>> Regolamento dell'Assemblea nazionale Titolo III - Controllo parlamentare Parte prima - Procedure di informazione e di controllo dellAssemblea Capitolo VII - Petizioni Articolo 147 1 Le petizioni devono essere indirizzate al Presidente dellAssemblea. Esse possono parimenti essere presentate da un deputato che fa menzione, a margine, della presentazione e sottoscrive tale menzione. 2 Una petizione portata o trasmessa da un raggruppamento formatosi sulla pubblica via non può essere ricevuta dal Presidente né presentata presso lAssemblea. 3 Ogni petizione deve indicare la residenza dellautore e recarne la firma. Articolo 148 1 Le petizioni sono iscritte in un ruolo generale nellordine in cui sono pervenute. Ogni autore di una petizione viene informato del numero dordine della sua petizione. 2 Il Presidente dellAssemblea nazionale rinvia le petizioni alla commissione competente per il loro esame secondo quanto disposto dallarticolo 36. La commissione designa un relatore. 3 Dopo aver ascoltato le conclusioni del relatore, la commissione decide, secondo i casi, sia di archiviare puramente e semplicemente la petizione sia di rinviarla ad unaltra commissione permanente, allAssemblea o ad un ministro sia di sottoporla allAssemblea. Lautore della petizione è informato della decisione della commissione concernente la sua petizione. 4 Quando una petizione è rinviata ad unaltra commissione permanente dellAssemblea, questa può decidere sia di archiviarla puramente e semplicemente sia di rinviarla ad un ministro sia di sottoporla allAssemblea. Lautore della petizione è informato della decisione della commissione concernente la sua petizione. 5 La risposta del ministro viene comunicata allautore della petizione. Qualora il ministro non abbia risposto entro un termine di tre mesi alla petizione rinviatagli da una commissione, questa può decidere di sottoporre la petizione allAssemblea. 6 Quando una commissione, conformemente ai commi 3, 4 o 5 del presente articolo decide di sottoporre una petizione allAssemblea, essa presenta presso lAssemblea una relazione che riproduce il testo integrale della petizione; questa relazione viene stampata e distribuita. Articolo 149 1 Un fascicolo recante lindicazione sommaria delle petizioni e delle decisioni che le riguardano viene distribuito periodicamente ai membri dellAssemblea. 2 Negli otto giorni successivi alla distribuzione del fascicolo che pubblica la decisione della commissione volta allarchiviazione di una petizione o al suo rinvio ad un ministro o ad unaltra commissione, ogni deputato può richiedere al Presidente dellAssemblea che tale petizione sia sottoposta allAssemblea; la sua richiesta è trasmessa alla Conferenza dei Presidenti che decide. 3 Decorso tale termine, o quando la Conferenza dei Presidenti non accoglie la richiesta, le decisioni della commissione divengono definitive e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 4 Quando la Conferenza dei Presidenti accoglie la richiesta, la relazione sulla petizione che è stata pubblicata nel fascicolo viene presentata, stampata e distribuita; questa relazione riproduce il testo integrale della petizione. Articolo 150 Le relazioni presentate in applicazione degli articoli 148, comma 6, e 149, comma 4, possono essere iscritte allordine del giorno dellAssemblea sia dal Governo nelle condizioni previste allarticolo 89 sia dallAssemblea, su proposta della Conferenza di Presidenti, conformemente allarticolo 48. Articolo 151 1 Il dibattito in seduta pubblica sulle relazioni predisposte in applicazione degli articoli 148, comma 6, e 149, comma 4, ha inizio con laudizione del relatore della commissione. 2 La parola viene quindi data, se del caso, al deputato che ha presentato la petizione, in applicazione dellarticolo 147, comma primo, poi al deputato che ne ha richiesto la sottoposizione allAssemblea. 3 Tenuto conto della lista degli oratori iscritti nella discussione, il Presidente fissa il tempo di intervento di ciascuno di essi. 4 Il Governo ha la parola quando la richieda. 5 Dopo laudizione dellultimo oratore, il Presidente passa al seguito dellordine del giorno. >> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza Titolo I Applicazione di determinate disposizioni del Regolamento dellAssemblea Articolo 5 Funzionamento delle commissioni 1° Lavori delle commissioni. a) Supplenze. Quando un membro di una commissione permanente o speciale desidera farsi sostituire, in applicazione dellarticolo 38, comma 2, del Regolamento, deve avvisarne per iscritto il presidente della commissione. La richiesta di supplenza deve obbligatoriamente indicare il nome del membro della commissione chiamato ad assicurare la supplenza. Un membro della commissione può esercitare solo una supplenza. La richiesta di supplenza può indicare un secondo nome di supplente per il caso in cui il primo nominato fosse già titolare di una designazione. Nelle votazioni, il supplente esprime i voti a nome del titolare. Quando i voti sono pubblicati nel Bollettino delle commissioni, il nome del titolare figura nella lista dei votanti seguito, fra parentesi, dal nome del suo supplente. b) Dimissioni, sostituzioni. Un commissario non deve essere considerato come dimissionario se non dopo che il Presidente dellAssemblea ne sia stato informato. La procedura di sostituzione può allora essere avviata. I nomi dei sostituti devono essere consegnati alla Presidenza prima delle ore 18.00. Sono immediatamente affissi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo in applicazione degli articoli 34, comma 5, e 38, comma 4, del Regolamento. I sostituti i cui nomi sono stati affissi possono assistere alle riunioni della commissione ma non sono autorizzati a votarvi se non dopo la suddetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. c) Processi verbali. I processi verbali delle commissioni devono essere predisposti solo in due esemplari e non devono, in corso di legislatura, lasciare gli archivi del servizio delle commissioni. d) Audizioni. Su richiesta dei presidenti di commissione indirizzata al Segretario generale dellAssemblea almeno ventiquattro ore prima della riunione della loro commissione, il servizio del resoconto integrale o il servizio dei resoconti sommari possono essere incaricati di predisporre i resoconti delle audizioni cui si proceda. La redazione di tali resoconti può parimenti essere assicurata dalla segreteria della commissione. 2° Missioni informative delle commissioni. Il numero dei commissari che le commissioni possono designare a partecipare a missioni informative e di controllo è fissato al massimo: a dieci, per le missioni effettuate nel territorio metropolitano, a sette per le missioni effettuate in Europa e a sei per le altre missioni. Durante le sessioni, le missioni effettuate fuori dal territorio metropolitano sono autorizzate dallUfficio di Presidenza o, in caso di urgenza, dal Presidente. Nessuna manifestazione può essere fatta a nome dellAssemblea senza la sua preventiva approvazione. I questori sono abilitati a valutare se ricorrano i presupposti per rimborsare determinate spese sostenute dai presidenti delle commissioni in occasione delle missioni informative. 3° Petizioni Viene predisposto dalla segreteria della Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dellamministrazione generale della Repubblica: a) un ruolo generale delle petizioni contenente, per ciascuna petizione, un numero dordine, il nome e la residenza del presentatore, lindicazione sommaria delloggetto della sua richiesta e, se del caso, il nome del deputato che lha presentata; b) un fascicolo delle petizioni il quale, periodicamente stampato e distribuito, menzioni il nome ed il domicilio dei presentatori, lindicazione sommaria delloggetto delle petizioni, il numero dordine, i nomi dei relatori della Commissione delle leggi costituzionali e, se del caso, della commissione permanente da questa investita, le decisioni adottate dalle commissioni con il breve riassunto dei motivi e le risposte fornite dai ministri a cui siano state rinviate petizioni. 4° Funzionari distaccati dalle amministrazioni centrali nelle commissioni; assistenti dei presidenti delle commissioni. I funzionari delle amministrazioni centrali, messi a disposizione delle commissioni della Difesa nazionale e delle forze armate e delle Finanze, delleconomia generale e del piano, su richiesta dei loro presidenti, in qualità di esperti, hanno un compito di semplice informazione. Questi funzionari, così come gli assistenti dei presidenti delle commissioni, dipendono unicamente, sotto la sua responsabilità personale, dal presidente della commissione interessata. Essi non possono in alcun caso prendere parte ai lavori delle commissioni, assistere alle loro riunioni né ricevere comunicazione dei loro processi verbali. Essi possono occupare un ufficio nei locali dellAssemblea. Essi ricevono un lasciapassare rilasciato dai questori, che consente loro di recarsi direttamente presso il presidente della commissione che ha richiesto la loro collaborazione. |