Petizioni Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo III - Controllo parlamentare

Parte prima - Procedure di informazione e di controllo dell’Assemblea

Capitolo VII - Petizioni

Articolo 147
1 Le petizioni devono essere indirizzate al Presidente dell’Assemblea. Esse possono parimenti essere presentate da un deputato che fa menzione, a margine, della presentazione e sottoscrive tale menzione.
2 Una petizione portata o trasmessa da un raggruppamento formatosi sulla pubblica via non può essere ricevuta dal Presidente né presentata presso l’Assemblea.
3 Ogni petizione deve indicare la residenza dell’autore e recarne la firma.

Articolo 148
1 Le petizioni sono iscritte in un ruolo generale nell’ordine in cui sono pervenute. Ogni autore di una petizione viene informato del numero d’ordine della sua petizione.
2 Il Presidente dell’Assemblea nazionale rinvia le petizioni alla commissione competente per il loro esame secondo quanto disposto dall’articolo 36. La commissione designa un relatore.
3 Dopo aver ascoltato le conclusioni del relatore, la commissione decide, secondo i casi, sia di archiviare puramente e semplicemente la petizione sia di rinviarla ad un’altra commissione permanente, all’Assemblea o ad un ministro sia di sottoporla all’Assemblea. L’autore della petizione è informato della decisione della commissione concernente la sua petizione.
4 Quando una petizione è rinviata ad un’altra commissione permanente dell’Assemblea, questa può decidere sia di archiviarla puramente e semplicemente sia di rinviarla ad un ministro sia di sottoporla all’Assemblea. L’autore della petizione è informato della decisione della commissione concernente la sua petizione.
5 La risposta del ministro viene comunicata all’autore della petizione. Qualora il ministro non abbia risposto entro un termine di tre mesi alla petizione rinviatagli da una commissione, questa può decidere di sottoporre la petizione all’Assemblea.
6 Quando una commissione, conformemente ai commi 3, 4 o 5 del presente articolo decide di sottoporre una petizione all’Assemblea, essa presenta presso l’Assemblea una relazione che riproduce il testo integrale della petizione; questa relazione viene stampata e distribuita.

Articolo 149
1 Un fascicolo recante l’indicazione sommaria delle petizioni e delle decisioni che le riguardano viene distribuito periodicamente ai membri dell’Assemblea.
2 Negli otto giorni successivi alla distribuzione del fascicolo che pubblica la decisione della commissione volta all’archiviazione di una petizione o al suo rinvio ad un ministro o ad un’altra commissione, ogni deputato può richiedere al Presidente dell’Assemblea che tale petizione sia sottoposta all’Assemblea; la sua richiesta è trasmessa alla Conferenza dei Presidenti che decide.
3 Decorso tale termine, o quando la Conferenza dei Presidenti non accoglie la richiesta, le decisioni della commissione divengono definitive e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
4 Quando la Conferenza dei Presidenti accoglie la richiesta, la relazione sulla petizione che è stata pubblicata nel fascicolo viene presentata, stampata e distribuita; questa relazione riproduce il testo integrale della petizione.

Articolo 150
Le relazioni presentate in applicazione degli articoli 148, comma 6, e 149, comma 4, possono essere iscritte all’ordine del giorno dell’Assemblea sia dal Governo nelle condizioni previste all’articolo 89 sia dall’Assemblea, su proposta della Conferenza di Presidenti, conformemente all’articolo 48.

Articolo 151
1 Il dibattito in seduta pubblica sulle relazioni predisposte in applicazione degli articoli 148, comma 6, e 149, comma 4, ha inizio con l’audizione del relatore della commissione.
2 La parola viene quindi data, se del caso, al deputato che ha presentato la petizione, in applicazione dell’articolo 147, comma primo, poi al deputato che ne ha richiesto la sottoposizione all’Assemblea.
3 Tenuto conto della lista degli oratori iscritti nella discussione, il Presidente fissa il tempo di intervento di ciascuno di essi.
4 Il Governo ha la parola quando la richieda.
5 Dopo l’audizione dell’ultimo oratore, il Presidente passa al seguito dell’ordine del giorno.


>> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza

Titolo I
Applicazione di determinate disposizioni del Regolamento dell’Assemblea

Articolo 5
Funzionamento delle commissioni
1° Lavori delle commissioni.
a) Supplenze.
Quando un membro di una commissione permanente o speciale desidera farsi sostituire, in applicazione dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento, deve avvisarne per iscritto il presidente della commissione.
La richiesta di supplenza deve obbligatoriamente indicare il nome del membro della commissione chiamato ad assicurare la supplenza.
Un membro della commissione può esercitare solo una supplenza. La richiesta di supplenza può indicare un secondo nome di supplente per il caso in cui il primo nominato fosse già titolare di una designazione.
Nelle votazioni, il supplente esprime i voti a nome del titolare. Quando i voti sono pubblicati nel Bollettino delle commissioni, il nome del titolare figura nella lista dei votanti seguito, fra parentesi, dal nome del suo supplente.
b) Dimissioni, sostituzioni.
Un commissario non deve essere considerato come dimissionario se non dopo che il Presidente dell’Assemblea ne sia stato informato. La procedura di sostituzione può allora essere avviata.
I nomi dei sostituti devono essere consegnati alla Presidenza prima delle ore 18.00. Sono immediatamente affissi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo in applicazione degli articoli 34, comma 5, e 38, comma 4, del Regolamento.
I sostituti i cui nomi sono stati affissi possono assistere alle riunioni della commissione ma non sono autorizzati a votarvi se non dopo la suddetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
c) Processi verbali.
I processi verbali delle commissioni devono essere predisposti solo in due esemplari e non devono, in corso di legislatura, lasciare gli archivi del servizio delle commissioni.
d) Audizioni.
Su richiesta dei presidenti di commissione indirizzata al Segretario generale dell’Assemblea almeno ventiquattro ore prima della riunione della loro commissione, il servizio del resoconto integrale o il servizio dei resoconti sommari possono essere incaricati di predisporre i resoconti delle audizioni cui si proceda.
La redazione di tali resoconti può parimenti essere assicurata dalla segreteria della commissione.
2° Missioni informative delle commissioni.
Il numero dei commissari che le commissioni possono designare a partecipare a missioni informative e di controllo è fissato al massimo: a dieci, per le missioni effettuate nel territorio metropolitano, a sette per le missioni effettuate in Europa e a sei per le altre missioni.
Durante le sessioni, le missioni effettuate fuori dal territorio metropolitano sono autorizzate dall’Ufficio di Presidenza o, in caso di urgenza, dal Presidente.
Nessuna manifestazione può essere fatta a nome dell’Assemblea senza la sua preventiva approvazione.
I questori sono abilitati a valutare se ricorrano i presupposti per rimborsare determinate spese sostenute dai presidenti delle commissioni in occasione delle missioni informative.
3° Petizioni
Viene predisposto dalla segreteria della Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell’amministrazione generale della Repubblica:
a) un ruolo generale delle petizioni contenente, per ciascuna petizione, un numero d’ordine, il nome e la residenza del presentatore, l’indicazione sommaria dell’oggetto della sua richiesta e, se del caso, il nome del deputato che l’ha presentata;
b) un fascicolo delle petizioni il quale, periodicamente stampato e distribuito, menzioni il nome ed il domicilio dei presentatori, l’indicazione sommaria dell’oggetto delle petizioni, il numero d’ordine, i nomi dei relatori della Commissione delle leggi costituzionali e, se del caso, della commissione permanente da questa investita, le decisioni adottate dalle commissioni con il breve riassunto dei motivi e le risposte fornite dai ministri a cui siano state rinviate petizioni.
4° Funzionari distaccati dalle amministrazioni centrali nelle commissioni; assistenti dei presidenti delle commissioni.
I funzionari delle amministrazioni centrali, messi a disposizione delle commissioni della Difesa nazionale e delle forze armate e delle Finanze, dell’economia generale e del piano, su richiesta dei loro presidenti, in qualità di esperti, hanno un compito di semplice informazione.
Questi funzionari, così come gli assistenti dei presidenti delle commissioni, dipendono unicamente, sotto la sua responsabilità personale, dal presidente della commissione interessata.
Essi non possono in alcun caso prendere parte ai lavori delle commissioni, assistere alle loro riunioni né ricevere comunicazione dei loro processi verbali. Essi possono occupare un ufficio nei locali dell’Assemblea.
Essi ricevono un lasciapassare rilasciato dai questori, che consente loro di recarsi direttamente presso il presidente della commissione che ha richiesto la loro collaborazione.