Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Si riprende la discussione.
(Esame dell'articolo 4 - A.C. 1638-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C.1638 sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LANFRANCO TENAGLIA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Pecorella 4.40.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 4.40.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'emendamento in esame nasce dal fatto che con molta frequenza - e chi ha un po' di pratica giudiziaria lo sa - i pubblici ministeri formulano imputazioni che poi abbandonano nel tempo, al fine di effettuare intercettazioni, in considerazione del fatto che le intercettazioni stesse sono collegate solo ad alcuni reati e non ad altri.
Ad esempio, è sufficiente elevare l'imputazione di associazione - che poi nel tempo può essere abbandonata o archiviata - per effettuare tutta una serie di intercettazioni che altrimenti non sarebbero possibili.Pag. 30
Quindi, per evitare questo spreco di denaro pubblico e di tempo, nonché la curiosità dei pubblici ministeri che spesso va al di là delle esigenze di indagine, l'unica forma è quella di prevedere che le intercettazioni siano utilizzabili solo per i reati a cui si riferiscono.
Se un pubblico ministero formula un'imputazione esclusivamente strumentale alla possibilità di effettuare intercettazioni che non servono per quel reato - dal momento che per quel reato esiste già una previsione di non formulare un'imputazione finale, di non procedere, ma le intercettazioni servono esclusivamente per acquisire elementi relativi ad altri reati che non consentirebbero di per sé le intercettazioni stesse - siamo di fronte ad un meccanismo vergognoso, che dobbiamo in qualche modo impedire.
Infatti, si procede ad intercettazioni per reati anche minimi - come sappiamo da vicende recenti - usando strumentalmente imputazioni più gravi che hanno un doppio effetto: il primo, di mettere la persona alla berlina con reati molto gravi che in realtà non hanno consistenza perché verranno successivamente abbandonati; il secondo, di allargare a dismisura il numero delle intercettazioni, anche con un dispendio inutile di energie e di denaro. Dunque, perché non prevedere invece un limite?
Il limite consiste nel richiedere l'intercettazione per quel determinato reato e non per altri. Una soluzione del genere a mio avviso è sacrosanta e solo un atteggiamento di particolare favore nei confronti di determinati pubblici ministeri può giustificare il parere contrario espresso dal relatore sull'emendamento in esame. In tal modo, infatti, si fa un favore ai pubblici ministeri che dispongono intercettazioni che non servono per quel reato, ma per altri fini.
Bisogna allora avere il coraggio di dire basta a questo comportamento vergognoso che viene tenuto da certa magistratura, che usa strumentalmente qualunque mezzo per indagare nella vita privata delle persone, anche per reati minimi, spendendo somme rilevanti. Ciò mi pare giusto, e non vedo perché noi che siamo qui a garantire i cittadini e non certo lo strapotere della magistratura non dobbiamo essere favorevoli a questa soluzione (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.
ENRICO COSTA. Signor Presidente, intervengo semplicemente per rafforzare le argomentazioni espresse dall'onorevole Pecorella.
Attraverso il presente emendamento, si intende sostenere un principio di civiltà giuridica. Vi è una norma, infatti - ed è l'articolo 266 del codice di procedura penale -, che stabilisce in modo tassativo le ipotesi di reato per le quali è possibile procedere ad intercettazioni telefoniche.
Se il pubblico ministero e, quindi, il giudice per le indagini preliminari autorizza una intercettazione per una specifica ipotesi di reato, e poi si accerta che quel reato non è stato commesso, sarebbe utile e giusto - secondo quanto previsto dall'emendamento in esame - dichiarare inutilizzabili quelle intercettazioni. Invece, molto spesso si utilizza l'intercettazione per un reato, si giunge poi alla derubricazione, ma si utilizzano comunque i riscontri, si utilizzano comunque le intercettazioni.
È semplicemente l'affermazione di un principio di civiltà giuridica e di aderenza alla norma dell'articolo 266 del codice di procedura penale (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 394
Votanti 392
Astenuti 2
Maggioranza 197
Hanno votato sì 178
Hanno votato no 214).
Prendo atto che i deputati Mura, Costantini e Tenaglia non sono riusciti a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 398
Votanti 397
Astenuti 1
Maggioranza 199
Hanno votato sì 394
Hanno votato no 3).
Prendo atto che i deputati Giacomoni, Mura e Costantini non sono riusciti a votare.