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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE SUL DOC. IV, N. 2-A
Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione a eseguire nei confronti del deputato Vittorio ADOLFO la misura cautelare personale restrittiva degli arresti domiciliari, avanzata dal Gip di Sanremo ai sensi degli articolo 68, secondo comma, Cost. e 4, comma 1, della legge n. 140 del 2003.
Ipotesi accusatoria. La procura della Repubblica di Sanremo (Imperia) sta conducendo una vasta indagine per fatti di corruzione, concussione, truffa in danno dello Stato e turbativa d'asta a carico di diversi soggetti a vario titolo protagonisti dello svolgimento degli appalti per l'affidamento dei lavori di ricostruzione e messa in sicurezza di zone della provincia d'Imperia colpite da eventi naturali.
Secondo gli inquirenti, il ruolo dell'Adolfo sarebbe consistito nel collegare l'impresa di tale Giuseppe Bianchi con diversi comuni della provincia ligure nei cui territori occorreva svolgere lavori di ripristino ambientale, stradale e urbano. In pratica, nella sua qualità di assessore regionale pro tempore ai lavori pubblici e ai trasporti, l'Adolfo - dietro la corresponsione illecita di danaro - avrebbe favorito un'impresa del Bianchi nell'assegnazione degli appalti da parte dei comuni.
Più in particolare, secondo il capo d'accusa d), l'Adolfo avrebbe illegittimamente fornito al Bianchi e per incarico di questi a tale Gavinelli, gli elenchi dei comuni che avevano richiesto i contributi statali per le opere di ripristino e i nomi dei funzionari comunali da avvicinare, contestualmente preavvertendo i sindaci e i funzionari medesimi che il Bianchi o il Gavinelli li avrebbero contattati. Tali condotte erano, secondo l'accusa, preordinate a favorire la Bianchi Costruzioni Generali srl.
A monte di questa attività l'on. Adolfo avrebbe predisposto un decreto della Giunta regionale della Liguria del 27 luglio 2001 cui poi sarebbe seguita una capillare attività di informazione e sensibilizzazione presso sindaci, vice sindaci e segretari comunali in favore della ditta BIANCHI COSTRUZIONI GENERALI srl. In tale contesto l'Adolfo avrebbe suggerito ai predetti soggetti quali imprese invitare alla gara e quali entità delle offerte stabilire e quindi, in definitiva, avrebbe predeterminato l'esito delle gare stesse.
Secondo la pubblica accusa (capo f) le menzionate condotte avrebbero cagionato allo Stato e alla regione un rilevante danno giacché l'irregolare affidamento degli appalti non avrebbe consentito il regolare svolgersi della concorrenza sul mercato delle imprese edili e dunque il normale confronto delle offerte.
Fonti di prova. La magistratura adduce, a sostegno delle propria ipotesi accusatoria, essenzialmente una serie di intercettazioni di conversazioni e le dichiarazioni rese nel corso di interrogatori da parte del Gavinelli, factotum del Bianchi.
Il Gavinelli ha reso infatti dichiarazioni di chiamata in correità l'8 aprile e il 6, 11 e 20 maggio e 12 luglio 2005. In tali dichiarazioni egli ha descritto l'assidua frequentazione tra l'Adolfo e il Bianchi e il meccanismo delle indicazioni che quello dava a questo. In particolare, nella deposizione del 6 maggio 2005 al Gavinelli viene contestato il contenuto di una telefonata del 29 agosto 2003 nella quale egli chiarisce il significato di un'espressione apparentemente sibillina («cantare al festival»). Tale espressione significava, secondoPag. 145il Gavinelli, che si trattava di aver approfittato dell'opera di intermediazione dell'Adolfo, al quale il Bianchi in precedenza aveva elargito tangenti.
In un'occasione ancora antecedente, l'8 aprile 2005, il Gavinelli aveva riferito di una visita dell'Adolfo negli uffici del Bianchi nel corso della quale il primo si era lamentato con il secondo del fatto che il Gavinelli stesso sapesse del pagamento delle tangenti. Secondo il Gavinelli nell'occasione l'Adolfo uscì dall'ufficio del Bianchi portando con sé un sacchetto di colore rosso simile alle confezioni di profumeria recante il denaro.
Quanto alle intercettazioni telefoniche la pubblica accusa ne porta diverse a pretesa riprova degli accordi illeciti ripetutamente stretti tra l'Adolfo e il Bianchi.
In particolare, il 27 dicembre 2003 il Bianchi promette ad Adolfo che il suo «regalo di Natale sarà poi in campagna elettorale» ciò di cui l'Adolfo ringrazia; in altre telefonate tra Gavinelli e altri soggetti ci si riferisce all'assidua frequentazione tra Adolfo e Bianchi e alla capacità del primo di «aprire tutte le porte». Nella telefonata tra Adolfo e tale Gabriella De Filippi del 18 maggio 2003 il primo espone alla seconda di aver provveduto a sensibilizzare chi di dovere per l'esito delle gare per il ripristino dei danni subiti dai comuni di Pornassio e Armo e che gli esponenti di tali comuni dovevano essere incontrati insieme al fine di favorire la ditta ICOSE. Dalle indagini del Servizio Centrale Operativo dei Carabinieri risulterebbe poi che effettivamente la ICOSE avrebbe vinto una gara e la Bianchi Costruzioni ne avrebbe vinto un'altra, mentre altre ditte invitate alla gara non hanno presentato offerte.
In una conversazione del 4 dicembre 2003, intercettata nell'automobile del Bianchi, questi dice a tale De Iulis che in definitiva sopporta lui il rischio delle operazioni poiché è lui che provvede alle dazioni.
In conclusione, secondo gli inquirenti, le intercettazioni di conversazioni e le deposizioni del Bianchi si confermerebbero a vicenda e troverebbero poi riscontro negli accadimenti materiali e amministrativi attinenti ai lavori di ripristino relativi ai danni di eventi naturali succedutisi dal 2000 in poi.
Procedura. La richiesta di autorizzare gli arresti domiciliari dell'onorevole Adolfo è pervenuta il 10 maggio 2006, quando la Giunta non era ancora costituita. Nella seduta del 30 maggio 2006, il Presidente della Giunta - onorevole Giovanardi - ha comunicato la pendenza dell'affare. Il medesimo onorevole Giovanardi, nella seduta del 14 giugno 2006 ha rappresentato alla Giunta che l'Adolfo aveva trasmesso copia di un'istanza con cui aveva chiesto al Gip di Sanremo di revocare la misura cautelare o - in subordine - di trasmettere alla Giunta copia di un provvedimento emanato il 22 maggio 2006 dal tribunale del riesame di Genova su ricorso del Bianchi. Nella stessa seduta - su proposta del sottoscritto relatore - la Giunta ha deliberato di acquisire senz'altro tale ultimo provvedimento, che in effetti è stato trasmesso dal Gip di Sanremo il 17 giugno 2006.
Nella seduta del 28 giugno 2006 l'on. Adolfo è stato ascoltato e la Giunta ha proseguito e concluso l'esame.
Esito dell'esame e conclusioni. I membri della Giunta non hanno proceduto a un esame specifico degli allegati alla richiesta pervenuti il 10 maggio 2006. L'elemento di novità costituito dalla decisione del tribunale di Genova sul ricorso de libertate di Bianchi è stato infatti ritenuto pregiudiziale e decisivo. È a questo che quindi si deve far riferimento nella presente relazione.
Il tribunale del capoluogo ligure ha infatti emanato un provvedimento che si articola in due parti ben distinguibili: una che concerne i reati addebitati esclusivamente al Bianchi, nella quale ritiene la chiamata in correità del Gavinelli credibile e riscontrata e rispetto alla quale quindi il ricorso viene respinto; e una nella quale invece ha riguardo per i reati che il Bianchi avrebbe asseritamente commesso in concorso con l'on. Adolfo. Rispetto aPag. 146questi reati il tribunale non ritiene le deposizioni del Gavinelli suffragate da sufficienti riscontri esterni o - comunque - idonei a far configurare gli indizi di colpevolezza per il reato di corruzione, rimanendo tutt'al più astrattamente possibile ravvisare nei fatti l'abuso d'ufficio (cfr. pag. 43 dell'ordinanza del Riesame), ipotesi per cui non è prevista l'applicabilità delle misure cautelari.
E infatti: secondo il tribunale, la pubblica accusa non sarebbe riuscita a «vestire» le nude indicazioni del Gavinelli con riscontri probatori precisi e concordanti.
Per esempio, le intercettazioni dalle quali si otterrebbe la conferma del perdurante patto corruttivo tra Adolfo e Bianchi sono in realtà di molto successive alle procedure d'appalto su cui il primo sarebbe intervenuto a favore del secondo, dietro illecito compenso (cfr. pagg. 45 e 46 dell'ordinanza del Riesame).
Altro esempio: il fatto che l'Adolfo abbia dato indicazioni precise al Bianchi e al Gavinelli sulle persone da contattare presso i vari comuni che avrebbero svolto licitazioni private per i lavori di ripristino e che si sia interessato da vicino al seguito delle relative vicende non significa ancora che per tale attività - che il tribunale considera contraria ai doveri d'imparzialità - l'Adolfo abbia percepito compensi illeciti, posto che lo stesso Gavinelli non riesce con precisione a indicare tempi e importi di tali compensi (cfr. pag. 37 dell'ordinanza del Riesame).
Ancora: che l'Adolfo suggerisse agli esponenti dei comuni quali imprese invitare alla gara e quali entità delle offerte stabilire e quindi, in definitiva, predeterminasse l'esito delle gare stesse è ipotesi che non può ritenersi provata. Non ne sono infatti indizio sicuro la deposizione della segretaria della MEGA s.r.l. (asserita partecipe al gioco delle offerte incrociate di favore); né il fatto stesso che le licitazioni di svolgessero con il sistema del massimo ribasso, il quale statisticamente non è poi cosi raro da atteggiarsi ad anomalia sospetta (cfr. ancora pag. 37 e pag. 38 dell'ordinanza del Riesame).
In conclusione, il tribunale di Genova ha confermato la misura custodiale per il Bianchi per i capi d'imputazione suoi in via esclusiva mentre l'ha annullata per i capi d'imputazione concorsuali. Da questo è ragionevole ricavare che se la misura contro l'on. Adolfo fosse stata eseguita e poi impugnata, il tribunale l'avrebbe annullata. Di qui, nell'opinione unanime dei componenti intervenuti, la sopravvenuta inutilità di un giudizio di merito sull'inchiesta - che peraltro il relatore aveva effettuato con esito ampiamente tranquillizzante per l'Adolfo, in linea con le valutazioni in parte qua del tribunale del riesame, non apparendo esistere prova del prospettato reato corruttivo - e la perdita di attualità della domanda del Gip di Sanremo.
Per tali motivi, conformemente ai precedenti analoghi (v. doc. IV, n. 8/A - XIII legislatura e doc. IV, nn. 4/A e AR e 13/A - XIV legislatura), la Giunta all'unanimità propone che l'Assemblea deliberi di restituire gli atti all'autorità giudiziaria istante.
Maurizio PANIZ, relatore