Procedure finanziarie Assemblea nazionale

Bundestag

Congresso dei Deputati

>> Norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni

Finanze Pubbliche (nota 24)
Necessaria raccomandazione dalla Corona relativa a richieste concernenti le finanze pubbliche.

48. - Senza previa raccomandazione dalla Corona, questa Camera non accoglierà alcuna richiesta per qualunque somma concernente la pubblica amministrazione o esaminerà alcuna mozione per uno stanziamento o un onere a carico dell’erario, sia pagabile mediante il Fondo Consolidato o il Fondo di Credito Nazionale o mediante fondi che debbono essere stanziati dal Parlamento, o per concedere o transigere qualunque somma appartenente alla Corona.


Procedure inderogabili concernenti le finanze pubbliche.


49. - Qualunque onere a carico dell’erario, sia pagabile mediante il Fondo Consolidato o il Fondo di Credito Nazionale o mediante fondi che debbono essere stanziati dal Parlamento compresa qualunque disposizione per concedere o transigere qualunque somma appartenente alla Corona deve essere autorizzato con risoluzione della Camera.


Procedura relativa a progetti di legge il cui scopo principale sia di creare un onere a carico dell’erario.

50. - (1) Un progetto di legge (diverso da un progetto che debba essere presentato in base ad una risoluzione di copertura finanziaria) il cui scopo principale sia la creazione di un onere a carico dei cittadini può essere presentato, o può esserne disposta la presentazione sulla base di un order della Camera, da un Ministro della Corona e, nel caso di un progetto di legge così presentato o di cui sia stata disposta la presentazione, la creazione dell’onere non necessiterà di essere autorizzata da una risoluzione della Camera finché il progetto non abbia ricevuto la seconda lettura, e dopo che l’onere sia stato in tal modo autorizzato, il progetto di legge sarà esaminato allo stesso modo di un progetto che implica un onere che sia accessorio al suo scopo principale.

(2) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente order si applicheranno a qualunque progetto di legge proveniente dai Lord, di cui un Ministro della Corona abbia informato i Clerk at the Table della propria intenzione di assumerne la responsabilità.

Mozioni di copertura finanziaria.

51. - (1) Una mozione di copertura finanziaria può essere presentata nella Camera senza preavviso in qualunque giorno non appena sia stato approvato un indirizzo di replica al discorso inaugurale di Sua Maestà.

(2) Un Ministro della Corona può senza preavviso presentare una mozione per dare efficacia provvisoria di legge a qualunque proposta in attuazione dell’articolo 5 del Provisional Collection of Taxes Act 1968; e la questione su di una tale mozione sarà posta immediatamente.

(3) Quando sia stata decisa la questione sulla prima di molteplici mozioni in base alle quali debba essere presentato un progetto di legge per imporre, rinnovare, modificare o abrogare qualunque onere a carico dei cittadini, la questione su ciascuna di tali ulteriori mozioni sarà posta immediatamente; e i lavori in applicazione del presente paragrafo, sebbene vi sia opposizione, possono essere decisi dopo lo scadere del tempo per l’attività su cui vi sia opposizione.

Risoluzioni di autorizzazione di spesa e risoluzioni di copertura finanziaria riferite a progetti di legge.


52. - (1) Lo Speaker porrà le questioni necessarie a decidere sui lavori concernenti mozioni di autorizzazione di spesa riferite ad un progetto di legge e mozioni di copertura finanziaria riferite ad un progetto di legge

(a) immediatamente, se tale mozione è presentata nella stessa seduta in cui il progetto di legge abbia ricevuto la seconda lettura; o

(b) non oltre tre quarti d’ora dopo l’inizio di quei lavori, se la mozione è presentata diversamente.

(2) L’attività cui si applica il presente order può essere avviata a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.


Applicazione delle norme permanenti di procedura relative alle finanze pubbliche ai progetti di legge di interesse privato etc.


53. - In relazione a progetti di legge di interesse privato, provisional order bill (nota 25) e progetti presentati ai sensi del Private Legislation Procedure (Scotland) Act 1936 o dello Statutory Orders (Special Procedure) Act 1945, le norme permanenti di procedura concernenti le finanze pubbliche avranno effetto fatta salva qualunque eccezione prevista dalle norme permanenti di procedura di questa Camera concernenti l’attività di interesse privato.


Esame di stime previsionali.


54. - (1) Tre giorni diversi dai Venerdì, prima del 5 agosto, saranno assegnati in ogni sessione all’esame di stime previsionali previsto secondo le disposizioni del paragrafo (2) dello Standing Order n. 145 (Commissione di collegamento); e non più di uno dei giorni così assegnati può essere utilizzato nella forma di due mezze giornate, che non siano Venerdì.

(2) In ciascuno di tali giorni

(a) l’esame di stime previsionali o di relazioni della Commissione di collegamento che le riguardino, sarà al primo punto dell’ordine del giorno; e

(b) altre attività possono essere ammesse prima delle 22.00 solo se l’esame delle stime previsionali sia stato concluso.

(3) In ciascuna di tali mezze giornate

(a) i lavori relativi all’esame di stime previsionali o di relazioni che le riguardino da parte della Commissione di collegamento, che siano al primo punto dell’ordine del giorno, saranno interrotti alle 19.00; o

(b) nonostante le disposizioni del paragrafo (2) del presente order, l’esame di stime previsionali o di relazioni che le riguardino da parte della Commissione di collegamento può essere previsto per le 19.00 e sarà iniziato a quell’ora:

A condizione che nei giorni in cui l’attività è rinviata fino alle 19.00 ai sensi delle disposizioni dello Standing Order n. 24 (Aggiornamento su specifica ed importante questione da esaminare con urgenza) o ne sia stato previsto l’inizio per quell’ora ai sensi delle disposizioni dello Standing Order n. 20 (Tempo per l’attività di interesse privato), i lavori di cui al presente sottoparagrafo non avranno inizio finché non si sia deliberato su tale attività e potranno quindi proseguire per tre ore, nonostante le disposizioni dello Standing Order n. 9 (Sedute della Camera).

(4) In ciascuna giornata o mezza giornata assegnata ai sensi del presente order, le questioni (diverse da una mozione di aggiornamento) necessarie a deliberare sui lavori relativi alle stime previsionali su cui si sia conclusa la discussione saranno rinviate fino all’ora prescritta al paragrafo (5) del presente order.

(5) Alle 22.00 di una giornata o mezza giornata assegnata, o subito dopo che si sia deliberato sui lavori di cui alla condizione prevista al paragrafo (3) (b) del presente order, lo Speaker porrà consecutivamente qualunque questione rinviata ai sensi del paragrafo (4) del presente order, nonché qualunque questione necessaria a deliberare sui lavori relativi a tutte le altre stime previsionali in esame in quel giorno.


Questioni sulla votazione di stime previsionali etc.


55. - (1) In qualunque giorno cui si applicano le disposizioni dei paragrafi (2), (3) o (4) del presente order lo Speaker porrà alle 22.00 le questioni

(a) su qualunque titolo di spesa da approvare relativo a dotazioni di personale per i servizi di difesa;

(b) sull’ammontare complessivo da approvare che in relazione a ciascun anno finanziario debba essere finanziato attraverso il Fondo Consolidato per gli scopi definiti nei correlativi titoli di spesa.

(2) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente order si applicheranno in un giorno non successivo al 6 febbraio, se sia stato previsto l’esame di uno dei seguenti stanziamenti complessivi:

(a) titoli di spesa in acconto per il successivo anno finanziario;

(b) stime previsionali supplementari per l’anno finanziario in corso che siano state presentate almeno sette interi giorni prima.

(3) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente order si applicheranno in un giorno non successivo al 18 marzo, se sia stato previsto l’esame di una delle seguenti dotazioni di personale o stanziamenti complessivi:

(a) titoli di spesa relativi a dotazioni di personale per i servizi di difesa;

(b) stime previsionali supplementari per l’anno finanziario in corso che siano state presentate almeno sette interi giorni prima;

(c) stanziamenti di rifinanziamento di titoli di spesa, a condizione che la Commissione dei Conti Pubblici abbia riferito di non sollevare alcuna obiezione alla autorizzazione dei finanziamenti necessari mediante stanziamenti di rifinanziamento.

(4) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente order si applicheranno in un giorno non successivo al 5 agosto, se sia stato previsto l’esame dell’ammontare complessivo di stime previsionali che siano ancora da approvare.

(5) Saranno dati almeno due giorni di preavviso circa i titoli di spesa di cui debba essere previsto l’esame ai sensi dei paragrafi (2), (3) o (4) del presente order.

(6) Le disposizioni del presente order non si applicheranno ad alcun voto relativo a crediti di Stato o a stime previsionali, supplementari o aggiuntive, per spese di guerra.


Consolidated Fund Bill.


56. - Quando sia stata presentata una mozione per la seconda lettura di un Consolidated Fund Bill o di un Appropriation Bill, la relativa questione sarà posta immediatamente, non sarà approvato alcun order per l’assegnazione del progetto di legge e la questione per la terza lettura sarà posta immediatamente; dette questioni possono essere decise a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.


Nota 29
Financial Privilege

Come già rilevato alla precedente nota 24, la Camera dei Comuni rivendica per antica tradizione il privilegio esclusivo (c.d. financial privilege) di autorizzare l’imposizione di qualunque onere a carico dei cittadini e la effettuazione di qualunque spesa a carico del bilancio pubblico. Tale privilegio, cui il precedente S.O. n. 79 prevede una deroga esplicita nei casi in cui la previsione di un onere a seguito di un emendamento approvato dai Lord abbia carattere sanzionatorio, non implica tuttavia un divieto assoluto per i Lord di approvare e trasmettere ai Comuni progetti di legge che prevedano spese. Al riguardo si ricorre per prassi ad una fictio per cui qualunque progetto trasmesso dai Lord che richieda l’approvazione di una risoluzione di autorizzazione di spesa (money resolution) da parte dei Comuni, reca in genere all’ultimo comma dell’ultimo articolo la formula standard evidenziata “in grassetto” per cui “nulla nella presente Legge imporrà un qualunque onere a carico dei cittadini o di fondi pubblici” (“nothing in this Act shall impose any charge on the people or on public funds”) mentre una nota sul frontespizio avverte che tali parole “sono state inserite dai Lord per evitare questioni di privilegio” (“were inserted by the Lords to avoid questions of privilege”). La formula in questione è in genere oggetto di un emendamento soppressivo (c.d. privilege amendment) approvato dai Comuni, dopo che un Ministro della Corona abbia formalmente assunto la responsabilità del progetto ai sensi dello S.O. n. 80 (b).