Discussioni - Regole per la discussione Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>>> Regolamento dell'Assemblea Nazionale

Titolo I - Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea

Capitolo XI - Ordine del giorno dell’Assemblea - Organizzazione dei dibattiti

Articolo 49 (1)
1 L’organizzazione della discussione generale dei testi sottoposti all’Assemblea può essere decisa dalla Conferenza dei Presidenti.
2 La Conferenza può decidere che la discussione generale sarà organizzata nelle condizioni previste all’articolo 132.
3 Negli altri casi, la Conferenza fissa la durata complessiva della discussione generale nel quadro delle sedute previste dall’ordine del giorno. Questo tempo è ripartito dal Presidente dell’Assemblea fra i gruppi, in modo da garantire a ciascuno di essi, in funzione della durata del dibattito, un tempo minimo identico. I deputati che non appartengano ad alcun gruppo dispongono di un tempo complessivo di parola proporzionale al loro numero. Il tempo residuo disponibile è ripartito dal Presidente fra i gruppi in proporzione alla loro consistenza numerica.
4 Le iscrizioni a parlare sono fatte dai presidenti dei gruppi, che indicano al Presidente dell’Assemblea l’ordine in cui desiderano che gli oratori siano chiamati così come la durata dei loro interventi, che non può essere inferiore a cinque minuti.
5 Tenendo conto di tali indicazioni, il Presidente dell’Assemblea determina l’ordine degli interventi.

Capitolo XII - Svolgimento delle sedute plenarie

Articolo 54
1 Nessun membro dell’Assemblea può parlare se non dopo aver richiesto la parola al Presidente ed averla ricevuta, anche se sia autorizzato eccezionalmente da un oratore ad interromperlo. In quest’ultimo caso, l’interruzione non può superare i cinque minuti.
2 I deputati che desiderano intervenire si iscrivono presso il Presidente che determina l’ordine nel quale essi sono chiamati a prendere la parola.
3 Ad eccezione dei dibattiti limitati dal Regolamento, il Presidente può autorizzare delle dichiarazioni di voto di cinque minuti ciascuna, in ragione di un oratore per gruppo.
4 L’oratore parla alla tribuna o dal proprio posto; il Presidente può invitarlo a salire alla tribuna.
5 Quando il Presidente ritiene l’Assemblea sufficientemente informata, può invitare l’oratore a concludere. Egli può ugualmente, nell’interesse del dibattito, autorizzarlo a proseguire il suo intervento oltre il tempo che gli è stato assegnato.
6 L’oratore non deve discostarsi dalla questione, altrimenti il Presidente ve lo richiama. Qualora non aderisca a tale richiamo, così come se un oratore parli senza averne ottenuto l’autorizzazione o pretenda di proseguire il proprio intervento dopo essere stato invitato a concludere o legga un discorso, il Presidente può togliergli la parola. In tal caso, il Presidente ordina che le sue parole non risulteranno più nel processo verbale e ciò senza pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste al capitolo XIV del presente titolo.

Articolo 55
1 In tutti i dibattiti per cui il tempo di parola è limitato, gli oratori non devono in alcun caso superare il tempo di parola assegnato al loro gruppo.
2 Qualora il tempo di parola venga superato, il Presidente applica l’articolo 54, commi 5 e 6.
3 Quando un gruppo ha esaurito il proprio tempo di parola, questa deve essere rifiutata ai suoi membri.
4 Qualora nel corso di un dibattito organizzato divenga manifesto che i tempi di parola sono divenuti insufficienti, l’Assemblea, su proposta del suo Presidente, può decidere senza dibattito di aumentare per una durata determinata i tempi di parola.

Articolo 56
1 I ministri, i presidenti ed i relatori delle commissioni competenti per il merito ricevono la parola quando la richiedono.
2 I commissari del Governo, designati per decreto, possono parimenti intervenire su richiesta del membro del Governo che assiste alla seduta.
3 Il Presidente può autorizzare un oratore a rispondere al Governo o alla commissione.
4 I presidenti ed i relatori delle commissioni possono farsi assistere, nelle discussioni in seduta pubblica, da funzionari dell’Assemblea da essi scelti.

Articolo 57
1 Al di fuori dei dibattiti organizzati conformemente all’articolo 49 e quando almeno due oratori contrari siano intervenuti nella discussione generale, nella discussione di un articolo o nelle dichiarazioni di voto, la chiusura immediata di tale fase della discussione può essere sia decisa dal Presidente sia proposta da un membro dell’Assemblea. La chiusura tuttavia non si applica alle dichiarazioni di voto sull’insieme.
2 Qualora la chiusura della discussione generale venga proposta da un membro dell’Assemblea, la parola non può essere concessa che contro la chiusura e ad un solo oratore, per una durata non superiore a cinque minuti. Il primo degli oratori iscritti nella discussione o, in mancanza di questo, uno degli iscritti nell’ordine di iscrizione, se chieda la parola contro la chiusura, ha la precedenza; in mancanza di oratori iscritti, la parola contro la chiusura è concessa al deputato che ha la richiesta per primo.
3 Quando la chiusura è richiesta al di fuori della discussione generale, l’Assemblea è chiamata a pronunciarsi senza dibattito.
4 La votazione a scrutinio palese non può essere richiesta nelle questioni di chiusura. Il Presidente consulta l’Assemblea per alzata di mano. Se vi sono dubbi sul voto dell’Assemblea, essa è consultata per alzata e seduta. Se il dubbio permane, la discussione continua.

Articolo 58
1 I richiami al Regolamento e le richieste attinenti lo svolgimento della seduta hanno sempre la precedenza sulla questione principale; essi ne sospendono la discussione. La parola è concessa ad ogni deputato che la richieda a tale proposito sia immediatamente sia, se un oratore abbia la parola, alla fine del suo intervento.
2 Qualora, manifestamente, il suo intervento non abbia alcun rapporto con il Regolamento o lo svolgimento della seduta o se esso tenda a rimettere in discussione l’ordine del giorno fissato, il Presidente gli toglie la parola.
3 Le richieste di sospensione della seduta sono sottoposte alla decisione dell’Assemblea salvo quando sono formulate dal Governo, dal presidente o dal relatore della commissione competente per il merito o, personalmente e per una riunione di gruppo, dal presidente di un gruppo o dal suo delegato di cui egli abbia preventivamente notificato il nome al Presidente. Ogni nuova delega annulla la precedente.
4 Quando un deputato chiede la parola per un fatto personale, gli viene concessa solo alla fine della seduta.
5 Nei casi previsti al presente articolo, la parola non può essere mantenuta più di cinque minuti.
6 Sono vietati ogni attacco personale, ogni apostrofe da deputato a deputato ed ogni manifestazione o interruzione che turbi l’ordine.

Titolo III - Controllo parlamentare

Parte prima - Procedure di informazione e di controllo dell’Assemblea

Capitolo I - Comunicazioni del Governo

Articolo 132
1 Al di fuori delle dichiarazioni previste all’articolo 49 della Costituzione (nota 39), il Governo può richiedere di fare dichiarazioni davanti all’Assemblea con o senza dibattito.
2 Nel caso di dichiarazione con dibattito, la Conferenza dei Presidenti fissa il tempo complessivo assegnato ai gruppi nel quadro delle sedute dedicate al dibattito; questo tempo viene ripartito dal Presidente dell’Assemblea fra i gruppi in proporzione alla loro consistenza numerica (1).
3 Salvo decisione della Conferenza dei Presidenti, ogni gruppo dispone, per l’oratore da esso designato, di un tempo di parola di trenta minuti; all’occorrenza, il tempo supplementare viene ripartito dal gruppo fra due oratori al massimo, che dispongono di almeno cinque minuti ciascuno. Un tempo di parola di dieci minuti è assegnato al deputato non appartenente ad alcun gruppo che si è fatto iscrivere per primo nel dibattito (1).
4 Le iscrizioni a parlare e l’ordine degli interventi hanno luogo nelle condizioni previste dall’articolo 49 (1).
5 Il Primo Ministro o un membro del Governo prende la parola per ultimo per rispondere agli oratori che sono intervenuti (1).
6 Quando la dichiarazione del Governo non comporta dibattito, il Presidente può autorizzare un solo oratore a rispondere al Governo (1).
7 Nessuna votazione, di qualunque natura, può aver luogo in occasione delle dichiarazioni previste al presente articolo.