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Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (A.C. 1638); e delle abbinate proposte di legge: Migliore ed altri; Fabris ed altri; Craxi ed altri; Nan; Mazzoni e Formisano; Brancher ed altri; Balducci (A.C. 1164-1165-1170-1257-1344-1587-1594).
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 1638)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Tenaglia.
LANFRANCO TENAGLIA, Relatore. Signor Presidente, naturalmente, voglio rassicurarePag. 72l'onorevole Buemi: continueremo a seguire, anche in Assemblea, il metodo che abbiamo seguito in Commissione; pertanto, tutte le possibilità di miglioramento saranno prese in considerazione.
Ritengo indispensabile qualche chiarimento relativamente ad alcuni profili generali. Per quanto concerne il problema sollevato dall'onorevole Palomba con riferimento all'articolo 2, comma 3, sono assolutamente d'accordo con lui: l'unica interpretazione possibile è quella secondo la quale l'accesso dell'extraneus agli atti dell'archivio riservato è limitato ai documenti contenenti notizie a lui stesso riferibili, a meno che non si ponga un problema di diritto di difesa (in questo caso, il problema riguarderebbe l'intraneus, non l'extraneus). Credo che questa sia, ora, l'unica interpretazione possibile ma, naturalmente, si vedrà durante la vita della norma.
L'onorevole Bongiorno - mi dispiace che sia andata via (mi ascolterà o leggerà il testo della mia replica) - ha sollevato due problemi reali. Il primo, riguardante la competenza del collegio a disporre le intercettazioni, richiede, a mio avviso, come ho già detto, un intervento di sistema sul codice di procedura penale. Dalla lettura degli atti relativi ai lavori della Commissione ministeriale che si sta occupando della riforma del codice di procedura penale è possibile apprendere che ci si è già chiesti, in tale sede, se sia da prevedere l'intervento del giudice collegiale rispetto a certi interventi che limitano la libertà personale o a strumenti di indagine che limitano fortemente, come nel caso delle intercettazioni, altre libertà costituzionalmente rilevanti.
Se lo facessimo in questa sede, credo che creeremmo nel sistema processuale penale una serie di incongruenze e di difficoltà che potrebbero essere peggiori del male cui cerchiamo di ovviare. Lo abbiamo tenuto presente, tant'è vero che, con riferimento alla richiesta e al provvedimento del GIP si è richiesta una motivazione specifica con riferimento alla sussistenza dei presupposti delle intercettazioni.
Vorrei rassicurare l'onorevole Buongiorno, con riferimento all'altro problema da lei sollevato, ossia l'individuazione del responsabile della tenuta e della secretazione dell'archivio riservato: l'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale attribuisce al procuratore della Repubblica questa responsabilità e ne fa una responsabilità che attiene direttamente all'esercizio della giurisdizione. Quindi, vi sarà un problema di verifica o di accertamento delle responsabilità disciplinari, ove le modalità fissate e praticate dal procuratore della Repubblica non assicurino il segreto.
Semmai, nella fissazione delle modalità da parte del procuratore della Repubblica si potrà vagliare se l'individuazione di soggetti tenuti a far rispettare quelle modalità sia stata funzionale. Credo sia necessario fissare la responsabilità nel procuratore della Repubblica, perché essa riguarda espressamente un atto giurisdizionale.
Mi dispiace che l'onorevole Zaccaria sia andato via, perché probabilmente sono in grado di fugare le sue preoccupazioni. Il testo che abbiamo licenziato, con riferimento all'articolo 114 del codice di procedura penale, contiene esattamente i principi che l'onorevole Zaccaria ha richiamato. In altri termini, è vietato pubblicare notizie relative a un procedimento penale quando sono coperte da segreto o quando sono irrilevanti. Addirittura, per le notizie irrilevanti il segreto permane sempre, perché le stesse confluiscono nell'archivio riservato.
Dopodiché, è stata graduata questa forma di segreto per rispettare quell'equilibrio - che proprio l'onorevole Zaccaria richiamava - fra diritto di cronaca, tutela della privacy ed effettività della tutela giurisdizionale, tant'è vero che siamo tornati alla segretezza per gli atti di indagine e siamo intervenuti sul divieto di pubblicazione dei fatti concernenti un procedimento archiviato. Per quanto riguarda lo spostamento in avanti del segreto alla chiusura delle indagini preliminari o al compimento dell'udienza preliminare, ciòPag. 73accade quando non vi è stato alcun vaglio del giudice; e tale vaglio sussiste quando si tratta della libertà personale. Comunque, non è uno spostamento all'infinito, perché proprio le indagini rappresentano l'unica scansione processuale che nell'ordinamento italiano ha tempi certi. Infatti, sono previsti tempi definiti per l'esecuzione delle indagini preliminari. Pertanto, il segreto non viene spostato all'infinito, ma viene rimesso ai tempi già previsti dal codice.
Mi sembra che queste due considerazioni abbinate debbano fugare completamente i dubbi che l'onorevole Zaccaria ha evidenziato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, non voglio abusare della sua pazienza né di quella dei parlamentari ripetendo gli aspetti che, con grande accortezza, sono stati sviluppati dal relatore Tenaglia e in molti interventi.
Per tranquillizzare l'onorevole Mario Pepe, vorrei richiamare un solo punto, nel senso che la responsabilità del capo dell'ufficio, individuata in una specifica norma, non è una responsabilità disciplinare. Infatti, è prevista un'ipotesi di reato sia per il comportamento doloso sia per il comportamento colposo. Quindi, non è il Consiglio superiore della magistratura a dover giudicare il comportamento del capo dell'ufficio, ma sarà la magistratura a dover decidere sulla natura dolosa o colposa dei reati.
In ogni caso, esprimo la soddisfazione del Governo, in quanto riteniamo che il testo in esame abbia una sua organica disciplina e una collocazione sistematica all'interno del nostro codice, rispettando appunto l'attuale codice di procedura penale, nonché quello sostanziale. Dunque, l'armonia appare totalmente rispettata.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.