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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO LAURA FINCATO SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 1475
LAURA FINCATO, Relatore per la VI Commissione. Onorevole Presidente della Camera, onorevoli colleghi, il dibattito sul declino dell'Italia non è forse giunto a conclusioni definitive, ma certamente illustra un paese dolorante, dove a chiazze di crescita si sommano vaste pianure di difficoltà. E ciò non tanto in senso territoriale quanto piuttosto in termini sociali.
Ma qui non è il momento delle analisi: queste hanno fin troppo accompagnato la dialettica e la campagna elettorale, senza venire a capo di un percorso univoco, ma certamente individuando le aree di sofferenza. Oggi occorre prendere coraggiosamente il capo di un filo che, dipanandosi rapidamente nell'economia del paese, porti all'aggiustamento e poi alla crescita dell'economia italiana.
Siamo tutti convinti, maggioranza ed opposizione, che i problemi oggi sono di assai varia natura e percorrono soprattutto i diritti della persona, qui e nel mondo circostante. Tuttavia fra questi diritti, la sussistenza economica è davvero centrale, poiché si dipana di giorno in giorno in un contesto che tutto pervade, dalla psicologia alla salute fisica, al consumo del necessario, alla cultura, al futuro dei propri cari.
È quindi con vera partecipazione che sviluppo questa relazione per accompagnare i dati salienti del decreto che qui deve essere fatto proprio dal Parlamento affinché diventi linea di comportamento in attesa che la visione programmatoria del DPEF trovi sviluppo in atti normativi, a cominciare dalla prossima legge finanziaria.
Non è il dato tecnico il contributo maggiore di questo testo: esso sta viceversa nella capacità di entrare nei problemi della società italiana, con una lettura più egualitaria e meno futuribile di quanto ci è stato dato di vedere e di sentire negli anni precedenti. Riconosciamo a Tremonti qualche merito gestionale, ma lamentiamo ancora una volta la sua lettura di una società tutta appoggiata sulle punte emergenti dell'economia e mai invece costituita dal tessuto generale rappresentato dai 58 milioni di italiani.
Qui invece ci stiamo arrivando a questa rappresentanza generale, sia nella individuazione dei nodi di privilegio che frenano il percorso verso una società più dinamica per tutti, perché non rallentata da alcuni, sia nell'aggiustamento del principale rapporto fra Stato e cittadini: l'attuazione dell'articolo 53 della Costituzione, che chiede a tutti di contribuire alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva, senza nasconderla o mascherarla, mettendola al servizio del riequilibrio e della crescita del paese.
È noto lo stato di estrema costrizione dei nostri conti pubblici in un vicolo assai stretto fra i parametri di Maastricht e gli investimenti per lo sviluppo. Non voglio certo ripetere la stanca e monotona affermazione che la responsabilità è dei predecessori. La abbiamo già troppe volte sentita fino all'ultimo giorno della precedente legislatura, quando davvero non era più legittimo invocare il passato per giustificare un gramo presente. Ma davvero bisogna dire che il meccanismo avviato da Giuliano Amato nel 1992 per utilizzare un avanzo positivo fra spesa di funzionamento della macchina pubblica ed entrate totali dei bilanci delle pubbliche amministrazioni,Pag. 125al fine di iniziare a pagare il servizio del debito pubblico senza ulteriore indebitamento - cessando così di indebitare il paese solo per pagare gli interessi del debito precedente - si è consumato come una candela nei cinque anni ultimi, lasciando alla fine la debolissima fiammella di un avanzo primario nel 2005 di pochi decimi di punto del PIL.
Andando avanti così si sarebbe tornati quest'anno all'epoca non lontana nella quale si creava debito nuovo per pagare il debito vecchio. Oggi gli interventi di cui dirò appresso limitano questo rischio: ma la vera svolta ci attende nei prossimi mesi per riportare la barra dello sviluppo verso un recupero finanziario accettabile e capace di indurre quello sviluppo che l'Italia sta perdendo rispetto all'Europa
Signori deputati, oggi è in discussione il disegno di legge atto Camera n. 1475, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 223 del 2006, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Il decreto-legge, che si componeva, nel testo originario, di 41 articoli, ha subito numerose modifiche nel corso dell'esame al Senato, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1000 del Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, che hanno portato le dimensioni del testo a 52 articoli.
Questo provvedimento si inserisce come ponte fra il DPEF che abbiamo esaminato e votato e la legge finanziaria 2007 che arriverà alla ripresa di settembre. Non è una discussione generica ed astratta quella che compiremo nelle prossime ore, «a prescindere» dalle reali condizioni del paese perché questo documento è un intervento economico e perché si porta dentro una situazione che conosciamo ed è una situazione data e compromessa.
Certo, la manovra - che è appunto «ponte» - è perfezionabile: essa è un inizio di liberalizzazione di lotta all'elusione-evasione; di contenimento dei consumi intermedi ed è per questo che dopo tante discussioni nelle Commissioni V e VI congiunte (ed approfitto per rivolgere come relatore, un vivo grazie sia ai colleghi che sono così intelligentemente intervenuti, sia ai funzionari ed al personale tutto che ci ha aiutato, sia ai ministri onorevole Bersani e onorevole Visco ed ai sottosegretari Sartor, Grandi e Giaretta), dopo tante discussioni, dicevo, credo ci debba essere disponibilità ad osservare, approvare quanto può servire a dare a questa manovra correttiva di portata limitata, maggiore certezza di effetti benefici e permanenti.
È chiaro quanto ha affermato in audizione il ministro Bersani: «Siamo alla soglia della riforma strutturale, non dentro: ci sarà lo spazio per l'inquadramento delle norme nei settori e, superata questa fase, ci sarà estrema attenzione ad inquadrare le novità nell'organizzazione».
Come per il ministro Bersani, così per il viceministro Visco, riassumo l'intervento distinguendo la ratio del provvedimento in una prima parte di natura tributaria per la manovra correttiva necessaria ed una seconda come inserimento di misure di contrasto all'evasione fiscale.
Quindi affrontiamo con questo decreto le politiche della concorrenza - dalla parte del cittadino consumatore, risparmiatore, utente - e quelle per un fisco più equo, per la redistribuzione, per la lotta all'evasione e per la riduzione del costo del lavoro.
Questa è la lettura di quella parte in particolare contro l'evasione IVA nella filiera degli appalti (ove, lungo la catena sparisce il gettito IVA) creando corresponsabilità fra committente ed appaltatore, contro il lavoro nero, per la tracciabilità del compenso dei professionisti e verso le monete virtuali; per la trasmissione telematica; per la sostituzione dei registri di cassa; per un ruolo chiaro nella intermediazione (con deduzione parziale di quanto pagato a chi svolge la pratiche per le associazioni - e spesso lo fa in nero); per la trasmissione dati dei conti correnti alla anagrafe tributaria: si tratta di antievasione quando ci sono trentamila società che fatturano 7 mila euro ed hanno IRAP - negativa!Pag. 126
A fronte della crescente complessità dell'attività economica, è ormai necessaria una chiara gestione delle regole giuridico-fiscali e soprattutto una politica per contrastare l'evasione che ha così pesanti effetti - creando disuguaglianza - fra le attività economiche oltre che tra i cittadini.
Le disposizioni del decreto non comportano oneri per la finanza pubblica bensì da esso si attendono benefici effetti per la competitività del sistema produttivo e, quindi, per lo sviluppo economico, con possibili riflessi positivi per la finanza pubblica. Esso va nella direzione di dare una forte scossa all'economia italiana. Anche con le modifiche che ci apprestiamo a varare in via definitiva il decreto conserva quegli effetti benefici strutturali sul sistema produttivo di cui il nostro paese ha bisogno. Appare evidente che le misure adottate costituiscono solo l'inizio di un più ampio disegno di riforma, tenuto conto che il provvedimento è limitato solo ad alcuni settori all'interno dei quali si è cercato di migliorare il livello di competitività.
Il decreto riguarda ben dodici ambiti differenti: libere professioni, banche, assicurazioni, farmacie, class action, notai, taxi, trasporto locale, commercio, servizi pubblici locali, rafforzamento poteri antitrust. Esso si muove nell'ambito del pieno esercizio della delega esclusiva che la Costituzione riserva allo Stato in materia di tutela e promozione della concorrenza. Col decreto si riscrivono le regole della competizione e ci si muove nella direzione della crescita di un mercato regolato, strumento efficiente per ottenere maggiore equità.
Auspico che, in futuro, l'intervento in materia di liberalizzazioni, nella prospettiva di una maggiore tutela dei consumatori, sia esteso anche ad altri settori che sono più strategici per lo sviluppo dell'economia e quindi per la capacità competitiva del sistema paese e sia orientato, inoltre, a rimuovere rendite non produttive. Si deve continuare: ci sono professioni da riformare, oltre ottocento municipalizzate ancora protette, il nodo dell'energia. La direzione è giusta e gli italiani ci hanno dato mandato su questo percorso contenuto nelle 281 pagine del programma «Per il bene dell'Italia».
Sotto il profilo della concorrenza, in sede di pratica attuazione, le nuove disposizioni dovranno presentare carattere di definitività conferendo certezza alle categorie direttamente interessate e divenendo esaustivi dell'intervento di questo Governo per i settori già disciplinati dal decreto-legge.
Il decreto-legge si pone degli obiettivi condivisibili, che si inseriscono nell'attuazione delle linee per l'occupazione definite dal Piano di Lisbona, ossia: la riduzione dei prezzi, rendere le offerte di maggiore economicità il più possibile pubbliche, introdurre incentivi di comportamento o forme di controllo per evitare che il ribasso dei prezzi si traduca in un peggioramento del servizio offerto al cittadino.
Liberalizzare ha un senso se si contrasta la rendita e si aumenta l'efficienza del sistema economico. Con il provvedimento in questione si interviene in quei settori nei quali si annidano rendite improprie e inefficienze. Questo sforzo si accompagna al rafforzamento dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust). Con questo provvedimento si contrastano le rendite monopolistiche e corporative, si migliora la qualità ed il prezzo per i consumatori, si garantiscono fondamentali clausole sociali per gli operatori, si promuovono investimenti per la crescita dell'occupazione.
L'ostacolo più grande, che il decreto-legge cerca di superare, è quello della riduzione delle asimmetrie informative che dominano il mercato produttore-consumatore. La conseguenza è che il consumatore, non disponendo di informazione a sufficienza o di capacità nel leggere l'informazione, non riesce a capire se lo sconto è reale oppure no, perché poco si comprende di ciò che si acquista. Il decreto-legge si pone l'obiettivo di ridurre le asimmetrie informative. Ne costituisce un esempio la vendita dei medicinali da banco per i quali è prevista la figura del farmacista, il cui ruolo è quello di spiegare gli effetti dei diversi farmaci, orientando, così, il cliente.Pag. 127
Il diverso approccio rispetto al Governo precedente è già contenuto nel decreto-legge per quanto riguarda le misure di contenimento del deficit che si persegue attraverso l'adozione di interventi strutturali rispetto alla logica del passato di «fare cassa» con entrate una tantum, come i condoni.
In sostanza, l'obiettivo della «manovra fiscale» è quello di avviare un valido percorso di contrasto all'evasione e all'elusione, anche mediante un maggior utilizzo dei controlli in via telematica, con una politica di maggiore rigore ed equità nel prelievo. Una lotta efficace all'evasione si compone di due momenti: di un momento repressivo e di uno caratterizzato da interventi miranti a disinnescare il circolo vizioso della sfiducia reciproca tra cittadini e Stato. Il decreto-legge li contiene, in parte, tutti e due.
Infine il decreto-legge ci consente di sintonizzarci positivamente con l'Unione europea perché cancella quattro procedure di infrazione che riguardano i tariffari sugli ordini professionali, la titolarità delle farmacie ed il controllo sui prezzi dei medicinali (articoli 2 e 5).
Il dibattito al Senato, come quello alla Camera, è stato ampio e garantito e non sono stati messi in discussione né il principio del provvedimento né l'obiettivo, che è rimasto quello di garantire in diversi settori un'offerta adeguata e prezzi giusti.
Signor Presidente, onorevoli deputati, per quanto attiene l'elencazione e la spiegazione dei singoli articoli e commi, rinvio alla parte seconda ed integrante del mio intervento e di questa, invece che darne lettura, deposito il testo.
Rinviando alla documentazione predisposta sul decreto-legge per una analisi più puntuale dei contenuti del decreto-legge, ci si limiterà in questa sede ad una sintetica illustrazione delle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione finanze introdotte o modificate nel corso dell'esame al Senato, le quali recepiscono molte delle considerazioni e dei rilievi espressi sul testo originario del decreto.
L'articolo 8 reca disposizioni in ordine alle clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto, vieta alle compagnie d'assicurazione e ai loro agenti, a pena di nullità, la stipulazione di clausole di distribuzione esclusiva, di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.
Le modifiche apportate al Senato precisano che i prezzi minimi ovvero gli sconti massimi, la cui imposizione da parte delle compagnie di assicurazione e dei loro agenti, è impedita relativamente all'assicurazione RC auto, sono quelli per l'offerta ai consumatori, che i preventivi e le polizze (per tutte le forme di assicurazione) indichino in modo evidenziato il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto e che per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione RC auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente.
Le clausole contrattuali esistenti sono fatte salve sino alla naturale scadenza, comunque non oltre il lo gennaio 2008. L'imposizione di tali clausole è dichiarata «intesa restrittiva della concorrenza».
L'articolo 10, sostituito nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di condizioni contrattuali dei conti correnti bancari, sostituendo l'articolo 118 del Testo unico bancario.
In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 118 stabilisce che la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nei contratti bancari deve avvenire nel rispetto dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile che prevede non abbiano comunque effetto, se non approvate per iscritto determinate condizioni a favore di chi le ha predisposte (limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere o di sospendere l'esecuzione del contratto) o a sfavore dell'altro contraente (decadenze, limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, eccetera).Pag. 128
Il nuovo comma 2 prevede altresì che la comunicazione della variazione delle condizioni debba espressamente indicare la dicitura «Proposta di modifica unilaterale del contratto» e che le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali possano essere comunicate al cliente in forma scritta, ovvero mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, precisando che la modifica si deve intendere approvata se il cliente non recede entro dal contratto entro sessanta giorni, nel qual caso egli ha invece il diritto a vedersi applicare, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni vigenti in precedenza.
Il nuovo comma 3 sancisce l'inefficacia delle variazioni contrattuali sfavorevoli al cliente attuate senza osservare le previsioni appena citate.
Il nuovo comma 4 prevede che le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio ai clienti.
Il comma 2 dell'articolo 10 prevede infine che in ogni caso il cliente ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura
L'articolo 34-ter, introdotto durante l'esame al Senato, estende l'esenzione dall'applicazione del limite all'acquisizione di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche, previsto dalla legge finanziaria per il 2006, anche agli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare.
L'articolo 35, anch'esso sensibilmente modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni che introducono misure di contrasto all'evasione fiscale.
In particolare i commi 5 e 6, modificati al Senato, relativi al subappalto nel settore edile, prevedono che le prestazioni di servizi (anche di manodopera) siano fatturate dal subappaltatore, senza addebito d'imposta, e integrate con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta da parte dell'impresa di costruzione o dell'appaltatore principale. Quest'ultimo è altresì tenuto al pagamento dell'imposta, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
L'efficacia della disposizione è subordinata all'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea.
Il comma 6-bis, inserito al Senato, integra i richiami contenuti nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di indicare che le operazioni fatturate dal subappaltatore debbono essere computate per valutare la prevalenza dell'attività che comporta effettuazione di operazioni con aliquote inferiori a quelle relative agli acquisti e alle importazioni, agli effetti della possibilità di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA all'atto della presentazione della dichiarazione.
Il comma 6-ter, anch'esso introdotto dal Senato, fa salva, per i suddetti subappaltatori, la possibilità di compensazione infraannuale, relativamente a rimborsi d'imposta relativi a periodi inferiori all'anno, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento. Qualora il volume d'affari per l'anno precedente sia costituito almeno per l'80 per cento da prestazioni in subappalto, il limite annuo massimo dei crediti d'imposta compensabili è elevato a euro un milione.
I commi da 8 a 10-sexies, emendati o introdotti durante l'esame al Senato, modificano la disciplina riguardante l'IVA sulle locazioni di terreni e fabbricati e sulle cessioni di fabbricati.
In particolare, le modifiche introdotte stabiliscono, al comma 8, che sono esenti da IVA le locazioni e gli affitti di terreni a destinazione non edificatoria, nonché di fabbricati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali non diversamente utilizzabili effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA che svolgono attività da cui derivi il diritto alla detrazione in misura non superiore al 25 per cento, ovvero di soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni, o di locatori che dichiarino nell'atto di optare per l'imposizione mediante IVA.
Sono altresì esenti da IVA, ai sensi del comma 8-bis, le cessioni di fabbricati oPag. 129porzioni di fabbricati, escluse quelle effettuate entro quattro anni dall'impresa costruttrice o che vi abbia eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia o urbanistica.
Relativamente ai fabbricati strumentali non diversamente utilizzabili, nonché alle loro porzioni, ai sensi del comma 8-ter, rimangono soggette a IVA le cessioni effettuate entro quattro anni dall'impresa costruttrice o che vi abbia eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia o urbanistica, quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA che svolgono attività da cui derivi il diritto alla detrazione in misura non superiore al 25 per cento, ovvero di soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni, e quelle effettuate da cedenti che dichiarino nell'atto di optare per l'imposizione mediante IVA.
Il comma 9 esclude la rettifica delle detrazioni, in conseguenza del nuovo regime tributario, limitatamente ai fabbricati, diversi da quelli strumentali non diversamente utilizzabili, posseduti alla data del 4 luglio 2006. Non debbono altresì operare la rettifica le imprese costruttrici o che hanno eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia o urbanistica, limitatamente ai fabbricati o loro porzioni per cui il termine quadriennale scade entro la predetta data. Per gli immobili strumentali non diversamente utilizzabili, la rettifica si esegue soltanto qualora nel primo atto stipulato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione non sia esercitata l'opzione per l'imposizione mediante IVA.
Ai sensi del comma 10, nei casi in cui opera l'esenzione, viene meno la possibilità di detrarre l'IVA pagata a monte, e diviene applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale. Alla stessa imposta, nella misura dell' 1 per cento, sono assoggettate le locazioni di immobili strumentali, anche qualora siano soggette a IVA.
Secondo i commi 10-bis e 10-ter, il trasferimento di proprietà di tali immobili è invece soggetto all'imposta ipotecaria, nella misura del 3 per cento, e all'imposta catastale, nella misura del 10 per mille (aliquote ridotte della metà, subordinatamenteall'autorizzazione dell'Unione europea, qualora della cessione sia parte un fondo immobiliare chiuso o un'impresa di locazione finanziaria). In caso di beni immobili strumentali in locazione finanziaria, le somme corrisposte a titolo di imposta di registro possono essere detratte dalle imposte ipotecaria e catastale dovute in caso di riscatto della proprietà del bene.
Ai sensi del comma 10-quater tali disposizioni si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito per più della metà da fabbricati.
Il comma 10-quinquies prevede che, per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro ai contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le parti debbono presentare per la registrazione apposita dichiarazione, nella quale, ricorrendone i presupposti, possono esercitare l'opzione per la tassazione mediante IVA.
Il comma 10-sexies stabilisce che le somme versate a titolo di imposta di registro proporzionale per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili strumentali possono essere scomputata dalle imposte di registro e catastali, nel caso di riscatto della proprietà del bene.
Il comma 12 stabilisce che gli esercenti arti e professioni, soggetti al regime di contabilità semplificata, sono obbligati a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali per versarvi le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e prelevarne quelle occorrenti per il pagamento delle spese. Costoro possono ricevere i compensi di importo pari o superiore a 100 euro esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici bancari, ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico. Ai sensi del comma 12-bis, introdotto dal Senato, il suddetto limite è applicato gradualmente: fino al 30 giugno 2007 esso è stabilito in 1.000 euro; dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 in 500 euro; dal 1o luglio 2008 si applica il limite di 100 euro.Pag. 130
I commi da 21 a 23 precisano che, in caso di compravendite immobiliari tra persone fisiche, qualora la parte acquirente chieda che l'imposta di registro sia calcolata sul valore catastale, nell'atto debba essere comunque indicato il corrispettivo pattuito. La misura della riduzione degli onorari notarili è elevata dal 20 al 30 per cento. Correlativamente si prevede che, in questo caso e nell'ipotesi di applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari, ove sia occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, oltre all'imposta calcolata sull'intero importo sia dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria.
La norma prevede altresì che, all'atto della cessione di un immobile, le parti debbono dichiarare le modalità di pagamento del corrispettivo, nonché l'eventuale ricorso al mediatore, il compenso di questo e le modalità di pagamento. In caso di omessa o falsa dichiarazione sono previste la sanzione amministrativa pecuniaria e l'accertamento del valore del bene.
Tali disposizioni si applicano dal 6 luglio 2006.
Il comma 22-bis, introdotto al Senato, consente, dal 1o gennaio 2007, la detrazione, nella misura del 19 per cento, dei compensi pagati a intermediari immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale, nel limite annuo di 1000 euro.
Il comma 23-bis, anch'esso inserito durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, per i trasferimenti immobiliari soggetti a IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, il valore normale, agli effetti della rettifica delle dichiarazioni IVA, non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
Il comma 23-ter esclude dall'applicazione delle disposizioni limitatrici del potere di accertamento sui valori degli immobili agli effetti dell'imposta di registro le cessioni di immobili diverse dalle cessioni di immobili ad uso abitativo tra persone fisiche non operanti nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
I commi da 25 a 26 consentono agli agenti della riscossione di utilizzare, per la sola riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione, i dati dell'anagrafe tributaria, nonché di accedere, previa richiesta, ai dati rilevanti detenuti da soggetti pubblici o privati. In tale contesto il comma 26-bis, introdotto al Senato, precisa che gli agenti della riscossione autorizzati all'utilizzo dei predetti dati sono individuati in modo selettivo dall'Agenzia delle entrate.
Il comma 26-ter, anch'esso introdotto al Senato, dichiara efficaci agli effetti della sanatoria delle somme dovute dai concessionari della riscossione per inadempimento i versamenti effettuati entro il 10 luglio 2006 (comprensivi degli interessi legali) a titolo di prima e seconda rata. Tali somme avrebbero dovuto essere versate, rispettivamente, entro il 30 giugno 2005 e il 30 giugno 2006.
Il comma 26-quater reca una norma di interpretazione autentica volta a precisare che la sanatoria non produce effetti circa la responsabilità amministrativa delle società concessionarie della riscossione relativamente a provvedimenti peri quali non era pendente ricorso alla data del 30 giugno 2005 o a falsità di atti definitivamente dichiarata in sede penale prima del 1o gennaio 2005.
Il comma 26-quinquies estende la possibilità di impugnazione, nell'ambito del processo tributario, all'iscrizione di ipoteca sugli immobili (di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) e al fermo dei beni mobili registrati (di cui all'articolo 86 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602) del debitore e dei coobbligati.
Il comma 27, modificato al Senato, dispone che le imprese di assicurazione, le quali eroghino risarcimenti in denaro, debbano darne comunicazione all'anagrafe tributaria, mediante posta elettronica certificata, secondo quanto stabilito con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. La norma precisa che dai dati oggetto della comunicazione sono escluse le causali di versamento e che essi sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che hanno partecipatoPag. 131alla quantificazione del risarcimento. La disposizione si applica dal lo ottobre 2006.
I commi da 28 a 34 stabiliscono che l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, entro i limiti del corrispettivo dovuto a quest'ultimo, dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori cui è tenuto il subappaltatore medesimo. L'appaltatore, peraltro, può liberarsi da tale responsabilità acquisendo la documentazione degli adempimenti prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore.
Il committente, prima di pagare il corrispettivo dovuto all'appaltatore, deve prendere visione della documentazione relativa all'adempimento dei medesimi obblighi. In mancanza, ove detti obblighi non siano stati osservati, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.
Ai sensi del comma 34, sostituito durante l'esame al Senato, le norme dei commi da 28 a 33 in materia di responsabilità si applicano ai contratti di appalto e subappalto rilevanti ai fini dell'IVA, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e comunque ai soggetti passivi dell'IRES nonché allo Stato e agli enti pubblici, dopo l'emanazione di un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, che determini la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti. E altresì estesa all'effettuazione e al versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, in caso di appalto di opere o di servizi, la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il comma 35-bis, introdotto al Senato, prescrive alle società di calcio professionistiche di trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti relativi all'acquisto dei giocatori e ai loro compensi. Il ministro dell'economia e delle finanze può acquisire corrispondenti informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società calcistiche italiane in quei paesi.
I commi 35-ter e commi 35-quater, anch'essi introdotti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prorogano per l'anno 2006 il regime IVA agevolato per le opere di recupero del patrimonio edilizio (aliquota del 10 per cento, anziché del 20 per cento) per le prestazioni fatturate dal 1o agosto 2006, riducendo, con decorrenza dalla stessa data, dal 41 per cento al 36 per cento la quota di detraibilità, agli effetti dell'IRPEF, delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio.
L'articolo 36, anch'esso ampiamente emendato al Senato, reca disposizioni in ordine al recupero di base imponibile.
In particolare il comma 1, come modificato durante l'esame al Senato, assoggetta all'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento, anziché all'aliquota agevolata del 10 per cento, i servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico. Sono state eliminate le previsioni relative all'incremento dell'aliquota IVA relativa a dolciumi, cioccolata, francobolli ed alle prestazioni di fornitura e distribuzione di calore - energia per uso domestico derivanti da fonti energetiche non rinnovabili.
I commi 3 e 4, modificati durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, rendono interamente imponibili, ai fini delle imposte sui redditi, tutti gli utili provenienti, anche indirettamente, da società residenti in paesi esteri, e non solo, come previsto dalla normativa previgente, gli utili corrisposti direttamente da tali società in relazione alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e ad altri strumenti finanziari.
La norma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
I commi 5 e 6 escludono, ai fini delle imposte sui redditi, la possibilità di ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi relativamente alle spese e alle altre componenti negative riferite all'acquisto di autoveicoli, autocaravan, cicloPag. 132motori e motocicli che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell'impresa. La norma si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni acquistati nel corso dei precedenti periodi d'imposta.
In tale contesto commi 6-bis e 6-ter, inseriti al Senato, prevedono che, a decorrere dalla data di conversione della legge di conversione del decreto, il canone di locazione finanziaria del veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta sia deducibile a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento stabilito mediante l'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR.
Il comma 15, riformulato al Senato, sopprime l'aliquota agevolata dell'1 per cento per l'imposta di registro sui trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, ad eccezione dei trasferimenti di immobili compresi in tali piani particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.
La norma si applica agli atti pubblici e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il comma 23 sopprime la previsione dell'applicazione di un'aliquota IRPEF agevolata alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro alfine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di cinquant'anni se donne e di cinquantacinque anni se uomini. Peraltro, secondo le modifiche apportate al Senato, la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, ovvero in attuazione di atti o accordi di data certa anteriore al medesimo termine.
I commi 25, 25-bis e 26 intervengono sulla disciplina tributaria delle stock option, prevedendo che l'applicabilità della disposizione che esclude dalla base imponibile IRPEF la differenza tra il valore delle azioni assegnate al dipendente (cosiddette stock option) al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente stesso sia subordinata alla condizione che le azioni non siano cedute o costituite in garanzia per cinque anni dall'assegnazione, e che il loro valore complessivo, per ciascun periodo d'imposta, non sia superiore alla retribuzione lorda del dipendente nel periodo d'imposta precedente.
Il comma 25-bis, introdotto al Senato, stabilisce in particolare che il reddito derivante dall'applicazione delle suddette disposizioni rileva anche a fini contributivi, limitatamente ai piani di assegnazioni deliberati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.
La disciplina si applica alle azioni assegnate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Il comma 34-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca una norma interpretativa dell'articolo 14 della legge n. 537 del 1993, prevedendo che i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, devono intendersi come redditi diversi.
L'articolo 37 reca disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.
In particolare, i commi 4 e 5 impongono alle banche, a Poste italiane Spa e ad ogni altro operatore finanziario di comunicare all'anagrafe tributaria l'esistenza di qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela, nonché la natura del rapporto e i dati anagrafici del titolare, compreso il codice fiscale. Tali informazioni possono essere utilizzate ai fini della riscossione mediante ruolo, nonché, a seguito delle modifiche apportate al Senato, anche daPag. 133parte dell'autorità di polizia e giudiziaria, dell'Ufficio italiano cambi, del ministro dell'interno, del capo della polizia, dei questori, del direttore della DIA, del comandante del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza ai fini della ricerca e dell'acquisizione di prove nell'ambito di un procedimento penale, nonché ai fini dell'attività di prevenzione.
Per quanto riguarda in particolare le banche, le informazioni debbono essere fornite anche relativamente ai rapporti in essere a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il comma 6 determina la sanzione per violazioni connesse agli obblighi di comunicazione e di trasmissione di documenti; dati e notizie da parte di banche, Poste italiane Spa e altri operatori finanziari.
Il comma 13, modificato dal Senato, anticipa dal 30 al 16 giugno i termini per il versamento dell'ICI, anche nel caso in cui esso sia effettuato in unica soluzione.
I commi da 18 a 20, modificati durante l'esame al Senato, prevedono che, a partire dalle richieste effettuate dal 1o novembre 2006, l'attribuzione del numero di partita IVA determini l'esecuzione di verifiche sugli elementi di rischio (riscontri automatizzati e accessi nel luogo di esercizio dell'attività). La Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate debbono tuttavia programmare controlli anche prima della suddetta data. A seguito delle modifiche apportate al Senato, è limitato alle operazioni di acquisti intracomunitari di beni l'obbligo di presentare fidejussione bancaria o polizza fidejussoria che deve avere una durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo comunque non inferiore a 50 mila euro, ed è soppressa la possibilità di attribuire un numero di partita IVA provvisorio.
I commi da 21 a 23 prevedono che le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunichino all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati. Ai sensi del comma 21-bis, introdotto al Senato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti in forma elettronica al registro delle imprese.
Il comma 33 obbliga i commercianti al minuto, gli esercenti attività assimilate e le imprese che operano nel settore della grande distribuzione a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
Il comma 34 sostituisce al registro dei corrispettivi, tenuto dai commercianti al minuto e assimilati, la trasmissione telematica prevista dal comma 33.
Il comma 35, sostituito durante l'esame da parte del Senato, mantiene l'obbligo di emissione di ricevuta fiscale e scontrino fiscale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali non è obbligatoria l'emissione di fattura, concedendo tuttavia un credito di imposta per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori alla trasmissione telematica prevista dal comma 34.
Il comma 36 punisce con sanzione amministrativa (da 1.000 a 4 mila euro) il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 33 e 34.
Il comma 37, modificato dal Senato, stabilisce che le disposizioni dei commi da 33 a 35 si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2007, precisando che la prima trasmissione telematica può essere effettuata entro il luglio 2007, fermo restando che la stessa deve essere riferita anche ai mesi precedenti a decorrere dal lo gennaio 2007.
Il comma 53 sopprime, a decorrere dal 2007, l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI ovvero della comunicazione sostitutiva. Peraltro, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, la disposizione precisa che l'obbligo della presentazione della dichiarazione ai fini ICI e delle comunicazioni sostitutive permanga fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali da accertarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.Pag. 134
Il comma 54 prescrive che la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio sia resa fruibile entro il 31 dicembre 2006.
Il comma 55, modificato al Senato, consente la liquidazione dell'ICI in sede di dichiarazione dei redditi e il versamento della stessa tramite il versamento unitario di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F24), mantenendo peraltro la possibilità di effettuare il versamento anche mediante modalità diverse dal modello F24.
L'articolo 38 introduce misure di contrasto del giuoco illegale; in particolare il comma 1 prevede l'emanazione, entro il 31 dicembre 2006, di regolamenti al fine di disciplinare: le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori (cosiddetta scommesse peer to peer); i giuochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata; le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di giuoco pubblici.
Il comma 3 modifica, con decorrenza dal 1o gennaio 2007, le modalità di determinazione dell'aliquota d'imposta unica sulle scommesse sportive, che risulta inversamente correlata all'ammontare del movimento netto derivante dalle scommesse nei dodici mesi precedenti.
Il comma 8 modifica i commi 530 e 531 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006. In particolare: differisce al lo gennaio 2007 l'aumento del canone di concessione per la conduzione operativa della rete telematica dei giuochi (dallo 0,3 per cento allo 0,8 per cento delle giocate); analogamente è rinviato al lo gennaio 2007 il compenso (sino ad un massimo dello 0,5 per cento delle giocate) che l'AAMS riconosce ai concessionari della rete telematica per gli investimenti effettuati; rinvia dal 1o luglio 2006 al 1o gennaio 2007 la diminuzione dal 13,50 per cento al 12 per cento dell'aliquota del prelievo erariale unico sulle somme giocate con gli apparecchi da intrattenimento.