Procedimenti fiduciari Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO VIII
Della concessione e revoca della fiducia

CAPITOLO PRIMO
Della investitura

Articolo 170
In applicazione delle disposizioni stabilite all’articolo 99 della Costituzione ed una volta ricevuta nel Congresso la proposta di un candi-
dato alla Presidenza del Governo, il Presidente della Camera convocherà l’Assemblea.

Articolo 171
1. La seduta avrà inizio con la lettura della proposta da parte di uno dei Segretari.
2. In seguito, il candidato proposto esporrà, senza limite di tempo, il programma politico del Governo che intende formare e chiederà la fiducia della Camera.
3. Dopo l’interruzione decretata dalla Presidenza interverrà, per trenta minuti, un rappresentante di ciascun Gruppo parlamentare che lo richieda.
4. Il candidato proposto potrà far uso della parola per quante volte lo richieda. Nel caso in cui abbia risposto individualmente ad uno degli intervenienti, questo avrà diritto a replicare per dieci minuti. Qualora il candidato abbia risposto in forma generale ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, questi avranno diritto ad una replica di dieci minuti.
5. La votazione verrà effettuata all’ora fissata dalla Presidenza. Qualora il candidato proposto vi ottenesse il voto della maggioranza assoluta dei membri del Congresso, si intenderà concessa la fiducia. Qualora non ottenesse detta maggioranza, si procederà ad una nuova votazione quarantotto ore dopo la precedente, e la fiducia si intenderà concessa se vi ottenga la maggioranza semplice. Prima di procedere a tale votazione, il candidato potrà intervenire per un tempo massimo di dieci minuti ed i Gruppi parlamentari per cinque minuti ciascuno per precisare la propria posizione.
6. Concessa la fiducia al candidato, conformemente al comma precedente, il Presidente del Congresso lo comunicherà al Re, ai fini della sua nomina come Presidente del Governo.

Articolo 172
1. Qualora nelle votazioni cui si riferisce l’articolo precedente la Camera non avesse concesso la sua fiducia, si esamineranno successive proposte con lo stesso procedimento.
2. Qualora trascorrano due mesi a partire dalla prima votazione di investitura e nessun candidato proposto avesse ottenuto la fiducia del Congresso, il Presidente della Camera sottoporrà alla firma del Re il decreto di scioglimento delle Cortes Generali e di convocazione delle elezioni e lo comunicherà al Presidente del Senato.


CAPITOLO SECONDO
Della questione di fiducia

Articolo 173
Il Presidente del Governo, previa deliberazione in Consiglio dei Ministri, può porre davanti al Congresso dei Deputati la questione di fiducia sul suo programma o su di una dichiarazione di politica generale.

Articolo 174
1. La questione di fiducia verrà posta con comunicazione scritta motivata all’Ufficio di Presidenza del Congresso, accompagnata dalla corrispondente certificazione del Consiglio dei Ministri.
2. Ammessa tale comunicazione all’esame da parte dell’Ufficio di Presidenza, la Presidenza ne informerà la Giunta dei Portavoce e convocherà l’Assemblea.
3. La discussione si svolgerà nel rispetto delle stesse norme stabilite per quella di investitura, spettando al Presidente del Governo e, se del caso, ai membri dello stesso, gli interventi da quelle previsti per il candidato.
4. Conclusa la discussione, la proposta di fiducia verrà posta in votazione all’ora previamente annunciata dalla Presidenza. La questione di fiducia non potrà essere votata prima di ventiquattro ore dalla sua presentazione.
5. La fiducia si intenderà concessa quando ottenga il voto della maggioranza semplice dei Deputati.
6. Qualunque sia il risultato della votazione, il Presidente del Congresso lo comunicherà al Re ed al Presidente del Governo.


CAPITOLO TERZO
Della mozione di sfiducia

Articolo 175
1. Il Congresso dei Deputati può far valere la responsabilità politica del governo mediante l’adozione di una mozione di sfiducia.
2. La mozione dovrà essere proposta da almeno un decimo dei Deputati con comunicazione scritta motivata indirizzata all’Ufficio di Presidenza del Congresso e dovrà comprendere un candidato alla Presidenza del Governo che abbia accettato la candidatura.

Articolo 176
L’Ufficio di Presidenza del Congresso, dopo aver verificato che la mozione di sfiducia presenta i requisiti indicati all’articolo precedente, la ammetterà all’esame, informando della sua presentazione il Presidente del Governo ed i portavoce dei Gruppi parlamentari. Entro i due giorni successivi alla presentazione della mozione di sfiducia potranno essere presentate mozioni alternative che dovranno presentare gli stessi requisiti indicati al comma 2 dell’articolo precedente e verranno sottoposte alle stesse procedure di ammissione indicate al comma precedente.

Articolo 177
1. La discussione avrà inizio con la illustrazione della mozione di sfiducia che, senza limite di tempo, verrà effettuata da uno dei Deputati firmatari della stessa. In seguito, e parimenti senza limite di tempo, potrà intervenire il candidato proposto nella mozione alla Presidenza del Governo, al fine di esporre il programma politico del Governo che intende formare.
2. Dopo l’interruzione decretata dalla Presidenza, potrà intervenire, per trenta minuti, un rappresentante di ciascuno dei Gruppi parlamentari della Camera che lo richieda. Tutti gli intervenienti hanno diritto ad un intervento di replica o rettifica di dieci minuti.
3. Qualora siano state presentate più di una mozione di sfiducia, il Presidente della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, potrà decidere la discussione congiunta di tutte quelle inserite all’ordine del giorno, ma dovranno essere poste separatamente in votazione, seguendo l’ordine della loro presentazione.
4. La mozione o mozioni di sfiducia saranno poste in votazione all’ora previamente annunciata dalla Presidenza e che non potrà essere prima di cinque giorni dalla presentazione della prima al Protocollo Generale.
5. L’approvazione di una mozione di sfiducia richiederà, in ogni caso, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Congresso dei Deputati.
6. Qualora si approvasse una mozione di sfiducia, non si porranno in votazione le altre mozioni che siano state presentate.

Articolo 178
Nel caso in cui il Congresso dei Deputati approvi una mozione di sfiducia, il suo Presidente lo porterà immediatamente a conoscenza del Re e del Presidente del Governo. Il candidato alla Presidenza del Governo in quella inserito si considererà investito della fiducia della Camera, ai fini previsti all’articolo 99 della Costituzione.

Articolo 179
Nessuno dei firmatari di una mozione di sfiducia respinta potrà firmarne un’altra durante la stessa sessione. A tal fine quella presentata nel periodo fra le sessioni verrà imputata alla sessione successiva.