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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO LELLO DI GIOIA IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2852-A
LELLO DI GIOIA, Relatore. Il decreto-legge al nostro esame assume notevole rilievo, come evidenziato dalle dimensioni delle risorse interessate. Non si tratta soltanto di attenuare alcuni degli effetti prodotti dalla manovra correttiva posta in essere con la legge finanziaria. Il provvedimentoPag. 100reca infatti anche diverse misure di sostegno a specifici comparti, rispondendo a finalità di carattere sociale che appaiono del tutto condivisibili. Il presupposto del provvedimento è costituito dal miglioramento complessivo degli andamenti di finanza pubblica derivanti essenzialmente dal positivo andamento, largamente superiore alle aspettative del gettito tributario. Si sono concretamente determinate le condizioni prefigurate al comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, con le quali si prefigurava l'utilizzo di eventuali maggiori entrate in primo luogo al miglioramento dei saldi, in secondo a finalità di sviluppo e di equità sociale. Il decreto destina ad interventi urgenti parte del cosiddetto extragettito, cioè le maggiori entrate tributarie manifestatesi nei primi mesi del 2007 rispetto alle previsioni di bilancio. In tal senso, esso si collega strettamente alle previsioni del DPEF per gli anni 2008-2011 varato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri, che infatti prevede che con il decreto-legge si destinino risorse pari allo 0,4 per cento del PIL ad impegni di spesa che, pur non essendo inclusi nell'andamento tendenziale della spesa a legislazione vigente, rispondono ad impegni comunque sottoscritti (come l'integrazione al Fondo AIDS nell'ambito della cooperazione allo sviluppo) ovvero a prassi consolidate (come le risorse da destinare ai contratti di servizio con aziende pubbliche recentemente trasformate in società per azioni, quali Fs e Anas) o infine a ipotesi di nuove iniziative che fanno seguito alle attività di concertazione avviate con le parti sociali ovvero ad intese raggiunte tra le forze della maggioranza di Governo, quali le misure per il sostegno delle pensioni più basse.
L'impatto delle misure contenute nel decreto modifica, tuttavia in misura limitata, l'obiettivo di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per l'anno in corso. Tale obiettivo viene portato dal 2,1 al 2,5 per cento del PIL e comunque in una misura nettamente inferiore a quella prevista dal patto di stabilità e crescita.
La rilevanza del provvedimento risulta ancora più accentuata dalle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente da parte della Commissione bilancio. AI riguardo, devo sottolineare che il lavoro compiuto si è rivelato proficuo ed ha registrato una fattiva collaborazione tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, giungendo anche all'approvazione di alcune proposte emendative presentate anche dai colleghi dell'opposizione. Tale collaborazione si è manifestata in primo luogo nella condivisione di alcuni temi. Ricordo l'esigenza di garantire un più consistente quadro di risorse per le spese di investimento degli enti locali e di porre rimedio ad alcune difficoltà di applicazione del patto di stabilità interno. Un'ampia convergenza si è pure registrata sulla decisione di dedicare una specifica attenzione, tra le varie situazioni di sofferenza alle quali potevano essere destinate le risorse dell'extragettito, al tema della sicurezza e alle risorse per le forze dell'ordine.
In questo quadro si sono poi inserite le proposte emendative del Governo che hanno inserito nel testo disposizioni importanti come quelle in materia di cuneo fiscale e di studi di settore, oltre al recepimento dell'intesa sull'incremento delle pensioni minime con le parti sociali. Con riferimento al cuneo fiscale si è deciso di estendere le disposizioni in tale materia contenute nella legge finanziaria per il 2007 anche a banche ed assicurazioni, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione comunitaria, mentre con riferimento al secondo aspetto, si è recepita l'intesa raggiunta con le organizzazioni di categoria, oltre che il dispositivo dell'atto di indirizzo recentemente approvato dal Senato, in ordine al valore probatorio delle risultanze degli studi di settore. Mi soffermo su questi aspetti, rinviando al prosieguo della relazione una descrizione più attenta delle disposizioni introdotte per porre all'attenzione dell'Assemblea come l'iniziativa del Governa abbia richiesto un approfondimento dell'istruttoria compiuta dalla Commissione. In quest'ottica, si è dovuto procedere ad un breve differimentoPag. 101dell'avvio della discussione generale in Assemblea, al fine di consentire di inviare il testo risultante dagli emendamenti approvati alle Commissioni competenti in sede consultiva. Risultava infatti ovvia la rilevanza, alla luce del contenuto delle proposte emendative del Governo, dei pareri delle Commissioni finanze e lavoro.
Risulta peraltro indispensabile una valutazione attenta delle disposizioni recate dal decreto-legge, al fine di valutare quali disposizioni di spesa risultino effettivamente funzionali a superare situazioni di emergenza che rappresentino un sostegno effettivo alla crescita dell'economia. È infatti evidente che tali misure risulteranno tanto più condivisibili quanto più potranno avere ricadute positive sul sistema economico nel suo complesso e quindi, indirettamente, anche sulla finanza pubblica.
Il decreto-legge definisce quindi in primo luogo il perimetro di risorse a disposizione. Le maggiori entrate tributarie vengono quantificate in 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, in 10.065 milioni di euro per l'anno 2008, e in 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, in coerenza con le previsioni del disegno di legge di assestamento presentato, sempre la scorsa settimana, dal Governo (A.S. 1679). Esse sono destinate al conseguimento degli obiettivi di indebitamento come definiti dal Dpef i quali, quindi, scontano già gli effetti del medesimo decreto (oltre alle maggiori spese iscritte nello stesso disegno di legge di assestamento). Infatti, l'articolo 17 prevede che, fatta eccezione per la specifica disposizione dell'articolo 6, comma 8, su cui ci soffermeremo più avanti, vengano utilizzate a copertura delle misure del decreto.
Gli interventi del decreto possono essere raggruppati in tre grandi aree: interventi in materia di finanza locale; interventi in materia previdenziale; interventi finalizzati al ripristino di autorizzazioni di spesa ed alla rimozione di vincoli di spesa per le amministrazioni pubbliche.
Con riferimento al primo aspetto, l'articolo 2 consente a determinate condizioni agli enti locali di utilizzare per spese di investimento una quota degli avanzi di amministrazione. Si tratta di un aspetto che è stato significativamente modificato dalla Commissione, con un utile confronto tra le forze di maggioranza e di opposizione, che hanno registrato sul tema una significativa convergenza. Le modifiche introdotte dalla Commissione hanno ampliato da 250 a 300 milioni di euro le risorse messe a disposizione dei comuni per la realizzazione delle spese di investimento. La disposizione consente l'utilizzo degli avanzi ai comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno, in misura proporzionale all'avanzo di amministrazione conseguito dal singolo ente e privilegiando gli enti che hanno conseguito un saldo finanziario positivo di cassa.
La Commissione bilancio ha inoltre approvato, sempre in tema di finanza locale, l'articolo aggiuntivo 1-bis prevedendo limitatamente al 2007 l'esclusione dal calcolo del saldo finanziario per il rispetto del patto di stabilità interno delle spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni in attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. La disposizione prevede l'emanazione di un D.P.C.M - Protezione civile al fine di individuare i comuni interessati, nonché la misura riconosciuta a ciascun ente, nell'importo complessivo di 5 milioni.
L'articolo 3 invece mira a correggere alcune difficoltà di applicazione del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevedevano la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in conseguenza delle disposizioni in materia di ICI presenti nel decreto medesimo, che avrebbero dovuto consentire un aumento del gettito derivante da tale tributo per i comuni. Infatti, in assenza di dati effettivi sul maggior gettito, la detrazione dovrebbe essere disposta nei confronti della generalità dei comuni, con effetti discriminatori nei confronti di alcuni enti nei quali l'aumento di gettito non si sia effettivamente verificato. In particolare, la norma prevede che a regime la riduzione dei trasferimenti in favore dei singoli comuni avvenga sulla base di appositePag. 102certificazioni del reale maggiore gettito; inoltre, per l'anno 2007, viene prevista una riduzione dei trasferimenti con criteri più mirati e legati alle entrate presunte. Anche su questo articolo la Commissione è intervenuta, approvando emendamenti volti ad evitare l'insorgenza di dubbi interpretativi in sede di applicazione della disciplina.
In materia previdenziale interviene l'articolo 5, il quale è stato radicalmente riformulato nel corso dell'esame in sede referente a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.26 del Governo in attuazione dell'intesa raggiunta sul tema dell'incremento delle pensioni minime con le parti sociali. Infatti se nel testo iniziale del Governo la definizione concreta degli interventi era rimessa ad un successivo decreto ministeriale, la disposizione che la Commissione sottopone ora all'Assemblea contiene anche la disciplina sostanziale. In particolare si prevede ai commi 1 e 2, lo stanziamento di 900 milioni di euro per l'anno 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici più bassi. Inoltre, al comma 3, si dispone, a decorrere dall'anno 2008, l'istituzione di un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui, dell'incremento dei trattamenti pensionistici bassi, del miglioramento del meccanismo di perequazione per le pensioni, di importo non superiore a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell'Assicurazione generale obbligatoria nonché di misure agevolative relative al riscatto del corso legale di laurea e alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali.
La terza area di interventi affronta una tipologia di problematiche molto più ampia. Di seguito mi soffermerò sulle misure più rilevanti, segnalando che la Commissione ha in particolare affrontato alcuni temi, quali quello della sicurezza e della revisione dei meccanismi di incentivi alle imprese.
L'articolo 4 prevede, al comma 1, il superamento per l'anno 2007 della limitazione posta alle riassegnazioni di entrate dalla legge n. 311 del 2004 e dalla legge n. 266 del 2005. Anche l'applicazione di queste disposizioni si era rivelata alquanto problematica ed aveva sortito l'effetto paradossale di non consentire ad amministrazioni pubbliche l'utilizzo di risorse presenti nei propri bilanci. Il comma 2 prevede poi la non applicazione per l'anno 2007 del taglio del 20 per cento delle spese di funzionamento per enti e organismi pubblici disposta dall'articolo 22, comma 2, del decreto legge n. 223 dei 2006 (cosiddetto «decreto Visco-Bersani»). I successivi commi 3 e 4 prevedono un meccanismo per restituire agli enti le somme già eventualmente affluite al bilancio dello Stato, stanziando a tal fine una somma di 217 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'economia.
La Commissione bilancio ha introdotto l'articolo aggiuntivo 4-bis, prevedendo l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del corpo dei Vigili del Fuoco. Alla ripartizione del fondo provvederà con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio 2008, il Ministro dell'interno presenta una relazione al Parlamento sull'utilizzo del Fondo nella quale è indicata la destinazione delle relative risorse.
L'articolo aggiuntivo dispone, altresì, l'istituzione per il 2007 nello stato di previsione del Ministero dei trasporti di un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro da ripartire per le esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Alla copertura dell'onere (105 milioni) si provvede attraverso la riduzione delle risorse aggiuntive per la Tabella A previste dal successivo articolo 6, comma 1.
L'articolo 6 prevede, ai commi 1 e 2, il reintegro dell'accantonamento del FondoPag. 103speciale di parte corrente del Ministero dell'economia, nonché del Fondo per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978. In proposito, ritengo che sia opportuno procedere ad alcuni approfondimenti, in quanto la determinazione degli importi dei fondi speciali, più ancora che del fondo per le autorizzazioni di spesa, costituiscono contenuto proprio della legge finanziaria, ai sensi delle disposizioni della legge n. 468 del 1978. È comunque evidente che il Governo dovrà chiarire a quali finalità risponda la dotazione aggiuntiva dell'accantonamento di tabella A relativa al Ministero dell'economia.
I commi successivi dell'articolo 6 incrementano ulteriori autorizzazioni di spesa. Tra gli altri ricordo che: il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa per l'anno 2007 finalizzata all'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (si tratta di una problematica su cui già la Commissione si è soffermata; in questo modo il Governo tiene fede ad un impegno assunto da tempo a cui non era stato possibile adempiere per l'entità delle risorse coinvolte); il comma 5 incrementa fino al limite di 4.200 milioni di euro annui l'ammontare dei pagamenti degli investimenti che la società ANAS potrà effettuare nell'anno 2007; il comma 7, come modificato dalla Commissione bilancio, istituisce un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per finanziare interventi in favore delle zone confinanti fra le regioni; di tali risorse 14 milioni sono destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale (10 milioni nel testo originario). Sul decreto concernente le modalità di ripartizione delle risorse è stato previsto anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari; il comma 8 autorizza la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per far fronte all'esigenza dell'edilizia universitaria, recando per tale misura una specifica copertura a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero dell'università e della ricerca.
Notevole importanza riveste poi l'articolo 7 che provvede, da un lato, all'integrazione di numerose autorizzazioni di spesa e, dall'altro, ai disaccantonamenti di somme rese indisponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007. Con riferimento al primo aspetto vengono tra le altre integrate le autorizzazioni di spesa relative al Fondo nazionale per il servizio civile, alle spese di funzionamento dell'Aran e alle somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio per spese relative a ricorrenti emergenze (con riferimento a quest'ultima autorizzazione la relazione tecnica precisa che si tratta di somme da destinare all'emergenza rifiuti in Campania). Con una modifica introdotta dalla Commissione bilancio, sono stati introdotti rifinanziamenti di 10 milioni per cooperazione allo sviluppo, di 1 milione a favore dell'organismo di vigilanza sulle ONLUS, di 700 mila euro a favore di taluni enti non commerciali operanti nel settore della sanità in alcune regioni del Mezzogiorno.
Con riferimento al secondo aspetto, si procede al disaccantonamento, tra le altre, di somme da destinare al Fondo per gli interventi dell'editoria, al Fondo per le aree sottoutilizzate, al Fondo unico per lo spettacolo, al Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di Sanità.
La Commissione bilancio, a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti, ha limitato ad 80 milioni (rispetto ai 100 milioni iniziali) la quota resa disponibile relativamente al Fondo di riserva per spese impreviste (cap. 3001/Economia).
L'articolo 8 autorizza contributi per: il fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese pubbliche (Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, ANAS ed ENAV); la realizzazione di investimenti relativi alla rete tradizionale delle infrastrutture ferroviarie nazionale; l'apporto al capitale sociale dell'ANAS.
La Commissione bilancio ha introdotto l'articolo 8-bis concernente disposizioni in materia di incentivi alle imprese e crisi diPag. 104impresa. La disposizione reca misure semplificative delle procedure per l'erogazione degli incentivi di cui alla legge n. 488 del 1992, prevedendo che il decreto di concessione definitiva delle relative somme venga sostituito, nella parte a contenuto non discrezionale, dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio da parte delle banche concessionarie. L'articolo reca inoltre disposizioni in tema di assegnazioni alle regioni di fondi nei settori del turismo e del commercio, nonché disposizioni in materia di patti territoriali e contratti di area.
L'articolo 9 invece reca autorizzazioni di spesa per prorogare la partecipazione italiana ad alcune missioni internazionali. Vengono in questo modo riproposte, in termini sostanzialmente identici, disposizioni già contenute in precedenti provvedimenti di urgenza.
L'articolo 11 autorizza un'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. In questo modo si adempie ad impegni che da tempo aspettavano risposta.
L'articolo 12 reca disposizioni in materia di recupero degli aiuti di stato indebitamente attribuiti agli autotrasportatori italiani negli anni 1992, 1993 e 1994 anche sotto forma di crediti d'imposta.
L'articolo 13 prevede la concessione di anticipazioni di tesoreria a valere sulle autorizzazioni di spesa indicate nell'elenco 1 di cui al comma 758 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. Si tratta delle autorizzazioni di spesa che risultavano bloccate in attesa della decisione delle autorità comunitarie sul trattamento contabile del fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, istituito dal comma 755 della medesima legge finanziaria per il 2007. Le anticipazioni di cassa risultano necessarie per avviare immediatamente la realizzazione degli interventi a valere su tali autorizzazioni di spesa non più differibili. Anche in questo caso si tratta quindi di una norma finalizzata a favorire la realizzazione di investimenti in settori importanti quali la realizzazione di infrastrutture strategiche energetiche, la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
L'articolo 14 prevede che con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si possa procedere a variazioni compensative tra diverse tipologie di spesa, quali quelle per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e manutenzione di autovetture, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Rilevo l'opportunità che la norma sia corredata dell'obbligo di trasmissione dei decreti di variazione al Parlamento.
L'articolo 15 prevede alcune misure di sostegno per i settori della pesca e dell'agricoltura nonché adeguamenti di termini per la realizzazione di adempimenti in materia ambientale.
La Commissione bilancio ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter, i quali estendono al settore della pesca il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nelle aree del Mezzogiorno. A copertura del relativo onere, valutato in 200 mila euro a decorrere dal 2008 si provvede a valere sulle risorse stanziate per la lotta all'influenza aviaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005.
Il comma 3 modifica il termine per la proposizione dei ricorsi avverso la variazione dei redditi fondiari, che è stato fissato al 30 novembre 2007 anziché al 30 settembre 2007 dalla Commissione bilancio.
La Commissione bilancio ha introdotto il comma 5-bis, che attraverso una modifica ai commi 1055 e 1056 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, posticipa dal 30 settembre 2007 al 30 novembre 2007 il termine per l'effettuazione, da parte del Commissario straordinario, della ricognizione della situazione debitoria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), nonché proroga di un ulteriore anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano. A copertura dell'onerePag. 105recato da quest'ultima proroga, pari a 271.240 euro per il 2008, il comma 5-ter provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti per la lotta all'influenza aviaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005.
Il comma 6, come sostituito dalla Commissione bilancio, istituisce il Fondo rotativo per il credito ai giovani di età compresa tra diciotto e quarant'anni (anziché trentacinque anni come nel testo originario), finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al Fondo è attribuita una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le politiche giovanili. Criteri e modalità di funzionamento del Fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
La Commissione bilancio ha introdotto poi due ulteriori commi. In particolare il comma 6-bis sopprime il riferimento all'abrogazione dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, disciplinante criteri e procedure per l'adozione delle convenzioni quadro stipulate dalla Consip.
Il comma 6-ter, sostituendo il comma 484 della legge finanziaria 2007, interviene sulla disciplina relativa all'acquisto nel 2007, da parte di Fintecna Spa, degli immobili degli enti in liquidazione, disponendo che l'acquisto suddetto avvenga non solo da parte della società stessa come nella formulazione originaria ma anche attraverso le proprie società controllate. Introduce, altresì, disposizioni in ordine alla determinazione del prezzo di vendita di ciascun immobile, senza tuttavia modificare il controvalore minimo complessivo dell'operazione di acquisto (180 milioni di euro).
L'articolo 16, infine, razionalizza il sistema delle tasse e dei diritti marittimi e portuali, prevedendo, tra le altre cose, l'accorpamento di alcuni tributi.
Un'analisi a parte, come già si è accennato, meritano le modifiche introdotte nel testo del provvedimento al fine di integrare aspetti significativi della legislazione fiscale, quali quelli in materia di cuneo fiscale, di studi di settore e di trattamento fiscale delle auto aziendali in conseguenza della sentenza sulla detraibilità dell'IVA della Corte di giustizia europea dello scorso settembre.
La Commissione bilancio ha introdotto in primo luogo i commi da 3-bis a 3-septies dell'articolo 15.
In particolare il comma 3-bis esonera i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese minori ed esercenti arti e professioni) dall'obbligo di presentare l'elenco dei clienti e dei fornitori ai fini IVA, obbligo introdotto dall'articolo 37, comma 8, del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale ha novellato l'articolo 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998. L'esonero si riferisce al solo anno di imposta 2006.
Dall'obbligo suddetto sono inoltre esonerate, sempre per l'anno 2006: le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, di cui alla legge n. 383 del 2000; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alle legge n. 266 del 1991; le ONLUS iscritte all'anagrafe di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997.
Per l'anno di imposta 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i termini e le modalità per la semplificazione degli adempimenti connessi all'obbligo di presentazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori, con esclusivo riferimento alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS. II decreto dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Il comma 3-ter differisce dal 30 giugno 2007 al 30 novembre 2007 il termine per l'accatastamento dei fabbricati ex rurali.
II comma 3-quater novella l'articolo 36, comma 8, del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale ha disposto che, ai fini dell'ammortamento degli immobili strumentali, non rileva il costo del terreno sul quale è costruito il fabbricato. La modifica della Commissione bilancio interviene inPag. 106merito all'individuazione del valore residuo dei fabbricati che erano già in corso di ammortamento al momento di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006. Con la nuova normativa il fondo di ammortamento dedotto in precedenza sarà riferito proporzionalmente al costo del terreno e al costo del fabbricato mentre, in base alla normativa attualmente vigente, il fondo deve essere imputato prioritariamente al costo del fabbricato.
Il comma 3-quinquies dispone che il precedente comma 3-bis ha effetto a decorrere dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006). Il comma 3-sexìes definisce la valenza probatoria degli indicatori di normalità economica, di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), ai fini dell'accertamento. Tali indicatori hanno valore di presunzione semplice e i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli che deriverebbero dall'applicazione degli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici e, in caso di accertamento, spetta all'ufficio motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
Il comma 3-septies proroga dal 30 giugno 2007 al 30 novembre 2007 il termine per l'accatastamento dei fabbricati ex rurali di proprietà esclusiva di cittadini italiani residenti all'estero. I fabbricati in questione sono quelli che, in seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 37, del decreto-legge n. 262 del 2006, hanno perduto i requisiti per essere considerati rurali e devono pertanto essere denunciati in catasto.
La Commissione bilancio ha introdotto l'articolo 15-bis, che interviene in materia di cuneo fiscale - modificando, a tale proposito, la disciplina dell'IRAP - e in tema di deducibilità delle spese relative agli autoveicoli aziendali. Autorizza altresì la spesa necessaria a consentire all'Agenzia delle entrate l'effettuazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, relativa alla detraibilità dell'IVA sull'acquisto, la locazione finanziaria e il noleggio di veicoli.
In particolare, il comma 1 modifica la disciplina dell'IRAP (decreto legislativo n. 446 del 1997, articoli 6 e 11), estendendo il «cuneo fiscale» IRAP alle banche, agli altri enti finanziari e alle imprese di assicurazione, contestualmente restringendo gli interessi passivi deducibili da tali soggetti ai fini della determinazione della base imponibile.
Il comma 2 esclude la previsione dell'autorizzazione delle istituzioni comunitarie, disposta dal comma 267 della legge finanziaria 2007 quale condizione per l'applicabilità delle nuove deduzioni ai fini della determinazione della base imponibile IRAP introdotte dall'articolo 1, comma 266, della legge finanziaria 2007 attraverso una modifica all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.
II comma 3 dispone in ordine al periodo a decorrere dal quale trovano applicazione le misure sopra dette: la disciplina sulla deducibilita degli interessi passivi a decorrere dal periodo d'imposta in corso; l'estensione del cuneo fiscale IRAP si applica contestualmente con la decorrenza delle nuove deduzioni ai fini della determinazione della base imponibile IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2007.
Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 dell'articolo in esame.
I commi 4 e 5 aumentano, a decorrere dal 1o luglio 2007, i contributi di maternità dei settori del credito e delle assicurazioni dallo 0,13 per cento allo 0,46 per cento.
I commi da 7 a 10 modificano, in senso più favorevole per i contribuenti, la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli a fini delle imposte sui redditi degli esercenti arti e professioni, degli imprenditori e delle società, compresi i veicoli concessi ai dipendenti come fringe benefit. Le modifiche sono disposte in maniera differenziata per il periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007 (comma 7) e per il periodoPag. 107di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006, cioè il 3 ottobre 2006 (comma 9). II comma 10 consente di effettuare i versamenti in acconto delle imposte dirette e dell'IRAP per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006, applicando la normativa vigente precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale ha modificato in senso restrittivo il regime di deducibilità delle spese in questione.
Il comma 11 demanda al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 7 a 10 anche ai fini dell'eventuale assunzione di iniziative legislative.
Il comma 12 autorizza la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a titolo di regolazione debitoria, per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 (causa C 228/2005), relativa alla detraibilità dell'IVA sull'acquisto, la locazione finanziaria e il noleggio di veicoli.
Il comma 13 provvede alla copertura dell'onere di cui al comma 12, mentre il comma 14 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.