Enti pubblici non territoriali

Nel corso della XIV legislatura numerosi interventi legislativi hanno inciso sulle spese degli enti pubblici non territoriali, nell’ottica generale del contenimento della spesa pubblica (v. capitolo Il controllo della spesa pubblica).

Una prima serie di misure - iniziata con il decreto-legge n. 194/2002 (v. capitolo Il decreto-legge “tagliaspese”) e proseguita nell’ambito delle manovre correttive di finanza pubblica attuate nel 2004 con il decreto-legge n. 168 e nel 2005 con il decreto-legge n. 203 (v. scheda Manovre di finanza pubblica: 2002-2005) - ha previsto la riduzione in via immediata delle spese per beni e servizi dei suddetti enti .

La legge finanziaria per il 2005 ha introdotto, in coerenza con il principio della evoluzione controllata della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche (v. capitolo La “regola del 2 per cento”), un limite alla crescita delle spese per gli enti pubblici non territoriali nel triennio 2005-2007.

I provvedimenti di riduzione delle spese per beni e servizi

Nell’ultima parte dell’esercizio finanziario 2002, il Governo ha fatto ricorso alla procedura prevista dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 194/2002, c.d. tagliaspese, mediante l’adozione del D.P.C.M. 29 novembre 2002 con il quale è stato adottato l’«Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell’azione amministrativa del Governo, intesi all’efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica»[1] (v. capitolo Il decreto-legge “tagliaspese”).

 

Sulla base dell’atto di indirizzo, il Ministro dell’economia e delle finanze ha stabilito, con proprio decreto del 29 novembre 2002, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 194/2002, la riduzione, nella misura del 15%, delle spese relative alla categoria dei beni di consumo e dei servizi, previste nei bilanci 2002 degli enti e organismi pubblici non territoriali comprese, specificamente, gli enti previdenziali, le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

Analoga riduzione del 15% è stata applicata anche per gli enti e organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, con riferimento ai costi della produzione, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi.

Dall'obbligo di riduzione dei costi della produzione sono state escluse, con successivi decreti gli enti del servizio sanitario nazionale.

In particolare, con il D.M. 20 febbraio 2003 il Ministero dell’economia e finanze ha disposto che le economie derivanti dall’applicazione del D.M. 29 novembre 2002 nei confronti delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (pari a circa 55 milioni di euro) fossero rese disponibili. Successivamente, con il D.M. Economia 18 aprile 2003 sono stati definitivamente annullati gli effetti del decreto di limitazione del 29 novembre 2002 nei confronti dei citati enti, per il mancato parere favorevole della Conferenza unificata Stato regioni e autonomie locali.

 

Il citato comma 4 del D.L. n. 194/2002 prevede che le economie derivanti da tali riduzioni siano rese indisponibili, fino a diversa determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Pertanto, il D.M. Economia del 29 novembre 2002 ha stabilito che gli avanzi derivanti dalle predette riduzioni fossero evidenziati nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, per gli enti che adottano contabilità finanziaria, ovvero in un apposito fondo di accantonamento, da iscrivere nel passivo della situazione patrimoniale, per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica.

 

Una misura analoga è stata adottata nel 2004, nell’ambito della manovra di contenimento dei saldi di finanza pubblica attuata con il D.L. n. 168/2004 (legge n. 191/2004).

In tale occasione, il Governo ha disposto la riduzione delle spese di funzionamento per consumi intermedi degli enti previdenziali pubblici, in misura non inferiore al 30% degli stanziamenti iniziali.

Tali somme, come nel 2002, sono state accantonate in un apposito fondo e rese indisponibili.

 

Una stima definitiva delle somme effettivamente accantonate dagli enti ed organismi pubblici non territoriali nel 2002, per effetto del D.M. 29 settembre 2002, e nel 2004, per effetto dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 168/2004, è contenuta nella relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2006, presentato a settembre dal Governo (A.S. 3613).

L’articolo 1, commi 48-49, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha infatti disposto l’acquisizione al bilancio dello Stato per il 2006 degli accantonamenti indisponibili, imposti agli enti ed organismi pubblici in attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa introdotte sia nel 2002, con il D.L. n. 194/2002, sia nel 2004, con il D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (legge n. 191/2004), c.d. decreto “taglia-spese”.

 

In base alle informazioni contenute nella relazione tecnica al disegno di legge finanziaria iniziale (A.S. 3613), con riferimento ai commi in esame, si evidenzia che le somme complessivamente accantonate sono pari a:

§      281 milioni di euro, quali risparmi conseguiti dall’accantonamento imposto agli enti ed organismi pubblici per effetto del D.M. 29 settembre 2002, derivanti dalle economie dei seguenti enti:

Camere di commercio

14,0

Agenzie fiscali

9,3

Autorità portuali

8,1

Istituzioni scolastiche

1,1

Università

31,1

Enti di ricerca

21,1

Enti e consorzi parco

1,5

Enti di previdenza, di cui:

- INPS:         60,8 mln.
- INPDAP:     47,3 mln.
- INAIL:         42,7 mln.

153,2

Altri enti

42,0

Totale

281,4

§      134,5 milioni di euro, quali somme accantonate dagli enti previdenziali pubblici in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, del D.L. n. 168/2004 (di cui 81,9 milioni di euro derivanti dalle economie dell’INPDAP, 30,7 milioni dall’INPS, e 16,9 milioni dall’INAIL).

 

Complessivamente, pertanto, le disposizioni della legge finanziaria per il 2006 comportano il versamento all’entrata del bilancio dello Stato per il 2006, con imputazione al capitolo 2961 del Capo X, di somme complessivamente pari a 415 milioni di euro.

E’ fatto, conseguentemente, divieto alle Amministrazioni vigilanti di procedere all’approvazione dei bilanci degli enti e degli organismi pubblici, in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato, nella relazione sulla gestione, di avere ottemperato al versamento delle somme in questione.

 

Analoghe disposizioni volte al contenimento delle spese per beni e sevizi degli enti pubblici non territoriali sono contenute, con riferimento agli stanziamenti previsti nei bilanci 2005, nell’articolo 11-ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 203/2005 (legge n. 248/2005), collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2006.

 

L’articolo citato dispone la riduzione degli stanziamenti di spesa per l’anno 2005 relativi alla categoria dei consumi intermedi iscritti nei bilanci degli enti e degli organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità anche finanziaria, nonché dei costi della produzione, individuati ai sensi dell’art. 2425, primo comma, lett. b) n. 6), 7) e 8) del codice civile, iscritti nei rispettivi budget per il 2005, concernenti i beni di consumo e i servizi e il godimento di beni di terzi per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali che invece adottano una contabilità esclusivamente civilistica, nella misura del 10% degli stanziamenti iniziali.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, la disposizione prevede le seguenti specifiche esclusioni (Aziende sanitarie ed ospedaliere; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Istituto superiore di sanità (ISS); Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); Agenzia italiana del farmaco; Istituti zooprofilattici sperimentali; Istituzioni scolastiche).

In base alle stime del Governo, le economie che dovrebbero derivare dall’applicazione delle citate disposizioni sono indicate, in termini finanziari, in circa 180 milioni di euro.

Anche l’art. 11-ter prevede che tali somme provenienti dalle riduzioni siano versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 2961 del Capo X, relativo alle somme dovute da enti ed istituti di credito.

 

La regola del 2 per cento applicata agli enti pubblici non territoriali

La regola della evoluzione controllata della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche (“regola del 2 per cento”), introdotta dall’articolo 1, comma 5, dalla legge finanziaria per il 2005, ha trovato applicazione anche nei confronti degli enti pubblici non territoriali (v. capitolo La “regola del 2 per cento”).

Il comma 57 della legge n. 311/2004, in particolare, determina le modalità con le quali il limite del 2% all’incremento della spesa per il triennio 2005-2007, previsto in generale dal comma 5, si applica agli enti pubblici non territoriali.

 

Per tali amministrazioni viene fissato un limite all’incremento della spesa per il 2005, al netto delle spese di personale, del 4,5% rispetto all’ammontare delle spese effettuate nell’anno 2003.

Per gli anni 2006 e 2007, il limite all’incremento della spesa viene fissato al 2% rispetto al livello della spesa programmato per l’anno precedente, sempre al netto della spesa per personale.

 

Mentre per l’anno 2005 l’elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2005 indica le amministrazioni pubbliche che sono interessate dalla disposizione, per il 2006 le amministrazioni interessate sono state individuate dall’ISTAT nel comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005, recante l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Il limite all’incremento della spesa non si applica:

§      alle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni: si tratta degli enti, trasformati in persone giuridiche private, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

§      alle altre associazioni e fondazioni di diritto privato;

§      agli enti del sistema camerale (Unioncamere e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

 

L’ultimo periodo del comma 57 prevede inoltre che i suddetti limiti all’incremento della spese non si applicano neppure alle amministrazioni pubbliche per le quali è dettata una specifica disciplina, vale a dire:

-       alle regioni e agli enti locali cui si applica la disciplina del patto di stabilità interno prevista;

-       agli enti del servizio sanitario nazionale interessati dalle disposizioni di cui ai commi da 164 a 188 della legge finanziaria per il 2006;

-       agli enti del sistema universitario e agli enti di ricerca, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’articolo 3, commi 1 e 2 della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003), che fissano un limite all’incremento del fabbisogno degli enti in questione con riferimento al triennio 2004-2006.

 

Con successivi provvedimenti normativi sono state stabilite alcune esclusioni dall’applicazione della regola del 2 per cento.

In particolare:

§      l’articolo 14-ter del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168/2005) ha disposto l’esclusione dalla regola del 2% delle autorità portuali istituite, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge n. 84/1994, a decorrere dall’anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003.

L’esclusione si applica, tuttavia, con riferimento al solo anno 2005.

Per gli anni 2006 e 2007, invece, l’articolo 34-septies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2006) ha disposto, in favore di tutte le autorità portuali istituite ai sensi della legge n. 84/1994, la deroga all’applicazione delle disposizioni previste dal comma 57 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005, nei limiti di spesa di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Per quanto concerne la disciplina delle Autorità portuali vedi scheda Le autorità portuali.

§      la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005), all’articolo 1, comma 404, esclude dalle limitazioni poste alla spesa pubblica, i progetti dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica che siano finanziati con contributi non statali.

§      l’articolo 2 del D.L. 6 marzo 2006, n. 68 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2006) ha autorizzato il Registro italiano dighe a derogare, nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2006, all’applicazione dei limiti di incremento della spesa previsti dall’art. 1, comma 57, della legge finanziaria 2005. La deroga è disposta al fine di assicurare l’espletamento degli interventi indifferibili di messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio, anche tenuto conto degli adempimenti connessi all’attuazione dal D.L. n. 79/2004 e volti a far fronte alla condizione di rischio derivante da tali opere.



[1]     Sullo schema di D.P.C.M., le competenti Commissioni di Camera e Senato hanno espresso il loro parere, rispettivamente, in data 27 e 28 novembre 2002.