Petizioni Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

IX. Trattazione delle petizioni

§ 108 Competenza della Commissione per le petizioni
(1) Spetta alla Commissione per le petizioni, che deve essere istituita dal Bundestag in base all’articolo 45 c della Legge Fondamentale, la trattazione delle petizioni e dei ricorsi rivolti al Bundestag ai sensi dell’articolo 17 della Legge Fondamentale. Sono fatti salvi i compiti e le competenze del Commissario alla difesa.

(2) Nella misura in cui non risulti diversamente dalla legge sulle competenze della Commissione per le petizioni del Bundestag, le petizioni vengono esaminate in base alle seguenti disposizioni.

Articolo 45 c LF
(1) Il Bundestag istituisce una Commissione per le petizioni cui spetta la trattazione delle petizioni e dei ricorsi rivolti al Bundestag in base all’articolo 17.

(2) Una legge federale disciplina le competenze della Commissione per l’esame dei ricorsi.

§ 109 Assegnazione delle petizioni
(1) Il Presidente del Bundestag assegna le petizioni alla Commissione per le petizioni. Questa richiede un parere alla commissione competente per materia qualora le petizioni riguardino una questione in esame presso tale commissione.

(2) I membri del Bundestag che presentino una petizione, devono su loro richiesta partecipare ai lavori della commissione con voto consultivo.

§ 110 Diritti della Commissione per le petizioni
(1) La Commissione per le petizioni deve stabilire i principi per la trattazione delle petizioni e dei ricorsi ed in base ad essi decidere nel singolo caso.

(2) Nella misura in cui vengano rivolte richieste di presentazione di atti, di informazioni o di accesso ad organizzazioni, direttamente ad autorità federali, ad enti di carattere federale, istituti e fondazioni di diritto pubblico, deve esserne informato il competente membro del Governo.

(3) Prima della audizione dei presentatori della petizione, di testimoni o di esperti deve essere data per tempo comunicazione al competente membro del Governo.

§ 111 Conferimento di competenze a singoli membri della Commissione per le petizioni
La commissione per le petizioni deve decidere nel singolo caso il conferimento di competenze ad uno o più suoi membri in base alla legge di cui all’articolo 45 c della Legge Fondamentale. Contenuto ed ampiezza del conferimento devono essere precisati nella decisione.

§ 112 Raccomandazione e relazione della Commissione per le petizioni
(1) La relazione sulle petizioni esaminate dalla Commissione per le petizioni è presentata al Bundestag con una raccomandazione in un unico documento. La relazione deve essere presentata mensilmente. Oltre a ciò, la Commissione per le petizioni predispone annualmente una relazione scritta al Bundestag sulla propria attività.

(2) Le relazioni sono stampate, distribuite ed inserite all’ordine del giorno entro tre settimane di seduta dalla distribuzione; esse possono essere illustrate oralmente dal relatore. Una discussione ha però luogo solo se richiesta da un Frazione o dal cinque per cento dei membri del Bundestag.

(3) Ai presentatori viene comunicato il tipo di esito della loro petizione. Tale comunicazione deve essere provvista di motivazioni.