Nel corso della XIV legislatura numerosi
interventi legislativi hanno inciso sulle spese
degli enti pubblici non territoriali, nell’ottica generale del contenimento
della spesa pubblica (v. capitolo Il controllo della
spesa pubblica).
Una prima serie di misure -
iniziata con il decreto-legge n. 194/2002 (v. capitolo Il
decreto-legge “tagliaspese”) e proseguita nell’ambito delle manovre correttive
di finanza pubblica attuate nel 2004 con il decreto-legge n. 168 e nel 2005 con
il decreto-legge n. 203 (v. scheda Manovre di
finanza pubblica: 2002-2005) - ha previsto
la riduzione in via immediata delle spese per beni e servizi dei
suddetti enti .
La legge finanziaria per il 2005 ha introdotto, in coerenza
con il principio della evoluzione controllata della spesa complessiva delle
amministrazioni pubbliche (v. capitolo La “regola del 2
per cento”), un limite alla crescita
delle spese per gli enti pubblici non territoriali nel triennio 2005-2007.
Nell’ultima parte dell’esercizio finanziario 2002, il Governo
ha fatto ricorso alla procedura prevista dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n.
194/2002, c.d. tagliaspese, mediante l’adozione del D.P.C.M. 29 novembre 2002 con il quale è stato adottato l’«Atto di
indirizzo recante definizione dei
criteri di carattere generale per il coordinamento dell’azione amministrativa
del Governo, intesi all’efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di
finanza pubblica»[1]
(v. capitolo Il
decreto-legge “tagliaspese”).
Sulla base dell’atto
di indirizzo, il Ministro dell’economia
e delle finanze ha stabilito, con proprio decreto del 29 novembre 2002, ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
del D.L. n. 194/2002, la riduzione,
nella misura del 15%, delle spese relative alla categoria dei beni
di consumo e dei servizi, previste nei bilanci 2002 degli enti
e organismi pubblici non territoriali comprese, specificamente, gli enti previdenziali, le aziende
sanitarie, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico,
Analoga riduzione
del 15% è stata applicata anche per gli enti e organismi pubblici che adottano
una contabilità esclusivamente civilistica, con riferimento ai costi della
produzione, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi.
Dall'obbligo di riduzione dei
costi della produzione sono state escluse, con successivi decreti gli enti del servizio sanitario nazionale.
In particolare, con il D.M. 20 febbraio 2003 il Ministero
dell’economia e finanze ha disposto che le economie derivanti dall’applicazione
del D.M. 29 novembre 2002 nei confronti delle aziende sanitarie, delle aziende
ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (pari a
circa 55 milioni di euro) fossero rese disponibili. Successivamente, con il D.M. Economia 18 aprile 2003 sono
stati definitivamente annullati gli effetti del decreto di limitazione del 29
novembre 2002 nei confronti dei citati enti, per il mancato parere favorevole
della Conferenza unificata Stato regioni e autonomie locali.
Il citato comma 4
del D.L. n. 194/2002 prevede che le
economie derivanti da tali riduzioni siano rese indisponibili, fino a diversa determinazione del Ministero
dell’economia e delle finanze.
Pertanto, il D.M. Economia del 29 novembre 2002 ha stabilito
che gli avanzi derivanti dalle
predette riduzioni fossero evidenziati nella parte vincolata dell’avanzo di
amministrazione, per gli enti che adottano contabilità finanziaria, ovvero in
un apposito fondo di accantonamento, da iscrivere nel passivo della situazione
patrimoniale, per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità
esclusivamente civilistica.
Una misura analoga è stata adottata nel 2004, nell’ambito della manovra di contenimento dei saldi di
finanza pubblica attuata con il D.L. n.
168/2004 (legge n. 191/2004).
In tale occasione, il Governo ha disposto la riduzione delle spese di funzionamento per
consumi intermedi degli enti
previdenziali pubblici, in
misura non inferiore al 30% degli
stanziamenti iniziali.
Tali somme, come nel 2002, sono state accantonate in un
apposito fondo e rese indisponibili.
Una stima definitiva delle
somme effettivamente accantonate dagli enti ed organismi pubblici non territoriali nel 2002, per
effetto del D.M. 29 settembre 2002, e nel 2004, per effetto dell’art. 1, comma
8, del D.L. n. 168/2004, è contenuta nella relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il
2006, presentato a settembre dal Governo (A.S. 3613).
L’articolo 1, commi 48-49, della legge finanziaria per il
2006 (legge n. 266/2005) ha infatti disposto l’acquisizione al bilancio dello Stato per il 2006 degli accantonamenti indisponibili, imposti
agli enti ed organismi pubblici in
attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa introdotte sia nel
2002, con il D.L. n. 194/2002, sia nel 2004, con il D.L. 12 luglio 2004, n. 168
(legge n. 191/2004), c.d. decreto “taglia-spese”.
In
base alle informazioni contenute nella relazione tecnica al disegno di legge
finanziaria iniziale (A.S. 3613), con riferimento ai commi in esame, si
evidenzia che le somme complessivamente accantonate sono pari a:
§ 281 milioni di euro, quali risparmi
conseguiti dall’accantonamento imposto agli enti ed organismi pubblici per effetto del D.M. 29 settembre 2002,
derivanti dalle economie dei seguenti enti:
|
Camere di commercio |
14,0 |
|
Agenzie fiscali |
9,3 |
|
Autorità portuali |
8,1 |
|
Istituzioni scolastiche |
1,1 |
|
Università |
31,1 |
|
Enti di ricerca |
21,1 |
|
Enti e consorzi parco |
1,5 |
|
Enti di previdenza, di
cui: - INPS: 60,8
mln. |
153,2 |
|
Altri enti |
42,0 |
|
Totale |
281,4 |
§ 134,5 milioni di euro, quali somme
accantonate dagli enti previdenziali
pubblici in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, del
D.L. n. 168/2004 (di cui 81,9 milioni di euro derivanti dalle economie
dell’INPDAP, 30,7 milioni dall’INPS, e 16,9 milioni dall’INAIL).
Complessivamente, pertanto, le disposizioni della legge
finanziaria per il 2006 comportano il versamento all’entrata del bilancio dello
Stato per il 2006, con imputazione al
capitolo 2961 del Capo X, di somme complessivamente pari a 415 milioni di euro.
E’ fatto, conseguentemente,
divieto alle Amministrazioni vigilanti di procedere all’approvazione dei
bilanci degli enti e degli organismi pubblici, in cui gli amministratori non
abbiano espressamente dichiarato, nella relazione sulla gestione, di avere
ottemperato al versamento delle somme in questione.
Analoghe disposizioni volte al contenimento delle spese per
beni e sevizi degli enti pubblici non territoriali sono contenute, con
riferimento agli stanziamenti previsti nei bilanci 2005, nell’articolo 11-ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 203/2005 (legge n. 248/2005),
collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2006.
L’articolo citato dispone la riduzione degli stanziamenti di spesa per l’anno 2005 relativi alla
categoria dei consumi intermedi iscritti nei bilanci degli enti e degli
organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità anche
finanziaria, nonché dei costi della produzione, individuati ai sensi dell’art.
2425, primo comma, lett. b) n. 6), 7) e 8) del codice civile, iscritti nei
rispettivi budget per il 2005, concernenti i beni di consumo e i servizi e il
godimento di beni di terzi per gli enti e gli organismi pubblici non
territoriali che invece adottano una contabilità esclusivamente civilistica,
nella misura del 10% degli
stanziamenti iniziali.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, la
disposizione prevede le seguenti specifiche esclusioni (Aziende sanitarie ed ospedaliere; Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico; Istituto superiore di sanità (ISS); Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); Agenzia
italiana del farmaco; Istituti zooprofilattici sperimentali; Istituzioni
scolastiche).
In base alle stime del Governo, le economie che dovrebbero
derivare dall’applicazione delle citate disposizioni sono indicate, in termini
finanziari, in circa 180 milioni di euro.
Anche l’art. 11-ter prevede
che tali somme provenienti dalle riduzioni siano versate da ciascun ente, entro
il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al
capitolo 2961 del Capo X, relativo alle somme dovute da enti ed istituti di
credito.
La regola della evoluzione controllata della spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche (“regola del 2 per cento”),
introdotta dall’articolo 1, comma 5, dalla legge finanziaria per il 2005, ha
trovato applicazione anche nei confronti degli enti pubblici non territoriali
(v. capitolo La “regola del 2 per cento”).
Il comma 57 della
legge n. 311/2004, in particolare, determina le modalità con le quali il limite
del 2% all’incremento della spesa per il triennio 2005-2007, previsto in
generale dal comma 5, si applica agli enti pubblici non territoriali.
Per tali amministrazioni viene fissato un limite all’incremento della spesa per
il 2005, al netto delle spese di personale, del 4,5% rispetto all’ammontare delle spese effettuate nell’anno 2003.
Per gli anni 2006 e 2007, il limite all’incremento della
spesa viene fissato al 2% rispetto al livello della spesa programmato per
l’anno precedente, sempre al netto della spesa per personale.
Mentre per l’anno 2005 l’elenco 1 allegato alla legge
finanziaria 2005 indica le amministrazioni pubbliche che sono interessate dalla
disposizione, per il 2006 le amministrazioni interessate sono state individuate
dall’ISTAT nel comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29
luglio 2005, recante l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
Il limite all’incremento della spesa non si applica:
§ alle
Casse di previdenza di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10
febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni: si tratta degli enti,
trasformati in persone giuridiche private, che gestiscono forme di previdenza e
assistenza obbligatorie per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera
professione;
§ alle
altre associazioni e fondazioni di diritto privato;
§ agli
enti del sistema camerale
(Unioncamere e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
L’ultimo periodo del comma 57 prevede inoltre che i suddetti
limiti all’incremento della spese non si
applicano neppure alle
amministrazioni pubbliche per le quali è dettata una specifica disciplina, vale
a dire:
-
alle regioni
e agli enti locali cui si applica la
disciplina del patto di stabilità interno prevista;
-
agli enti
del servizio sanitario nazionale interessati dalle disposizioni di cui ai
commi da 164 a 188 della legge finanziaria per il 2006;
-
agli enti
del sistema universitario e agli enti
di ricerca, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’articolo 3,
commi 1 e 2 della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003), che
fissano un limite all’incremento del fabbisogno degli enti in questione con
riferimento al triennio 2004-2006.
Con successivi provvedimenti normativi sono state stabilite alcune esclusioni dall’applicazione della
regola del 2 per cento.
In particolare:
§
l’articolo
14-ter del D.L. 30 giugno 2005, n.
115 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168/2005) ha disposto
l’esclusione dalla regola del 2% delle
autorità portuali istituite, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge n.
84/1994, a decorrere dall’anno 2001 e
i cui organi rappresentativi siano stati
nominati a decorrere dall'anno 2003.
L’esclusione si
applica, tuttavia, con riferimento al solo
anno 2005.
Per gli anni 2006 e 2007, invece, l’articolo 34-septies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 80/2006) ha disposto, in favore di tutte le
autorità portuali istituite ai sensi della legge n. 84/1994, la deroga all’applicazione
delle disposizioni previste dal comma 57 dell’articolo 1 della legge
finanziaria 2005, nei limiti di spesa di
30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2006 e 2007.
Per quanto
concerne la disciplina delle Autorità portuali vedi scheda Le autorità portuali.
§
la legge finanziaria per il 2006 (legge n.
266/2005), all’articolo 1, comma 404, esclude dalle limitazioni poste alla
spesa pubblica, i progetti dell’Istituto
nazionale per la fauna selvatica che siano finanziati con contributi non statali.
§
l’articolo 2 del D.L. 6 marzo 2006, n. 68
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2006) ha autorizzato il Registro italiano dighe a derogare, nel limite di 50 milioni di euro per l’anno
2006, all’applicazione dei limiti di incremento della spesa previsti
dall’art. 1, comma 57, della legge finanziaria 2005. La deroga è disposta al fine di assicurare l’espletamento degli
interventi indifferibili di messa in
sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio, anche tenuto conto degli
adempimenti connessi all’attuazione dal D.L. n. 79/2004 e volti a far fronte
alla condizione di rischio derivante da tali opere.
[1] Sullo schema di D.P.C.M., le competenti Commissioni di Camera e Senato hanno espresso il loro parere, rispettivamente, in data 27 e 28 novembre 2002.