Petizioni Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Costituzione spagnola del 1978

Articolo 77
1. Le Camere possono ricevere petizioni individuali e collettive, sempre per iscritto, essendo proibita la presentazione diretta mediante manifestazioni cittadine.
2. Le Camere possono trasmettere al Governo le petizioni che ricevano. Il Governo è tenuto a pronunciarsi sul loro contenuto qualora le Camere lo richiedano.


Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO III
Della organizzazione del Congresso

CAPITOLO TERZO
Delle Commissioni

SEZIONE 2ª:
Delle Commissioni Permanenti


Articolo 46
1. Sono Commissioni Permanenti legislative le seguenti:
1. Costituzionale.
2. Affari Esteri.
3. Giustizia e Interni.
4. Difesa.
5. Istruzione, Cultura e Sport.
6. Economia e Finanza.
7. Bilancio.
8. Agricoltura, Allevamento e Pesca.
9. Infrastrutture.
10. Politica Sociale e Occupazione.
11. Sanità e Consumo.
12. Ordinamento delle Pubbliche Amministrazioni.
13. Ambiente.
14. Scienza e Tecnologia.

2. Sono Commissioni Permanenti anche quelle che debbano costituirsi per disposizione di legge e le seguenti:
1. Regolamento.
2. Status dei Deputati.
3. Petizioni.

3. Le Commissioni Permanenti cui si riferiscono i commi precedenti dovranno costituirsi entro i dieci giorni successivi alla seduta costitutiva del Congresso.


Articolo 49
1. Sarà applicabile alla Commissione delle Petizioni quanto disposto al comma 1 dell’articolo precedente (1).
2. La Commissione esaminerà ogni petizione, individuale o collettiva, che il Congresso dei Deputati riceva e potrà decidere il suo rinvio, secondo i casi, tramite il Presidente della Camera:
1. Al Difensore del Popolo.
2. Alla commissione del Congresso che stesse esaminando l’argomento di cui trattasi.
3. Al Senato, al Governo, ai Tribunali, alla Procura Generale o alla Comunità Autonoma, Deputazione provinciale, Consiglio insulare o comunale cui competa.
3. La commissione potrà anche decidere, qualora non procedesse al rinvio di cui al comma precedente, l’archiviazione della petizione senza ulteriori procedure.
4. In ogni caso, si darà ricevuta della petizione e si comunicherà al presentatore la decisione adottata.



(1) Articolo 48, comma 1
La Commissione dello Status dei Deputati sarà composta da un membro di ciascun Gruppo parlamentare. Avrà un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario che corrisponderanno, nell’ordine, ai rappresentanti dei tre Gruppi parlamentari di maggior consistenza numerica all’inizio della Legislatura.