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Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica (A.C. 1610) (ore 9,15).
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 1610)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Sperandio.
GINO SPERANDIO, Relatore. Mi sembra che, al di là di alcune asprezze che pure si erano registrate in Commissione, di fronte ad un'attività emendativa che avevamo già annunciato in tale sede, l'atteggiamento - anche dell'opposizione - sia cambiato ed abbia riconosciuto alcune importanti modifiche rispetto al rapporto tra Stato e regioni. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un tema delicato, che mi pare sia stato giustamente al centro del dibattito, ossia la gestione di una materia concorrente in cui interagiscono competenze diverse, su cui, successivamente, interviene la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (su cui noi, come parte politica, avevamo espresso forti dubbi, ma che oggi ha rango costituzionale, peraltro rafforzato dall'esito del recente referendum confermativo). Pertanto, non si può che prendere atto della lettera costituzionale, così com'è, e gestirla politicamente, anche in modo innovativo.
Ritengo che il dibattito abbia sottolineato esigenze diverse cui noi, come Comitato dei nove, dovremmo rispondere politicamente. Da una parte, vi sono esigenze che sono state rilevate in alcuni interventi - secondo me assolutamente importanti -, quali la garanzia di una base minima di riferimento normativo rispetto alla definizione degli scopi cui sono destinate le zone di protezione speciale. In merito - come avevo tentato anche di fare nell'illustrazione della relazione -, bisogna operare una netta distinzione tra lo scopo delle zone di protezione speciale e la questione della caccia. Le zone di protezione speciale, infatti, non sono destinate alla caccia, ma alla protezione della fauna. La caccia si inserisce tra le attività che vi possono essere solo ove compatibili con le esigenze di protezione faunistica. Pertanto, ritengo che il nostro lavoro dovrà essere destinato a definire l'efficacia, la ratio e le strumentazioni giuridiche necessarie per garantire tale minimo giuridico. Questo mi pare il primo problema che dovremo affrontare nel corso dell'esame degli emendamenti che concorreranno a definire tale scopo.
La seconda questione è relativa alle altre attività. Mi sembra significativo che la disputa ideologica avvenuta sul provvedimento abbia portato «sotto traccia» problematiche rilevanti e che in Commissione abbiamo affrontato, a mio giudizio in maniera positiva.
Mi riferisco al coordinamento di tutte le altre attività e di tutti gli altri interventi per i quali mi sembra si sia riusciti a dare una risposta positiva. Mi pare che gli stessi enti economici coinvolti, oggi, abbiano un atteggiamento diverso, anche di collaborazione, rispetto alle esigenze contemplate dal decreto-legge. Del resto, la norma, così come costruita dalla Commissione, comunque prevede che vi sia una necessaria omologazione alle esigenze poste dalla tutela della fauna nella introduzione dei nuovi elettrodotti e questa norma mi pare sia stata condivisa dagli stessi gestori della distribuzione di energia e dagli stessi produttori.Pag. 35Analogamente, mi sembra si sia tentato di rispondere alla questione delle centrali eoliche e delle altre attività che sono regolamentate dal decreto-legge.
Tutto si può dire rispetto al modo in cui il rapporto tra Stato e regioni era stato definito da questo decreto-legge ma è significativo che, in sede di audizione, nessuna delle regioni abbia messo in dubbio l'opportunità di un intervento da parte dello Stato proprio attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza. Infatti, anche le regioni che hanno un atteggiamento politico di avversione a questo Governo, non essendo omogenee a tale quadro, come il Veneto o la Lombardia, hanno contestato nel merito la norma, ma non hanno contestato l'opportunità della definizione della stessa. Anzi, mi pare che, nel complesso, le regioni abbiano sollecitato il mantenimento di questo strumento e abbiano indicato proprio l'opportunità dell'intervento dello Stato.
Ritengo che, con questo dibattito generale, si sia soltanto aperta la questione. Sicuramente, dovremo svolgere un lavoro attento - al quale ci invita l'onorevole Delfino - nella gestione degli emendamenti e nella correzione del provvedimento. Ritengo, tuttavia, che debbano essere tenuti fermi il carattere e la ratio della norma, volti alla definizione delle caratteristiche minime che lo Stato italiano ritiene idonee per garantire la protezione della fauna selvatica, finalità alla quale sono dedicate le zone di protezione speciale. Proprio per questo, non si può compiere un salto logico che sottenda che la limitazione e la regolamentazione diversa, e volutamente diversa, della caccia nelle zone libere, rispetto alle zone di protezione faunistica, sia andare contro la caccia. Il problema è un altro: si tratta di compiere uno sforzo normativo e anche scientifico, volto a definire quali siano, oggi, in Italia, le norme atte a tutelare la fauna selvatica, sia attraverso questo provvedimento, sia attraverso il suo coordinamento con la gestione dei siti di interesse comunitario e, più in generale, delle predette zone del nostro paese.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
GUIDO TAMPIERI, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali. Signor Presidente, rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.