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>> Regolamento di procedura del Bundestag

II. Elezione del Cancelleiere federale

§ 4 Elezione del Cancelliere federale
L’elezione del Cancelliere federale (Articolo 63 GG) ha luogo a scrutinio segreto mediante schede (§ 49). Le candidature per l’elezione di cui all’articolo 63, commi 3 e 4 GG devono essere sottoscritte da un quarto dei membri del Bundestag o da una Frazione che comprenda almeno un quarto dei membri del Bundestag.

Articolo 63 LF
(1) Il Cancelliere federale è eletto dal Bundestag senza discussione su proposta del Presidente federale.

(2) Risulta eletto chi consegue i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. L’eletto deve essere nominato dal Presidente federale.

(3) Qualora la persona proposta non venga eletta, il Bundestag può eleggere un Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri entro quattordici giorni dalla votazione.

(4) Qualora entro tale termine non si pervenga ad una elezione, ha luogo immediatamente una nuova votazione nella quale è eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Qualora l’eletto consegua i voti della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale deve nominarlo entro sette giorni dall’elezione. Qualora l’eletto non raggiunga tale maggioranza, il Presidente federale deve entro sette giorni o nominarlo o sciogliere il Bundestag.


VIII Proposte e loro trattazione

§ 97 Mozione di sfiducia contro il Cancelliere Federale
(1) Il Bundestag può esprimere la sfiducia al Cancelliere Federale su mozione in base all’articolo 67, comma 1 della Legge Fondamentale. La mozione deve essere sottoscritta da un quarto dei membri del Bundestag o da una Frazione di consistenza numerica almeno pari ad un quarto dei membri del Bundestag e presentata in modo da proporre al Bundestag un candidato espressamente designato come successore per l’elezione. Mozioni che non corrispondano a tali requisiti non possono essere poste all’ordine del giorno.

(2) Un successore, anche in presenza di più candidature, deve essere eletto con votazione a scrutinio segreto mediante schede (§ 49). Risulta eletto solo se abbia conseguito i voti della maggioranza dei membri del Bundestag.

(3) Per il termine di indizione dell’elezione si applica l’articolo 67, comma 2 della Legge Fondamentale.

Articolo 67 LF
(1) Il Bundestag può esprimere la sfiducia al Cancelliere federale solo mediante la elezione di un successore a maggioranza dei suoi membri e la richiesta al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale. Il Presidente federale deve accogliere la richiesta e nominare la persona eletta.

(2) Tra la mozione e l’elezione devono trascorrere quarantotto ore.

§ 98 Mozione di fiducia al Cancelliere Federale
(1) Il Cancelliere Federale può richiedere in base all’articolo 68 della Legge Fondamentale che gli venga espressa la fiducia; per il termine di indizione della votazione sulla mozione si applica l’articolo 68, comma 2 della Legge Fondamentale.

(2) Qualora la mozione non sia approvata dalla maggioranza dei membri del Bundestag, il Bundestag può procedere alla elezione di un altro Cancelliere Federale entro ventuno giorni dalla richiesta di un quarto dei membri in base al § 97, comma 2.

Articolo 68 LF
(1) Qualora una mozione del Cancelliere federale per esprimergli la fiducia non sia approvata dalla maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale può sciogliere il Bundestag su proposta del Cancelliere federale entro ventuno giorni. Il diritto di scioglimento decade non appena il Bundestag elegga a maggioranza dei suoi membri un altro Cancelliere federale.

(2) Tra la mozione e la votazione devono trascorrere quarantotto ore.