Procedure finanziarie Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO V
Del procedimento legislativo

SEZIONE 2ª:
Del progetto di legge di bilancio

Articolo 133
1. Nell’esame e nella votazione del Bilancio generale dello Stato si applicherà il procedimento legislativo ordinario, salvo quanto disposto nella presente sezione.
2. Il progetto di legge di Bilancio generale dello Stato avrà la preferenza nell’esame rispetto agli altri lavori della Camera.
3. Gli emendamenti al progetto di legge di Bilancio generale dello Stato che in qualche senso comportino aumento degli stanziamenti potranno essere ammessi all’esame solo se, oltre a rispettare i requisiti generali, propongano una riduzione di pari entità nella medesima sezione.
4. Gli emendamenti al progetto di legge di bilancio che comportino diminuzione di entrate richiederanno l’assenso del Governo per essere esaminati.

Articolo 134
1. La discussione sulle linee generali del progetto di legge di Bilancio generale dello Stato avrà luogo nell’Assemblea della Camera. In tale discussione saranno fissati i saldi globali degli stati di previsione del bilancio. Una volta conclusa questa discussione, il progetto sarà immediatamente rinviato alla Commissione Bilancio.
2. La discussione del bilancio sarà riferita all’articolato ed allo stato delle autorizzazioni di spesa. Tutto questo senza pregiudizio all’esame di altri documenti che debbano accompagnarlo.
3. Il Presidente della Commissione e quello della Camera, in accordo con i loro rispettivi uffici di presidenza, potranno regolare le discussioni e le votazioni nella forma più adeguata alla struttura del bilancio.
4. La discussione finale del Bilancio generale dello Stato nell’Assemblea della Camera si svolgerà distinguendo l’insieme dell’articolato della legge e ciascuna delle sue Sezioni.

Articolo 135
Le disposizioni della presente sezione saranno applicabili all’esame e all’approvazione dei bilanci degli Enti Pubblici per i quali la legge stabilisca la necessità di approvazione da parte delle Cortes.



Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati

9. Norme, del 1 marzo 1984, degli Uffici di Presidenza del Congresso e del Senato sull’esame del Rendiconto generale dello Stato

La prima Disposizione transitoria della Legge Organica n. 1/1982, del 12 maggio 1982, sulla Corte dei Conti , ha istituito una Commissione mista del Congresso e del Senato incaricata dei rapporti con la Corte dei Conti, così come di studiare e proporre alle rispettive Assemblee le misure e le norme opportune.
D’altra parte, gli Uffici di Presidenza di entrambe le Camere in seduta congiunta hanno approvato, il 3 marzo 1983, le norme di funzionamento della suddetta Commissione mista.
Non è stato tuttavia mai regolato il procedimento di esame del Rendiconto generale dello Stato, circa il quale la Corte dei Conti deve annualmente riferire alle Cortes Generali. Tutto ciò, nonostante che all’articolo 199 del Regolamento del Congresso si faccia riferimento alla relazione annuale della Corte dei Conti.
Allo scopo di colmare questa lacuna, gli Uffici di Presidenza del Congresso e del Senato, nella loro riunione congiunta del 1 marzo 1984, hanno approvato quanto segue:

Primo
Ricevuta la relazione annuale della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato, l’Ufficio di Presidenza del Congresso, quello del Senato o entrambi, in seduta congiunta, la invieranno alla Commissione mista sulla Corte dei Conti perché esprima un parere.

Secondo
La Commissione potrà designare, se del caso, un comitato che studi la relazione.

Terzo
La discussione della Commissione avrà inizio con la presentazione della relazione sul Rendiconto generale dello Stato da parte del Presidente della Corte dei Conti, qualora lo decidesse la Commissione, dopo il quale potrà far uso della parola, per un tempo massimo di quindici minuti, un rappresentante di ogni Gruppo parlamentare.
Tutti gli intervenienti potranno replicare per un tempo massimo di dieci minuti ciascuno.

Quarto
Conclusa la discussione si aprirà un termine di tre giorni per presentare proposte di risoluzione all’ufficio di presidenza della Commissione. L’ufficio di presidenza della Commissione ammetterà le proposte che siano coerenti con la relazione oggetto della discussione.
Le proposte ammesse potranno essere illustrate per un tempo massimo di cinque minuti e il Presidente potrà consentire un intervento contrario per lo stesso tempo dopo la illustrazione di ciascuna di esse.
Le proposte di risoluzione saranno votate secondo l’ordine di presentazione, salvo quelle volte al rigetto complessivo della relazione della Corte dei Conti che saranno votate per prime.

Quinto
Il parere della Commissione mista, con le proposte di risoluzione approvate, saranno sottoposti all’Assemblea del Congresso e all’Assemblea del Senato, costituendo oggetto di una discussione sulle linee generali, con un intervento a favore ed uno contro per quindici minuti ciascuno, e la precisazione della posizione degli altri Gruppi parlamentari, per un tempo non superiore a dieci minuti ciascuno.
Effettuata la votazione del parere, qualora non vi fosse accordo fra il Congresso e il Senato, si tenterà di conseguirlo per mezzo della Commissione mista, che presenterà un nuovo parere, che sarà votato da entrambe le Camere. In mancanza di approvazione in questo modo, deciderà il Congresso a maggioranza assoluta.

Sesto
Qualora il risultato della decisione delle Cortes Generali, conformemente a quanto stabilito al punto precedente, consistesse nella non approvazione della relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato, verrà comunicato a questa Corte affinché presenti una nuova relazione sul Rendiconto di cui si tratti.

Settimo
Nel caso in cui la relazione fosse approvata, verrà parimenti portato a conoscenza della Corte dei Conti.

Ottavo
Il risultato della decisione delle Cortes Generali sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali” ed in quello dello Stato.