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Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.
L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonchè i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.
L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:
L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.
Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.
L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3.
L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.
L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.