Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003 (A.C. 2162) (ore 16,18).
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2162)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, deputato Angeli, ha facoltà di svolgere la relazione.
GIUSEPPE ANGELI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo in esame delinea, conformemente alla prassi seguita a livello internazionale, un quadro di maggiore certezza giuridica ai fini della promozione e protezione degli investimenti italiani in Guatemala o guatemaltechi in Italia. L'obiettivo dell'accordo è incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte ad incrementare il volume comprensivo degli investimenti nelle due parti contraenti, favorendo in tal modo lo sviluppo delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale.
Nonostante il Guatemala rappresenti una delle più grandi economie del Centro-america e il suo PIL sia aumentato del 3,2 per cento nell'anno 2005, tale Paese possiede tuttora un indice di sviluppo umano piuttosto basso, raggiungendo solo il centodiciottesimo posto su un totale di centosettantasette Paesi, secondo il rapportoPag. 21sullo sviluppo umano del 2006. Inoltre, si tratta di un Paese nel quale la ricchezza è distribuita in modo molto ineguale.
L'attuale Governo, guidato dal 2004 da Oscar Berger, così come i precedenti, non è stato in grado di avviare le riforme strutturali necessarie per sostenere una crescita economica duratura, principalmente a causa della inadeguatezza delle risorse finanziarie dovuta alla scarsità del gettito fiscale.
Inoltre si ricorda che il 15 dicembre 2003 è stato firmato a Roma l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e le Repubbliche di Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. L'Accordo prevede, tra l'altro, la cooperazione in materia commerciale al fine di promuovere l'integrazione economica nel mercato mondiale dei Paesi centroamericani nonché la cooperazione nell'ambito dei servizi per rendere tale settore più competitivo. L'Accordo, che non è ancora in vigore perché in attesa della ratifica di alcune parti contraenti, consta di 15 articoli e provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di termini quali: «investimento», «investitore», «persona fisica», «persona giuridica», «redditi» e «territorio», necessarie ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'Accordo stesso.
La protezione degli investimenti è assicurata inoltre, all'articolo 5, dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici e per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene al momento immediatamente precedente quello nel quale siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.
La durata dell'Accordo è stata prevista in dieci anni dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richiesto dai rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle parti non lo denunci, dandone notifica scritta con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi dopo la scadenza per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della scadenza stessa.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
FAMIANO CRUCIANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente vorrei solamente sottolineare, come ha fatto il relatore, che si tratta di un Accordo con un Paese, il Guatemala, che si trova in condizioni economiche, sociali ed umane molto difficili e quindi è un Accordo che ha anche un'importanza, una rilevanza di natura etico morale.
Voglio aggiungere che proprio per agevolare i rapporti economici fra i due Paesi in questione tale Accordo serve a tutelare i nostri interessi e, in tal modo, a rendere possibili gli investimenti in Guatemala da parte dei nostri investitori.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.