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Si riprende la discussione del testo unificato delle proposte di legge n. 445-A ed abbinate.
(Esame dell'articolo 40 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 40 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 12).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sul subemendamento Santelli 0.40.201.1 (Nuova formulazione). Raccomanda invece l'approvazione dei suoi emendamenti 40.201, 40.202 e 40.200, dalla cui approvazione risulterebbe precluso l'emendamento Boscetto 40.60.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo accetta gli emendamenti 40.201, 40.202 e 40.200 della Commissione e per il resto concorda con il parere espresso dal relatore.
Pag. 98
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Santelli 0.40.201.1 (Nuova formulazione), non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 491
Votanti 486
Astenuti 5
Maggioranza 244
Hanno votato sì 225
Hanno votato no 261).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.201 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 40.201 della Commissione. Inoltre rilevo, rispetto alla materia che indirettamente è stata fatta oggetto di dibattito esaminando l'articolo precedente, che anche con la soluzione che noi opportunamente prospettiamo non solo nell'emendamento della Commissione ma nell'intero articolo 40, resta irrisolto - e forse non poteva essere risolto -, nel senso che resta aperto, un problema delicato, che riguarda il bilanciamento fra due interessi che possono a volte essere contrapposti: da una parte, la tutela del segreto di Stato; dall'altra, l'esercizio del diritto di difesa nel processo penale. È una questione su cui si è soffermata sia la Corte Costituzionale (quindi esiste giurisprudenza costituzionale al riguardo), sia la Corte di Cassazione (e quindi esiste anche giurisprudenza di legittimità al riguardo). Si tratta di un tema difficile e complesso che rimane aperto; bisognerà che venga risolto di volta in volta nel vivo del processo penale, quando si confronteranno il sacrosanto diritto costituzionale all'esercizio della difesa e la tutela del segreto di Stato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stucchi. Ne ha facoltà.
GIACOMO STUCCHI. Signor Presidente, preannunzio l'espressione del voto favorevole del gruppo della lega nord Padania sull'emendamento in esame, sottolineando che, tuttavia, non vi è una condivisione piena del testo. Vi è sicuramente un miglioramento rispetto al testo originario, ma forse si poteva fare qualcosa in più ed il nostro «sì» è, comunque, da leggere come una condivisione dello spirito, anche se nella sostanza alcuni miglioramenti, secondo noi, come del resto abbiamo proposto ed evidenziato anche in altre sedi, potevano essere apportati.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 40.201 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 486
Votanti 482
Astenuti 4
Maggioranza 242
Hanno votato sì 481
Hanno votato no 1).
L'emendamento Boscetto 40.60 è pertanto precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 40.202 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Pag. 99
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 481
Votanti 479
Astenuti 2
Maggioranza 240
Hanno votato sì 479).
Prendo atto che i deputati Vacca e Pellegrino non sono riusciti a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 40.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 489
Votanti 487
Astenuti 2
Maggioranza 244
Hanno votato sì 487).
Passiamo alla votazione dell'articolo 40.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.
ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, l'articolo in discussione pone una questione molto delicata di carattere generale sulla quale vorrei esprimere alcune considerazioni.
Naturalmente, nessuno di noi ha la possibilità di rappresentare la volontà del legislatore, perché quest'ultima risulta dal complesso delle dichiarazioni che accompagnano una certa norma. Tuttavia, non vi è dubbio che molte cose che sono state affermate con riferimento ad altri articoli hanno una certa rilevanza.
Qual è il cuore dell'articolo 40? Si intende estendere il dovere di rispettare il segreto ad una serie di soggetti che intervengono nel processo: non solo i testimoni (di cui abbiamo parlato, con riferimento all'articolo 39), ma imputati, parti civili, consulenti periti ed altri soggetti.
Naturalmente, per quanto riguarda questa disposizione, che diventa necessaria nel momento in cui si ridisciplina il segreto di Stato nel suo complesso e, in qualche modo, lo si circoscrive, come affermato dai colleghi che sono intervenuti, sia nella sua estensione temporale sia nel suo perimetro complessivo, si richiede che questo dovere sia reso chiaro e debba riguardare tutti i possibili protagonisti.
Dov'è la difficoltà? La difficoltà sta nel fatto che, fino a questo momento, nei codici questa estensione non era così chiara e, a tale riguardo, si è sviluppata una certa giurisprudenza che, in particolare, ha riguardato la figura dell'imputato; figura nei confronti della quale, evidentemente, si ha la possibilità - che discende non da una legge, ma dall'articolo 24 della Costituzione - di valutare sempre se rispettare il segreto di Stato o far prevalere invece questo insopprimibile diritto di difesa. Nella fase di preparazione della norma si sono offerte varie ipotesi sul modo in cui operare il bilanciamento, che comunque si deve operare. Io, forse, avrei preferito che fosse il legislatore ad effettuare questo bilanciamento.
Ad un certo punto, avevamo discusso circa la possibilità di dichiarare non punibile chiunque, essendo tenuto al rispetto del segreto di Stato ed avendo assunto nel processo la qualità di imputato o di indagato, rivelasse il segreto nell'esercizio del diritto di difesa, sempre che il danno arrecato con la violazione fosse proporzionato all'entità dell'accusa.
Certamente il legislatore aveva il diritto di effettuare un bilanciamento tra diritto di difesa e dovere di mantenere e rispettare il segreto. Non è stata questa la strada scelta, ma ciò non vuol dire che questo tipo di bilanciamento non rimanga una possibilità aperta nell'ordinamento. È chiaro che, di fronte ad un reato di natura molto banale, non ha senso violare il segreto di Stato, mentre il problema può porsi di fronte ad un reato molto grave, Pag. 100come un omicidio, in cui evidentemente l'unica strada per difendersi potrebbe essere quella di rivelare il segreto.
Non credo che si tratti di guardare, come è stato fatto, al processo di Milano in particolare, ma che si debba pensare piuttosto a tutti gli altri processi che dopo questa legge potranno essere chiamati in causa. Per quanto possa dare un modesto contributo su questo piano, affermo che, non avendo il legislatore risolto direttamente il problema del bilanciamento, questo rimane aperto tra l'imputato ed il giudice. Chi per difendersi abbia eventualmente invocato questo diritto costituzionale attraverso la strada dell'articolo 51 del codice penale dovrà poi rispondere del possibile reato di violazione del segreto ed allora sarà il giudice a stabilire in via definitiva se il suo bilanciamento è stato corretto.
Questo è il senso e la complessità della disposizione innovativa che introduciamo, che evidentemente ha una sua giustificazione, ma che non può certo arrivare, come risulta fin troppo chiaramente, fino al punto di demolire i princìpi costituzionali.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Gasparri. Ne ha facoltà.
MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello affrontato è un altro punto chiave.
Nell'intervento precedente ho fatto riferimento a procedure che, a nostro avviso, sono molto più chiare. L'articolo 39 fa riferimento al testimone, mentre l'articolo 40 fa riferimento alla generalità delle persone. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Inoltre, si dice che sostanzialmente, quando queste persone - non i testimoni -, tra cui quelle sottoposte ad indagine, eccepiscono il segreto di Stato, si arresta la procedura e l'autorità giudiziaria (come recita il comma 1, di per sé molto chiaro) si rivolge al Presidente del Consiglio per verificare la sussistenza o meno del segreto di Stato. Se esso è confermato, il giudice dichiara di non doversi procedere.
Non si tratta di una norma ad personam. Il caso è stato sollevato da alcuni organi di stampa che nella loro libera attività di critica hanno affermato che esisteva una norma a favore di qualcuno. Le leggi certamente non devono essere scritte sotto la dettatura dell'attualità, tuttavia tengono conto di quanto accade.
Non pretendo di competere sul piano della sapienza giuridica con il presidente Violante, vista la sua esperienza di giurista, di Presidente della Camera, di magistrato e di persona che sicuramente maneggia codici e norme con una conoscenza (lo dico con sincerità, non con ironia) superiore alla mia. In quest'aula vi saranno altri colleghi che potranno competere con lui, come avvocati e magistrati. Personalmente, non mi metto in questo tipo di competizione. Tuttavia, faccio riferimento ad una norma molto chiara.
Vi è inoltre un altro problema, appena citato, riguardo al bilanciamento dei problemi tra difesa ed accusa. Tuttavia, il problema mi pare molto chiaro. Non si tratta di una norma «salva nessuno». Se vi sono stati casi di attualità, non dobbiamo esserne schiavi, ma nemmeno ignorarli. La norma dice che ad un certo punto il procedimento si arresta ed arriva all'autorità politica. Se essa afferma che esiste il segreto di Stato, si ferma la vicenda.
Poi la norma prosegue ed il Comitato parlamentare, come contenuto all'articolo 39, può riferire al Parlamento contro l'autorità politica e contro il Presidente del Consiglio, qualora ritenga che vi sia stato un ricorso al segreto di Stato non giustificato. Tuttavia, la norma è molto chiara.
Nei giorni scorsi qualche giornale ha affermato che si trattava di una legge «salva Pollari», ma non lo era. Il giorno successivo hanno detto invece che era stata abolita la norma «salva qualcuno». La norma è questa; essa non salva una persona, ma introduce una procedura. Scusate se faccio un riferimento all'attualità, Pag. 101ma a me non risulta che in alcune vicende sia stata seguita una procedura simile.
Si dice, infatti, che la procedura sia già prevista nell'ordinamento. Può darsi, ma qui mi rifaccio al mio personale difetto di sapienza giuridica. Può darsi che esistano norme che già dicano questo. In Italia esistono tante di quelle leggi, che sicuramente al loro interno è contenuta qualsiasi cosa. Tuttavia, non credo che sia detto in maniera così chiara. Se la norma esiste, ma non è stata rispettata, facciamo bene a votare l'articolo 40.
A mio avviso, infatti, si tratta di un articolo che introduce una procedura ex ante: prima di procedere ci si rivolge all'autorità e poi al Governo, al Governo pro tempore. Quindi, si tratta di una norma che dà un forte potere al Governo, e che, quindi, oggi dà un potere al Presidente del Consiglio Prodi, ma non la facciamo perché oggi Prodi è il Presidente del Consiglio, ma per consentire un bilanciamento dei poteri alle istituzioni.
Quindi, come non è una norma ad personam per salvare l'imputato Tizio o Caio, non è neanche ad personam per dare al sottosegretario Micheli o, in questo caso, al Presidente del Consiglio personalmente questo potere, ma stiamo parlando di istituzioni. Non vorrei che poi qualcuno titolasse in maniera sbagliata e fuorviante che ha vinto Tizio o ha vinto Caio: vince una procedura trasparente e mi rifaccio alle considerazioni che ho già svolto - e mi avvio rapidamente alla conclusione - sull'articolo 39.
Tale procedura salvaguarda l'operato dei servizi di sicurezza del nostro paese. Vi sono norme che impediscono l'abuso del segreto di Stato, ma finalmente introducono procedure chiare. Poi, semmai, quando la legge sarà approvata definitivamente, non verranno rispettate, ma sono norme che consentiranno di imporne il rispetto.
Ora, si concede una maggiore tutela alle persone che operano per la nostra sicurezza. Non è a favore di nessuno, ma certamente viene sconfitto chi pensava di poter fare l'azione di intelligence con Tutto il calcio minuto per minuto e fare, ovunque volesse, la telecronaca o radiocronaca di quello che avveniva. Noi dobbiamo garantire a chi opera per la nostra sicurezza delle norme che tutelino la loro attività.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Presidente, nell'annunciare il voto favorevole all'articolo 40 in esame, vorrei ricordare all'Assemblea e a chi ci ascolta due norme in particolare. Il comma 2, che poi diventerà 3, perché abbiamo approvato un emendamento che ha aggiunto un comma 1-bis, dice: «Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato», salvo che in riferimento al comma 6, che abbiamo modificato con l'approvazione dell'emendamento precedente 39.200, che prevede la eventuale possibilità di sollevare un conflitto di attribuzioni.
Nel precedente comma 5 dell'articolo 40 del testo in esame, in alternativa, si dice però - e questo è molto importante -: «Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto». È una norma di carattere generale: ciascuno la legga, se vuole, anche in riferimento a vicende attuali cui altri hanno fatto accenno in questo dibattito.
Confermo quindi il voto favorevole sull'articolo 40.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 40, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.Pag. 102
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 477
Maggioranza 239
Hanno votato sì 475
Hanno votato no 2).
Prendo atto che i deputati del gruppo La Rosa nel Pugno avrebbero voluto esprimere un voto contrario.