Discussioni - Regole per la discussione Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO IV
Delle Disposizioni generali di funzionamento

CAPITOLO TERZO
Delle discussioni

Articolo 69
Nessuna discussione potrà avere inizio senza la previa distribuzione, a tutti i Deputati aventi diritto a partecipare all’Assemblea o alla commissione, secondo i casi, almeno con quarantotto ore di anticipo, della relazione, parere o documentazione che debba servire da base nella discussione medesima, salvo diversa decisione, debitamente giustificata, dell’Ufficio di Presidenza del Congresso o della commissione.

Articolo 70
1. Nessun Deputato potrà parlare senza aver chiesto ed ottenuto dal Presidente la parola. Qualora un Deputato chiamato dalla Presidenza non risulti presente, si intende che abbia rinunciato a far uso della parola.
2. I discorsi saranno pronunciati personalmente ed a viva voce. L’oratore potrà far uso della parola dalla tribuna o dal seggio.
3. Nessuno potrà essere interrotto quando parla, se non dal Presidente, per avvisarlo che il tempo è esaurito, per richiamarlo alla questione o all’ordine, per togliergli la parola o per richiamare all’ordine la Camera, qualcuno dei suoi membri o il pubblico.
4. I Deputati che abbiano chiesto di intervenire nello stesso senso potranno fra loro cedersi il turno di intervento. Previa comunicazione al Presidente e per un caso specifico, qualunque Deputato con diritto ad intervenire potrà essere sostituito da un altro dello stesso Gruppo parlamentare.
5. I membri del Governo potranno far uso della parola ogni volta che la chiedano, senza pregiudizio ai poteri spettanti al Presidente della Camera per la regolazione delle discussioni.
6. Trascorso il tempo stabilito, il Presidente, dopo aver invitato due volte l’oratore a concludere, gli toglierà la parola.

Articolo 71
1. Quando, a giudizio della Presidenza, nello svolgimento delle discussioni si facciano allusioni, che implichino giudizio di valore o inesattezze, sulla persona o la condotta di un Deputato, potrà concedersi alla persona che ne è oggetto l’uso della parola per un tempo non superiore a tre minuti, perché, senza entrare nel merito dell’argomento in discussione, risponda limitatamente alle allusioni effettuate. Qualora il Deputato ecceda tali limiti, il Presidente gli toglierà immediatamente la parola.
2. Non si potrà rispondere alle allusioni se non nella stessa seduta o nella successiva.
3. Quando la allusione riguardi il decoro o la dignità di un Gruppo parlamentare, il Presidente potrà concedere ad un rappresentante di quello l’uso della parola per lo stesso tempo ed alle condizioni stabilite ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 72
1. In qualunque momento della discussione, un Deputato potrà richiedere l’osservanza del Regolamento. A tal fine, dovrà citare l’articolo o gli articoli di cui reclami l’applicazione. Non avrà luogo per questo motivo alcun dibattito, dovendosi osservare la decisione adottata dalla Presidenza rispetto alla affermazione fatta.
2. Qualunque Deputato potrà anche richiedere, durante la discussione o prima di votare, la lettura delle norme o dei documenti che ritenga contribuiscano ad illustrare la materia di cui si tratti. La Presidenza potrà rifiutare le letture che consideri non pertinenti o non necessarie.

Articolo 73
1. In ogni discussione, chi fosse contraddetto nelle sue argomentazioni da un altro o da altri intervenienti avrà diritto di replicare o rettificare per una sola volta e per un tempo massimo di cinque minuti.
2. Quanto stabilito nel presente Regolamento per qualunque discussione si intende senza pregiudizio ai poteri del Presidente di regolare la discussione e le votazioni, sentita la Giunta dei Portavoce, e, valutando la loro rilevanza, ampliare o ridurre il numero ed il tempo degli interventi dei Gruppi parlamentari o dei Deputati, così come riunire, ponderando le condizioni di Gruppi e materie, tutti quelli che su di un determinato argomento possano spettare ad un Gruppo parlamentare.

Articolo 74
1. In mancanza di disposizioni specifiche, si intenderà che in ogni discussione si alternino un intervento a favore ed uno contro. La durata degli interventi in una discussione su qualunque argomento o questione, salvo contraria disposizione del presente Regolamento, non supererà i dieci minuti.
2. Qualora la discussione fosse di quelle qualificate come sulle linee generali, i turni di intervento saranno di quindici minuti e, dopo di quelli, gli altri Gruppi parlamentari potranno precisare la propria posizione in interventi che non superino i dieci minuti.

Articolo 75
1. Gli interventi del Gruppo parlamentare misto potranno effettuarsi attraverso un solo Deputato e per lo stesso tempo degli altri Gruppi parlamentari, sempre che tutti i suoi componenti presenti decidano in tal senso e facciano pervenire alla Presidenza della Camera, per mezzo del portavoce o del Deputato che lo sostituisca, la decisione adottata.
2. In mancanza di tale decisione, nessun Deputato del Gruppo parlamentare misto potrà intervenire in alternativa al Gruppo parlamentare per più di un terzo del tempo stabilito per ciascun Gruppo parlamentare e senza che possano intervenire più di tre Deputati. Invece di un terzo, il tempo sarà la metà, ed invece di tre Deputati saranno due, quando il tempo risultante dalla divisione per tre non fosse uguale o superiore a cinque minuti.
3. Qualora si manifestassero divergenze rispetto a chi deve intervenire, il Presidente deciderà immediatamente, in funzione delle reali differenze di posizione, potendo rifiutare a tutti la parola.
4. Tutti i turni generali di intervento dei Gruppi parlamentari saranno aperti dal Gruppo parlamentare misto.

Articolo 76
La chiusura della discussione potrà sempre essere decisa dalla Presidenza, in accordo con l’Ufficio di Presidenza, quando ritenga che un argomento risulti sufficientemente discusso. Potrà parimenti deciderlo su richiesta del portavoce di un Gruppo parlamentare. Riguardo a tale richiesta di chiusura potranno parlare, al massimo per cinque minuti ciascuno, un oratore contro ed uno a favore.

Articolo 77
Quando il Presidente, i Vicepresidenti o i Segretari della Camera o della commissione intenderanno prendere parte alla discussione, abbandoneranno il proprio posto al banco della Presidenza e non torneranno ad occuparlo finché non sia conclusa la discussione del tema di cui si tratti.