Procedure finanziarie Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo II Procedimento legislativo

Parte seconda - Procedimento di discussione delle leggi finanziarie e delle leggi di finanziamento della previdenza sociale

Capitolo VIII - Discussione delle leggi finanziarie in commissione

Articolo 117
1 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 43, comma primo della Costituzione 28, la Commissione delle finanze, dell’economia generale e del piano procede all’esame delle leggi finanziarie nelle condizioni previste al capitolo II del presente titolo.
2 Ogni commissione può designare uno o più dei propri membri al fine di partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Commissione delle finanze durante l’esame degli articoli di legge o degli stanziamenti che rientrano nella propria competenza.
3 Prima dell’esame di ogni singolo bilancio preventivo, il relatore speciale della Commissione delle finanze può essere convocato davanti alla commissione la cui competenza corrisponde a tale bilancio, al fine di presentarvi una esposizione delle sue disposizioni. Egli deve menzionare nella sua relazione le osservazioni presentate dai membri di quest’ultima commissione. Egli può inoltre seguire, con voto consultivo, l’insieme dei lavori di tale commissione, alle sedute della quale deve essere convocato.


Capitolo IX - Discussione delle leggi finanziarie in seduta

Articolo 118
1 La discussione delle leggi finanziarie si effettua secondo il procedimento legislativo previsto dal presente Regolamento e le disposizioni particolari della Costituzione, dell’ordinanza n. 59-2 del 2 gennaio 1959 recante legge organica relativa alle leggi finanziarie e degli articoli 119 e 120.
2 Per gli emendamenti alla legge finanziaria annuale, il termine previsto all’articolo 99, comma primo, si valuta a partire dalla distribuzione della relazione generale per gli articoli della prima parte della legge finanziaria e gli articoli della seconda parte la cui discussione non sia collegata ad uno stato di previsione, ed a partire dalla distribuzione di ciascuna relazione speciale per gli stanziamenti di uno stato di previsione e gli articoli ad esso collegati. Il termine previsto all’articolo 99, comma 3, si intende rispettivamente dall’apertura della discussione generale del progetto di legge finanziaria, dall’apertura della discussione degli articoli non collegati e dall’apertura della discussione di ogni stato di previsione.
3 Al termine dell’esame degli articoli della prima parte della legge finanziaria, e prima di passare all’esame della seconda parte, si può procedere, nelle condizioni previste all’articolo 101, ad una seconda deliberazione di tutta o parte della prima parte.
4 Si procede ad una votazione sull’insieme della prima parte del progetto di legge finanziaria nelle stesse condizioni che sull’insieme di un progetto di legge. Quando l’Assemblea non approva la prima parte del progetto di legge finanziaria, l’insieme del progetto di legge si considera come respinto.
5 Qualora si proceda, conformemente all’articolo 101, ad una seconda deliberazione di tutto o parte del progetto di legge finanziaria prima dell’inizio delle dichiarazioni di voto sull’insieme, non possono essere apportate alle disposizioni della prima parte altre modifiche se non quelle rese necessarie, a fini di coordinamento, dalle votazioni intervenute sugli articoli della seconda parte.

Articolo 119
1 Ogni articolo o emendamento contenente disposizioni diverse da quelle previste dalla predetta ordinanza n. 59-2 del 2 gennaio 1959 deve essere stralciato dalla legge finanziaria ed essere oggetto di un dibattito a parte, se la commissione permanente che ne sarebbe stata competente per il merito, nel caso in cui tale disposizione fosse stata oggetto di un progetto o di una proposta di legge, lo richieda, e se il presidente o il relatore generale o un membro dell’ufficio di presidenza, a tal fine appositamente designato, della Commissione delle finanze, dell’economia generale e del piano, lo accetti.
2 Questo dibattito è iscritto d’ufficio all’ordine del giorno dell’Assemblea di seguito alla discussione della legge finanziaria qualora si tratti di un articolo del progetto di legge finanziaria.

Articolo 120
La discussione degli stanziamenti iscritti nella seconda parte della legge finanziaria è organizzata, oltre alle disposizioni previste dalla predetta ordinanza n. 59-2 del 2 gennaio 1959, con decisioni della Conferenza dei Presidenti che fissa, a tal fine, i tempi di parola attribuiti ai gruppi ed alle commissioni e le modalità della loro ripartizione fra le discussioni dei diversi stati di previsione ministeriali.

Articolo 121
Gli articoli aggiuntivi ed emendamenti contrari alle disposizioni dell’articolo 42 della predetta ordinanza n. 59-2 del 2 gennaio 1959 sono dichiarati inammissibili nelle condizioni previste agli articoli 92 e 98.
Ordinanza n. 59-2 del 2 gennaio 1959 recante legge organica relativa alle leggi finanziarie
Art. 37. - Sotto l’autorità del Primo ministro, il ministro delle finanze predispone i progetti di legge finanziaria che sono approvati in Consiglio dei ministri.
Art. 38. - Il progetto di legge finanziaria annuale, compresi la relazione e gli allegati esplicativi previsti all’articolo 32, è presentato e distribuito non oltre il primo martedì di ottobre dell’anno che precede quello di esecuzione del bilancio. Esso è immediatamente rinviato all’esame di una commissione parlamentare.
Il progetto di legge di approvazione del rendiconto consuntivo è presentato e distribuito non oltre la fine dell’anno che segue quello di esecuzione del bilancio.
Qualora non venga presentato prima del 1° giugno alcun progetto di legge finanziaria di rettifica, il Governo invia al Parlamento non oltre tale data, una relazione sull’evoluzione dell’economia nazionale e delle finanze pubbliche.
Art. 39. - L’Assemblea nazionale deve pronunciarsi, in prima lettura, entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione di un progetto di legge finanziaria.
Il Senato deve pronunciarsi in prima lettura entro un termine di venti giorni dopo essere stato investito del progetto.
Qualora l’Assemblea nazionale non abbia deliberato in prima lettura sull’insieme del progetto entro il termine previsto al primo comma, il Governo investe il Senato del testo inizialmente presentato, modificato se del caso dagli emendamenti votati dall’Assemblea nazionale e da esso accolti. Il Senato deve allora pronunciarsi entro un termine di quindici giorni dopo essere stato investito del progetto.
Qualora il Senato non abbia deliberato in prima lettura sull’insieme del progetto di legge finanziaria entro il termine assegnato, il Governo investe nuovamente l’Assemblea del testo sottoposto al Senato, modificato se del caso dagli emendamenti votati dal Senato e da esso accolti.
Il progetto di legge finanziaria viene quindi esaminato secondo il procedimento d’urgenza nelle condizioni previste all’articolo 45 della Costituzione 29.
Qualora il Parlamento non si sia pronunciato entro il termine di settanta giorni dalla presentazione del progetto, le disposizioni di quest’ultimo possono essere emanate con ordinanza.
Art. 40. - La seconda parte della legge finanziaria annuale non può essere posta in discussione davanti ad una assemblea prima della votazione della prima parte.
Art. 41. - Le previsioni di entrate sono oggetto di una votazione sull’insieme per il bilancio generale e di una votazione per bilancio allegato o per categoria di conti speciali.
Le spese del bilancio generale sono oggetto di una votazione unica per quanto concerne i servizi votati, di una votazione per titolo ed all’interno di uno stesso titolo per ministero, per quanto concerne le nuove autorizzazioni.
Le spese dei bilanci allegati e dei conti speciali sono votate per bilancio allegato o per categoria di conti speciali ed eventualmente per titolo nelle stesse condizioni delle spese del bilancio generale.
Art. 42. - Non può essere presentato alcun articolo aggiuntivo ed alcun emendamento ad un progetto di legge finanziaria, salvo che se tenda a sopprimere o a ridurre effettivamente una spesa, a creare o ad aumentare una entrata o ad assicurare il controllo delle spese pubbliche.
Ogni articolo aggiuntivo ed ogni emendamento deve essere motivato ed accompagnato dalla illustrazione dei mezzi di copertura.
Lo stralcio degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti che contravvengano alle disposizioni del presente articolo è di diritto.
Art. 43. - Dal momento della promulgazione della legge finanziaria annuale o dalla pubblicazione dell’ordinanza prevista all’articolo 47 della Costituzione 30, il Governo emana decreti recanti, da un lato, ripartizione per capitolo per ciascun ministero degli stanziamenti approvati e, dall’altro, ripartizione per conto particolare delle operazioni dei conti speciali del Tesoro.
Tali decreti possono apportare ai capitoli o conti, in rapporto alle corrispondenti dotazioni dell’anno precedente, solo le modifiche proposte dal Governo negli allegati esplicativi, tenuto conto dei voti del Parlamento.
Le dotazioni fissate dai decreti di ripartizione possono essere modificate solo nelle condizioni previste dalla presente ordinanza.
Le creazioni, soppressioni e trasformazioni di impieghi risultano dalle modifiche di stanziamenti corrispondenti debitamente esplicitate dagli allegati.
Art. 44. - Nel caso previsto al comma 4 dell’articolo 47 della Costituzione, il Governo dispone dei due procedimenti qui di seguito previsti:
1° può richiedere all’Assemblea nazionale, prima dell’11 dicembre dell’anno che precede quello dell’esecuzione del bilancio, di deliberare separatamente sull’insieme della prima parte della legge finanziaria annuale. Questo progetto di legge parziale è sottoposto al Senato secondo il procedimento d’urgenza;
2° qualora il procedimento previsto dal comma precedente non sia stato seguito o non venga concluso, il Governo presenta all’Assemblea nazionale, prima del 19 dicembre dell’anno che precede quello dell’esecuzione del bilancio, un progetto di legge speciale che lo autorizzi a continuare a percepire le imposte esistenti fino alla votazione della legge finanziaria annuale. Questo progetto viene discusso secondo il procedimento d’urgenza.
Dopo aver ricevuto l’autorizzazione a continuare a percepire le imposte, sia con la promulgazione della prima parte della legge finanziaria annuale sia con la promulgazione di una legge speciale, il Governo emana decreti recanti ripartizione per capitolo o per conto speciale del Tesoro degli stanziamenti o delle autorizzazioni applicabili ai soli servizi votati, così come definiti dalla presente ordinanza, dal progetto di legge finanziaria annuale e dai suoi allegati esplicativi.
La pubblicazione dei decreti recanti ripartizione degli stanziamenti di servizi votati non interrompe il procedimento di discussione della legge finanziaria annuale che prosegue nelle condizioni previste dagli articoli 45 e 47 della Costituzione e dagli articoli 39, 41 e 42 della presente ordinanza.


Capitolo IX bis - Discussione delle leggi di finanziamento della previdenza sociale

Articolo 121-1
La discussione delle leggi di finanziamento della previdenza sociale si effettua secondo il procedimento legislativo previsto dal presente Regolamento, dalle disposizioni particolari della Costituzione e dalle disposizioni di carattere organico adottate per la loro applicazione.

Articolo 121-2
Gli emendamenti contrari alle disposizioni del punto III dell’articolo L.O. 111-3 del codice della previdenza sociale sono dichiarati inammissibili nelle condizioni previste agli articoli 92 e 98.
Codice della previdenza sociale
Art. L.O. 111-3. - I. - Ogni anno, la legge di finanziamento della previdenza sociale:
1° Approva gli orientamenti della politica sanitaria e previdenziale e gli obiettivi che determinano le condizioni generali dell’equilibrio finanziario della previdenza sociale;
2° Prevede, per categoria, le spese dell’insieme dei regimi obbligatori di base e degli organismi creati per concorrere al loro finanziamento;
3° Fissa, per settore, gli obiettivi di spesa dell’insieme dei regimi obbligatori di base che contino più di ventimila contribuenti attivi o pensionati titolari di diritti propri;
4° Fissa, per l’insieme dei regimi obbligatori di base, l’obiettivo nazionale di spesa di assicurazione malattia;
5° Fissa, per ciascuno dei regimi obbligatori di base di cui al n. 3° o degli organismi preposti a concorrere al loro finanziamento che possano legittimamente ricorrere a risorse non permanenti, i limiti entro i quali il suo fabbisogno di tesoreria può essere coperto mediante tali risorse.
II. - La legge di finanziamento annuale e le leggi di finanziamento correttive hanno il carattere di leggi di finanziamento della previdenza sociale.
Solo leggi di finanziamento possono modificare le disposizioni adottate in virtù dei nn. da 1° a 5° del punto I.
III. - Oltre a quelle previste al punto I, le leggi di finanziamento della previdenza sociale possono comprendere solo disposizioni che incidano direttamente sull’equilibrio finanziario dei regimi obbligatori di base o che migliorino il controllo del Parlamento sull’applicazione delle leggi di finanziamento della previdenza sociale.
Ogni emendamento deve essere accompagnato dai mezzi di copertura che ne consentano l’applicazione.
Gli emendamenti non conformi alle disposizioni del presente articolo sono inammissibili.
Art. L.O. 111-6. - Il progetto di legge annuale di finanziamento della previdenza sociale, compresa la relazione e gli allegati menzionati ai punti I e II dell’articolo L.O. 111-4, è presentato presso l’Assemblea nazionale non oltre il 15 ottobre o, se tale data è un giorno festivo, il primo giorno lavorativo seguente.
Art. L.O. 111-7. - L’Assemblea nazionale deve pronunciarsi, in prima lettura, entro il termine di venti giorni dalla presentazione del progetto di legge di finanziamento della previdenza sociale.
Il Senato deve pronunciarsi, in prima lettura, entro un termine di quindici giorni dopo esser stato investito del progetto.
Qualora l’Assemblea nazionale non abbia deliberato in prima lettura sull’insieme del progetto di legge di finanziamento della previdenza sociale entro il termine previsto all’articolo 47-1 della Costituzione 31, il Governo investe il Senato del testo inizialmente presentato, modificato, se del caso, dagli emendamenti votati dall’Assemblea nazionale e da esso accolti. Il Senato deve allora pronunciarsi entro un termine di quindici giorni dopo essere stato investito del progetto.
Qualora il Senato non abbia deliberato in prima lettura sull’insieme del progetto entro il termine assegnato, il Governo investe nuovamente l’Assemblea del testo sottoposto al Senato, modificato, se del caso, dagli emendamenti votati dal Senato e da esso accolti.
Il progetto di legge di finanziamento della previdenza sociale viene quindi esaminato secondo il procedimento d’urgenza nelle condizioni previste all’articolo 45 della Costituzione 32.


Titolo III - Controllo parlamentare

Parte prima - Procedure di informazione e di controllo dell’Assemblea

Capitolo VI - Controllo di bilancio

Articolo 146
1 I documenti e le informazioni destinate a consentire l’esercizio del controllo del bilancio dei dipartimenti ministeriali o la verifica dei conti delle imprese pubbliche e delle società ad economia mista sono trasmessi dalle autorità competenti al relatore speciale della Commissione delle finanze, dell’economia generale e del piano, incaricato del bilancio del dipartimento ministeriale di cui trattasi o al quale si ricollegano le imprese pubbliche e le società ad economia mista interessate.
2 Il relatore speciale può richiedere alla Commissione delle finanze, dell’economia generale e del piano di affiancargli uno dei suoi membri per l’esercizio di tale controllo. Egli trasmette i documenti ricevuti ai relatori per il parere sul medesimo bilancio designati dalle altre commissioni permanenti.
3 I lavori dei relatori possono essere utilizzati per le relazioni delle commissioni sulla legge finanziaria e sulla legge di approvazione del rendiconto consuntivo. Essi possono inoltre essere oggetto di relazioni informative predisposte dai relatori speciali della Commissione delle finanze, dell’economia generale e del piano.