Discussioni - Regole per la discussione Assemblea nazionale

Bundestag

Congresso dei Deputati

>> Norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni

Regole della discussione
Anticipazione.

28. - Nel determinare se una discussione sia inammissibile per anticipazione, lo Speaker dovrà tenere conto della probabilità che la materia di cui si intenda anticipare la trattazione sia portata all’esame dalla Camera entro un termine ragionevole.


Poteri della presidenza di proporre la questione.


29. - (1) Quando un Membro stia illustrando la presentazione di una mozione o la proposta di un emendamento in qualunque fase dei lavori su di un progetto di legge, un Membro alzandosi in piedi dal suo posto può chiedere di proporre “Che la questione venga adesso proposta” e, a meno che la Presidenza non reputi che tale mozione configuri una violazione delle norme della Camera, la questione “Che la questione venga adesso proposta” sarà posta immediatamente.

(2) Il presente order si applicherà in sede di commissione solo quando alla presidenza vi sia il Chairman of Ways and Means o uno dei suoi Vice.


Discussione su mozione per l’aggiornamento della Camera.


30. - Nonostante la prassi della Camera che vieta in una discussione su di una mozione per l’aggiornamento della Camera qualunque riferimento a materie che richiedano interventi legislativi, lo Speaker può consentire tale riferimento incidentale ad iniziative legislative per quanto ritenga attinente a qualunque questione di amministrazione in quel momento in esame, laddove l’applicazione del divieto restringerebbe indebitamente, a suo giudizio, la discussione su tale questione.


Questioni su emendamenti.


31. - Quando sia stato proposto un emendamento, la relativa questione da porre sarà “Che l’emendamento sia approvato” eccetto che

(1) quando alla questione “Che un progetto di legge sia adesso letto per la seconda volta (o la terza volta)” sia stato proposto un emendamento soppressivo del termine “adesso”, la questione sarà “Che il termine “adesso” faccia parte della questione”; e

(2) nei venti giorni assegnati ai sensi del paragrafo (2) dello Standing Order n. 14 (Organizzazione dell’attività di interesse pubblico),

(a) quando ad una mozione autonoma sia stato proposto da un Ministro della Corona un emendamento soppressivo di uno o più termini e che ne introduca (o aggiunga) altri, la questione sarà “Che i termini originari facciano parte della questione”, e, nel caso tale questione sia respinta, sarà posta immediatamente la questione “Che i termini proposti vi siano introdotti (o aggiunti)”;

(b) se tale emendamento implica la soppressione di tutti i termini produttivi di effetti della mozione, lo Speaker, dopo che si sia deliberato sull’emendamento, dichiarerà immediatamente approvata la questione principale (come modificata o no, secondo i casi).


Selezione di emendamenti.


32. - (1) Riguardo a qualunque mozione o a qualunque progetto di legge in esame nella fase della relazione o a qualunque emendamento approvato dai Lord ad un progetto di legge, lo Speaker avrà il potere di selezionare gli emendamenti, gli articoli o allegati aggiuntivi da proporvi.

(2) In sede di commissione dell’intera Camera, il Chairman of Ways and Means o uno dei suoi Vice avranno lo stesso potere di selezionare gli emendamenti, gli articoli o allegati aggiuntivi da proporre.

(3) Lo Speaker o, in sede di commissione dell’intera Camera, il Chairman of Ways and Means o uno dei suoi Vice, può, se lo ritenga opportuno, invitare un Membro che abbia dato preavviso di un emendamento, articolo o allegato aggiuntivo, a spiegarne lo scopo in modo da consentirgli la formazione di un giudizio su di esso.

(4) Ai fini del presente order, le mozioni di indirizzo alle commissioni su progetti di legge, le mozioni per assegnare o riassegnare progetti di legge e le mozioni relative ai lavori su progetti di legge saranno trattate come fossero emendamenti ai sensi del paragrafo (1) del presente order.

(5) I poteri conferiti allo Speaker dal presente order non saranno esercitati dal Vice dello Speaker salvo che durante l’esame delle stime previsionali.


Invito a presentare emendamenti alla fine della discussione.


33. - Se nell’ultimo giorno in cui è in discussione nella Camera la mozione per un indirizzo di replica al discorso inaugurale di Sua Maestà si sia deliberato su di un emendamento a tale mozione alla fine del tempo per l’attività su cui vi sia opposizione o successivamente, è ammessa al riguardo la presentazione di un ulteriore emendamento selezionato dallo Speaker e la relativa questione sarà posta immediatamente.


Discussione su mozione di aggiornamento.


34. - Nel caso in cui venga presentata una mozione per l’aggiornamento di una discussione o della Camera durante qualunque discussione o dell’ulteriore esame di un progetto di legge o degli emendamenti approvati dai Lord ad un progetto di legge o perché il presidente riferisca sull’andamento dei lavori, o lasci il seggio della presidenza, la relativa discussione sarà limitata all’oggetto di tale mozione; e nessun Membro che abbia presentato una mozione di tal genere avrà facoltà di presentare una analoga mozione durante la stessa discussione.


Mozione di aggiornamento in violazione di norme della Camera.


35. - (1) Se lo Speaker, o il presidente, riterrà che una mozione di aggiornamento configuri una violazione delle norme della Camera, potrà immediatamente porre la relativa questione dal seggio della presidenza o potrà rifiutare di proporre la relativa questione alla Camera o alla commissione.

(2) Ai fini del presente order l’espressione “mozione di aggiornamento” comprenderà una mozione per l’aggiornamento di una discussione, o della Camera, durante qualunque discussione, o dell’ulteriore esame di un progetto di legge o degli emendamenti approvati dai Lord ad un progetto di legge o perché il presidente riferisca sull’andamento dei lavori o lasci il seggio della presidenza.


Chiusura della discussione.


36. - (1) Dopo che una questione sia stata proposta, un Membro alzandosi in piedi dal suo posto può chiedere di proporre “Che la questione sia posta adesso” e, a meno che la presidenza non ritenga che tale mozione configuri una violazione delle norme della Camera o contravvenga ai diritti della minoranza, la questione “Che la questione sia posta adesso” sarà posta immediatamente.

(2) Quando una questione “Che la questione sia posta adesso” sia stata approvata e sia stata decisa la questione posta subito dopo, un Membro può richiedere che sia posta qualunque ulteriore questione necessaria a condurre ad una decisione qualunque questione già proposta dalla presidenza e, se il consenso della presidenza non viene negato per le ragioni suddette, qualunque questione così richiesta sarà posta immediatamente.

(3) Il presente order si applicherà in sede di Commissione dell’intera Camera solo quando alla presidenza vi sia il Chairman of Ways and Means o uno dei suoi Vice.


Maggioranza per la chiusura della discussione o perché venga proposta la questione.


37. - Qualora si proceda a votazione per divisione su di una questione per la chiusura della discussione ai sensi dello Standing Order n. 36 (Chiusura della discussione) o perché venga proposta la questione ai sensi dello Standing Order n. 29 (Poteri della presidenza di proporre la questione), tale questione non si intenderà approvata a meno che non risulti dalle cifre proclamate dalla presidenza che non meno di cento Membri abbiano votato nella maggioranza a sostegno della mozione.


Ordine nella Camera
Irrilevanza o ripetizione.

42. - Lo Speaker, o il presidente, dopo aver richiamato l’attenzione della Camera, o della commissione, al comportamento di un Membro che insista in argomentazioni irrilevanti o in tediosa ripetizione del proprio argomento o degli argomenti utilizzati da altri Membri nella discussione, può ordinargli di interrompere il suo discorso.


Discorsi brevi.


47. - Lo Speaker può annunciare all’inizio o prima dell’inizio dei lavori su qualunque mozione o punto all’ordine del giorno riguardanti l’attività di interesse pubblico, la propria intenzione di dare la parola a singoli Membri nella discussione in questione, o fra determinate ore durante quella discussione, per non più di un periodo di tempo che può specificare (che non sarà meno di otto minuti), ed ogni volta che lo Speaker abbia fatto un tale annuncio può ordinare a qualunque Membro (diverso da un Ministro della Corona o da un Membro che parli per conto del Leader of the Opposition o da non più di un Membro nominato dal capo del secondo maggior partito di opposizione) che abbia parlato per quel periodo di tempo di riprendere immediatamente il proprio posto.

A condizione che, nel calcolare quel periodo di tempo, lo Speaker può non tenere conto del tempo occupato da interruzioni.


Commissioni permanenti (nota 30)
Gran Commissione Scozzese (discussioni brevi).

95. - (1) Preavvisi di argomenti da sollevare in discussioni brevi nella Gran Commissione Scozzese, in un giorno specificato in un order approvato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute)), possono essere dati dai membri della commissione al Table Office.

(2) Gli argomenti di cui venga dato preavviso ai sensi del paragrafo (1) del presente order devono riguardare la Scozia.

(3) Non più di un preavviso di un argomento può essere dato ai sensi del presente order da parte di qualunque membro della commissione per ciascun giorno specificato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute)), per la effettuazione di discussioni brevi.

(4) In qualunque giorno così specificato tali discussioni saranno effettuate all’inizio della seduta o, qualora l’order di cui al paragrafo (1) specifichi anche lo svolgimento di interrogazioni per quel giorno, subito dopo le interrogazioni.

(5)

(a) Nessun Membro eccetto il Ministro della Corona che intervenga nella discussione sarà chiamato a parlare più tardi di mezz’ora dopo l’inizio della prima di tali discussioni.

(b) Il Membro che abbia dato preavviso dell’argomento e il Ministro della Corona che intervenga nella discussione possono parlare ciascuno per cinque minuti. Altri Membri possono parlare per tre minuti.

(c) Il presidente può ordinare a qualunque Membro che ecceda i limiti di cui al sottoparagrafo (b) di riprendere immediatamente il suo posto.

(6) Preavvisi di argomenti ai sensi del presente order possono essere dati dieci giorni di seduta prima di quello in cui si richiede che vengano sollevati:

A condizione che quando venga proposto che la Camera si aggiorni per un periodo inferiore a quattro giorni, qualunque giorno durante quel periodo (diverso da un Sabato o una Domenica) sarà calcolato come giorno di seduta ai fini del computo effettuato ai sensi del presente paragrafo.


Gran Commissione Gallese (discussioni brevi).


104. - (1) Preavvisi di argomenti da sollevare in discussioni brevi nella Gran Commissione Gallese, in un giorno specificato in un order approvato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 108 (Gran Commissione Gallese (sedute)), possono essere dati dai membri della commissione al Table Office.

(2) Gli argomenti di cui venga dato preavviso ai sensi del paragrafo (1) del presente order devono riguardare il Galles.

(3) Non più di un preavviso di un argomento può essere dato ai sensi del presente order da parte di qualunque membro della commissione per ciascun giorno specificato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 108 (Gran Commissione Gallese (sedute)), per la effettuazione di discussioni brevi.

(4) In qualunque giorno così specificato tali discussioni si terranno all’inizio della seduta o, qualora l’order di cui al paragrafo (1) specifichi anche lo svolgimento di interrogazioni per quel giorno, subito dopo le interrogazioni.

(5)

(a) Nessun Membro eccetto il Ministro della Corona che intervenga nella discussione sarà chiamato a parlare più tardi di mezz’ora dopo l’inizio della prima di tali discussioni.

(b) Il Membro che abbia dato preavviso dell’argomento e il Ministro della Corona che intervenga nella discussione possono parlare ciascuno per cinque minuti. Altri Membri possono parlare per tre minuti.

(c) Il presidente può ordinare a qualunque Membro che ecceda i limiti di cui al sottoparagrafo (b) di riprendere immediatamente il suo posto.

(6) Preavvisi di argomenti ai sensi del presente order possono essere dati dieci giorni di seduta prima di quello in cui si richiede che vengano sollevati:

A condizione che quando venga proposto che la Camera si aggiorni per un periodo inferiore a quattro giorni, qualunque giorno durante quel periodo (diverso da un Sabato o una Domenica) sarà calcolato come giorno di seduta ai fini del computo effettuato ai sensi del presente paragrafo.


Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (discussioni brevi).


111. – (1) Preavvisi di argomenti da sollevare in discussioni brevi nella Gran Commissione per l’Irlanda del Nord, in un giorno specificato in un order approvato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 116 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (sedute)), possono essere dati dai membri della commissione al Table Office.

(2) Gli argomenti di cui venga dato preavviso ai sensi del paragrafo (1) del presente order devono riguardare l’Irlanda del Nord.

(3) Non più di un preavviso di un argomento può essere dato ai sensi del presente order da parte di qualunque membro della commissione per ciascun giorno specificato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 116 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (sedute)), per la effettuazione di discussioni brevi.

(4) In qualunque giorno così specificato tali discussioni si terranno all’inizio della seduta o, qualora l’order di cui al paragrafo (1) specifichi anche lo svolgimento di interrogazioni per quel giorno, subito dopo le interrogazioni.

(5)

(a) Nessun Membro eccetto il Ministro della Corona che intervenga nella discussione sarà chiamato a parlare più tardi di mezz’ora dopo l’inizio della prima di tali discussioni.

(b) Il Membro che abbia dato preavviso dell’argomento e il Ministro della Corona che intervenga nella discussione possono parlare ciascuno per cinque minuti. Altri Membri possono parlare per tre minuti.

(c) Il presidente può ordinare a qualunque Membro che ecceda i limiti di cui al sottoparagrafo (b) di riprendere immediatamente il suo posto.

(6) Preavvisi di argomenti ai sensi del presente order possono essere dati dieci giorni di seduta prima di quello in cui si richiede che vengano sollevati:

A condizione che quando venga proposto che la Camera si aggiorni per un periodo inferiore a quattro giorni, qualunque giorno durante quel periodo (diverso da un Sabato o una Domenica) sarà calcolato come giorno di seduta ai fini del computo effettuato ai sensi del presente paragrafo.


APPENDICE
Risoluzioni relative a materie sub judice
Risoluzione del 23 luglio 1963

Deciso, Che, fatta sempre salva la discrezionalità della Presidenza ed il diritto della Camera di legiferare su qualunque materia,

(1) le materie in attesa o in corso di giudizio in tutte le corti che esercitino una giurisdizione penale e nelle corti marziali non debbano essere oggetto di riferimenti

(a) in alcuna Mozione (compresa la Mozione per l’autorizzazione a presentare un progetto di legge), o

(b) nella discussione, o

(c) in qualunque interrogazione ad un Ministro, compresa una domanda supplementare;

(2) le materie in attesa o in corso di giudizio in una corte civile non debbano essere oggetto di riferimenti

(a) in alcuna Mozione (compresa la Mozione per l’autorizzazione a presentare un progetto di legge), o

(b) nella discussione, o

(c) in qualunque interrogazione ad un Ministro, compresa una domanda supplementare dal momento in cui il caso sia sia stato predisposto per il giudizio o sia stato altrimenti portato innanzi alla corte, come ad esempio mediante comunicazione di istanza per una ingiunzione; tali materie possono costituire oggetto di riferimenti prima di tale data a meno che la Presidenza non ritenga sussistere un pericolo reale e sostanziale di pregiudizio alla definizione del caso in sede giurisdizionale.

(3) I paragrafi (1) e (2) della presente Risoluzione debbano avere efficacia

(a) nel caso di un giudizio penale in sede di court of law (nota 43), comprese le corti marziali, da momento in cui il procedimento venga avviato mediante formulazione di un’accusa;

(b) nel caso di un giudizio civile in sede di court of law, dal momento in cui il caso sia stato predisposto per il giudizio o sia stato altrimenti portato innanzi alla corte, come ad esempio mediante comunicazione di istanza per una ingiunzione;

(c) nel caso di qualunque organo giurisdizionale cui la Camera abbia espressamente rinviato una questione specifica per decidere e riferire, dal momento in cui la Risoluzione della Camera venga approvata.

(4) I paragrafi (1) e (2) della presente Risoluzione debbano cessare di avere efficacia

(a) nel caso di court of law, quando il verdetto e la sentenza siano stati emessi o il giudizio espresso, ma riacquistino efficacia nel caso in cui venga data comunicazione di ricorso in appello, fino a che questo non sia stato deciso;

(b) nel caso di corti marziali, quando la sentenza della corte sia stata confermata e promulgata, ma riacquistino efficacia nel caso in cui il condannato rivolga petizione al Consiglio dell’Esercito, al Consiglio dell’Aeronautica o al Collegio dell’Ammiragliato;

(c) nel caso di qualunque organo giurisdizionale cui la Camera abbia espressamente rinviato una questione specifica per decidere e riferire, non appena la relazione venga presentata alla Camera.


Risoluzione del 28 giugno 1972

Deciso, Che

(1) nonostante la Risoluzione del 23 luglio 1963 e fatta salva la discrezionalità della Presidenza, può essere fatto riferimento in Interrogazioni, Mozioni o nella discussione a materie in attesa o in corso di giudizio in tutte le corti civili, compresa la Corte Nazionale per le Relazioni Industriali, nella misura in cui tali materie riguardino decisioni ministeriali contro cui non è ammesso ricorso giurisdizionale eccetto che per errore o dolo, o si riferiscano a questioni di rilevanza nazionale, quali l’economia nazionale, l’ordine pubblico o aspetti di vitale importanza;

(2) nell’esercizio della propria discrezionalità, la Presidenza non debba consentire riferimenti a tali materie qualora sembri sussistere un pericolo reale e sostanziale di pregiudizio ai lavori; e debba avere riguardo alle considerazioni esposte nei paragrafi da 25 a 28 del Quarto Rapporto della Select Committee sulla Procedura.