Petizioni Assemblea nazionale

Bundestag

Congresso dei Deputati

>> Norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni

Petizioni Pubbliche (nota 42)
Presentazione di petizioni.

153. - Ogni Membro che proponga di presentare una petizione alla Camera, che non sia una petizione per un progetto di legge di interesse privato, o concernente un progetto di legge di interesse privato all’esame della Camera, si limiterà a dichiarare i partiti da cui proviene, il numero di firme ad essa allegate, e le affermazioni sostanziali in essa contenute, ed a leggere la formulazione della richiesta di tale petizione.


Tempo e modo di presentare petizioni.


154. - (1) Ogni petizione presentata ai sensi dello Standing Order n. 153 (Presentazione di petizioni) che non contenga elementi in violazione delle prerogative di questa Camera, e che secondo le norme o la prassi corrente di questa Camera possa essere ricevuta, sarà portata al Table

(a) i Lunedì, Martedì, Mercoledì, e Giovedì, dopo che un membro del Governo abbia manifestato la propria intenzione di proporre “Che questa Camera adesso si aggiorni”, al fine di condurre a conclusione la seduta, e

(b) i Venerdì, all’inizio dell’attività di interesse pubblico, a condizione che quelle petizioni che restino da presentare alle ore 10.00 di un Venerdì in cui i progetti di legge di singoli Membri abbiano la precedenza ai sensi dello Standing Order n. 14 (Organizzazione dell’attività di interesse pubblico) saranno rinviate e potranno essere portate al Table dopo che un membro del Governo abbia manifestato la propria intenzione di proporre “Che questa Camera adesso si aggiorni”, al fine di condurre a conclusione la seduta.

(2) I lavori ai sensi del paragrafo (1) (a) ed (1) (b) del presente order non saranno interrotti, rispettivamente, alle ore 22.00 o alle 14.30.

(3) Lo Speaker non consentirà alcuna discussione, o ad alcun Membro di intervenire su, o in relazione a, tale petizione; ma essa può essere letta dal Clerk (at the Table, n.d.t.) se richiesto.


Petizione per far presente una ingiustizia personale.


155. - Nel caso di una petizione presentata ai sensi dello Standing Order n. 153 (Presentazione di petizioni) e che lamenti una qualche attuale ingiustizia personale, per cui possa esservi un’urgente necessità di predisporre un immediato rimedio, la questione contenuta in tale petizione può essere posta in discussione al momento della sua presentazione e i lavori ai sensi del presente order non saranno interrotti alle 22.00 e potranno essere continuati fino a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.


Stampa delle petizioni e delle risposte ministeriali.


156. - Di tutte le petizioni presentate ai sensi dello Standing Order n. 153 (Presentazione di petizioni) e non esaminate ai sensi dello Standing Order n. 155 (Petizione per far presente una ingiustizia personale), sarà disposto il deposito presso il Table e la stampa, ed il Segretario Generale della Camera trasmetterà tutte le petizioni del genere ad un Ministro della Corona e qualunque osservazione espressa da un Ministro o Ministri in risposta a tali petizioni sarà depositata presso il Table dal Segretario Generale della Camera e ne sarà disposta la stampa.


Petizioni contro l’imposizione di tasse.


157. - Le petizioni contro qualunque risoluzione o progetto di legge che imponga una tassa o un onere per la gestione corrente dell’anno saranno d’ora in avanti ricevute, e si porrà fine all’uso secondo cui la Camera ha rifiutato di prendere in considerazione tali petizioni.