Procedure finanziarie Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

VIII. Porposte e loro trattazione

§ 94 Provvedimenti di stabilizzazione
I provvedimenti del Governo di cui al § 8, comma 1 della Legge sulla promozione della stabilità e della crescita dell’economia (provvedimenti di stabilizzazione) sono direttamente assegnati dal Presidente del Bundestag alla Commissione Bilancio. La Commissione Bilancio deve esaminare il provvedimento non oltre la settimana di seduta successiva alla trasmissione del parere del Bundesrat. La relazione della Commissione Bilancio deve essere posta all’ordine del giorno non oltre un giorno dopo la scadenza di quattro settimane dalla presentazione del provvedimento al Bundestag. Qualora la Commissione Bilancio non abbia presentato entro questo termine alcuna raccomandazione, il provvedimento deve essere posto all’ordine del giorno della successiva seduta senza relazione della commissione. Sono ammessi emendamenti ai provvedimenti di stabilizzazione solo per una diminuzione delle spese (§ 42 del Regolamento sul bilancio federale).

§ 95 Provvedimenti di bilancio
(1) Sono provvedimenti di bilancio il progetto di legge di bilancio ed il bilancio preventivo, i provvedimenti di modifica di tali progetti (provvedimenti integrativi), le proposte di modifica della legge di bilancio e del bilancio preventivo (proposte di assestamento del bilancio) così come altri provvedimenti riguardanti il bilancio. Tutti i provvedimenti di bilancio devono essere assegnati alla Commissione Bilancio; su loro richiesta, le commissioni competenti per materia devono essere ascoltate per il parere. Si applica il § 63, comma 2. La Commissione Bilancio deve riportare i pareri delle commissioni interessate. Il Presidente del Bundestag assegna i provvedimenti integrativi, in linea di principio, senza prima lettura. Le proposte di assestamento possono, su richiesta del Consiglio degli anziani, essere assegnate dal Presidente del Bundestag senza prima lettura ed essere definitivamente esaminate con una sola lettura.

(2) La seconda lettura del progetto di legge di bilancio e del bilancio preventivo può aver luogo non prima di sei settimane e la lettura finale delle proposte di assestamento non prima di tre settimane dalla assegnazione, salvo che il parere del Bundesrat venga formulato prima dello scadere del termine previsto dall’articolo 110, comma 3 della Legge Fondamentale.

(3) Per la lettura finale delle proposte di assestamento si applica, accanto alle disposizioni per la seconda lettura (§§ 81, 82), quanto disposto sulla votazione finale (§ 86).

(4) La Commissione Bilancio deve esaminare le proposte di assestamento non oltre la settimana di seduta successiva alla trasmissione del parere del Bundesrat. La relazione della Commissione deve essere posta all’ordine del giorno della successiva seduta del Bundestag. Qualora la Commissione non abbia concluso le sue discussioni entro il termine, la proposta deve essere inserita all’ordine del giorno della successiva seduta del Bundestag senza relazione della Commissione.

Articolo 110, comma 3, LF
(3) La proposta di legge di cui al comma 2, frase 1, così come le proposte di modifica della legge di bilancio e del bilancio preventivo sono presentate al Bundestag e contemporaneamente trasmesse al Bundesrat; il Bundesrat ha facoltà di esprimere un parere sulle proposte entro sei settimane e sulle proposte di modifica entro tre settimane.

§ 96 Provvedimenti di natura finanziaria
(1) Sono provvedimenti di natura finanziaria tutte le proposte che a causa del loro significato essenziale o della loro portata finanziaria siano idonee ad incidere in modo rilevante sulle finanze pubbliche della Federazione o dei Länder e che non siano provvedimenti di bilancio ai sensi del § 95. In caso di dubbio circa il carattere delle proposte, decide il Bundestag sentita la Commissione Bilancio.

(2) Dopo la prima lettura i provvedimenti di natura finanziaria sono assegnati alla Commissione Bilancio ed alla commissione competente per materia. Qualora a seguito della approvazione di emendamenti in commissione, i progetti di legge si trasformino in provvedimenti di natura finanziaria, la commissione deve darne comunicazione al Presidente del Bundestag. Questo assegna alla Commissione Bilancio il testo approvato dalla commissione; l’assegnazione può essere connessa alla fissazione di un termine.

(3) I provvedimenti di natura finanziaria dei membri del Bundestag devono esporre nella motivazione le conseguenze finanziarie. Il Presidente del Bundestag dà al Governo l’opportunità di esprimere entro quattro settimane un parere circa le conseguenze sulle finanze pubbliche della Federazione o dei Länder. La relazione della Commissione Bilancio può essere posta all’ordine del giorno solo dopo la trasmissione del parere del Governo o dopo quattro settimane.

(4) Nella misura in cui il provvedimento di natura finanziaria incida sulle finanze pubbliche della Federazione, la Commissione Bilancio esamina la sua conformità rispetto al bilancio in corso ed ai bilanci futuri. Qualora risulti dall’esame della Commissione Bilancio che il provvedimento incide sul bilancio in corso, la Commissione presenta, insieme alla relazione al Bundestag, una proposta di copertura delle minori entrate o delle maggiori spese; qualora il provvedimento incida sui bilanci futuri, la Commissione Bilancio si esprime nella sua relazione circa le possibilità di copertura futura. Qualora il Governo abbia espresso un parere sul provvedimento, la Commissione Bilancio nella sua relazione si esprime su questo parere. Qualora la Commissione Bilancio non possa fare alcuna proposta di copertura, il provvedimento è presentato al Bundestag che, dopo la motivazione illustrata da uno dei proponenti, discute e decide solo sulla possibilità di una copertura. Qualora la possibilità di copertura venga negata anche dal Bundestag, il provvedimento si intende respinto.

(5) Nella misura in cui il provvedimento di natura finanziaria incida sulle finanze pubbliche dei Länder, la Commissione Bilancio comunica nella sua relazione la natura e l’entità delle conseguenze.

(6) Qualora dalla relazione della Commissione Bilancio risulti che membri o incaricati del Governo manifestano perplessità sulle conseguenze finanziarie del provvedimento, sulle decisioni della commissione competente per il merito o sulle proposte di copertura, il Presidente del Bundestag dà al Governo l’opportunità di esprimere un parere, nella misura in cui questo non sia stato già espresso. In tal caso, la relazione può essere posta all’ordine del giorno solo dopo la trasmissione del parere o dopo quattro settimane. Qualora il Governo abbia espresso il parere, la Commissione Bilancio deve esprimersi su questo parere di fronte al Bundestag.

(7) Qualora nella seconda lettura vengano approvati emendamenti con effetti finanziari di significato essenziale o di rilevante entità finanziaria, la terza lettura – dopo l’esame preventivo in Commissione Bilancio – si effettua solo nella seconda settimana successiva alla decisione.
(8) Le relazioni della Commissione Bilancio che contengano una proposta di copertura possono essere discusse senza osservanza del termine prescritto per la seconda lettura (§ 81, comma 1, frase 2). Per le relazioni che non contengano alcuna proposta di copertura, il termine prescritto per la seconda lettura non può essere né abbreviato né soppresso, salvo che il Bundestag non decida di procedere in base al § 80, comma 2.