Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Discussione della proposta di legge Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (A.C. 40-326-571-688-890-C) (ore 16,48).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera in un testo unificato, e modificata dal Senato d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al resoconto della seduta del 20 luglio 2006.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 40 ed abbinate-C)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione delle modifiche introdotte dal Senato.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto, altresì, che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, deputato D'Alia, ha facoltà di svolgere la relazione.
GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, intervengo solo per portare a conoscenza dell'Assemblea le modifiche che il Senato ha introdotto nel provvedimento e che sono state oggetto di esame da parte della Commissione affari costituzionali. Vi sono alcune modifiche meramente formali, come quella riguardante il primo comma, lettera c), dell'articolo 1 e la lettera g) del medesimo comma.
Le questioni che, viceversa, sono state oggetto di modifica sotto il profilo sostanziale da parte del Senato riguardano in particolar modo il secondo comma dell'articolo 1. Il Senato, rispetto al testo che avevamo approvato alla Camera, ha inteso chiarire che l'attività di inchiesta della Commissione antimafia nel suo esercizio non può comunque adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale. Circostanza questa che già era stata oggetto di esame, di approfondimento e di condivisione da parte della Commissione affari costituzionali, al punto tale che si era pensato di introdurre una maggioranza qualificata dei due terzi della Commissione proprio per garantire che l'esercizio di poteri «eccezionali» rispetto a quelli utilizzati dalle Commissioni d'inchiesta nella prassi parlamentare potesse avvenire con una logica di maggioranza.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 16,50)
GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Il testo modificato dal Senato è stato ulteriormente affinato dalla Commissione, che ha precisato che, ad esempio, l'accompagnamento coattivo del teste, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, rientra tra quei provvedimenti che la Commissione d'inchiesta può e deve utilizzare qualora fossero necessari. Si tratta quindi di alcune piccole modifiche sempre nella linea della discussione che si è tenuta sia alla Camera sia al Senato che ha portato poi conclusivamente alla stesura del testo che sottoponiamo all'approvazione dei colleghi.
È stato viceversa soppresso dal Senato il quarto comma dell'articolo 1, che riguardavaPag. 73la possibilità della consultazione da parte della Commissione antimafia di soggetti e realtà associative a carattere nazionale o locale che operano contro le attività delle organizzazioni criminali di tipo mafiosa o similare.
In realtà, questa soppressione non fa venire meno una prassi consolidata di tutte le Commissioni antimafia, almeno le ultime, che hanno sempre inteso coinvolgere nella loro attività di inchiesta, in sede locale o nazionale, le associazioni ed i soggetti che sono in prima fila nella lotta alla criminalità organizzata sotto il profilo del loro impegno civico e civile a sostegno della crescita di cultura di legalità antimafiosa. Dunque, la suddetta soppressione non vulnera ciò che già è stato fatto né esclude la continuità della buona consuetudine della Commissione di consultare, nelle sue visite, tutte le associazioni, le organizzazioni sindacali e gli enti esponenziali della cosiddetta società civile che, riconosciuti dallo Stato, si occupano di questi problemi e contrastano il fenomeno della criminalità organizzata.
Non vi è stata alcuna modifica all'articolo 2 del testo che ha ad oggetto la composizione della Commissione e l'elezione dell'ufficio di presidenza.
È stato, viceversa, soppresso l'articolo 4 che riguardava l'introduzione della maggioranza qualificata per l'eventuale adozione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà: su tale punto rinvio alle considerazioni svolte in precedenza.
Un'altra modifica apportata dal Senato riguarda il quarto comma del nuovo articolo 4, cioè la disciplina del rapporto tra la Commissione e l'autorità giudiziaria sotto il profilo della richiesta e dell'acquisizione di atti e di documenti che la Commissione fa nello svolgimento delle sue inchieste. Nel testo licenziato dalla Camera in prima lettura si era stabilito che l'autorità giudiziaria potesse ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti con decreto motivato e solo per ragioni di natura istruttoria. Il testo prevedeva, e continua a prevedere, l'efficacia per sei mesi del decreto di ritardo che può essere motivato solo da ragioni di natura istruttoria. Il Senato ha inteso limitare la possibilità del rinnovo del decreto di ritardo degli atti ad una sua volta, cioè ha ritenuto che le esigenze istruttorie possano ritardare l'acquisizione di tali atti per un tempo complessivo non superiore ai dodici mesi, considerato il primo decreto di ritardo ed il suo eventuale rinnovo. Su tale punto in Commissione affari costituzionali, nella terza lettura del provvedimento, è emerso un problema che è stato approfondito sotto il profilo tecnico e che riguarda l'esigenza di una maggiore cooperazione tra l'attività della Commissione e l'attività di indagine della magistratura. Poiché, come è noto, il termine per le indagini preliminari in materia antimafia ha un tempo massimo di 24 mesi, si è ritenuto di precisare che il limite massimo che l'autorità giudiziaria può avere nel ritardo di atti o documenti richiesti dalla Commissione non possa superare la chiusura delle indagini preliminari. Tutto ciò per evitare una situazione di potenziale conflitto tra l'attività della Commissione e l'attività di indagine della magistratura antimafia. La soluzione trovata consente un adeguato equilibrio perché è vero che da dodici si è passati a ventiquattro mesi come tempo massimo della chiusura delle indagini preliminari per il ritardo. D'altro canto, però, si è posta la questione che l'eventuale decreto di ritardo debba essere rinnovato, perché dura comunque sei mesi, ed il suo rinnovo debba essere congruamente motivato rispetto alle esigenze di carattere istruttorio.
Nel seguito dell'esame del testo approvato in Commissione, si è posto un problema di coordinamento formale, che a conclusione dei lavori il presidente della Commissione porrà all'aula solo al fine di una migliore comprensione del significato del comma 4 dell'articolo 4, così come modificato dalla Commissione affari costituzionali. Vi è stata, poi, una modifica del comma 3 dell'articolo 6 della proposta di legge, che riguarda la possibilità che la Commissione utilizzi soggetti interni od esterni all'amministrazione dello Stato, ovviamente autorizzati nello svolgimento dei propri compiti. Il Senato ha modificato laPag. 74precedente formulazione della Commissione affari costituzionali, ampliando la possibilità di potersi avvalere di soggetti che non sono solo appartenenti alle amministrazioni dello Stato, ma anche esterni e, quindi, ampliando lo spettro dei soggetti che possono professionalmente collaborare con la Commissione.
L'unica modifica che è stata introdotta dalla Commissione affari costituzionali in terza lettura, con un emendamento opportuno del collega Boato, è stata quella di precisare che, ovviamente, se questa attività di consulenza venisse svolta da soggetti appartenenti, comunque, alle amministrazioni pubbliche, dovrebbe avvenire attraverso un consenso delle amministrazioni di provenienza: quindi, si tratta di una modifica che noi abbiamo giudicato, ovviamente, opportuna.
Queste, signor Presidente, sono le questioni che siamo chiamati ad esaminare in terza lettura. Non sono stati presentati emendamenti perché si è fatto un lavoro condiviso in Commissione.
Devo ringraziare tutti i gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, per il confronto assolutamente costruttivo su questo tema, che credo faccia onore al Parlamento e alla Camera. Credo quindi che possiamo procedere velocemente all'approvazione di questo provvedimento tanto atteso dal paese.
PRESIDENTE. La deputata Sesa Amici ha facoltà di svolgere la relazione.
SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere due riflessioni alle argomentazioni già svolte dall'altro correlatore, il collega D'Alia. Di fronte a quest'aula e a tutti colleghi, vorrei insistere su un punto che è stato oggetto di discussione sia al Senato sia alla Camera. Con un rispetto reciproco credo che rinviamo, con un elemento di modifica, uno dei dibattiti che, forse, avrebbe meritato una più lunga discussione, legata fondamentalmente alla genesi e allo sviluppo delle istituzioni delle Commissioni di inchiesta.
Sulla base dell'interpretazione dell'articolo 82 della nostra Costituzione e da parte della nostra giurisprudenza si è sempre posto il problema di quanto confliggano i poteri di inchiesta di un organismo politico e quanto possano essere effettivamente identici anche rispetto all'autorità giudiziaria. Non c'è dubbio che le riflessioni che hanno spinto il Senato alla soppressione dell'articolo 4, proposto dalla Camera, erano legate al fatto di limitare, nei poteri istitutivi della legge, tutti gli elementi attinenti alle cosiddette libertà personali. Questioni anche queste espresse dalla nostra Costituzione e rispetto alle quali abbiamo avvertito, nel momento in cui predisponevamo l'articolo 4, uno dei temi di attualità che questa Camera incontrerà ancora nel tempo, cioè un elemento di discussione che riguarda l'uso delle intercettazioni e, quindi, alcuni elementi lesivi anche di diritti garantiti dalla Costituzione, incidenti proprio sugli aspetti della libertà personale.
Credo che, avendo avuto un atteggiamento che era volto non a vedere nelle nostre modifiche elementi polemici ma a coglierne il senso, abbiamo riproposto una formulazione che tiene conto dello spirito della modifica del Senato, anche esplicitando gli elementi che riguardavano le libertà personali. Credo che sia stato fatto un lavoro utile, che mi auguro venga colto non solo da quest'aula, ma anche nel passaggio al Senato, perché questo riporterà a sintesi felice l'introduzione con cui abbiamo avviato questa legislatura attraverso l'istituzione di una Commissione antimafia, che non vogliamo semplicemente che torni ad essere Commissione di indagine, ma che ha bisogno di uno spirito unanime dei due rami del Parlamento.
Anch'io, come il collega D'Alia, ringrazio i colleghi di maggioranza e di opposizione per aver consentito lo svolgimento di un proficuo lavoro, al punto che il testo è stato trasmesso in aula, senza alcun emendamento; il che è un buon auspicio per la sollecita approvazione del provvedimento.
PRESIDENTE. Credo anche di interpretare il sentimento dell'Assemblea nel ringraziare la Commissione per il buon lavoro svolto.Pag. 75
Non sono state presentate proposte emendative e, quindi, credo che oggi procederemo rapidamente.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MARCO MINNITI, Viceministro dell'interno. Signor Presidente, si tratta di un'iniziativa parlamentare ed il Governo ha seguito con favore e con attenzione l'iter che si è svolto sia alla Camera sia al Senato. Esprimo un giudizio complessivamente favorevole sull'esito cui è giunta la Commissione ed apprezzo particolarmente il fatto che su questo testo vi sia stata una convergenza pressoché unanime.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
(Esame degli articoli - A.C. 40 ed abbinate-C)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge modificati dal Senato, nel testo della Commissione.
Avverto che non saranno posti in votazione gli articoli 2, 3, 5 e 7, in quanto non modificati dal Senato.
(Esame dell'articolo 1 - A.C. 40 ed abbinate-C)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, (Vedi l'allegato A - A.C. 40 ed abbinate-C sezione 1), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 343
Maggioranza 172
Hanno votato sì 342
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 4 - A.C. 40 ed abbinate-C)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, (Vedi l'allegato A - A.C. 40 ed abbinate-C sezione 2), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 364
Maggioranza 183
Hanno votato sì 363
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 6 - A.C. 40 ed abbinate-C)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, (Vedi l'allegato A - A.C. 40 ed abbinate-C sezione 3), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 385
Votanti 384
Astenuti 1
Maggioranza 193
Hanno votato sì 384).
(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 40 ed abbinate-C)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Signor Presidente, rinuncio.
PRESIDENTE. Sta bene.
La Presidenza autorizza la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della dichiarazione di voto del deputato Adenti, che ne aveva fatto richiesta, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, mi rimetto alla dichiarazione di voto finale svolta nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura.
Per quanto riguarda i problemi che sono emersi grazie, per modo di dire, alle modifiche introdotte al Senato nel corso dell'esame del provvedimento in seconda lettura, con riferimento ai quali condivido quanto affermato dai due relatori, che ringrazio, mi richiamo ad un documento ufficiale, vale a dire al parere espresso dalla Commissione giustizia della Camera, che condivido pienamente e che considero parte implicita di questa mia dichiarazione di voto favorevole.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.
GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, rinuncio.
PRESIDENTE. Sta bene.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, rinuncio.
PRESIDENTE. Sta bene.
Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
(Correzioni di forma - A.C. 40 ed abbinate-C)
GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA, Relatore. Signor Presidente, ai fini del coordinamento formale delle disposizioni contenute nella proposta di legge A.C. 40-C ed abbinate, la Commissione propone le seguenti correzioni di forma:
all'articolo 4, comma 4: il terzo periodo deve intendersi collocato alla fine del comma per una lettura migliore del testo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta formulata dal relatore in riferimento alle correzioni di forma da apportare al testo del provvedimento a norma dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.
(È approvata).
(Coordinamento formale - A.C. 40 ed abbinate-C)
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
(Votazione finale ed approvazione - A.C. 40 ed abbinate-C)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 40 ed abbinate-C, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare) (Approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato) (40-326-571-688-890-C):
(Presenti e votanti 404
Maggioranza 203
Hanno votato sì 404).