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Lettera circolare sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti (art. 22, comma 1-bis)


16 ottobre 1996


1. Oggetto della circolare.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del Regolamento, spetta al Presidente della Camera specificare ulteriormente, rispetto a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 22, gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.

La precedente circolare adottata ai sensi della citata disposizione regolamentare è stata emanata nel dicembre 1987, pochi mesi dopo la riforma delle competenze delle Commissioni permanenti.

E' dunque necessario intervenire nuovamente sulla materia in quanto nel lungo tempo intercorso dalla emanazione della precedente circolare sono insorti numerosi problemi applicativi, in relazione ai quali si pongono esigenze di chiarimento e, in taluni casi, anche di una diversa soluzione della questione. Inoltre, successivamente all'emanazione della circolare del dicembre 1987 è stata istituita la Commissione speciale per le politiche comunitarie, di recente trasformata in XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea.

La presente circolare è intesa pertanto a provvedere in proposito sulla base della vigente disciplina regolamentare. Il tema della revisione organica delle competenze e dello stesso numero delle Commissioni permanenti potrà essere invece affrontato più compiutamente dopo la riforma costituzionale della forma di Stato e della forma di Governo.


2. Specificazione degli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti.

Gli ambiti di competenza delle singole Commissioni permanenti sono specificati nel modo seguente.

I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni:

affari costituzionali; disciplina delle fonti del diritto e problemi della legislazione; affari della Presidenza del Consiglio, esclusa l'editoria; disciplina generale del procedimento amministrativo; organizzazione generale dello Stato, comprese l'istituzione, la riforma e la soppressione di Ministeri e di autorità amministrative indipendenti; disciplina delle funzioni della Corte dei conti; ordinamento, stato giuridico ed economico dei dirigenti pubblici e delle categorie equiparate; ordinamento regionale; ordinamento degli enti locali; disciplina generale degli enti pubblici; questioni relative alla cittadinanza; immigrazione; disciplina dei servizi di informazione e sicurezza; ordine pubblico e polizia di sicurezza; ordinamento, stato giuridico ed economico delle forze di polizia; affari del culto.

II Commissione Giustizia:

giustizia ordinaria, amministrativa e militare e contenzioso tributario; codici civile, di procedura civile, penale e di procedura penale; funzioni di polizia giudiziaria; criminalità; misure di prevenzione; ordinamento giudiziario; stato giuridico ed economico dei magistrati ordinari e amministrativi; diritto di famiglia; ordinamento dello stato civile.

III Commissione Affari esteri e comunitari:

affari esteri; Unione europea: revisione dei trattati, rapporti con Stati terzi e rapporti politici tra gli Stati membri; emigrazione.

IV Commissione Difesa:

difesa; ordinamento delle forze armate; stato giuridico ed economico del personale militare; dotazione di personale e mezzi delle forze armate.

V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione:

bilancio; tesoro; programmazione, compresa la disciplina generale degli interventi nelle aree depresse; politica finanziaria; politica monetaria; aspetti generali della politica di privatizzazione e determinazione dei relativi profili ordinamentali.

VI Commissione Finanze:

finanze e tributi, compresa la disciplina delle verifiche tributarie e dei controlli fiscali; credito, compreso il settore delle banche pubbliche; borsa; assicurazioni; disciplina dell'attività delle società commerciali; disciplina dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato e degli enti territoriali.

VII Commissione Cultura, scienza ed istruzione:

cultura; scienza; istruzione, compresa la disciplina dell'ordinamento dei docenti universitari; diritto d'autore; ricerca scientifica; spettacolo; sport; editoria; informazione, compresa quella radiotelevisiva; interventi per la salvaguardia dei beni culturali.

VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici:

ambiente; territorio; lavori pubblici, comprese le infrastrutture stradali; protezione civile ed interventi conseguenti a calamità naturali; parchi e riserve naturali; protezione dei boschi e delle foreste; tutela paesistica; salvaguardia degli elementi ambientali (suolo, aria, acqua).

IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni:

trasporti; sistema delle comunicazioni; infrastrutture ferroviarie, aeree e navali; cantieristica; poste; telecomunicazioni.

X Commissione Attività produttive, commercio e turismo:

attività produttive, compresa la disciplina relativa alle cave e alle torbiere; commercio, compreso il commercio con l'estero; tutela dei consumatori; turismo; artigianato; politica industriale; brevetti, marchi e proprietà industriale; ricerca applicata; energia; cooperazione produttiva.

XI Commissione Lavoro pubblico e privato:

lavoro pubblico; lavoro privato; previdenza; interventi di sostegno al reddito; formazione professionale; cooperazione di servizi.

XII Commissione Affari sociali:

affari sociali; politiche di tutela della famiglia, dell'infanzia, degli anziani; attività socialmente utili svolte da soggetti privati non a fini di lucro; sanità; problemi socio-sanitari; questioni relative alle implicazioni sociali delle nuove tecnologie medico-biologiche; assistenza.

XIII Commissione Agricoltura:

agricoltura; risorse forestali; caccia; zootecnia e fauna selvatica; pesca.

XIV Commissione Politiche dell'Unione europea:

la competenza per materia della XIV Commissione è definita dall'articolo 126, comma 3, del Regolamento.

3. Precisazioni relative a specifiche questioni.

La riportata elencazione delle materie appartenenti alla sfera di attribuzione delle singole Commissioni deve essere inoltre integrata da alcune ulteriori precisazioni relative ad argomenti e a settori di attività nei quali concorrono, sia pure in ordine a differenti profili, le competenze di Commissioni diverse.

3.1. Saranno assegnati alle Commissioni competenti per materia ovviamente con il parere della I Commissione - i progetti di legge concernenti l'organizzazione e le funzioni di singoli settori di determinati dicasteri. La competenza primaria appartiene invece alla 1 Commissione qualora tali progetti di legge configurino - dato il rilievo e l'ampiezza dell'intervento - vere e proprie riforme del Ministero interessato, dal punto di vista della sua organizzazione o delle funzioni espletate; ed appartiene alla XI Commissione qualora l'intervento normativo investa esclusivamente profili concernenti l'assetto ed il trattamento giuridico ed economico del personale.

3.2. La competenza della II Commissione in materia di giustizia amministrativa si riferisce alla giurisdizione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e alla disciplina del processo dinanzi a tali organi. Appartiene inoltre alla competenza della II Commissione la disciplina dello stato giuridico ed economico di tutti i magistrati amministrativi. Spetta invece alla I Commissione la disciplina delle funzioni non giurisdizionali del Consiglio di Stato.

3.3. La disciplina dei contratti previsti dal codice civile appartiene alla competenza della II Commissione. Rientra invece nella competenza delle singole Commissioni di settore la regolamentazione delle attività relative ai suddetti contratti.

3.4. La disciplina dell'attività delle società commerciali rientra nella competenza della VI Commissione. Appartiene invece alla II Commissione la determinazione dei relativi profili ordinamentali.

3.5. I progetti di legge relativi ad ordini e collegi professionali saranno assegnati alle Commissioni competenti in ordine alla disciplina dell'attività professionale considerata, con il parere della II Commissione ai sensi degli articoli 73, comma 1-bis, e 93, comma 3-bis, del Regolamento (c.d. parere rinforzato).

3.6. Ferma restando l'attribuzione alla X Commissione della disciplina del commercio con l'estero, rimane di competenza della III Commissione la trattazione dei temi del commercio internazionale come aspetto specifico della politica estera.

3.7. Qualora questioni di politica estera si presentino connesse a tematiche inerenti alla sicurezza nazionale e alla difesa o, comunque, all'impiego delle forze armate anche al di fuori del territorio nazionale, la relativa trattazione deve aver luogo da parte delle Commissioni riunite III e IV.

3.8. La politica degli armamenti rientra nella competenza della IV Commissione. La III Commissione è invece competente in materia di vendita di armi all'estero. Resta attribuita alla X Commissione la competenza in materia di industria bellica.

3.9. Le questioni relative all'impiego delle forze armate in funzioni di tutela dell'ordine pubblico saranno trattate dalla IV Commissione, con il parere della I Commissione con riferimento al progetti di legge.

3.10. I provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono di competenza della V Commissione, anche se esaminati al di fuori della sessione di bilancio, quando rientrano nella politica di bilancio ovvero sostanziano manovre plurisettoriali di politica economica e finanziaria. Tali provvedimenti saranno invece assegnati alle singole Commissioni competenti per materia qualora rechino soltanto riforme strutturali di carattere ordinamentale nonché ove riguardino esclusivamente specifici settori (come si è verificato in passato con la contestuale presentazione di più provvedimenti collegati incidenti ciascuno su una materia diversa ovvero in occasione della riforma delle pensioni).

3.11. Appartengono alla competenza della V Commissione l'esame degli aspetti generali della politica di privatizzazione e la determinazione dei relativi profili ordinamentali. L'esame dei singoli interventi di privatizzazione si svolge invece presso le Commissioni competenti per materia.

3.12. Per quanto attiene alla finanza locale, la V Commissione è competente in materia di trasferimenti statali alle regioni e agli enti locali, mentre la VI Commissione è competente in materia di tributi degli enti locali e quindi anche di istituzione di nuove forme decentrate di imposizione fiscale.

3.13. La disciplina dell'ordinamento della docenza universitaria appartiene alla competenza della VII Commissione. Spetta invece alla I Commissione la definizione del trattamento economico dei docenti.

3.14. I provvedimenti in materia di restauro e conservazione di immobili costituenti beni culturali appartengono alla competenza della VII Commissione, a meno che non emerga una prevalenza degli aspetti di carattere urbanistico, che determina l'assegnazione alla VIII Commissione.

3.15. I provvedimenti concernenti la realizzazione di opere relative ad infrastrutture nel settore delle comunicazioni ferroviarie, aeree e navali rientrano nella competenza della IX Commissione. Spettano inoltre a tale Commissione i provvedimenti in materia di infrastrutture intermodali. Tutti i suddetti provvedimenti saranno tuttavia assegnati alla VIII Commissione qualora abbiano come oggetto prevalente la disciplina dei relativi appalti.

3.16. Ferma restando la competenza della X Commissione in ordine alla definizione degli indirizzi generali di politica industriale, la disciplina delle attività industriali nei settori cantieristico, farmaceutico ed agroalimentare spetta, rispettivamente, alle Commissioni IX, XII e XIII.

3.17. Con riferimento a tutte le attività produttive, le questioni riguardanti la tutela dei consumatori appartengono alla competenza della X Commissione, salvo che per i profili concernenti la salute, per i quali la competenza è della XII Commissione.

3.18. I progetti di legge in materia di termalismo saranno assegnati alla X Commissione, salvo che non risultino prevalenti i profili attinenti alla tutela della salute, che sono di competenza della XII Commissione.

3.19. E' assai frequente la stretta connessione di interventi intesi a promuovere lo sviluppo delle attività produttive o a fronteggiare situazioni di crisi ed interventi a sostegno dell'occupazione. In tali casi si avrà riguardo per il profilo di volta in volta prevalente, procedendosi alla assegnazione dei relativi provvedimento alle Commissioni riunite X e XI soltanto qualora non risulti possibile effettuare una valutazione di prevalenza.

3.20. La materia previdenziale rientra interamente nella competenza primaria della XI Commissione, con riferimento anche alle categorie di personale pubblico (dirigenti, magistrati, forze di polizia e militari) il cui rapporto di lavoro appartiene alla competenza di altre Commissioni.

Conseguentemente, sarà attribuito alla XI Commissione il parere rinforzato su tutti i progetti di legge assegnati ad altre Commissioni che rechino anche disposizioni in materia previdenziale.

3.21. Sui progetti di legge concernenti le attività socialmente utili svolte da soggetti privati non a fini di lucro, che rientrano nella competenza primaria della XII Commissione, sarà sempre previsto il parere della I Commissione.

3.22. La competenza della XIII Commissione in materia di risorse forestali è riferita alla gestione produttiva di tali risorse, ferma restando la competenza della VIII Commissione relativa ai profili di carattere ambientale.

3.23. Appartiene alla XIII Commissione la competenza in materia di agriturismo. Sui relativi progetti di legge sarà comunque previsto il parere rinforzato della X Commissione.

3.24. La competenza della XIV Commissione riguarda la definizione delle politiche dell'Unione europea, nonché la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativa comunitari (c.d. fase ascendente) e l'attuazione dei medesimi atti nell'ordinamento italiano (c.d. fase discendente). Resta ferma, per quanto concerne gli atti normativa comunitari, la competenza concorrente delle altre Commissioni in ordine alle materie ad esse attribuite, secondo le disposizioni del capo XXVIII del Regolamento.

3.25. Oltre ai pareri rinforzati cui si è fatto cerino nei punti precedenti, saranno sempre assegnati ai sensi degli articoli 73, comma 1-bis, e 93, comma 3-bis, del Regolamento i pareri della II Commissione sulle norme recanti sanzioni, quelli della VI Commissione sulle disposizioni di carattere tributario e quelli della XI Commissione sulle disposizioni relative alla tutela degli spazi propri dell'autonomia contrattuale.

3.26. Debbono infine essere sempre considerati rinforzati, ai sensi delle citate disposizioni del Regolamento, i pareri della XIV Commissione, in vista dell'esigenza di assicurare la compatibilità della legislazione nazionale con la normativa dell'Unione europea.

4. Disciplina transitoria.

La presente circolare entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua emanazione. Le sue disposizioni tuttavia non si applicano ai provvedimenti dei quali sia già in corso l'esame.

Sede, 16 ottobre 1996.



IL PRESIDENTE

VIOLANTE

Fine contenuto

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