Discussioni - Regole per la discussione Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

VI. Ordine del giorno, convocazione, direzione della seduta e mantenimento dell’ordine

§ 23 Apertura della discussione
Su ciascuna questione all’ordine del giorno il Presidente deve aprire la discussione, salvo che questa non sia consentita o sia vincolata a determinate circostanze.

§ 24 Abbinamento
L’esame congiunto di questioni simili o sostanzialmente correlate può essere deciso in qualunque momento.

§ 25 Aggiornamento dell’esame o chiusura della discussione
(1) Qualora sia esaurita la lista degli iscritti a parlare o nessuno chieda la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

(2) Il Bundestag può aggiornare l’esame o chiudere la discussione su richiesta di una Frazione o del cinque per cento dei membri presenti. La richiesta di chiusura della discussione precede nella votazione la richiesta di aggiornamento. Una richiesta di chiusura della discussione può essere posta in votazione solo dopo che ciascuna Frazione abbia preso la parola almeno una volta.

§ 26 Aggiornamento della seduta
La seduta può essere aggiornata solo quando lo decida il Bundestag su proposta del Presidente o su richiesta di una Frazione o del cinque per cento dei membri presenti.

§ 27 Autorizzazione a parlare ed iscrizione a parlare
(1) Un membro del Bundestag può parlare solo se il Presidente gli abbia dato la parola. Qualora il Presidente stesso voglia intervenire come oratore nella discussione, durante questo tempo deve lasciare la presidenza. I membri del Bundestag che sulla questione vogliano intervenire devono di regola iscriversi a parlare presso il Segretario che redige la lista degli iscritti a parlare. Sul Regolamento e per avere chiarimenti la richiesta di iscrizione a parlare può essere effettuata oralmente.

(2) Per domande all’oratore e per osservazioni nella discussione su di una questione in esame, i membri del Bundestag si iscrivono a parlare attraverso il microfono di sala. Domande e osservazioni, che devono essere brevi e precise, possono essere formulate solo quando l’oratore lo consenta su apposita richiesta del Presidente. Subito dopo un intervento il Presidente può dare la parola per una osservazione per non più di tre minuti; l’oratore può su questa a sua volta rispondere.

§ 28 Ordine degli oratori
(1) Il Presidente stabilisce l’ordine degli oratori. A tal fine deve aver cura per l’appropriato svolgimento e l’opportuna organizzazione della discussione nonché riguardo ai diversi schieramenti partitici, agli interventi a favore e contro ed alla consistenza numerica delle Frazioni; in particolare dopo il discorso di un membro o di un incaricato del Governo deve intervenire un’opinione difforme.

(2) Il primo fra i membri del Bundestag ad intervenire nella discussione non deve appartenere alla Frazione dei proponenti. I proponenti ed i relatori possono chiedere la parola prima dell’inizio e dopo la chiusura della discussione. Il Relatore ha diritto di prendere la parola in qualunque momento.

§ 29 Richiami al Regolamento
(1) Per un richiamo al Regolamento il Presidente concede prioritariamente la parola. La richiesta deve riferirsi ad una questione in discussione o all’ordine del giorno.

(2) Il Presidente può limitare la concessione della parola al solo proponente in relazione ai richiami al Regolamento, cui deve essere data risposta, e ad un oratore per Frazione con riguardo ad altre questioni.

(3) Qualora un membro del Bundestag si iscriva a parlare per un richiamo al Regolamento, senza intervenire su una questione regolamentare o senza volerne sollevare una, il Presidente concede la parola a sua discrezione.

(4) Per un richiamo al Regolamento il singolo oratore non può parlare per più di cinque minuti.

§ 30 Dichiarazione sulla discussione
Per una dichiarazione sulla discussione la parola è concessa dopo la chiusura, sospensione o aggiornamento della discussione. Il Presidente può prioritariamente concedere la parola per una controdichiarazione. L’oggetto della richiesta deve essere comunicato al Presidente al momento dell’iscrizione a parlare. Con un chiarimento sulla discussione possono solo essere respinte asserzioni che nella discussione siano state riferite alla propria persona o precisate proprie dichiarazioni; essa non può durare più di cinque minuti.

§ 31 Dichiarazione di voto
(1) Dopo la chiusura della discussione ogni membro del Bundestag può esprimere oralmente per non più di cinque minuti una dichiarazione sulla votazione finale o depositare una breve dichiarazione scritta che è riportata nel processo verbale. Il Presidente concede la parola per una dichiarazione di regola prima della votazione.

(2) Prima della votazione ogni membro del Bundestag può dichiarare di non prendervi parte.

§ 32 Dichiarazione al di fuori dell’ordine del giorno
Per una dichiarazione riferita a persone o fatti al di fuori dell’ordine del giorno il Presidente può concedere la parola prima di passare all’ordine del giorno o dopo la chiusura, sospensione o aggiornamento della discussione. L’oggetto della richiesta deve essere comunicato al Presidente al momento dell’iscrizione a parlare. La dichiarazione non può durare più di cinque minuti.

§ 33 Il discorso
Gli oratori parlano per principio senza leggere. Possono all’occorrenza utilizzare appunti.

§ 34 Seggio dell’oratore
Gli oratori parlano dagli appositi microfoni di sala o dal leggio degli oratori.

§ 35 Durata del discorso
(1) L’organizzazione e la durata della discussione su di una questione sono stabilite dal Bundestag su proposta del Consiglio degli anziani. Qualora nel Consiglio degli anziani non si pervenga ad un accordo in base a quanto previsto dalla frase 1 o il Bundestag non decida diversamente, il singolo oratore può intervenire nella discussione per non più di 15 minuti. Su richiesta di una Frazione un suo oratore può avere a disposizione fino a 45 minuti. Il Presidente può prolungare tali disponibilità di tempo in ragione della natura della questione o dell’andamento della discussione.

(2) Qualora un membro del Governo federale, del Bundesrat o un altro loro incaricato parli per più di 20 minuti, una Frazione che voglia esporre una opinione difforme può disporre per un proprio oratore di un analogo periodo di tempo.

(3) Qualora un mel Bundestag superi il tempo a sua disposizione il Presidente deve togliergli la parola dopo un unico preavviso.

§ 43 Diritto ad essere ascoltati in qualunque momento
I membri del Governo federale srat così come i loro incaricati, quando lo richiedano, devono essere ascoltati in qualunque momento ai sensi dell’articolo 43, comma 2 della Legge fondamentale.

Articolo 43, comma 2, LF
(2) I membri del Bundesrat e del Governo federale così come i loro incaricati hanno accesso a tutte le sedute del Bundestag e delle sue commissioni. Essi devono essere ascoltati in qualunque momento.

§ 44 Riapura della discussione
(1) Qualora un membro del Governo federale, del Bundesrat o un loro incaricato prenda la parola su di una questione dopo la chiusura della discussione o l’esaurimento del tempo a disposizione, la discussione viene riaperta.

(2) Qualora su di una questione un membro del Governo federale, del Bundesrat o un loro incaricato riceva la parola durante la discussione, le Frazioni che abbiano già esaurito il tempo a loro disposizione per tale punto all’ordine del giorno hanno diritto di ottenere ancora un quarto del tempo a loro disposizione.

(3) Qualora un membro del Governo federale, del Bundesrat o un loro incaricato prenda la parola al di fuori dell’ordine del giorno, sulle sue dichiarazioni si riapre la discussi su richiesta di una Frazione o del cinque per cento dei membri presenti. In tale discussione non sono ammesse mozioni sull’oggetto della discussione.


XII. Deroghe ed interpretazione del presente Regolamento

§ 126 Deroghe al presente Regolamento
Deroghe alle disposizioni del presente Regolamento possono essere decise nel singolo caso a maggioranza di due terzi dei membri del Bundestag presenti, qualora ciò non contrasti con le disposizioni della Legge Fondamentale.