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Articolo 12


  1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.

  2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonchè i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.

  3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:

    • le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;
    • l'amministrazione e la contabilità interna;
    • l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;
    • lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
    • i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonchè i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;
    • i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonchè i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima.

  4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.

  5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.

  6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3.

  7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.

  8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

(*) Articolo modificato il 16 dicembre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

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