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Si riprende la discussione.
(Esame dell'articolo 3 - A.C. 626-A/R ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 626-A/R ed abbinate sezione 2).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.
GABRIELE BOSCETTO. Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, l'articolo 3 riguarda i poteri di accertamento, di controllo e di denuncia della Commissione. In sostanza è l'articolo che ne prevede le funzioni in termini di procedure.
Noi siamo critici sin dall'inizio su alcuni aspetti relativi a queste procedure. Devo dire che la relatrice è venuta incontro ad alcune esigenze da noi prospettate e di questo ancora una volta la ringraziamo. Da qui traggono origine alcuni emendamenti della Commissione volti a prevedere la verifica delle condizioni di procedibilità e della ricorrenza di determinati presupposti per l'invio degli atti all'autorità giudiziaria. Pertanto, la nuova formulazione del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 risultante dall'emendamento della Commissione - «Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Commissione, verificate le condizioni di procedibilità, informa le parti interessate» - ci pare positiva.
Questo aspetto prima non era previsto e non vi era alcun accenno ad un'azione di filtro, per cui si poteva ricorrere alla Commissione in modo indiscriminato e rendere ammissibili o meno determinate istanze poteva rientrare solo implicitamente nell'attività svolta dalla Commissione stessa.
Non dimentichiamo che quando si parla di diritti umani la percezione del fenomeno che può avere qualsiasi cittadino è molto ampia, quindi è prevedibile un massiccio ricorso a tale organo. Sarebbe stato forse utile definire anche il concetto di diritti umani ai fini di queste procedure, ma non è stato fatto.
Ci sembra, però, estremamente interessante l'aver previsto in modo chiaro la verifica delle condizioni di procedibilità per l'inoltro del procedimento. Nella nuova formulazione prospettata, la soppressione della restante parte del comma 3 è dovuta all'introduzione del comma 1-bis, il quale riformula la parte della norma che abbiamo sempre criticato e che continuiamo a criticare, perché non ci pare che ancor oggi riesca a soddisfare requisiti di logica e di congruità.
In sostanza, la Commissione può richiedere alle parti interessate di fornire informazioni o di esibire documenti. A fronte di una istanza del cittadino che si lamenta del comportamento di un altro cittadino, di un ente o di una società, si chiede a quel soggetto di esibire documenti o di fornire informazioni. Anche se i cittadini vengono investiti di nuovi oneri, mi pare che questo sia legittimo, finché si tratti di oneri di informazione e di esibizione che non siano accompagnati da pesanti sanzioni. Qui, invece, le sanzioni sono pesanti, perché, se le parti rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla Commissione, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4 Pag. 68mila a 24 mila euro. Ad esempio, verificata l'ammissibilità della denuncia presentata da un cittadino nei riguardi di un altro per violazione dei diritti umani, se il cittadino non fornisce le spiegazioni o non esibisce i documenti richiesti, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4 mila a 24 mila euro, che può essere incrementata fino al doppio del massimo e, quindi, a 48 mila euro (ovvero, quasi 100 milioni delle vecchie lire), se le parti forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Ci ritroviamo, quindi, con una Commissione di garanzia dei diritti umani che finisce per avere poteri specifici nell'emanazione di una sanzione amministrativa pesantissima, rispetto ad alcuni atteggiamenti o comportamenti delle parti interessate.
Abbiamo chiesto ripetutamente che questa parte della normativa venisse espunta e, comunque, abbiamo presentato l'emendamento 3.61 volto a limitare il peso delle sanzioni da 300 a 10 mila euro, invece, che da 4 mila a 24 mila. Non riusciamo a comprendere, né ci è stato spiegato, per quale ragione si debbano mantenere queste sanzioni amministrative in termini così pesanti.
Ci troviamo, quindi, nella condizione di poter chiedere che vengano accolti i nostri emendamenti, che consideriamo del tutto congrui ed aderenti a giustizia.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
GRAZIELLA MASCIA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 3.500 e 3.501 e invita i presentatori al ritiro di tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 3, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Onorevole Cota accede all'invito al ritiro del suo emendamento 3.1, formulato dal relatore?
ROBERTO COTA. No, signor Presidente, e chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente chiedo che nel corso della votazione si faccia ciò che è stato chiesto, in precedenza, dal collega Gibelli, ossia che la votazione stessa sia tenuta aperta il tempo sufficiente per consentire il controllo delle tessere.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cota 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
ROBERTO COTA. Guardi là, signor Presidente! Non è possibile!
MARCO BOATO. Sì che è possibile! L'avete fatto mille volte nella scorsa legislatura!
LALLA TRUPIA. Presidente...
ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Presidente...
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Prego i deputati segretari di coadiuvare la Presidenza.
(Una voce dai banchi del gruppo Alleanza nazionale: Manca Deiana!)
Pag. 69LUCIANO VIOLANTE. Deiana è presente!
ROBERTO MENIA. Deiana è entrata adesso!
MARCO BOATO. Non fare il poliziotto!
PRESIDENTE. Gli onorevoli Conte e Menia sono presenti. L'onorevole Boscetto risulta presente. L'onorevole Fasolino è presente. L'onorevole Acerbo è presente. Gli onorevoli Siniscalchi e Mungo sono presenti. L'onorevole Lombardi è presente. L'onorevole Tomaselli è presente. L'onorevole Capitanio Santolini è presente.
Avverto che la Camera non è in numero legale per deliberare, per venti deputati (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
Il sistema ha già computato automaticamente nove deputati, aggiunti figurativamente, in conseguenza della richiesta di voto nominale. Tale numero risulta dalla differenza tra il quorum per la richiesta di votazione qualificata e i deputati appartenenti ai gruppi richiedenti la stessa, che hanno effettivamente preso parte alla votazione. Ai fini della verifica del numero legale, dobbiamo, secondo la prassi consolidata, aggiungere, ove siano in eccedenza rispetto a quelli già inclusi figurativamente dal sistema, i deputati intervenuti per dichiarazione di voto che non sono presenti in aula e i deputati presenti in aula che non hanno preso parte alla votazione o non sono riusciti a votare (Commenti!).
MAURIZIO TURCO. Ma con chi parla? Voce!
PRESIDENTE. I seguenti deputati sono, come già detto, presenti in aula: Conte, Siniscalchi, Lombardi, Menia, Fasolino, Capitanio Santolini, Mungo, Iacomino, Boscetto, Carta, Acerbo e Tomaselli.
Ribadisco pertanto che la Camera non è in numero legale per deliberare. Il numero dei deputati intervenuti per dichiarazione di voto non è in eccedenza rispetto (Commenti)...
ROBERTO SALERNO. Vergogna! Vergogna!
PRESIDENTE. A norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.
La seduta, sospesa alle 16,15 è ripresa alle 17,20.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI
PRESIDENTE. Dovremmo ora procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento Cota 3.1, sulla quale in precedenza è mancato il numero legale. Tuttavia, apprezzate le circostanze, rinvio la votazione ed il seguito del dibattito ad altra seduta.