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Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Mazzoni; Mascia ed altri; Boato e Mellano; De Zulueta: Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (A.C. 626-1090-1441-2018-A/R) (ore 17,18).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Mazzoni; Mascia ed altri; Boato e Mellano; De Zulueta: Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di gennaio 2007 (vedi calendario).
Ricordo che la discussione sulle linee generali si è svolta il 12 dicembre 2006 e che, nella medesima seduta, l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del testo unificato delle proposte di legge.
Ricordo, inoltre, che nella seduta del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del regolamento, sono state presentate la questione pregiudiziale Maroni ed altri n. 1, nonché la questione sospensiva Maroni ed altri n. 1.
Come costantemente affermato dalla Presidenza, per un principio di continuità del procedimento, l'esame in Assemblea, dopo il rinvio in Commissione, riprende esattamente dal punto in cui esso si era interrotto con il rinvio. Dobbiamo, dunque, passare all'esame di tali strumenti.
A tale riguardo, faccio presente che la questione pregiudiziale è stata mantenuta dai presentatori anche con riferimento al nuovo testo. Essa, ovviamente, sarà esaminata e votata per le parti compatibili con il testo attualmente all'esame dell'Assemblea.
Per quanto attiene, invece, alla questione sospensiva, anch'essa mantenuta dai presentatori, poiché il termine previstoPag. 56nello strumento presentato risulta già scaduto, la stessa non sarà oggetto di esame.
(Esame di una questione pregiudiziale - A.C. 626-A/R ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo, dunque, all'esame della questione pregiudiziale Maroni ed altri n. 1, nella parte compatibile con il testo attualmente all'esame della Assemblea (vedi l'allegato A - A.C. 626-A/R ed abbinate sezione 1).
A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti.
L'onorevole Cota ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Maroni ed altri n. 1, di cui è cofirmatario.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, debbo fare una premessa - che ha già fatto lei, in sede di introduzione - ossia che la questione pregiudiziale in oggetto era stata presentata con riferimento al testo precedente del provvedimento e, quindi, per alcuni aspetti, essa non è più attuale. Tuttavia, non avremmo potuto fare altrimenti che mantenere la vecchia questione pregiudiziale perché il regolamento impedisce di presentare una nuova questione pregiudiziale con riferimento al nuovo testo. Abbiamo mantenuto questa questione pregiudiziale perché, a nostro avviso, essa mantiene intatto - al di là della forma - tutto il suo significato politico. Infatti, il provvedimento che stiamo per esaminare è un qualcosa in più che contiene anche qualcosa in meno, ossia è un provvedimento che contiene sostanzialmente tutte le norme oggetto del precedente provvedimento, ossia quelle relative all'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Signor Presidente, nell'illustrare, dunque, per i motivi che ho detto, il contenuto e il significato della proposta, vorrei far presente che riteniamo di dover sospendere pregiudizialmente l'esame del provvedimento, perché con tutti i problemi che il paese presenta e con tutte le esigenze che occorre soddisfare, pensiamo davvero che una norma di questo tipo sia una norma «manifesto», con riferimento a problemi e a situazioni che non sono certamente prioritarie. Ritengo, anzi, che sia prioritario l'esame di problemi e di situazioni che sono specularmente opposti rispetto a quelle prese in esame dal provvedimento odierno. In particolare, riteniamo che oggi, più che parlare dell'esigenza di tutelare sistematicamente gli autori dei reati, vi sia un'esigenza opposta, ossia quella di dare più tutele alle vittime dei reati.
Questo provvedimento rispecchia, invece, la finalità che questa maggioranza sta da sempre mettendo in evidenza, ossia quella di tutelare gli autori dei reati, dandogli una prevalenza e una priorità costante. Lo abbiamo visto con l'indulto, in cui si è seguita la filosofia che, ogni volta, il ministro della giustizia, ma anche le forze politiche che compongono la maggioranza, mettono in campo.
Questo provvedimento, quindi, si occupa di due questioni: sostanzialmente, vi è una parte relativa ai diritti umani e un'altra relativa all'istituzione di un garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che è garante anche per quanto riguarda i diritti umani.
Mi chiedo cosa voglia dire tutto ciò. Vuol dire che da noi non esistono e non vengono rispettati i diritti umani, ossia che siamo in un sistema non democratico, che richiede l'istituzione di una figura di questo tipo? Se, invece, l'istituzione di questo organismo ha delle esigenze di carattere internazionale, perché si vuole chiedere il rispetto dei diritti umani sul piano internazionale, riteniamo che l'istituzione di un garante crei un'inutile sovrapposizione con le competenze del Ministero degli affari esteri. Vorrebbe dire che il Ministero degli affari esteri non è in grado di svolgere efficacemente il suo lavoro e che, quindi, andrebbe commissariato.Pag. 57
Questa può essere certamente una opzione, ma, ovviamente, dovrebbe essere esplicitata dal punto di vista politico. Noi, da questo punto di vista, raccoglieremmo un segnale politico, che proviene dalla stessa maggioranza.
L'altro aspetto riguarda le persone detenute. L'istituzione di un garante per le persone detenute, come dicevo prima, dà un messaggio sbagliato all'esterno, perché è come se dessimo sempre la preferenza agli autori dei reati, piuttosto che alle vittime. Lo stesso è stato fatto con l'indulto, con il quale sono stati fatti uscire di galera migliaia di delinquenti, anche pericolosi. E lo ripetiamo oggi, per l'ennesima volta, con questo provvedimento.
Vi sono, inoltre, forti preoccupazioni dal punto di vista tecnico, perché si crea una sovrapposizione con le competenze del magistrato di sorveglianza, prevedendo addirittura, con riferimento ai reclami ex articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, la possibilità di ricorrere alternativamente al magistrato di sorveglianza o al garante.
Certamente, in questo modo, si crea un problema di ordine politico, perché vuol dire che, se si istituisce questo garante, la magistratura di sorveglianza non funziona. Che la magistratura, per tanti aspetti, non funzioni, può anche essere vero - io dico che è vero -, però, se la magistratura non funziona, bisogna rivolgersi al Consiglio superiore della magistratura e affrontare il problema per quello che è, senza creare un altro organismo. Bisogna dire se e come la magistratura non funziona e che cosa si intende fare per farla funzionare. Ed anche che qui vi è un sostanziale commissariamento della magistratura di sorveglianza, con problemi anche di carattere costituzionale. Infatti, ricordo come, per univoco orientamento della Corte costituzionale, tutta la fase di esecuzione della pena sia stata pienamente giurisdizionalizzata. Questo principio è riconosciuto dalla Corte costituzionale.
Quindi, istituire un organismo al quale ci si può rivolgere, in alternativa al magistrato di sorveglianza, per sottoporre tutta una serie di questioni e di reclami, che attengono all'esecuzione della pena, ai sensi dell'articolo 35, sottende una grave violazione della Costituzione. Per esempio, vi è una violazione del principio secondo il quale ci si deve rivolgere al giudice naturale precostituito per legge.
Qui si afferma che il giudice naturale precostituito per legge va bene alcune volte e non va bene altre volte, perché in alternativa ci si può rivolgere a questo garante che, peraltro, ha meccanismi di nomina assolutamente politici e, quindi, appare come un giudice diverso e non imparziale come teoricamente dovrebbe essere il magistrato di sorveglianza.
Questo provvedimento, oltre ad essere profondamente sbagliato dal punto di vista del messaggio che fornisce, è sbagliato anche dal punto di vista tecnico e appare incostituzionale, creando soltanto un inutile carrozzone. Spiegheremo perché siamo contrari a tale testo, per il momento ci siamo limitati ad illustrare questa questione pregiudiziale (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di Alleanza Nazionale aderisce alla questione pregiudiziale formulata dai colleghi Maroni, Cota e Stucchi. Infatti, tale questione è assolutamente fondata, basandosi in via principale sulla tematica della sovrapposizione delle competenze.
Non vi è alcun dubbio che si infligge un colpo decisivo all'operatività e alle prerogative della magistratura di sorveglianza. Tale magistratura - che è stata istituita da diversi anni proprio con l'intento di godere di un potere attendibile ed affidabile - si è enfatizzata, reclamando mezzi, strutture ed organici adeguati a far funzionare questo organismo. Oggi, in maniera strumentale ed assolutamente inaccettabile, sostenendo che vi sono troppi spazi di malfunzionamento e troppe inadeguatezze, si invoca l'istituzione di un altro organismo con competenze alternative che largamente interagiscono l'una con l'altra, sovrapponendosi.Pag. 58
Se i colleghi volessero procedere ad un esame oggettivo della questione, si potrebbero accontentare di leggere la parte introduttiva della norma che istituisce questo nuovo organismo nonché la parte introduttiva della legge che prevede le competenze e le finalità istitutive della magistratura di sorveglianza per vedere che vi è assoluta sovrapponibilità, addirittura nei termini testuali. Si ravvisa infatti un'identità di competenze, di prerogative e di finalità di entrambi gli organismi.
Quindi, la questione si pone con un'evidenza della quale dovrebbe farsi preoccupato carico chiunque abbia a cuore il bene delle istituzioni, del sistema e anche della correttezza dell'esecuzione delle pene da espiare.
Nella fase di esame del merito del provvedimento, forniremo puntuali e numerosi esempi di questa sovrapposizione e dei problemi che ne possono derivare. Aggiungo che lo stesso iter del provvedimento ha dato luogo ad una sorta di ramo più grande del tronco; nel senso che, partendo dall'istituzione di questo ufficio del garante dei diritti del detenuto, lo si è voluto innestare su qualcosa di diverso, vale a dire su una commissione che deve presiedere al rispetto e alla promozione dei diritti umani in senso generale. Tuttavia, appare più esile il tronco che così si istituisce che non il ramo; infatti, questo garante dei diritti del detenuto dovrebbe essere una sezione della più vasta commissione di tutela dei diritti umani. Quindi, la questione pregiudiziale, da questo punto di vista, è assolutamente fondata.
Mi chiedo e ci chiediamo quante questioni sorgeranno nell'applicazione delle norme e nel funzionamento dell'istituto e quanti e quali problemi emergeranno. Inoltre, svolgendo una considerazione che si colloca a metà strada tra la questione pregiudiziale e l'esame del merito del provvedimento, faccio presente che chiunque avesse veramente a cuore il buon funzionamento delle istituzioni, la loro affidabilità e, in definitiva, anche i destinatari dei poteri e delle facoltà degli organi istituzionali dovrebbe porsi il problema delle contraddizioni che potranno sorgere e della paralisi che potrà derivare nel funzionamento delle istituzioni. Tutto questo, lo ripeto, si pone al di là dei profili che mi sono permesso di definire secondari, anche se di altrettanta delicatezza, contenuti nella questione pregiudiziale, cioè i profili relativi alle qualifiche e ai requisiti di coloro che dovrebbero far parte di questo organismo e alla nomina del suo presidente da parte dei Presidenti delle Camere. Si tratta di problemi che hanno un serio fondamento.
Concludo questo intervento, riservandomi di intervenire nuovamente nella discussione del merito del provvedimento, affermando che, dal punto di vista della tutela dei diritti umani, il nostro gruppo parlamentare sarebbe tutt'altro che insensibile e saremmo apertissimi alla verifica, alla tutela e alla promozione di tali diritti, ma non mediante strumenti assolutamente inidonei come questo, che entra in diretto conflitto con organismi che non devono essere cancellati o espropriati delle loro prerogative e il cui corretto funzionamento deve essere assicurato.
Per queste ragioni, che sono di principio ma anche di ordine pratico, voteremo a favore sulla questione pregiudiziale presentata.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, svolgo, a nome di tutti i gruppi parlamentari dell'Unione, una dichiarazione di voto contrario sulla questione pregiudiziale presentata dai colleghi della Lega Nord Padania.
Com'è evidente dalla lettura del testo, non siamo di fronte ad una pregiudiziale di costituzionalità. In essa, infatti, non è contenuta alcuna obiezione e alcuna riserva sotto il profilo della costituzionalità. Siamo di fronte, invece, ad una pregiudiziale di merito in base alla quale si ritiene di non dover passare all'esame degli articoli per alcune obiezioni proprio sul testo della proposta di legge.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 17,35)
MARCO BOATO. Tuttavia, come la Presidenza ha giustamente ricordato poc'anzi, la questione pregiudiziale in esame è riferita al testo precedentemente sottoposto all'esame dell'Assemblea dalla Commissione affari costituzionali il 12 dicembre 2006. Quel testo riguardava soltanto il Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale. Il presente testo unificato delle proposte di legge, che recano, tra le altre, le firme dei colleghi Mazzoni, Mascia e Boato, riguarda più in generale - questo è stato il mandato che la Commissione ha ricevuto dall'Assemblea il 12 dicembre scorso - l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e, al suo interno, come specifica l'articolazione, l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
A questo proposito, voglio ricordare ad alcuni dei colleghi del centrodestra che sono intervenuti che una figura analoga, sia pure con diversi poteri, ovviamente, è stata già istituita in molte regioni, alcune delle quali governate da maggioranze di centrodestra: mi riferisco alla Lombardia - al cui governo partecipa anche la Lega Nord Padania - e alla Sicilia, ma anche alla Toscana, all'Umbria, al Lazio, alla Campania e alla Puglia. In tutte queste regioni è stata già istituita la figura del garante regionale, al pari della provincia di Milano e dei comuni di Torino, Biella, Brescia, Bologna, Firenze, Pesaro, Roma, Reggio Calabria e Nuoro.
La principale obiezione contenuta nella questione pregiudiziale riguarda o, per meglio dire, riguardava la copertura finanziaria. Bisogna riconoscere che, ormai, il problema è stato positivamente risolto con l'aiuto della Commissione bilancio - che, in una fase precedente, aveva espresso parere contrario e che ci ha indotti, quindi, a cercare una nuova copertura finanziaria -, con l'aiuto del Governo, in particolare del Ministero dell'economia, e con la disponibilità, per quanto riguarda il 2008, anche del Ministero per la solidarietà sociale.
Le altre obiezioni contenute nella questione pregiudiziale sono esclusivamente e letteralmente poste in termini di opportunità. Si tratta di obiezioni che dovrebbero essere poste non in termini di pregiudizialità ma dovrebbero essere rinviate al momento dell'esame del merito del testo unificato delle proposte di legge, che affronteremo fra breve.
La principale preoccupazione sollevata, evidenziata negli interventi che mi hanno preceduto, riguarda il rischio di una sovrapposizione di poteri tra il ruolo del Garante, da una parte, e la magistratura di sorveglianza, dall'altra. Anche questa obiezione è stata ormai superata dal testo unificato delle proposte di legge al nostro esame sotto diversi profili.
Mi limito a ricordare l'articolo 11, comma 1, lettera b), riguardante le funzioni ed i poteri del Garante, l'articolo 12, comma 2, dove il ricorso al Garante non si sovrappone ma è posto in alternativa rispetto al ricorso al magistrato di sorveglianza e, da ultimo, l'articolo 13, comma 5, riguardante il procedimento, laddove si prevede: «Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante trasmette il reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide ai sensi dell'articolo 69, comma 6» dell'ordinamento penitenziario. Quindi, l'ipotizzata sovrapposizione è stata esclusa dal provvedimento.
Anche l'ultima obiezione, relativa alla nomina del presidente della Commissione da parte dei Presidenti delle Camere d'intesa tra loro, non tiene conto del fatto che si tratta di una procedura già più volte adottata, che rappresenta un elemento di garanzia per tutti in merito all'autonomia ed all'indipendenza dell'organo da istituire.
In realtà, come ho già ricordato, tutte le obiezioni non sono di costituzionalità ma di merito, o addirittura di opportunità, e sono riferite al testo precedente al rinvio in Commissione.Pag. 60
Il riesame da parte della Commissione affari costituzionali ha portato a presentare un testo che prevede la costituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela di diritti umani in positiva, anche se tardiva, risposta alla risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU n. 48/134 del 20 dicembre 1993, che risale quindi a 13 anni fa...
PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Boato.
MARCO BOATO. ...che ha visto l'adempimento da parte di decine di paesi e di Stati, anche europei, e che ha trovato l'Italia inadempiente.
Questa è la ragione per cui, anche in riferimento alla proposta di legge De Zulueta presentata alla Camera, e alle proposte Iovene e Pianeta presentate al Senato, abbiamo elaborato il nuovo testo al nostro esame.
Questi sono i motivi per cui annuncio, a nome di tutti i gruppi dell'Unione, il voto contrario alla pregiudiziale presentata.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.
FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, la pregiudiziale è datata, come hanno riconosciuto gli stessi presentatori, dal momento che si riferisce ad un testo precedente rispetto a quello poi modificato dalla I Commissione oggi all'esame dell'Assemblea. Vi è una differenza profonda tra i due testi. Noi stessi, in occasione della discussione generale sul testo pregresso, avevamo espresso riserve circa il rischio di confusione tra le competenze della magistratura di sorveglianza e quelle del Garante. Oggi, avendo letto il testo, riteniamo che tali rischi non vi siano più.
È vero che all'articolo 12, comma 2, rimane la previsione che i reclami possono essere presentati alternativamente al Garante o al magistrato di sorveglianza, però, all'articolo successivo, l'articolo 13, comma 5, è scritto: «Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante trasmette reclamo al magistrato di sorveglianza». Quindi, la competenza finale a decidere sui reclami è, comunque, del magistrato di sorveglianza, salvo che l'amministrazione penitenziaria non si adegui spontaneamente e non decida di adottare quei provvedimenti che vanno nella direzione presentata nel reclamo.
Penso di aver letto in maniera corretta il testo. In ogni caso, se la lettura non fosse quella da me considerata, invito il presidente della Commissione a darne un'interpretazione diversa.
Alla luce di ciò, se la pregiudiziale poteva, prima, avere un valore, ora non lo ha più. Perciò, con molta franchezza inviterei i presentatori a ritirare la questione pregiudiziale Maroni ed altri n. 1 in quanto non esiste più, oggi, la situazione di fatto sulla quale essa si fondava.
Comunque, nell'ipotesi che non intervenga il ritiro spontaneo dell'atto presentato, annuncio il voto contrario mio personale e del gruppo Italia dei Valori.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.
ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) sulla questione pregiudiziale in esame.
Come hanno già rilevato i colleghi, si tratta sicuramente di un atto che non tiene conto del testo attuale del provvedimento; inoltre, incide solamente sulla parte del provvedimento compresa dall'articolo 10 all'articolo 14, che riproduce esattamente il testo della proposta di legge da me inizialmente presentata. Infatti, la proposta di legge di mia iniziativa aveva ad oggetto, inizialmente, esclusivamente la istituzione della figura del Garante delle persone private della libertà personale; poi, durante il lavoro svolto in Commissione, si è giunti ad una formulazione molto più ampia che ha quindi trasformato la proposta nel testo oggi all'esame dell'Assemblea. Testo che riguarda, invece, l'istituzione del Garante dei diritti umani; quindi, altro intervento, molto più ampio.Pag. 61
Le obiezioni formulate nel testo della questione pregiudiziale non sono per me condivisibili in quanto lo spirito contenuto nella formulazione iniziale della proposta di legge da me presentata era proprio contrario alle indicazioni fornite dai colleghi della Lega Nord nella loro questione pregiudiziale e contrario, altresì, alle preoccupazioni che essi rappresentano.
Il punto di vista che ho cercato di trasfondere in questa proposta di legge è proprio di quella parte della civiltà giuridica che ritiene di dovere garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona anche a coloro che sono ristretti, anche a quanti siano privati della libertà personale. Purtroppo, la condizione attuale delle strutture penitenziarie in Italia non consente la piena tutela di questi diritti fondamentali; nonostante siano 'abusati' gli argomenti della condizione carceraria e del dramma della stessa, non si è ancora apprestata una soluzione idonea a risolvere i problemi gravi che la persona si trova a dover affrontare quotidianamente all'interno di tali strutture. Si mettono così in discussione i principi costituzionali, i quali prevedono, peraltro, anche la funzione rieducativa e di risocializzazione della pena e quindi del percorso di vita che la persona compie all'interno delle strutture detentive.
Per farmi carico di questa esigenza, ho mutuato uno strumento che ha dato risultati positivi in altri ordinamenti democratici, sia europei che d'oltreoceano; si tratta di un istituto che non vuole in alcun modo interferire con la funzione della magistratura, come hanno già precisato i colleghi. Peraltro, durante i lavori svolti in Commissione, è stato ulteriormente precisato il punto relativo al rapporto con l'attività del magistrato di sorveglianza; a ciò aggiungo che, tra l'altro, oltre alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, con questo tipo di formulazione vi è anche la speranza che si possa realizzare un effetto deflattivo rispetto al carico di lavoro enorme dal quale è gravato il magistrato di sorveglianza.
Quanto alle obiezioni contenute in questa pregiudiziale sulla nuova formulazione adottata dal testo unificato, esse, dal nostro punto di vista, sono carenti. Sicuramente, infatti, anche noi, come gruppo dell'UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), nutriamo talune perplessità sul testo unificato; perplessità che, però, formuleremo nella fase emendativa e di discussione del provvedimento in quanto non sono in alcun modo assimilabili alle obiezioni rappresentate con la pregiudiziale.
Pertanto, annuncio il voto contrario del mio gruppo sulla questione pregiudiziale Maroni ed altri n. 1 (Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.
GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la posizione di Forza Italia esprime particolare rispetto per la questione proposta dalla Lega e illustrata dal collega Cota. Vi è anche particolare rispetto per la posizione dell'onorevole Benedetti Valentini e per l'illustrazione che ne ha fatto. Tuttavia noi riteniamo che quegli argomenti siano estremamente puntuali riguardo alla prima versione del provvedimento, mentre oggi ci troviamo, com'è già stato detto, di fronte ad un provvedimento che non vede più soltanto la figura del Garante per i detenuti ma vede anche quella del Garante dei diritti umani. Quindi, si tratta di un provvedimento più complesso, sul quale un giudizio di costituzionalità deve diventare per forza più complesso. Egualmente dicasi per quanto riguarda il giudizio di merito.
Noi abbiamo partecipato alla discussione in Commissione ed abbiamo avuto la soddisfazione di vedere accolti molti nostri emendamenti, ma soprattutto molti nostri principi. Il fatto che il testo unificato del provvedimento al nostro esame tenga conto della magistratura di sorveglianza e che la metta in alternativa al nuovo istituto del Garante dei detenuti fa sì che non si vada a nostro avviso a sostituire un giudice naturalmente precostituito, ma si vada a creare un'alternativa costituzionalmentePag. 62compatibile. Noi abbiamo criticato il provvedimento quando, a fronte di reclami, impulsi e provvedimenti dell'autorità amministrativa, erano previsti dei rimedi che noi ritenevamo poco compatibili, anche sul piano costituzionale. Oggi, come ha ricordato il collega Palomba, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere le richieste, il Garante trasmette il reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide ai sensi della legge penitenziaria. Questa è una norma di chiusura, che permette di stabilire che il magistrato di sorveglianza ha la decisione finale in relazione a tutta una serie di doglianze che passano attraverso il Garante.
Quindi questo miglioramento ci fa dire che, anche sotto questo profilo, il provvedimento è, a nostro avviso, ormai compatibile costituzionalmente. Per quanto riguarda il merito, noi vediamo luci ed ombre di questo provvedimento. Abbiamo presentato per l'esame in Assemblea numerosi emendamenti. Abbiamo l'aspettativa che diversi di questi possano venire approvati. Il nostro giudizio finale terrà conto di quanto accadrà in Assemblea e potrà essere positivo o negativo sulla base di una valutazione complessiva, tenendo conto anche del giudizio sui nostri emendamenti.
Pertanto annuncio che il gruppo Forza Italia si asterrà nella votazione sulla questione pregiudiziale presentata dai colleghi della Lega.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Maroni ed altri n. 1 (nella parte compatibile con il testo attualmente all'esame dell'Assemblea).
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 469
Votanti 367
Astenuti 102
Maggioranza 184
Hanno votato sì 83
Hanno votato no 284).
(Esame degli articoli - A.C. 626-A/R ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli del testo unificato della Commissione.
Avverto che la Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 626 sezione 2).
Al riguardo, avverto che il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione è favorevole ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento, a condizione che, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano approvati gli emendamenti 1.500, 7.500, 7.501, 7.502, 8.500, 11.500 e 18.500 della Commissione.
Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo, in particolare, a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi l'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.
A tal fine, il gruppo della Lega Nord Padania è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.
Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile, ai sensi degli articoli 86, comma 1 e 89 del regolamento, l'articolo aggiuntivo Mellano 11.060, limitatamente al comma 2, non previamente presentato in Commissione, in quanto volto a conferire poteri ispettivi, di cui all'articolo 11 del testo (con riferimento ai centri di permanenza temporanea e assistenza, alle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza), anche ai consiglieri regionali nell'ambito della regione di competenza.
(Esame dell'articolo 1 - A.C. 626-A/R ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 626-A/R ed abbinate sezione 3).
Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, apprezziamo molto il lavoro che è stato svolto in Commissione sul provvedimento in oggetto che, come è stato ricordato, ha subito un'evoluzione: era partito con l'istituzione di un Garante dei detenuti e delle persone private della libertà personale e, in corso d'opera, in ragione delle sollecitazioni che sono giunte dalle Nazioni Unite e dal Comitato diritti umani dell'ONU e per tentare di aderire, in questo contesto, ad una organizzazione dei sistemi di tutela dei diritti umani più ampia, si è inteso modificare l'oggetto della proposta, ampliando la sfera di tutela, che non riguarda solo uno degli aspetti delle garanzie e delle libertà e dei diritti fondamentali, ossia la privazione della libertà personale; quindi, è stato ampliato l'oggetto di questa autorità.
Riteniamo utile ed opportuno che ciò avvenga. Crediamo che tutto ciò che lo Stato, il Parlamento e le istituzioni possono fare per migliorare la qualità della vita e la tutela delle persone nel nostro ordinamento (anche attraverso l'istituzione di autorità indipendenti con il compito di stimolare e di controllare l'operato dei Governi, delle amministrazioni, dei soggetti datoriali, anche privati), nonché il rispetto diritti umani, sia sempre utile e necessario.
Tuttavia - lo ripeto -, nutriamo una serie di perplessità che mi permetto di segnalare alla relatrice, collega Mascia, che ringrazio per il lavoro che ha svolto fino ad oggi.
Le perplessità partono dalla necessità di rendere coerente con il nostro ordinamento, con i nostri principi costituzionali e con le nostre norme costituzionali il sistema delle garanzie; altrimenti rischiamo di costruire un sistema asimmetrico, che, nell'indeterminatezza del concetto «diritti umani», rischia di non perseguire gli scopi per i quali vogliamo istituire questo Garante. Quindi, si rischia di creare un'autorità che o non produce effetti o produce effetti diversi da quelli che vogliamo.
Le perplessità riguardano gli articoli 2 e 3 del testo, il coordinamento tra queste due norme e le norme del Capo II, in particolar modo gli articoli 9 e seguenti, i quali disciplinano la sezione specializzata che riguarda i diritti delle persone detenute o private della libertà personale. In via sintetica, vorrei fare alcuni esempi, anche al fine di riuscire, nel corso di questo confronto parlamentare, ad apportare una serie di miglioramenti al testo.
Con riferimento all'articolo 2, ad esempio, ci sembra troppo ampio pensare ad un ruolo del Garante che lo veda soggetto e parte necessaria del procedimento normativo, sia che riguardi il Parlamento, sia che riguardi l'Esecutivo. Ci sembra una forzatura che il Governo debba sottoporre al Garante, necessariamente ed obbligatoriamente, i progetti di atti legislativi e regolamentari che possano avere un'incidenza sui diritti. Alla fine, posto che il concetto di diritti umani deve avere a nostro avviso un'accezione sempre più ampia, il rischio è che tale ruolo diventi un inutile appesantimento dell'attività normativa del Governo e del Parlamento e un vincolo, dal quale, poi, sia difficile discostarsi.
Riteniamo certamente opportuna l'attività di consulenza, ma, a nostro avviso, ci sembra più utile, anziché prevedere che essa debba essere necessariamente di iniziativa del Garante o del Governo, affidarla alla libera determinazione dei due organi autonomi, che assolvono a funzioni che possano e che debbano incontrarsi, ma non perché sia una legge a costringerlo. Anche in tal caso, il rischio è di provocare un appesantimento dell'attività del Garante, che potrebbe così diventare un organo burocratico, il quale, su ciascunaPag. 64iniziativa del Governo o del Parlamento, deve verificare che questa possa interessare o meno, in maniera diretta o indiretta, la tutela dei diritti umani.
Consideriamo positivamente la disposizione contenuta nella lettera g) dell'articolo 2, che prevede che il Garante riceva, dagli interessati o da associazioni che rappresentano particolari categorie di soggetti, segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti di cui al comma 1 dell'articolo 1. Credo, però, che qui dovremmo ulteriormente approfondire, perché, anziché parlare di segnalazioni - ancorché non vincolando nella forma l'istanza che il singolo interessato o l'associazione rappresentativa faccia - sarebbe opportuno, se è nostra intenzione indicare come modello organizzativo e procedimentale, ad esempio, l'Autorità per la tutela della privacy, parlare di reclamo, prevedendolo, come è previsto nella parte che riguarda la tutela delle persone private della libertà personale, in via ordinaria e generale per tutte le attività del Garante, di cui il Garante dei detenuti è divenuta una sezione specializzata.
Se non precisassimo che si tratta di un rimedio alternativo a quelli previsti per la tutela dei diritti o comunque delle situazioni giuridiche soggettive protette dall'ordinamento, rischieremmo di fare confusione. Ciò anche perché il Garante interviene a seguito di questo tipo di segnalazione, e, laddove l'amministrazione o il soggetto privato non ottemperino, o non collaborino con esso, è lo stesso Garante a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Cosa succede, però, nel momento in cui il Garante dei diritti delle persone detenute ed il singolo soggetto interessato hanno, ancorché in momenti diversi, adito l'autorità giudiziaria per la tutela di tale interesse o di questa situazione giuridica? Si tratta di un elemento che, a mio avviso, deve essere chiarito.
Va altresì chiarita la procedura relativa alle condizioni di proponibilità o di procedibilità della segnalazione o del reclamo; altrimenti, sussiste il rischio, considerata l'ampia definizione oggettiva che si è voluto attribuire alla funzione del Garante, di «intasare» lo stesso di segnalazioni e di procedimenti. Il che comporta, sostanzialmente, la circostanza per cui tale autorità rischia di occuparsi di tutto, ma alla fine non si occupa di nulla.
Vi è ancora un altro aspetto da chiarire. Infatti, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce che, tra gli scopi della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, rientra quello di promuovere la diffusione e la conoscenza delle norme che regolano la tutela dei diritti umani, attraverso percorsi informativi nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Successivamente, però, alla lettera l) del medesimo comma si ribadisce tale disposizione, stabilendo che ciò deve avvenire attraverso collaborazioni non solo con le scuole, ma anche con le università. Credo, pertanto, che anche in questo caso dovremmo operare un coordinamento.
Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Sussiste la necessità di allineare - non solo per le ragioni che ho già esposto, ma anche per altre motivazioni, che illustrerò sinteticamente - la disciplina generale prevista per le funzioni e l'attività del Garante alla normativa speciale che, dall'articolo 9 in poi del testo, introduciamo per la sezione specializzata della Commissione che si occupa delle persone private della libertà personale. Vorrei rilevare, in altri termini, che non possiamo attribuire maggiori o minori poteri a tale sezione specializzata rispetto allo stesso Garante: pertanto, dobbiamo allineare il tipo di competenze, perché, in caso contrario, ve ne sarebbero due nell'ambito di uno stesso organismo.
Capisco che ciò nasca dalla decisione, assunta nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, di ampliare l'oggetto dell'intervento del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Tuttavia, vorrei rilevare che, evidentemente, non possiamo stabilire - a maggior ragione, nel momento in cui prevediamo che tale Garante possa articolarsi in più sezioni specializzate - che una di queste abbia una disciplina specifica, poteri particolari e competenze specifichePag. 65che non valgono per altre. Dobbiamo operare, invece, un riallineamento, adottando una regolamentazione di carattere generale assolutamente comprensibile, anche sotto il profilo procedurale, per il beneficiario di tale strumento alternativo di tutela.
Anche nell'ambito di tale contesto, è evidente che l'articolo 3 debba essere rivisto, e non solo sotto il profilo dell'esercizio dei poteri sanzionatori (che ritengo corretti e che condivido). Ciò perché - come previsto, ad esempio, nel caso della disciplina concernente il garante per la protezione dei dati personali - i provvedimenti con cui il Garante dei diritti delle persone detenute applica una sanzione, oppure obbliga una amministrazione a conformarsi ad una determinata condotta, sono comunque atti soggetti al sindacato giurisdizionale.
Quindi, dobbiamo esplicitamente prevedere che, siccome anche il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale può sbagliare, l'ultimo organo sovrano previsto dal nostro ordinamento per verificare se tali condotte siano o meno conformi deve essere sempre e comunque la magistratura. Di conseguenza, se mi dovesse essere immotivatamente applicata, ad esempio, una sanzione da 24 mila euro, debbo poter godere della garanzia di poter ricorrere ad un giudice per dimostrare che, a mio avviso, il Garante ha sbagliato e che il provvedimento da esso emanato è illegittimo.
In caso contrario, creeremo un sistema disancorato non solo da tutte le altre authority, ma anche da ciò che finora ha regolato il nostro ordinamento costituzionale e giuridico. Non credo che tutto ciò rappresenti un bene, perché costituiremmo una struttura che poi, alla fine, ingenererebbe aspettative alle quali non sarà possibile dare risposta.
Sono queste alcune delle ragioni, con ulteriori precisazioni che faremo poi nel corso della discussione dei singoli articoli e degli emendamenti al testo, che ci inducono ad essere prudenti e perplessi su alcune di queste disposizioni. Per questo motivo ci riserviamo di formulare alla fine del dibattito e delle votazioni il nostro voto sul testo in esame, pur condividendo - lo ripeto - la necessità dell'istituzione del Garante. Vorremmo però che vi fosse un «supplemento di istruttoria» almeno sulle disposizioni da noi citate proprio per renderle in linea ed organiche rispetto alle previsioni del nostro ordinamento costituzionale e di quello giuridico (Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).
ROBERTO COTA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Presidente, di fatto l'onorevole D'Alia ha chiesto un rinvio del provvedimento in Commissione (Commenti). Forse ho capito male... Poiché ha parlato di supplemento di istruttoria, vorrei dire che a tale proposito saremmo favorevoli ad un rinvio del provvedimento in Commissione.
MARCO BOATO. Ha capito male...! Si riferiva al Comitato dei nove!
PRESIDENTE. Mi pare che la sua interpretazione non sia condivisa dall'autore della dichiarazione. Dunque, procediamo nei nostri lavori.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Presidente, nell'articolo 1 del provvedimento in esame troviamo il cuore almeno della prima parte del provvedimento medesimo, che - come è stato più volte ricordato - per la prima volta oggi viene discussa in Assemblea. Si tratta di una parte importante perché con il presente progetto di legge l'Italia, e il Parlamento italiano, si adegua agli impegni e alla normativa internazionale di settore.
Al di là della composizione che ripercorre canoni classici, vorrei dare atto alla Commissione e segnalare due importanti innovazioni che per la prima volta vengono inserite in una Commissione di talePag. 66natura. Innanzitutto, l'alternanza di genere, quindi la presenza in termini paritari, di uomini e di donne; ritengo che questo sia un elemento e un dato politico, da segnalare: sarebbe la prima volta in quest'aula e speriamo che possa essere di auspicio anche per provvedimenti successivi.
Noi non abbiamo presentato, come gruppo di Forza Italia, emendamenti all'articolo 1 della proposta di legge. Ritengo però che vi sia un altro emendamento abbastanza delicato, quello presentato dall'onorevole Palomba riguardante l'esclusione dei magistrati dalla Commissione nazionale. La situazione è particolarmente delicata perché, come già ricordato, tale Commissione in generale, e poi la sottocommissione relativa al Garante, si occuperà anche di materia attinente alla giurisdizione in misura prevalente o in senso lato.
Probabilmente sull'emendamento Palomba occorrerà discutere seriamente per comprendere se inserire quella specifica professionalità all'interno della Commissione o se, invece, rimanere su una composizione sostanzialmente di esperti e professori universitari, dando alla Commissione medesima una diversa valenza.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellano. Ne ha facoltà.
BRUNO MELLANO. Presidente, colleghi, nell'intervenire sul complesso degli emendamenti presentati al provvedimento in esame, che, come gruppo della Rosa nel pugno, riteniamo importante, devo rilevare che abbiamo seguito con particolare attenzione l'iter della parte di questo progetto di legge riguardante il Garante dei diritti delle persone detenute. È una battaglia che da parecchi anni, in varie sedi, in ambiti anche locali, regionali e nazionali, personalmente, come esponente radicale ma anche della Rosa nel Pugno, ho personalmente seguito.
Ritengo che il provvedimento in esame, che nasce assemblando diverse esigenze e che mette assieme l'istituzione di quella commissione permanente che ci veniva chiesta dalle risoluzioni ONU del 1993 con le istanze provenienti non solo dal mondo carcerario, ma anche da quello del volontariato o da quello che si occupa quotidianamente delle persone recluse, abbia limiti strutturali e di organizzazione.
Tuttavia, soltanto con una corretta applicazione e con la buona volontà di intervenire al meglio si può trasformare tale struttura in un tassello davvero importante - oserei dire addirittura decisivo - per cambiare in senso positivo ed innovativo la faccia del mondo carcerario italiano e l'applicazione in generale dei diritti universali anche alle persone detenute nel nostro paese.
La democrazia non è un elemento conquistato una volta per sempre. Non possiamo pensare che l'esistenza di ottime leggi sia sufficiente ad esempio a rendere di per sé l'amministrazione penitenziaria una macchina che funziona al meglio. Sappiamo che in molte parti del nostro paese la magistratura di sorveglianza, per fare un esempio, è un incredibile imbuto per le legittime istanze e le richieste dei singoli detenuti. Vi sono realtà molto diverse nell'applicazione della legge in Italia. La magistratura di sorveglianza è molto flessibile, molto attenta e veloce nel decidere in alcune regioni come la Toscana e l'Emilia Romagna, mentre invece è molto rigida e spaventata nell'assumere responsabilità che le sarebbero proprie, come accade ad esempio nella realtà piemontese, che conosco in modo particolare. Vi è, quindi, una diversità di trattamento che configura sostanziali ingiustizie rispetto ai singoli casi delle persone detenute.
Intervenendo sul complesso degli emendamenti, non posso non parlare della proposta emendativa a mia prima firma, ovvero l'articolo aggiuntivo 11.060, nel quale ho tentato di chiarire il ruolo del Garante nazionale per le persone detenute e private della libertà, che andiamo ad istituire, rispetto alla significativa realtà che in questi anni si è creata a livello regionale, provinciale e comunale. Molte regioni (Lazio, Campania, Veneto, Sicilia, Puglia, Umbria) si sono dotate in questi anni di garanti regionali con funzioni edPag. 67operatività molto significative; altre regioni, invece (Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Sardegna, Abruzzo), hanno in corso l'iter di approvazione di progetti di legge volti ad istituire garanti regionali per le carceri o difensori civici ad hoc per le persone detenute. Esiste poi la realtà della provincia di Milano, che ha istituito un proprio garante, e quella di alcuni comuni (Roma, Bologna, Genova, Torino Nuoro, Brescia, Reggio Calabria, Pesaro, Biella, San Severo di Foggia) che hanno deliberato di istituire un garante comunale per le persone detenute, competenti specificatamente per le case di reclusione e circondariali presenti sul territorio comunale. Lo ricordo per sottolineare come la proposta emendativa da me presentata - e su cui vi è un orientamento favorevole, almeno per la parte riguardante i garanti regionali - è volta a conferire il ruolo di coordinamento e il potere di intervento ai garanti regionali direttamente nelle strutture carcerarie, come possono fare attualmente i consiglieri regionali, in base all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario del 1975.
Purtroppo, non essendo membro della Commissione referente, non ho potuto presentare in tale sede l'emendamento riguardante i consiglieri regionali, volto a garantire loro la facoltà di ingresso nei centri di permanenza temporanea per gli immigrati fermati nel nostro paese. È piuttosto incredibile il fatto che i consiglieri regionali nel nostro paese, in base all'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, possano entrare nelle carceri e nelle strutture detentive ma non possano controllare quanto accade nei centri di permanenza temporanea. Come mi è stato suggerito da alcuni colleghi che si sono occupati direttamente del tema, spero che in altra sede si possa chiarire definitivamente questo ruolo, importante e decisivo per la legalità del comportamento nelle strutture di detenzione o di privazione della libertà.
Gli emendamenti presentati intendono modificare in parte una struttura - garante e commissione - che ha le potenzialità per assicurare un innovativo passo in avanti per quanto concerne l'applicazione e l'amministrazione della giustizia e dei diritti nel nostro paese.
Noi della Rosa nel Pugno speriamo di approvare un buon provvedimento in grado di cogliere le istanze ed i suggerimenti dell'Assemblea - sotto forma di emendamenti - sapendo che, comunque, ci stiamo adeguando ad una risoluzione ONU e ad un'esigenza che riguarda la parte più avvertita e più sensibile della nostra società civile che, quotidianamente, ha a che fare con situazioni al limite rappresentate dalle carceri, dalle strutture di detenzione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Germontani. Ne ha facoltà.
MARIA IDA GERMONTANI. Signor Presidente, la recente discussione parlamentare sulla violazione dei diritti umani in Cina ci ha mostrato come queste tematiche siano sempre più spesso all'ordine del giorno; nonostante gli innumerevoli sforzi della comunità internazionale, vi è ancora molto da fare in questo senso.
Anche se ormai, universalmente, si è convinti che il riconoscimento e il rispetto dei diritti umani è essenziale al raggiungimento delle tre priorità universalmente accettate (pace, sviluppo e democrazia), il mondo contemporaneo vive nel paradosso tra l'universale apprezzamento di questi diritti e la loro continua violazione; ciò, da parte non solo di Stati dittatoriali, autoritari, ma anche di democrazie consolidate.
Quindi, il tema deve essere sempre più al centro dell'attenzione: voglio ricordare che il rapporto annuale 2006 di Amnesty International documenta le violazioni dei diritti umani in 150 paesi e ci mette di fronte ad atti sconcertanti. In 132 paesi del mondo si tortura per estorcere confessioni, punire reati o presunti colpevoli di reati, imporre disciplina e supremazia psicologica, seminare terrore.
Solo nell'Africa occidentale migliaia di ragazze sono ancora sottoposte a mutilazioni genitali in nome della tradizione; sono circa 70 i paesi che consideranoPag. 68l'omosessualità come un reato: tra questi, almeno quattro (Iran, Sudan, Mauritania, Arabia Saudita) la puniscono con la pena di morte.
La questione dei diritti umani in genere, in tutte le sue articolazioni, è diventata prioritaria nell'ambito del dibattito internazionale, tanto da evidenziare la necessità, all'interno dei singoli paesi, di creare istituzioni che ne perseguano e promuovano i principi.
In un certo senso, accettare le ingiustizie del mondo significa alimentarle. Ho l'impressione, però, che nella proposta di legge in esame vi sia troppa carne al fuoco, poiché si sono fusi argomenti che meriterebbero una trattazione ben distinta e separata: una cosa è la tutela dei diritti umani, un'altra è l'istituzione di un Garante per i diritti dei detenuti.
In particolare, credo non si possa condividere la metodologia seguita per giungere all'istituzione dell'organismo di cui oggi parliamo. Infatti, partendo dal testo originario che prevedeva l'istituzione di un Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, è stato esteso l'ambito della relativa disciplina giungendo ad inquadrare questa figura come un'articolazione secondaria della commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani. Come ben si sa, le autorità garanti hanno specificità tali da renderne problematica la configurazione interna ad un'altra struttura. Inoltre, come è ovvio, l'istituzione della figura del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale rischia di contrastare con l'operato della magistratura di sorveglianza, creando un organismo destinato a complicare, più che a favorire, la tutela dei detenuti.
Deve farci riflettere oltretutto anche il notevole esborso finanziario, circa 8 milioni di euro solo per il 2007. Migliorare la situazione delle nostre carceri deve sicuramente essere una priorità. Le condizioni di vita dei detenuti sono spesso troppo precarie e questo comporta, come si è visto recentemente, un pretesto per attuare provvedimenti come quello dell'indulto. Secondo l'articolo 27 della nostra Costituzione le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Notevoli sforzi devono essere fatti in questo senso e quello di cui abbiamo bisogno non è un garante ma, per così dire, buona volontà da parte delle istituzioni. Nella scorsa legislatura qualcosa in tal senso è stata già fatta. Un ottimo esempio è quello della casa di reclusione Luigi Daga di Laureana di Borrello in provincia di Reggio Calabria, definita da un recente studio della fondazione Antigone una tra le migliori carceri italiane, nella quale la rieducazione dei detenuti non rimane soltanto un astratto fine a cui deve mirare la pena, ma si concretizza in un'attenta attività di recupero e di integrazione socio-culturale. Quindi, ciò di cui abbiamo bisogno non è l'istituzione di un ennesimo organismo, commissione o carrozzone - che creerà solamente una sovrapposizione tra le varie competenze -, ma il rafforzamento degli strumenti che già esistono e l'applicazione delle leggi vigenti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Belisario. Ne ha facoltà.
FELICE BELISARIO. Signor Presidente, colleghi, l'istituzione della commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e quella del Garante dei diritti delle persone detenute e private delle libertà personali allinea il nostro paese al mondo occidentale, che ha presenti queste figure. In Commissione il dibattito è stato approfondito e si è riusciti ad evitare sovrapposizioni e conflitti fra il Garante e la magistratura di sorveglianza. Quella che era una nostra perplessità nel corso del dibattito in Commissione è stata superata. Devo peraltro rilevare a nome del mio gruppo che ci preoccupano ancora alcuni emendamenti. Innanzitutto, riteniamo che sarebbe più sensato evitare l'istituzione di un organico ex novo e provvedere e procedere con la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni - fatte salve, ovviamente, le competenze specifiche -, evitando così degli aggravi di costo. Siamo complessivamente favorevoli alla riduzione di tutti i costi, così comePag. 69invece sono arrivati in Assemblea, perché riteniamo che la creazione di un nuovo ufficio non debba necessariamente portare ad aggravi di costi per la spesa pubblica e, quindi, per la pubblica amministrazione.
Riteniamo che gli organismi debbano essere snelli, debbano svolgere un'attività di controllo lineare, evitando non solo le sovrapposizioni - qui abbiamo visto che sono state evitate -, ma soprattutto i costi, che, per la verità, il Parlamento sta cercando con cura di reintrodurre ogni tanto, mentre andrebbero tagliati a piè pari. Quindi, nel corso del dibattito sosterremo gli emendamenti che il collega Palomba ha presentato perché riteniamo che vadano tutti in questa direzione (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.
GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, colleghi, sarà interessante condurre la discussione sui diversi emendamenti presentati per vedere se riusciremo a superare una serie di perplessità che sono collegate a questi due nuovi istituti, o meglio a questo nuovo istituto, vale a dire alla commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani che comprende anche il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Proprio sul concetto « private della libertà personale» noi abbiamo presentato una serie di emendamenti soppressivi, in quanto - come già si è spiegato in sede di discussione sulle linee generali - riteniamo che il provvedimento riguardante i detenuti non debba estendersi a coloro che sono trattenuti nei centri di permanenza temporanea e a coloro che sono trattenuti nelle camere di sicurezza. Non sto a ricordare le ragioni. Solo brevemente, vi è una ragione di sistema per quanto riguarda gli immigrati trattenuti nei centri. La ragione di sistema è correlata al fatto che la normativa penitenziaria non riguarda questi centri, che sono invece oggetto della cosiddetta legge Bossi-Fini, che è poi il testo unico Turco-Napolitano integrato dalla cosiddetta Bossi-Fini. Per quanto riguarda, le camere di sicurezza abbiamo spiegato che, a nostro avviso, il momento del trattenimento è così delicato che l'inserimento del garante potrebbe avere funzioni estremamente negative e conseguenze estremamente negative.
Per quello che poi è il giudizio che già si trae dei primi emendamenti presentati all'articolo 1, il timore delle opposizioni è che questo strumento non finisca per diventare il cosiddetto carrozzone. Mi dispiace usare questo termine perché, trattando il provvedimento dei diritti umani e dei diritti dei detenuti, bisogna tentare di guardare alla sostanza e non preoccuparsi più di tanto della struttura. Certo è che, se la struttura finisce per essere inadeguata, finisce per essere pesante, finisce per essere poco correlata agli obiettivi sul piano sostanziale e pratico, riusciremmo a mettere in piedi qualcosa che poi avrà una valenza relativa sul piano pratico.
Allora, già il fatto di vedere un'autorità composta da otto membri più il presidente - quattro nominati dal Senato della Repubblica e quattro nominati dalla Camera dei deputati, più un presidente nominato di intesa dai presidenti del Senato e della Camera - ci fa chiedere se una struttura più snella non sia sufficiente. Da qui deriva la presentazione di una serie di emendamenti delle diverse parti politiche ed anche dell'onorevole Costa del gruppo di Forza Italia all'articolo 1.
C'è poi un problema di costi, già molto rilevanti. Si dice che le indennità del presidente e degli altri componenti, stabilite con regolamento, siano nell'ambito di una dotazione finanziaria non superiore a 2 milioni 340 mila euro annui a decorrere dall'anno 2007. Certamente, la dotazione ci pare congrua e forse l'accoglimento di qualcuno di questi emendamenti, con la diminuzione dei componenti la commissione ed una correlativa riduzione del costo, potrebbe rappresentare un aspetto di equilibrio.
Vi è, poi, un problema che riguarda le competenze della commissione, ossia non veder affluire un'esagerata serie di ricorsi, perché chiunque si svegli una mattinaPag. 70possa far ricorso alla commissione medesima, pensando che sia stato leso un proprio diritto che considera umano. Sul punto forse avremmo dovuto porci problemi in termini di ammissibilità. Credo che, naturalmente ed implicitamente, questi problemi di ammissibilità se li porrà successivamente l'organismo competente, quando sarà costituito. Tuttavia, come affermava taluno in precedenza, il rischio è che l'esagerato afflusso di ricorsi ed istanze finisca per vanificare il lavoro della commissione e faccia sì che il buon uso di determinate, precise e giuste istanze finisca per non esservi.
Quindi, attenzione a delimitare il campo dell'azione. Ciò anche perché tale azione incide, teoricamente, sulla vita di tutti cittadini. In merito, abbiamo presentato un emendamento soppressivo, in quanto riteniamo che chiedere ai soggetti indicati nei ricorsi di fornire informazioni può essere giusto, purché rimangano fermi i criteri di ammissibilità; tuttavia, sottoporli ad una sanzione da 4 mila a 24 mila euro se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti è qualcosa di estremamente pesante. Infatti, vi è anche un nostro emendamento che riduce tale cifra da un minimo di 300 euro ad un massimo 5 mila euro, se ben ricordo, ossia non va a toccare «vette» quali quelle che si raggiungerebbero con i 24 mila euro.
È sacrosanto il discorso del collega D'Alia, quando afferma che, a fronte di sanzioni di tale tipo non si può non pensare che non possa esservi il ricorso all'autorità amministrativa. Credo che il ricorso all'autorità amministrativa rispetto ad un'autorità che viene definita operante in autonomia ed indipendenza - comma 2 dell'articolo 1 - sia implicito; non guasterà prevedere espressamente questa tutela giurisdizionale. Certo è che questa fase, nella quale si chiedono documenti, si chiedono ai cittadini spiegazioni su determinati comportamenti, viene aggravata ed appesantita da queste sanzioni, così esagerate, che non riscontriamo in commissioni di tal genere, non troviamo nella parte del garante dei detenuti (infatti, è stato accolto nostro emendamento che mira espressamente a non applicare al Garante dei detenuti l'articolo 3). Quindi, qualcosa bisogna fare, altrimenti il rischio è - lo ripeto ancora una volta - quello di creare un'autorità esageratamente inquisitoria, che abbia pochi «filtri» e che finisca per porsi in un'ottica di disturbo pesante, talvolta pesantissimo, dell'attività e della vita di tutti i cittadini.
Come abbiamo visto, vi sono indicazioni riguardanti anche la composizione e la qualificazione dei componenti questa autorità. Abbiamo aggiunto alla capacità individuale di conoscenza dei diritti umani anche una serie di requisiti, per rendere giuridicamente più forti queste posizioni. Ci auguriamo che la proposta emendativa relativa venga approvata dall'Assemblea.
Resta, comunque, tutto ciò che abbiamo detto in chiave critica rispetto alla parte relativa al Garante dei detenuti. Molti miglioramenti, come ho avuto modo di dire affrontando la questione pregiudiziale, ci sono stati. Questo testo, infatti, grazie al lavoro della relatrice, del presidente e di tutti i membri della Commissione, è tornato in Assemblea migliorato rispetto al primo testo sul Garante dei diritti delle persone detenute, che l'Assemblea aveva rinviato in Commissione.
Ci sono, tuttavia, delle questioni da affrontare, perché dobbiamo eliminare la sensazione che questo istituto, nella parte più ampia e in quella contenuta, ossia il Garante dei detenuti, finisca per essere uno strumento pesante, rischiando di interferire con altri organismi, senza soddisfare quelle esigenze che tutti noi sentiamo come reali.
È importante, certamente, che un organismo che si occupi di diritti umani sorga nel nostro ordinamento, anche per correlarsi con i medesimi organismi degli altri ordinamenti nel mondo, per poter così partecipare a decisioni condivise, offrendo suggerimenti condivisi. Tuttavia, siamo molto dubbiosi su tutta una serie di interferenze, che consideriamo esagerate, rispetto al Ministero degli affari esteri e ad altri ministeri, perché non vogliamo che la vita politica e l'attività di tali dicasteriPag. 71finiscano per essere condizionate da questa nuova autorità, che deve essere di supporto e di stimolo all'iniziativa, ma non di interferenza politica, perché finirebbe per perdere il proprio scopo precipuo.
Questo, signor Presidente, è un breve compendio, in sede di illustrazione degli emendamenti, di alcune delle nostre posizioni. Andando avanti, illustreremo, emendamento per emendamento, le nostre logiche e speriamo - lo ribadisco - che, alla fine, questo provvedimento possa avere, anche da parte nostra, un voto favorevole.
Per il momento, non siamo assolutamente in grado di annunciare un voto favorevole, perché la nostra posizione dipenderà dall'esame che si svolgerà in Assemblea (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.
LUCIO BARANI. Signor Presidente, ovviamente anche noi, come gruppo della Democrazia Cristiana-Partito Socialista, vogliamo portare il nostro contributo all'istituzione di questa Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Essa è prevista dalla risoluzione 48/134 delle Nazioni Unite del dicembre del 1993, votata anche dall'Italia.
Erano gli anni in cui il profilo di questo Parlamento era molto alto, vi erano grandi statisti. Tale risoluzione, tuttavia, è rimasta inattuata nel nostro ordinamento, proprio in quella parte in cui si raccomandava l'istituzione degli organismi nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani. Sono passati 13 anni e, finalmente, stiamo colmando questo ritardo.
Il Garante dei diritti, con competenze che la legge già attribuisce al magistrato di sorveglianza, rischia di tradursi sostanzialmente in una riduzione della tutela dei diritti dei detenuti e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare.
Con riferimento all'articolo 1 del testo in esame sono stati presentati diversi emendamenti che potrebbero migliorare ulteriormente il provvedimento. In ogni caso, sussistono alcune perplessità riferite, ad esempio, al comma 2, dell'articolo 1, nel quale si stabilisce che la commissione opera in autonomia e indipendenza. Ma saranno vere autonomia e indipendenza? Come si può essere sicuri che le scelte adottate siano effettivamente rispondenti al disposto del suddetto comma 2?
Sappiamo che nelle nostre carceri tutti i giorni vengono perpetrate violenze sui detenuti, violenze che giungono ad un vero e proprio accanimento. Pertanto, riteniamo debba essere approvato l'emendamento che elimina la figura del magistrato - perché di danni ne hanno già fatti tanti -, affinché la commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani sia costituita da figure all'altezza del proprio compito.
Anche il comma 6, del articolo 1, ci rende perplessi. In tale comma viene infatti stabilito che ad ogni componente la commissione spetti un'indennità di 260 mila euro all'anno. Tale somma appare veramente spropositata; in casi come questi, sembra che si vogliano approvare leggi per aprire sempre di più la forbice di distanza tra noi e i cittadini.
Inoltre, il comma 4, prevede che il presidente e i componenti la Commissione durino in carica quattro anni e non possano essere confermati per più di una volta. Quattro anni potrebbero essere troppi, quindi sarebbe forse più opportuno ridurre la durata a due anni.
Tra l'altro, si tratta di una commissione importante, che deve tutelare i diritti umani e che deve raggiungere risultati che garantiscano veramente le persone private della libertà.
Queste sono alcune riflessioni che ho voluto svolgere. Credo che la parità nei generi non sia questione di vitale importanza e se cominciamo a discutere di questo non finiamo più. A mio avviso, il problema non è quello della composizione paritaria della commissione, come non lo è l'esigenza, evidenziata in alcuni emendamenti, di non superare i cinque componenti per ogni genere. Credo che iPag. 72componenti la commissione potrebbero benissimo appartenere tutti a un sesso o all'altro, oppure anche a un terzo sesso, e non cambierebbe alcunché. L'importante è che svolgano bene il loro compito, che lo svolgano fino in fondo, in autonomia ed indipendenza e, magari, con qualche euro in meno. Mentre ci sono famiglie che non arrivano a fine mese, noi diamo ad ogni componente 260 mila euro l'anno; di fronte a questo, mi viene spontaneo dire: vergogna, vergogna, vergogna!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.
GIORGIO LA MALFA. Signor Presidente, intendo svolgere alcune osservazioni sul provvedimento in esame, chiedendo scusa ai colleghi se intervengo in una materia di cui non mi occupo normalmente. Tuttavia, trattandosi di un tema molto delicato, ho esaminato il testo unificato e vorrei esporre alcune riflessioni.
Il provvedimento prevede due istituti completamente diversi tra di loro, anche se accomunati nella nozione di tutela dei diritti umani, dei diritti delle persone. Il primo è un organismo di carattere generale, una commissione che, sostanzialmente, è chiamata a esaminare il rispetto dei diritti umani, in generale, nel nostro paese, a collaborare con il Governo nella predisposizione di atti legislativi e nella definizione di posizioni internazionali in materia ed anche ad esaminare singole questioni relative ai diritti umani che possono essere violati nel nostro paese, in particolare nei casi di discriminazione razziale, religiosa e così via che non trovino la loro tutela in altri strumenti di legge.
Il secondo istituto, anch'esso evidentemente importante, riguarda la tutela delle persone private della loro libertà in quanto incarcerate o provvisoriamente private della libertà perché trattenute, ad esempio, in centri di detenzione. Questa attività di garanzia, che può avere una sua giustificazione ma che, in un certo senso, presuppone un giudizio non del tutto favorevole sul funzionamento dell'amministrazione carceraria e, in generale, dell'amministrazione della giustizia e della pubblica sicurezza nel nostro paese, ha o può avere un senso, ma è completamente diversa. Infatti, essa è volta ad assicurare, per così dire, la conformità alla legge del comportamento di una branca della pubblica amministrazione di particolare delicatezza, trattandosi di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, guardie carcerarie, tribunali e giudici di sorveglianza. Sostanzialmente, si istituisce un garante della correttezza del funzionamento di una branca delicatissima della pubblica amministrazione.
Allora, la mia domanda è la seguente: se dobbiamo entrare in una materia così delicata, quella della verifica del funzionamento del sistema carcerario e degli organismi volti a limitare la libertà personale nel nostro paese, possiamo farlo attraverso un istituto che, invece, assomiglia piuttosto a una commissione di studio di carattere generale, come è quella di cui si parla nella prima parte? Senza entrare nelle ragioni che hanno indotto la Commissione giustizia a riunire queste due materie, mi chiedo se non si tratti, effettivamente, di due distinte proposte di legge tra loro completamente diverse, l'una di carattere generale e l'altra che, invece, richiede una enorme cautela.
Supponiamo che la sezione specializzata della Commissione relativa al Garante dei detenuti decida che le condizioni di funzionamento dei centri di detenzione, delle camere di sicurezza della polizia o dei carabinieri non siano adeguate, diventerebbe un problema particolarmente delicato e grave. Se non vi è un controllo dell'amministrazione pubblica sul buon funzionamento di tali istituti, possiamo istituire un Garante? Cosa farebbe? Nella misura in cui chiede documenti, svolge attività conoscitiva, ma se constatasse che le condizioni di una certa camera di sicurezza fossero non adatte, dovrebbe correggere la situazione. E come farebbe, dato che ciò significherebbe mettere in discussione il funzionamento di una branca importante della giustizia?
Mi sembra che converrebbe riflettere molto attentamente prima di procedere suPag. 73una strada che unifica materie molto importanti, giustificate nel proprio ambito, ma che rischiano di creare una condizione di grande incertezza per l'ordinamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.
ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, sia nella fase precedente, quando abbiamo discusso la questione pregiudiziale, sia ora, nella fase di discussione sul complesso degli emendamenti, si affrontano questioni di natura particolare che possono avere anche un significativo rilievo, ma contemporaneamente (ricordo gli interventi degli onorevoli Benedetti Valentini, Cota e La Malfa) si mette in discussione l'impalcatura generale, la struttura, il disegno del provvedimento in esame.
In alcuni di questi interventi si può notare una considerazione piuttosto ridotta dell'iter della norma, che i membri della Commissione affari costituzionali hanno vissuto in maniera approfondita. È naturale che i membri di altre Commissioni esprimano difficoltà di questo genere, come si evidenzia nelle parole dell'onorevole La Malfa.
In primo luogo, va detto con chiarezza che la struttura relativa al Garante ha una genesi profonda, provenendo dalla passata legislatura quando sono state presentate diverse proposte di legge, fra cui ricordo quella firmata dall'onorevole Pisapia, che era giunta quasi alla conclusione del suo esame. Nella parte che oggi è più criticata, eravamo arrivati ad una soluzione condivisa. La figura del Garante, oltre ad essere presente in molte situazioni regionali (come ha bene ricordato l'onorevole Boato) ha un'applicazione significativa in molti paesi europei. Non è un'invenzione strana, ma qualcosa che ha radici profonde nel nostro ordinamento, nell'ordinamento europeo. Nessuno ha pensato di introdurre tale istituto in maniera capricciosa, stravagante ed improvvisata.
Quando siamo arrivati all'esame della norma in Assemblea, anche sulla base di una proposta presentata dall'onorevole Mazzoni, che recava un titolo diverso relativo al difensore civico ma aveva la stessa sostanza, si è posto il problema del coordinamento con un'altra iniziativa. Al riguardo, ha ragione l'onorevole La Malfa quando osserva che in questo testo convivono in una sintesi due provvedimenti diversi; è peraltro l'Assemblea delle Nazioni Unite che essenzialmente ha dato indicazioni precise per costituire un'autorità che avesse questo più ampio spettro.
Devo riconoscere che sono abbastanza d'accordo sul fatto che sarebbe stato possibile proseguire l'esame di due provvedimenti diversi; tuttavia, proprio da alcuni dei colleghi oggi intervenuti ho sentito, in altre occasioni, criticare la moltiplicazione delle autorità garanti. Infatti, abbiamo molte autorità indipendenti e taluno, lamentando come in ogni settore si tenda a costituire autorità di tale genere, sostiene che sarebbero troppe. Quindi, l'operazione fatta in Commissione affari costituzionali è stata in qualche modo tesa a trovare una sintesi, in modo da creare un'autorità unica, articolata al suo interno in due sezioni diverse. Una di tali sezioni assumerebbe, per l'appunto, la funzione di garante dei detenuti e delle persone private della libertà personale.
Due opposte versioni si contrappongono nel dibattito di questa Assemblea: l'una, ritenendo non conciliabili i due istituti, propone di percorrere due strade parallele; l'altra, accolta dal testo unificato predisposto dalla Commissione affari costituzionali, trova una sintesi, un denominatore comune nella costruzione di un'unica autorità. Anche se tale autorità presenta certamente talune peculiarità, non si può tuttavia negare che il denominatore comune esista; basta al riguardo scorrere le indicazioni che vengono dall'Assemblea delle Nazioni Unite - una cui risoluzione reca il titolo: «Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani» - e le competenze conferite a questa autorità nel suo complesso.
Ritengo, signor Presidente, che questa soluzione, pur originale, tenga conto di un denominatore comune; in fondo, si tratta della questione cui ha accennato talunoPag. 74dei colleghi intervenuti: dove si pongono, in un paese come il nostro, problemi di tutela dei diritti umani? Certamente nelle fasce più emarginate della società, le quali si trovano in condizioni di minore tutela; naturalmente, è facile pensare alla vicenda dell'immigrazione, ai problemi collegati al diritto d'asilo ed alla libertà religiosa. Si tratta di settori nei quali l'intervento dell'ordinamento, pur apprestando istituti di tutela, risulta ancora insufficiente; insufficiente, ovviamente, non comparativamente con altri paesi - che possono eventualmente avere problemi molto più gravi - ma rispetto al nostro stesso sistema.
Con riferimento alla questione delle persone detenute, per affermazione costante della nostra giurisprudenza, compresa quella costituzionale, il detenuto, pur essendo persona privata della libertà personale, ciò nondimeno continua a godere della garanzia di alcuni diritti fondamentali che, pur nella condizione particolare di detenuto, gli devono essere riconosciuti.
Non so se volontariamente o meno, ma l'onorevole La Malfa, nell'intervento particolare svolto su tale punto, faceva riferimento alla questione molto delicata del trattenimento nei centri permanenti di accoglienza e nei centri di identificazione; si pensi a quanti richiedono asilo: sono molte le persone che fanno ingresso nel nostro paese, in forme diverse, e che richiedono l'esercizio di un diritto che la nostra Costituzione riconosce.
Onorevole La Malfa, sembra strano ma il diritto d'asilo, pur affermato dalla Costituzione, non ha ancora avuto un'attuazione costituzionale significativa. Siamo stati spesso richiamati ad attuare il diritto d'asilo; spesso le persone che richiedono il diritto d'asilo possono essere trattenute in condizioni di limitazione della libertà personale. Il problema si pone, e anche ciò potrà sembrare strano, anche con riferimento alla libertà religiosa: alcune norme della nostra Costituzione garantiscono questa libertà mentre nell'ordinamento vigono ancora principi che risalgono addirittura al periodo fascista, al 1929 e al 1930.
Dunque, l'aver concepito, con una soluzione che può avere un carattere innovativo, un organismo di questo genere, può servire a dare un metro comune di valutazione, con riferimento alla tutela dei diritti di quelle persone che si trovano in condizione di maggiore debolezza nella società e che naturalmente possono essere non assimilati bensì accomunati in una riflessione di carattere generale. Il motivo di ciò è anche quello di non moltiplicare le autorità indipendenti, perché se a fronte di ogni esigenza, che riconosciamo valida di tutela sul piano dei diritti fondamentali, creiamo distinte autorità, arriveremo a dei numeri insostenibili.
Con riferimento alla composizione della Commissione, c'è il tentativo reale di collegarne la composizione plenaria con quei principi che sono contenuti nelle dichiarazioni delle Nazioni Unite; mi riferisco in particolare alle proposte emendative riguardanti l'articolo 1, presentate dalla collega Tana De Zulueta, che ha una competenza particolare in materia dal momento che si occupa di questi problemi anche nella Commissione di merito. Mi pare che il tentativo abbia una risposta adeguata, anche sotto il profilo di quel punto di equilibrio, che penso dobbiamo raggiungere. Al riguardo, l'emendamento della collega De Zulueta mi pare interessante, poiché parla di un equilibrio tra i generi, cioè tra uomo e donna, nella composizione di un organismo di questo genere.
È chiaro che il problema è di carattere più generale. Tuttavia è evidente che in questo tipo di organismo il problema potrebbe essere affrontato con uno spirito più aperto, proprio per le indicazioni che ci vengono sul piano internazionale e sul piano delle particolari sensibilità, con riferimento alle caratteristiche e alle competenze, che devono caratterizzare un organismo di questo tipo.
Nel giudicare positivo l'impianto generale dell'articolo 1, tra gli emendamenti riferiti a tale articolo non condivido quelliPag. 75che tendono a dare una struttura non plausibile a questo organismo; alcuni sono - mi permetto di dire - piuttosto pretestuosi, anche con riferimento alla durata. C'è una sorta di regola generale, per quanto riguarda questi organismi, che si basa su un mandato, a volte anche più lungo di quello previsto nel provvedimento, e poi sulla non possibilità di rinnovo. D'altra parte, questo è anche un elemento che fonda l'indipendenza, perché non dobbiamo mai dimenticare che il rinnovo dell'organo legittima una politica che può spingere i componenti di tale organo a fare dei propri comportamenti dei modelli per essere riconfermati.
Quindi, da questo punto di vista, stabilire questo principio mi pare corretto. Ritengo inoltre interessante aver sperimentato un modello nuovo, articolato per sezioni, con riferimento a questa Commissione particolare per i diritti umani. Del resto, signor Presidente, non dobbiamo sorprenderci, perché anche all'interno della stessa Autorità per le comunicazioni, che ha un perimetro molto più omogeneo, vi sono due sezioni diverse: una si occupa delle infrastrutture, l'altra dei prodotti e dei contenuti. Quindi credo che questa applicazione possa essere molto interessante anche con riferimento all'organismo in oggetto.
Concludo, dicendo che l'esortazione che viene dall'emendamento della collega De Zulueta a tener conto di un equilibrio tra i generi, tra uomo e donna rappresentati in questa Commissione, mi pare una sollecitazione che merita un'attenta considerazione (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Brigandì. Ne ha facoltà.
MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presidente, il mio intervento sarà brevissimo. Intendo porre l'accento su alcuni aspetti di questo provvedimento, con riferimento ai criteri politici adottati dal mio gruppo.
Non vogliamo sminuire la materia dei diritti umani, per l'amore di Dio! Siamo garantisti e garantisti non pentiti. È altrettanto vero che, se funziona la regola «nessuno tocchi Caino», deve funzionare anche la regola «nessuno tocchi Abele». Il Parlamento, quindi, che presta attenzione alle persone che si sono macchiate di un reato e che hanno avuto una condotta che, proprio perché sono state condannate, è riprovevole, deve rivolgere la stessa attenzione ai soggetti che rappresentano le parti passive, ossia le parti lese da fatti di reato.
Poiché il complesso di norme si rivolge non solo a soggetti condannati, ma anche ai soggetti la cui posizione è in itinere (infatti, si parla delle camere di sicurezza, della polizia, dei carabinieri), è evidente che, in base al principio costituzionale dell'innocenza sino a sentenza passata in giudicato, prestiamo attenzione e dimostriamo grande sensibilità.
Signor Presidente, vorrei aggiungere che le leggi a tutela dei diritti dell'uomo ci sono, eccome! Tutte le leggi a tutela dei diritti dell'uomo sono incardinate nella nostra Carta costituzionale. Dunque, i soggetti che principalmente devono sottostare a queste leggi ed applicarle, sono i magistrati.
Se così è, è evidente che, in questa sede, dobbiamo rilevare che l'esigenza di porre in essere una legge di questo tipo corrisponde ad una critica a quanti dovevano applicare le leggi e non l'hanno applicate. Bisogna dirlo in maniera forte e chiara.
Nel guardare con attenzione, finanche con un po' sospetto, questo nuovo provvedimento, temiamo tattiche si voglia istituire un carrozzone come tanti altri, che non produce nulla, se non 2 milioni e 400 mila euro di stipendio per 9 persone. Abbiamo paura di trovarci di fronte ad un dispendio di denaro che, come al solito, si riverserà sulle spalle dei cittadini, a favore di 8, 10 persone che andranno a ricoprire questa carica, senza dare un aiuto valido, un apporto ulteriore, perché, alla fine, è sempre la magistratura che decide, che ha, comunque, l'obbligo e l'onere di decidere, anche senza l'intervento di questo costituendo ente. Infatti, la magistratura è, o dovrebbe essere, quella che tutela i diritti dell'uomo.
In conclusione, è chiaro che siamo totalmente a favore della tutela dei dirittiPag. 76dell'uomo. Ci mancherebbe altro! Abbiamo una storia alle spalle, siamo un paese civile ed evoluto e non possiamo pensare che vi possano essere persone che, in carcere o prima ancora di essere giudicate o durante l'arresto, subiscono maltrattamenti od azioni chiaramente illegali.
Ci chiediamo se, a fronte di questa esigenza, non sarebbe forse sufficiente un impegno della magistratura, che potrebbe risolvere ogni cosa, senza dover prendere come, al solito, i soldi dalle tasche di Pantalone.
Per questi motivi, seguirò con attenzione l'esame delle proposte emendative, per verificare quale strada verrà intrapresa, se quella seria della tutela di questi diritti, o quella volta a soddisfare l'interesse dei politicanti anziché del popolo. Siamo dalla parte del popolo e con questa motivazione giudicheremo e valuteremo in che modo esprimere il nostro voto.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito la relatrice ad esprimere il parere della Commissione.
GRAZIELLA MASCIA, Relatore. Signor Presidente, come i colleghi hanno sottolineato, questo provvedimento ha iniziato il suo iter il 12 dicembre scorso. Si trattava del Garante dei detenuti e delle persone private della libertà personale, oggi si tratta dell'istituzione di una commissione, comunque di un'autorità indipendente, che affronta le tematiche dei diritti umani, della loro protezione e promozione culturale. Abbiamo lavorato molto in Commissione ed il testo che portiamo all'esame dell'Assemblea è frutto di un lavoro molto condiviso, di un confronto e di un concorso da parte di molti colleghi.
Raccomandiamo l'approvazione degli emendamenti della Commissione 1.501, che modifica la denominazione della Commissione, 1.502, che assorbe l'emendamento De Zulueta 1.60, e 1.500, che corrisponde alle indicazioni della Commissione bilancio sulla copertura finanziaria. Su tutti gli altri emendamenti, formulo un invito al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario.
PRESIDENTE. In realtà l'emendamento 1.502 della Commissione non assorbe l'emendamento De Zulueta 1.60, per cui deve esprimere il parere anche su quest'ultimo.
GRAZIELLA MASCIA, Relatore. Sostanzialmente lo assorbe perché ne coglie il significato e lo spirito, traducendolo diversamente. Comunque, su di esso formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI MANCONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Secondo le intese intervenute tra i gruppi, il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.