rilievo costituzionale e dall’altro una situazione potenzialmente critica si determina quando le elezioni non esprimano una chiara maggioranza (il c.d. hung Parliament). Entrambi questi aspetti si situano formalmente al di fuori delle procedure parlamentari ma l'inserimento della Camera dei Comuni nell'attivazione del circuito fiduciario viene convenzionalmente salvaguardato sia dalla funzione assolta - con qualche difformità fra laburisti e conservatori - dai gruppi parlamentari nella selezione del leader di partito sia dalla posizione rigorosamente imparziale mantenuta dal Sovrano.

La ricordata convenzione costituzionale sulla fiducia presunta comporta la totale mancanza di riferimenti al riguardo nelle norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni in cui, considerata la formale titolarità del potere esecutivo da parte della Corona, si disciplina espressamente (S.O. n. 33) solo la presentazione di emendamenti alla mozione di replica al discorso della Corona con cui, in apertura di ogni sessione parlamentare annuale, si illustra il programma legislativo del Governo.

Anche la eventuale espressione della sfiducia è regolata su base convenzionale. Al riguardo, il Governo accede sempre alla richiesta del Leader of the Opposition - il capo del secondo maggior partito nella Camera dei Comuni - di concedere un giorno di seduta per la discussione di una mozione di sfiducia (c.d. vote of censure). I successivi passaggi procedurali sono informalmente concordati fra i c.d. "canali usuali" (Usual Channels), cioè i Chief Whip dei rispettivi schieramenti ed a parte rari casi di sconfitta del Governo, l'obiettivo dell'opposizione si esaurisce nel promuovere un dibattito in Assemblea su temi qualificanti oggetto di forte contrapposizione politica (n.d.t.).