Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Discussione della proposta di legge: Contento: Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (A.C. 782-A); e degli abbinati progetti di legge Ascierto; d'iniziativa del Governo (A.C. 809-1967).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Contento: Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale; e degli abbinati progetti di legge d'iniziativa del deputato Ascierto; d'iniziativa del Governo.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
(Discussione sulle linee generali - A.C. 782-A)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto, altresì, che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Palomba, ha facoltà di svolgere la relazione.
FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, signor sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea è volto a colmare un vuoto normativo che limita significativamente l'attività di indagine della magistratura, privandola di un importante mezzo di ricerca della prova. Il vuoto normativo si è creato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 224, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte Pag. 17in cui consentiva al giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, di disporre misure che incidevano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste, nei casi e nei modi, dalla legge.
In particolare, in assenza di una legge che disciplini specificamente la materia, è venuta meno la possibilità di effettuare accertamenti quali il prelievo di materiale biologico al fine della individuazione del profilo genetico dell'individuo e del successivo raffronto con il profilo genetico ricavato dalle tracce del reato.
Il provvedimento in discussione si occupa prevalentemente delle situazioni nelle quali non vi sia il consenso della persona offesa e disciplina minuziosamente tutti i casi in cui è possibile procedere agli accertamenti tecnici.
Resta un punto da specificare meglio, ossia quale possa essere la disciplina nel caso di consenso da parte della persona interessata. Ritengo che il Comitato dei nove potrà esprimersi proficuamente a questo riguardo, anche al fine di verificare la possibilità di avanzare all'Assemblea proposte in merito.
Nel 2005 il legislatore è parzialmente intervenuto su tale argomento, in occasione dell'introduzione di nuove norme di contrasto al terrorismo, prevedendo che il prelievo obbligatorio di saliva o capelli, anche in mancanza di consenso dell'interessato, sia possibile ma ai soli fini identificativi della persona nei cui confronti le indagini sono svolte e non già a fini probatori. Inoltre, alla polizia giudiziaria è stato dato il potere di procedere a prelievi di capelli e saliva sia nei confronti dell'indagato, sia nei confronti di persona non sottoposta ad indagini - ad esempio, persona offesa o testimone - quando il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero quando non ha ancora assunto la direzione delle indagini e sempre nel rispetto del presupposto che vi debba essere pericolo che le cose, tracce e luoghi indicati dall'articolo 354, comma 1, si alterino o si disperdano o, comunque, si modifichino.
Tali disposizioni, comunque, non sono sufficienti a colmare il vuoto normativo di cui sopra, per cui appare necessario un intervento riparatore del legislatore.
Il provvedimento elaborato dalla Commissione giustizia è finalizzato proprio ad introdurre nel codice di rito una disciplina per il compimento, su persone viventi, di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici che possa costituire un corretto bilanciamento tra le esigenze del processo e l'inviolabilità della libertà personale dell'individuo, garantita dall'articolo 13, secondo comma, della Costituzione.
Prima di descrivere il testo, in qualità di relatore, ritengo opportuno effettuare una precisazione di natura regolamentare sulla mancata adozione del disegno di legge del Governo quale testo base, come invece solitamente avviene quando tra i progetti di legge abbinati si trovi anche un disegno di legge governativo e come lo stesso relatore avrebbe preferito. Si è trattato non di una scelta dettata da valutazioni critiche sul merito del provvedimento quanto, piuttosto, della conseguenza del fatto che questo è stato presentato quando la Commissione era già passata alla fase dell'esame delle proposte emendative presentate alla proposta di legge n. 782, d'iniziativa dell'onorevole Contento, alla quale era stata abbinata, nel frattempo, la proposta di legge d'iniziativa dall'onorevole Ascierto. Tuttavia, il testo che la Commissione ha elaborato recepisce in gran parte le indicazioni contenute nel disegno di legge del Governo. Inoltre, esso è il risultato di un lavoro che ha coinvolto, con il medesimo spirito costruttivo, i deputati di maggioranza e di opposizione della Commissione ed i rappresentanti del Governo. Si tratta, quindi, di un testo sostanzialmente condiviso e aperto a tutti i miglioramenti tecnici che potranno risultare necessari anche a seguito dell'esame da parte dell'Assemblea.
Sicuramente sarà necessario procedere ad alcuni aggiustamenti di natura formale e di coordinamento del testo, che per una semplice lettura sostanziale si è preferito riservare all'Assemblea.Pag. 18
Il provvedimento si compone di sei articoli. L'articolo 1 stabilisce i presupposti necessari per l'adozione dei provvedimenti del giudice con cui si dispongono le perizie che richiedono il compimento di atti incidenti sulla libertà personale delle persone, comportando prelievi o accertamenti coattivi.
Sono previste due diverse discipline a seconda che si tratti di indagato o di imputato ovvero di persona diversa. La prima scelta è stata quella di delimitare o meno la portata applicativa dei predetti mezzi di ricerca della prova. Secondo le linee tracciate dalla predetta sentenza della Corte costituzionale, si è ritenuto di fissare dei paletti ben precisi entro i quali la magistratura possa muoversi. In primo luogo, si è stabilito di limitare lo strumento di prova in questione ai soli casi in cui si proceda per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero qualora si tratti di delitto per il quale sia espressamente prevista dalla legge tale possibilità.
Il secondo requisito necessario per disporre l'accertamento è quella dell'assoluta indispensabilità dello stesso al fine della prova dei fatti: deve trattarsi, quindi, di un fine non diversamente perseguibile.
Si sono poi descritti i tipi di prelievo da effettuare ai fini della determinazione del profilo del DNA, individuandoli nel prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale come accertamenti preferenziali. In tutti questi casi, il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione della perizia coattiva.
Il soggetto sottoposto ad essa può farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia, in mancanza del quale dovrà essere nominato un difensore d'ufficio, considerato che l'atto è nullo se la persona sottoposta a prelievo o ad accertamento non è assistita da un difensore.
Sempre con finalità garantista, si è previsto che l'ordinanza debba essere motivata, dovendo indicare specificatamente, oltre che il prelievo o l'accertamento da effettuare, le ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. Nell'ordinanza, tra l'altro, deve essere dato avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta ad un legittimo impedimento, nei confronti della persona che vi si deve sottoporre potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo. Deve anche essere indicato il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per il compimento dell'atto e le relative modalità.
Al fine di ridurre al minimo indispensabile l'aggressività dell'accertamento, si è ritenuto opportuno specificare espressamente che non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastino con espressi divieti disposti dalla legge o che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che secondo la scienza medica possano provocare sofferenze di non lieve entità. In ogni caso, a parità di risultato il giudice deve prescegliere le tecniche meno invasive e più rispettose della dignità e del decoro della persona, le quali comunque devono essere eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.
Con apposita disposizione da introdurre nel codice di procedura penale, si prevede che le disposizioni di cui sopra si applichino anche nei confronti di persona non indagata o non imputata, in quanto applicabili. In tale caso, la persona può essere accompagnata o assistita da un esperto o da persona di fiducia.
L'articolo 2 riprende l'articolo 3 del disegno di legge del Governo, avente ad oggetto i casi in cui alle operazioni di prelievo procede il pubblico ministero. Per evitare qualsiasi possibile dubbio interpretativo, si è voluto comunque precisare che rimane fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, circa gli accertamenti che possono essere effettuati ai fini identificativi dalla polizia giudiziaria.
Per quanto attiene alla disciplina che si intende introdurre, si prevede che, nel caso in cui il pubblico ministero intenda procedere a consulenza tecnica che presuppone il prelievo coattivo di materiale biologico, ai fini della determinazione dell'impronta genetica dell'individuo, richiede Pag. 19l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari, il quale provvede con ordinanza che deve avere il medesimo contenuto di quello sopra delineato per il giudice.
Si è prevista, inoltre, una procedura d'urgenza calibrata sulla base di quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, della Costituzione. Il pubblico ministero, pertanto, nei casi d'urgenza, quando vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave e irreparabile danno per le indagini, può disporre lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e, comunque, entro le settantadue ore successive, dandone immediatamente avviso al pubblico ministero e al difensore. In caso di mancata osservanza dei presupposti e dei tempi stabiliti dalla norma, si è prevista espressamente l'inutilizzabilità del prelievo.
Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono alcune modifiche al codice di procedura penale che possono essere considerate di coordinamento con quanto previsto dai primi due articoli del provvedimento in esame.
L'articolo 3 riprende l'articolo 1 del disegno di legge. Con esso si modifica l'articolo 133 del codice di procedura penale, avente ad oggetto l'accompagnamento coattivo di persone diverse dall'imputato. Considerato che il prelievo obbligatorio potrebbe essere disposto anche nei confronti di un soggetto non indagato né imputato, attraverso l'integrazione dell'articolo 133, già richiamato, si può disporre l'accompagnamento coattivo di qualsiasi persona sottoposta all'esame del perito che sia diversa dall'imputato. Per l'accompagnamento coattivo dell'imputato è previsto l'articolo 132.
La modifica al codice in esame è applicabile a qualsiasi esame disposto da un perito e non solo alle perizie previste dal provvedimento oggi in esame. Come è dato conto nella relazione del Governo, con la modifica all'articolo 133 del codice di procedura penale, si mira a rendere esplicito il potere del giudice di disporre l'accompagnamento coattivo della persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato. Invero, per quest'ultimo, già provvedono gli articoli 399 e 490 del codice di procedura penale. Tale potere veniva in precedenza desunto dalla norma di cui all'articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale poi dichiarata incostituzionale, sicché tale regolamentazione appare necessaria alla luce del vuoto normativo.
Sul punto va altresì precisato che già l'attuale formulazione dell'articolo 224 del codice di procedura penale contempla il caso in cui la perizia si svolga nei confronti di soggetti diversi dall'imputato indagato, allorquando, al comma 2 del medesimo articolo, è prevista da parte del giudice la citazione del perito e l'adozione di opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito stesso.
L'articolo 4 è diretto a modificare l'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, sopprimendo l'ultimo periodo. Anche in questo caso si tratta di una disposizione tratta dal disegno di legge del Governo adottata nell'ottica di rendere coerente al rispetto del dettato costituzionale la disciplina del prelievo obbligatorio a fini investigativi o di prova.
L'articolo 5, che riproduce l'articolo 4 del disegno di legge, opera sull'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, che ha per oggetto la disciplina dei casi in cui è ammesso l'incidente probatorio per l'espletamento di una perizia. Si è stabilito pertanto che, a tale eccezionale strumento di anticipazione nella raccolta della prova durante la fase delle indagini preliminari si possa fare ricorso non più solo nei casi in cui sia necessario procedere a perizia, che, se disposta in dibattimento, importerebbe la sospensione dello stesso per un periodo superiore a 60 giorni, ma anche nel caso in cui si intenda richiedere al giudice l'espletamento della perizia per la quale risulta necessario Pag. 20procedere al prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici su persona vivente.
L'articolo 6 introduce tre nuovi articoli delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
L'articolo 72-bis è diretto ad individuare i soggetti che possono validamente esprimere il consenso ovvero negarlo, nel caso in cui la persona da sottoporre al prelievo di campioni biologici o agli accertamenti medici si trovi in stato di incapacità legale o naturale. Qualora poi le persone indicate per esprimere il consenso o il dissenso manchino o non siano reperibili o siano in conflitto di interesse con la persona interessata, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.
L'articolo 72-ter contiene un richiamo esplicito alle modalità di documentazione degli atti previsti dal codice di procedura penale e fissa un obbligo a carico di volta in volta del giudice, del perito, ovvero del consulente tecnico o del pubblico ministero di menzionare espressamente nel verbale il consenso prestato dalla persona interessata.
L'articolo 72-quater disciplina la sorte dei campioni biologici prelevati, i quali, a seguito all'esito della perizia o della consulenza tecnica, sono immediatamente distrutti, salvo che non si ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito che ha proceduto alle relative analisi che ne redige un verbale da allegare agli atti. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati.
La Commissione, in considerazione della mancanza di una copertura finanziaria, ha ritenuto di sopprimere dal testo base le disposizioni relative all'istituenda banca dati per la raccolta e la gestione dei prelievi di materiale biologico finalizzato all'analisi e al confronto del DNA. Si tratta di un tema estremamente serio che necessita di un intervento normativo specifico, accompagnato da una approfondita riflessione che tenga conto anche delle conseguenze di una utilizzazione strumentale dei dati ivi raccolti. Su tale tema, il Governo, comunque, ha preannunciato la presentazione di uno specifico disegno di legge (Applausi).
PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.
È iscritto a parlare l'onorevole Crapolicchio. Ne ha facoltà.
SILVIO CRAPOLICCHIO. Signor Presidente, onorevoli deputati, signor rappresentante del Governo, come è noto, la presentazione della proposta di legge in discussione, nel testo base adottato dalla Commissione Giustizia, si è resa necessaria, poiché, a dieci anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996, non era stato ancora colmato il vuoto normativo che aveva privato l'autorità giudiziaria della facoltà di effettuare, anche a mezzo di perizia, il prelievo di materiale biologico volto all'individuazione del profilo genetico dell'individuo da raffrontare poi con il profilo genetico ricavato dalle tracce del reato.
In particolare, la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224 del codice di procedura penale, aveva affermato che nessun rilievo peritale del menzionato genere si sarebbe potuto disporre da parte del giudice fino a quando il legislatore non fosse intervenuto ad individuare le tipologie di misure restrittive della libertà personale, nonché a precisare i casi ed i modi nei quali le stesse potessero essere adottate.
Ebbene, passati dieci anni dalla pronuncia in questione risulta ora necessario il vuoto normativo recato dalla stessa, recuperando un mezzo di ricerca della prova che oggi rappresenta un momento irrinunciabile laddove si vogliano utilizzare nella loro pienezza tutte le potenzialità offerte dalle investigazioni scientifiche. Ciò peraltro, tanto più in considerazione Pag. 21di come il quadro di riferimento scientifico rispetto ai tempi della menzionata pronuncia della Corte costituzionale si sia profondamente mutato, essendosi nel frattempo consolidati tecniche e metodi che permettono l'estrazione del profilo genetico, utile ai fini dell'investigazione, anche da ridotte quantità di materiale biologico e tramite interventi perlopiù incruenti e comunque non invasivi.
Ed allora, in tale contesto, l'intervento legislativo oggi all'esame della Camera dei deputati, rappresenta senz'altro un passo importante al fine di dotare il nostro ordinamento, nella direzione indicata dalla pronuncia della Corte costituzionale, di uno strumento assai efficace ed idoneo a garantire maggiore certezza giuridica nella fase di costituzione della prova investigativa e processuale.
Ciò premesso in linea generale, nel merito del provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea riteniamo, come gruppo dei Comunisti italiani, un fatto positivo che, nell'introduzione dell'artico 224-bis del codice di procedura penale, la possibilità per il giudice di disporre, anche d'ufficio, l'esecuzione coatta di atti idonei ad incidere sulla libertà personale sia stata ancorata alla necessità di procedere per delitti consumati o tentati per i quali la legge stabilisca la pena dell'ergastolo e della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. Tale previsione va nella direzione da noi auspicata, nel senso di circoscrivere l'applicazione per i reati più gravi.
A tale proposito si prende peraltro favorevolmente atto di come il testo licenziato dalla Commissione giustizia abbia sposato appieno la linea di sviluppo espressa dal gruppo dei Comunisti italiani, mediante la presentazione di apposito emendamento, innanzitutto in ordine all'inopportunità dell'applicazione di sanzioni penali in caso di immotivato rifiuto da parte del soggetto per cui sia stato disposto l'accompagnamento coattivo di collaborare all'esecuzione di un atto indispensabile per lo svolgimento di una perizia.
Valutiamo, altresì, positivamente il fatto che l'ordinanza del giudice che dispone la citata esecuzione coattiva debba essere adeguatamente motivata a tutela del soggetto coinvolto, mediante l'indicazione del reato per cui si procede, mediante la descrizione sommaria del fatto, nonché mediante l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendano assolutamente indispensabile per l'accertamento del fatto. Il tutto, peraltro, nel contesto di operazioni da effettuarsi comunque nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi sia sottoposto, con uso dei mezzi di coercizione ridotto al minimo indispensabile e consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo e dell'accertamento, come previsto dal testo in esame.
Infine, appare opportuna la previsione, contenuta nella proposta di legge, di una procedura di urgenza ad iniziativa del pubblico ministero per tutti i casi in cui non vi sia il consenso della persona da sottoporre alle operazioni di prelievo e vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini.
In tale contesto, la previsione dell'obbligo di richiesta di convalida da parte del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminare nelle 48 ore successive all'esecuzione coattiva si ritiene idonea ad evitare eventuali abusi nell'utilizzo di strumenti indubbiamente idonei ad incidere sensibilmente sulla libertà personale.
Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni concludo osservando come la proposta di legge in esame rappresenti un elemento indubbiamente positivo per il nostro paese, poiché idonea da una parte a colmare un vuoto normativo durato oltre dieci anni, dall'altra a dotare l'ordinamento di un efficace mezzo investigativo, dotato di un assai elevato grado di affidabilità ai fini dell'identificazione di un individuo. Va da sé che, laddove si riuscirà a garantire, come si ritiene che detta proposta di legge consentirà di fare, che l'applicazione delle modalità di accertamento in esame non dia luogo ad ingiustificate compressioni della libertà personale dei cittadini o ad invasivi trattamenti, Pag. 22la legge in questione non potrà che essere valutata in modo del tutto favorevole, ovvero come un provvedimento imprescindibile per una giustizia efficace e moderna.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.
ENRICO COSTA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'intervento normativo proposto incide sulla delicata materia del prelievo obbligatorio di materiale biologico su persone viventi non consenzienti volto all'individuazione del profilo genetico dell'individuo a fini di prova nel processo penale.
Il provvedimento si è reso necessario perché sono passati, ormai, più di dieci anni dalla sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 1996, n. 238, senza che sia stato colmato il vuoto legislativo che priva l'autorità giudiziaria della facoltà di effettuare, anche a mezzo di perizia, il prelievo obbligatorio di materiale biologico per la determinazione del DNA di persone viventi che non hanno prestato il loro consenso, da raffrontare con il profilo genetico ricavato dalle tracce del reato a fini investigativi o di prova.
Con la menzionata decisione la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale «nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge». I progetti di legge in esame propongono di disciplinare, mediante un provvedimento legislativo, i predetti casi e modi.
Si punta, quindi, a recuperare un mezzo di ricerca della prova che oggi è sicuramente irrinunciabile se si vogliono utilizzare tutte le potenzialità offerte dalle investigazioni scientifiche. Infatti, il test del DNA rappresenta uno dei più importanti ed utili strumenti attualmente a disposizione della scienza forense per l'identificazione degli autori dei reati. Tale prova ha fatto ingresso nel processo penale statunitense nel 1987 e, da allora, è utilizzata come base per la formulazione dell'imputazione contro ignoti. Negli Stati Uniti, il test è molto utilizzato addirittura nel post-conviction, successivamente alla condanna, per ottenere una revisione, una verifica successiva di presupposti fondati su elementi scientificamente inattendibili.
Per quel che riguarda il contenuto del provvedimento, sono state individuate alcune garanzie che vanno ad affiancare il lavoro del pubblico ministero e del giudice. Innanzitutto, è stato stabilito un limite di pena, affinché la misura non sia applicata in modo indiscriminato, contro la volontà della persona, anche quando vengono in rilievo reati di minore importanza (non dico bagatellari). Inoltre, è previsto che la perizia sia disposta non dal pubblico ministero, bensì da un giudice (il giudice per le indagini preliminari), ed abbia luogo un incidente probatorio di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.
Sono stati individuati anche alcuni elementi che debbono accompagnare tanto la richiesta del pubblico ministero quanto l'ordinanza del giudice che dispone l'esecuzione della perizia. Innanzitutto, sono necessarie l'identificazione del soggetto e la descrizione sommaria del fatto. Inoltre - e la previsione è molto importante - l'ordinanza deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni che rendono assolutamente indispensabile il mezzo di prova per l'accertamento dei fatti. Poiché la dizione della disposizione è generica - il legislatore non può individuare i presupposti in modo specifico -, sarà fondamentale, al riguardo, l'interpretazione della giurisprudenza.
Il gruppo di Forza Italia aveva presentato un emendamento - che è stato respinto in Commissione e che auspichiamo possa essere valutato favorevolmente dall'Assemblea - che prevedeva, tra questi presupposti, anche la presenza di gravi indizi di colpevolezza. Infatti, l'utilizzo di questo mezzo di ricerca della prova - che, evidentemente, non può essere considerato Pag. 23tra quelli invasivi, ma tra quelli che incidono sulla libertà personale - necessita sicuramente di un filtro, come appunto la valutazione della presenza di gravi indizi di colpevolezza.
Inoltre, è stata prevista un'ipotesi di urgenza, da attivarsi attraverso un decreto del pubblico ministero, che il giudice dovrà convalidare nelle successive 48 ore. Ciò comporta il sacrificio del provvedimento giudiziale, ma consente, nell'ipotesi in cui non si possa ottenere immediatamente l'ordinanza del giudice, di non disperdere la prova.
Vi sono alcuni aspetti che occorre rimarcare. Ad esempio, la mancata distinzione, ai fini della modalità applicativa, tra soggetto indagato e soggetto non indagato. Chiaramente, se si possono sacrificare alcune garanzie a fronte di un soggetto indagato nei confronti del quale vi siano indizi di colpevolezza o un fumus di notizia di reato, nel caso in cui il soggetto non sia indagato e non presti il consenso non si possono porre alla base del provvedimento giudiziale le medesime condizioni.
Inoltre, vi è una norma che prevede la distruzione dei prelievi eseguiti una volta terminata la perizia. Teniamo conto che, in buona parte dei casi, siamo nella fase delle indagini preliminari, pertanto occorre riflettere sull'urgenza di effettuare una distruzione, in quanto può sorgere l'esigenza di ritornare su quegli elementi. Pertanto, una distruzione prevista per legge, che sicuramente garantisce il soggetto che è stato sottoposto al prelievo, può compromettere un nuovo esame su tali reperti.
Infine - su questo profilo si è già espresso il relatore -, occorre sottolineare l'aspetto relativo alla banca dati del DNA. Ricordo che nel primo provvedimento sottoposto l'attenzione della Commissione giustizia, la proposta di legge Contento, era contenuta una norma che evidenziava la necessità di creare la banca dati del DNA, rimandando poi ad un regolamento gli adempimenti esecutivi.
Ieri Il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo, una sorta di grido d'allarme, intitolato: «DNA, banche dati, senza legge», evidenziando la contraddizione esistente a fronte di una situazione nella quale il Parlamento affronta e disciplina una materia, attendendo tuttavia che il Governo licenzi il provvedimento di disciplina della banca dati del DNA. Si rischia - ma siamo ancora in tempo per cercare di trovare una disciplina comune - di effettuare un buon lavoro, che però può essere incompleto.
Il Sole 24 Ore cita anche una dichiarazione del Garante della privacy, il professor Pizzetti, il quale evidenzia come anche una struttura simbolo delle nuove frontiere investigative, come il RIS di Parma, senza una normativa sulle banche dati rischi di muoversi oggi in uno spazio extra legem.
Ricordo, tra l'altro, che l'Italia ha recentemente aderito anche ad un trattato internazionale che rende automatico, tra i paesi dell'Unione europea, l'accesso alle banche dati del DNA. Sono numerosi, tra i ventisette Stati membri dell'UE, i paesi che hanno sottoscritto tale accordo, proprio per agevolare uno scambio di documenti. Sussiste il rischio, quindi, che l'Italia si trovi, sotto questo profilo, ad essere anche inadempiente nei confronti di altri paesi europei.
Mi rendo certamente conto delle difficoltà che il Governo incontra nella ricerca del migliore equilibrio possibile, nonché dei necessari pesi e dei contrappesi, in una materia così delicata; tuttavia, ritengo opportuno riuscire ad affrontare tale problema in modo compiuto e completo.
Vorrei tornare un attimo sulla questione che mi sta particolarmente a cuore, vale a dire l'eliminazione della condizione di affinità tra soggetto indagato e persona non indagata. La mia analisi muove proprio dall'esperienza statunitense, nell'ambito della quale il prelievo coattivo è rigidamente regolato. Rilevo che, anche in questo caso, si prevede non solo la necessaria autorizzazione di un magistrato, ma anche la sussistenza di una probable cause. Si tratta della probabilità esistente quando Pag. 24gli elementi raccolti fanno ritenere che un reato sia stato commesso dalla persona nei cui confronti è emesso il mandato.
La giurisprudenza ha successivamente verificato che forse tale elemento era troppo restrittivo e, quindi, si è giunti a ritenere sufficiente il legittimo sospetto (dunque, un grado inferiore alla probabilità). Tuttavia, doveva comunque sussistere la necessità che il soggetto fosse in qualche modo coinvolto nell'indagine: nel nostro caso, si può sicuramente prevedere che si tratti di un soggetto iscritto nel registro degli indagati.
Diverso, invece, è il caso in cui il soggetto non sia consenziente all'esecuzione dell'esame del DNA, ma magari gli investigatori, nell'ambito delle indagini, cercano di ottenere campioni testabili non direttamente dall'indagato (con o senza il suo consenso), bensì da altre fonti. Pensiamo, ad esempio, alla sottrazione di un bicchiere dove ha bevuto l'indagato, come è capitato spesso. In tal caso, infatti, il soggetto indagato ha chiaramente abbandonato tale bicchiere, dimostrando di non preoccuparsi dei profili di privacy; pertanto, non si può parlare di assenza di consenso.
Ricordo che, sempre nell'esperienza statunitense, si è giunti addirittura ad emettere alcuni provvedimenti nei confronti di una persona di cui si conosceva non il nome anagrafico, ma solamente il codice genetico; in molti casi, ciò è stato compiuto per cercare di interrompere la prescrizione. Chiaramente, ciò non è valso a nulla, perché ci si è fermati di fronte alla giurisprudenza; in alcuni casi, tuttavia, si è tentato di emettere provvedimenti che potessero interrompere la prescrizione, giungendo alla persona in questione soltanto attraverso l'identificazione di un profilo genetico!
Questa esperienza si è successivamente rivelata molto importante. Desidero formulare tali considerazioni proprio per evidenziare quanto sia fondamentale questo strumento di indagine nel nostro paese. Segnalo, inoltre, il caso della post-convition, vale a dire l'esecuzione del test del DNA a fronte di condanne già comminate in assenza dell'esecuzione di tale esame. Vorrei infatti rilevare che, successivamente, sono state compiute nuove analisi sui reperti e si sono individuate situazioni diverse, arrivando, in alcune occasioni, anche a proclamare l'innocenza del soggetto condannato.
Pertanto, ritengo che il provvedimento in esame vada nella direzione giusta, poiché prevede sicuramente delle garanzie.
È stato presentato un emendamento, fortunatamente accolto dal relatore, come prima evidenziato anche dall'onorevole Crapolicchio, in base al quale si evita di comminare una sanzione penale a seguito del mancato consenso del soggetto. È chiaro che un conto è l'accompagnamento coattivo ed altro la sanzione penale, in quanto essa avrebbe presentato evidenti profili di incostituzionalità. Quindi, a fronte di tale norma e del conseguente rischio di incostituzionalità, bene ha fatto il relatore con la sua proposta emendativa a rimarcare tale difetto e a correggerlo.
A fronte di queste considerazioni, occorre considerare il testo in oggetto come sicuramente migliorabile. Auspichiamo che in sede di Comitato dei nove si possa procedere in tal senso e che il Governo in sede di Consiglio dei ministri licenzi quanto prima il testo relativo alla banca dati del DNA, in modo tale che si possa prevedere un percorso unitario tra provvedimenti che sicuramente presentano tratti in comune e che pertanto devono corrispondere ad una visione di insieme (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Daniele Farina. Ne ha facoltà.
DANIELE FARINA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi deputati, il provvedimento che stiamo discutendo - è stato più volte rilevato, ma vale la pena ripeterlo - tende a colmare un ormai antico vuoto normativo, ovvero quello aperto dalla Corte costituzionale fin dal 1996 con la dichiarazione di illegittimità dell'articolo 224, secondo comma, del codice di procedura penale, rispetto all'articolo 13 Pag. 25della Costituzione. Fin qua direi che siamo tutti d'accordo. Da allora molte cose sono successe, perché ovviamente il 1996 non è l'oggi. Tra queste, vi è l'evoluzione delle tecniche di indagine legate all'analisi del DNA, ma anche il numero e la qualità delle informazioni che da esso sono ottenibili. Si potrebbe dire che nel periodo trascorso vi è stato un netto innalzamento della sensibilità dei dati.
È cambiato anche il contesto internazionale, perché saremmo ciechi se pensassimo che gli eventi del settembre 2001 e quanto ne è seguito non si riverberassero in prospettiva, in tendenza ed in potenza sulle scelte legislative, pur limitate in questa materia. Quindi, non commettiamo l'errore di considerare questo provvedimento solo puntualmente, come mera modifica tecnico-procedurale sui prelievi coattivi di materiale biologico a fini di accertamento processuale del reato e dell'efficienza dell'indagine. Infatti, per renderci conto delle implicazioni sul versante della libertà dei cittadini e del diritto alla riservatezza è sufficiente estendere lo sguardo a ciò che nel provvedimento non è presente, ma che invece in alcuni progetti di legge concorrenti è previsto o a quelle misure che comunque sono ritenute una naturale evoluzione della normativa, compresa quella in oggetto. Mi riferisco alle disposizioni - anch'esse citate da alcuni colleghi - relative alla conservazione ed ai limiti di utilizzo dei dati raccolti in questo modo.
Il riferimento è proprio alle banche dati che, come citavo prima, i colleghi ad esempio di Alleanza Nazionale vorrebbero istituire con regolamento ministeriale (è un po' poco, direi) e che invece il testo in discussione correttamente stralcia e di fatto rimanda ad un altro provvedimento, in qualche modo del Governo. Non dubito che su quel provvedimento molto avremo da discutere.
Infatti, dovremmo guardare con grande preoccupazione al fatto che, al di fuori di ogni regolamentazione legislativa, qualcosa di simile ad una banca dati (quello che manca in questo provvedimento) già esiste. Qualcuno faceva riferimento (diamo anche i numeri) ai quindicimila reperti o campioni oggi custoditi dal RIS di Parma.
L'urgenza di questo provvedimento, a mio avviso, si spiega, in tal modo, anche sulla base della necessità di colmare un vuoto normativo che induce a seguire procedure che, seppure apprestate con le migliori intenzioni, pongono, tuttavia, seri interrogativi. Dunque, sui temi che stiamo trattando e che tratteremo deve assolutamente imporsi il principio che è vietato tutto quanto non sia esplicitamente previsto e permesso dalla legge.
È difficilmente possibile, altrimenti, sfuggire a rischi che si spingono fino al timore - oggi ovviamente teorico; ma domando: fino a quando? - di una schedatura dei cittadini o di alcune particolari categorie. E se qualcuno ritiene che si esageri e che si sia, invero, molto lontani dalla possibilità di un rischio attuale, basti ricordare che un caso simile si è già verificato, come molti di voi sanno, in Gran Bretagna fin dal 2002, con grave imbarazzo, devo riconoscere, del Governo Blair.
È quindi, questo delle banche dati, un problema fortemente connesso alla materia sulla quale stiamo per legiferare; non è un caso che il Garante per la protezione dei dati personali sia intervenuto più volte su entrambi i versanti, sui limiti e le metodologie dell'accertamento (e, in particolare, su quello in esame) e sul problema della costituzione delle banche dati.
Quanto ci apprestiamo a compiere rappresenta dunque un primo passo; proprio perciò è necessario che sia compiuto con un'idea di futuro, con la consapevolezza dei passi ulteriori e dei rischi che questi comportano. Sono qui le ragioni per cui, differentemente dal parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura sul disegno di legge del Governo, in questo momento, la distruzione del campione, salvo circostanze di assoluta indispensabilità, ad opera del perito e da esso certificata, non è un limite ma una necessità, almeno fino a quando non si interverrà specificamente sulla materia.
Anzi, l'assoluta indispensabilità ha già in sé una stringenza, tesa ad evitare la Pag. 26costituzione di esperienze (quale quella che citavo del RIS di Parma) per così dire un po' «fai da te». E giudicare, come fa il Consiglio superiore della magistratura, «facilmente fronteggiabili» i rischi di una schedatura di massa, mi sembra - lo dico con grande umiltà - un parere non sufficientemente attento al fatto che l'esperienza concreta del mondo ci insegna in realtà l'esatto contrario.
I rischi, che l'onorevole Costa rilevava per il diritto alla difesa, hanno un certo fondamento relativamente alla distruzione dei campioni; però, dobbiamo confrontarli con quelli, di cui ho lungamente parlato, assai maggiori che implicherebbe la conservazione in assenza di una normativa specifica, essendo in tal caso i campioni potenzialmente soggetti ad usi impropri, se non addirittura a successive manipolazioni.
Devo concludere invece confessando che trovo assai più convincente delle osservazioni espresse dal collega Costa l'idea di una eccessiva nonchalance con cui il testo in esame assimila il trattamento della persona imputata o indagata con quella che invece non lo è. L'ambito di applicazione della misura coattiva appare a me, almeno in questo senso, particolarmente ampia, forse troppo. Ma ritengo che, nel corso del proseguimento di questo dibattito, avremo in sede emendativa il tempo di porre rimedio, se possibile, ad eventuali lacune.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gambescia. Ne ha facoltà.
PAOLO GAMBESCIA. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vi sono almeno quattro motivi per ritenere questo provvedimento non solo opportuno ma anche necessario.
Il primo, ampiamente trattato dal relatore e poi ripreso negli interventi successivi dei colleghi, è che, finalmente, dopo dieci anni, mettiamo fine ad un 'buco' legislativo che non aveva più senso. Anzi, veramente non l'aveva neanche dieci anni fa; si sarebbe dovuto provvedere subito, e invece si è aspettato.
Devo osservare che dei tentativi, anche nella precedente legislatura - e ancora prima, nel 1998 -, sono stati fatti ma non sono andati a buon fine. Speriamo dunque questa volta di raggiungere il risultato.
Quindi, il provvedimento è una risposta alla sentenza della Corte costituzionale del 1996.
Il secondo buon motivo è che noi stiamo parlando di mezzi di prova. Noi non parliamo solamente del DNA. Abbiamo ovviamente discusso del DNA perché i massmedia, perché la cronaca, ci offre più motivi di attenzione su questo tema, ma il provvedimento riguarda anche accertamenti medici. Facciamo l'esempio della radiografia, per citare l'accertamento più comune.
Se ci riferiamo comunque solamente al DNA, noi siamo di fronte a un mezzo di prova che è diventato sempre più preciso, offre sempre maggiori possibilità di accertamento di responsabilità, ma anche di proscioglimenti, di restituzione della libertà a chi colpevole non è.
È uno strumento che si affina giorno per giorno, e dovevamo assolutamente creare una struttura giuridica entro la quale muoversi per ottenere il massimo dell'efficacia dal punto di vista investigativo ma, proprio perché è diventato uno strumento così preciso, e qualche volta va oltre anche la legislazione vigente, che rispettasse i diritti individuali, i diritti soggettivi.
Il terzo motivo è che noi ci dovevamo mettere in sintonia con l'Europa, e non solo perché adesso tra poco discuteremo della polizia europea, di come coordinarla, di quali ne siano i compiti, di come fare a trasmettere da polizia a polizia, nei diversi paesi, i risultati di indagine.
La criminalità non si ferma davanti a una sbarra, e quindi è chiaro che avevamo la necessità di cominciare a mettere in piedi un sistema che ci tenesse in Europa. L'Europa stessa ci ha sollecitato più volte in questo senso, e ci avrebbe quindi chiesto in modo più drastico di provvedere.
Il quarto motivo, che non è l'ultimo, è che si è ricondotto tutto, a proposito delle perplessità di molti colleghi sulla tutela dei Pag. 27diritti individuali (alcune le ho anch'io), che sono stati una preoccupazione di questo provvedimento, si riconduce tutto alla decisione del magistrato, e ad un magistrato terzo. Questo, in un sistema come il nostro che spesso, da questo punto di vista, è un po', diciamo, facilone, rappresenta invece, mi pare, una linea di rigore che credo il Parlamento intenda seguire.
Ma tutto questo probabilmente non basterà a dare un esito positivo alla legislazione che ci accingiamo a varare nella finalità, secondo noi che abbiamo discusso in Commissione, di dare sia grande riassicurazione alla collettività, sia grandi opportunità investigative, se poi la giurisprudenza non saprà creare pesi e contrappesi, in quei passaggi, sottolineati anche dagli interventi di altri colleghi, nei quali, come dire, il diritto individuale può cedere alla esigenza, alla richiesta della collettività di accertamenti che siano i più diffusi possibili, che vadano ad indagare anche dove non c'è neanche un sospetto, ma c'è una possibilità.
Tutto ciò dipenderà molto dal giudice. Con questo rispondo anche alle obiezioni che alcuni colleghi hanno fatto.
Sono molto preoccupato quando si comincia a dire: quale sarà la struttura incaricata di fare ciò? A chi la affidiamo? È vero, c'è il problema di una struttura come quella del RIS di Parma che, in assenza di qualsiasi norma, fa quello che può. Essa ovviamente, dovendo cercare di assicurare il maggior numero di criminali alla giustizia, cerca di mettere insieme, nei fatti, una sorta di schedario, chiamiamolo così.
Tuttavia, sono sempre molto preoccupato in mancanza di una legge! In assenza della legge - che mi auguro sia varata al più presto (mi rassicura il fatto che, secondo il rappresentante del Governo, sarebbe già pronto un disegno di legge sulla banca dati) -, forse, sarebbe meglio imputare la responsabilità al magistrato. Il magistrato, assumendosi la responsabilità, dovrà rivelare i motivi per cui ha affidato un'indagine a quella struttura piuttosto che ad un'altra.
Rimane, tuttavia, un problema che non viene risolto dalla legge (bisogna riconoscerlo in previsione dell'istituzione della banca dati): in alcuni casi, dopo l'espletamento degli accertamenti, i reperti, che, secondo le disposizioni di legge, dovrebbero essere distrutti a cura del perito, non subiscono tale sorte per decisione del giudice. Mi chiedo, allora, dove li conserviamo! Non si tratta di reperti cartacei! È vero, vi è la traccia, il dischetto, ma il reperto in quanto tale dove verrà conservato (il giudice avrà dei motivi per disporne la conservazione)? Si avverte, pertanto, la necessità di istituire una banca dati che può avere anche questo scopo, con una sorta di sezione staccata nella quale si conserveranno i reperti che non fanno parte dello schedario generale, al quale attingere informazioni per verificare la compatibilità di dati in casi, per esempio, di delitti seriali. Ritengo che le disposizioni che stiamo per varare presentino un pericolo, nonostante tutte le barriere che sono state erette in difesa dei diritti individuali (il provvedimento in esame è molto attento alle garanzie individuali).
Il magistrato, così come le forze investigative di polizia, una volta varato tale provvedimento, non si potrà comportare come vuole! Tuttavia, ho un dubbio: se non si fa riferimento alla figura del sospettato, se si prevede la possibilità di effettuare i prelievi con le stesse modalità e con le stesse garanzie anche a coloro che non sono indiziati (per esempio, un testimone o addirittura la vittima), fin dove si può spingere l'accertamento? Vi saranno dei casi in cui - ci auguriamo che non accada - ci si spingerà molto oltre!
È anche vero (è una questione su cui il Parlamento dovrà porre molta attenzione, affrontandola in modo approfondito) che vi sono degli accertamenti che non riguardano imputati o indiziati e che diventano necessari ai fini della prova. Pensiamo solamente alle vittime delle violenze sessuali o ad alcuni reati che poi si sono rivelati delle truffe (mi riferisco ai cosiddetti miracoli o pseudomiracoli che sono stati smascherati). In questi casi, come si dispone l'accertamento, se non vi è un Pag. 28imputato, ma solo il sospetto che vi sia qualcuno, che non si conosce, che abbia perpetrato la truffa?
Forse, bisognerebbe intervenire sul testo, con una formulazione più precisa che non metta sullo stesso piano il sospettato e il terzo, sul quale, comunque, si effettuano degli accertamenti solo ai fini della ricerca della prova.
Ad esempio, a proposito di questa equiparazione, secondo la legge i non indagati possono essere assistiti da persona di fiducia, ma cosa significa questa espressione? Si tratta di un perito che, tuttavia, non è tale ai fini processuali, ma è solo un accompagnatore?
Non è un avvocato ai fini processuali perché non è indiziato e non può essere assistito da un avvocato. Dunque, che cos'è questa figura? Ne abbiamo discusso in Commissione. Tuttavia, ci è sembrato di mantenere questa dicitura perché era - o almeno così ci è sembrato - un'ulteriore garanzia che veniva data a chi era sottoposto ad accertamento.
Faccio un'altra osservazione rispetto alla struttura del provvedimento in esame. Io credo che si sia andati un po' oltre, anche se, alla fine, ho condiviso il voto, dunque dal mio punto di vista va bene che la norma preveda un meccanismo per snellire la giustizia e velocizzarla. Tuttavia, capisco l'ergastolo, ma un minimo di tre anni per un reato che prevede questo tipo di accertamento così generalizzato, forse è eccessivo. Ovviamente, non voglio sottrarre alcun ladro alla possibilità di essere individuato ma, forse, abbiamo allargato troppo l'ambito della disposizione che prevede tale possibilità. Nulla di male: se il Parlamento lo riterrà, si possono fare delle correzioni in itinere e pertanto non c'è alcun problema.
In conclusione, io dico che questa è un buon provvedimento che ha cercato di contemperare diverse esigenze e la possibilità di indagare; inoltre, ha riportato il magistrato ad essere responsabile, offrendo maggiori garanzie ai cittadini. Tuttavia, per noi è ancora un provvedimento monco, in quanto manca di una parte importantissima che risolverebbe molti dei quesiti che io ho posto e dei quali - lo ripeto ancora - in Commissione abbiamo lungamente discusso. Senza la banca dati e senza la possibilità di un intervento serio per conservare, quando è necessario, il reperto e distruggerlo, si corre il rischio che esso possa essere manipolato. Al riguardo sono accordo con il collega di Rifondazione Comunista, poiché quando non è necessario, è meglio che questi reperti si distruggano e non circolino, magari anche con referti legati ad essi. Ma se non miglioriamo questo provvedimento di legge, esso rimarrà monco. Lo stesso provvedimento di legge potrebbe sanare delle situazioni sin qui lasciate in quel «buco nero» della non legiferazione, dopo l'intervento della Corte costituzionale, ma potrebbe aprirne anche altre. Poiché abbiamo messo mano ad una materia molto delicata, credo che il Governo faccia bene ad intervenire subito per completare il quadro. Allora, forse, potremmo dire di avere sistemato un argomento in materia penale, soprattutto per la sensibilità che i cittadini hanno dimostrato nei confronti del problema dell'accertamento della responsabilità penale e quindi della punizione dei colpevoli. Inoltre, in questo modo, i cittadini sanno che i loro dati vengono conservati nel momento in cui arrivano davanti al magistrato per una situazione contingente e, pertanto, non debbono temere.
Io credo che questo sia l'obiettivo che ci dobbiamo prefiggere. Se il Governo ci manderà il testo, dobbiamo esaminarlo al più presto per non lasciare monca la nostra legislazione.
PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale statale Aldo Moro di Trani, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).
È iscritto a parlare l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come è stato fatto presente precedentemente dai colleghi Crapolicchio, Costa, Farina e Gambescia, è dal Pag. 29lontano 9 luglio 1996 che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che, comunque, incidono sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o dei terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge. Il giudice delle leggi, cioè la Corte costituzionale, afferma che nessun rilievo peritale di questo genere potrà essere disposto dal giudice fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possano essere disposte ai fini processuali, nonché a precisare i casi e i modi in cui le stesse possono essere adottate.
Si trattava e si tratta di una sollecitazione importante, perché effettuata nei confronti del legislatore affinché lo stesso intervenisse con una nuova disciplina positiva in grado di superare le obiezioni opportunamente mosse dalla Corte. Tuttavia, signor Presidente, signor rappresentante del Governo e colleghi, sono ormai trascorsi dieci anni dalla pronuncia di questa decisione così importante della Corte costituzionale. Alleanza Nazionale non può che essere soddisfatta dell'iniziativa legislativa volta ad introdurre in via organica le disposizioni in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale, ma nello stesso tempo non può non sottolineare l'enorme lasso di tempo trascorso, che, purtroppo, non torna ad onore del legislatore. Infatti, la Corte ha interpretato la corretta adozione di una normativa che incide anche sulla libertà personale di tutti noi e non è tollerabile che si aspettino dieci anni per porvi rimedio. Comunque, il meglio è nemico del bene e, quindi, per ora accontentiamoci del fatto che si stia per varare la proposta di legge atto Camera n. 782. Alleanza Nazionale è soddisfatta del provvedimento di legge in esame - il quale dimostra che, quando c'è concordia, il legislatore legifera - ed evidenzia una serie di ragioni che vale la pena sottolineare.
La prima riguarda il fatto che la proposta da cui è partito il confronto parlamentare sul tema in esame appartiene proprio a quel patrimonio di idee che il gruppo di Alleanza Nazionale ha proficuamente espresso in più occasioni e, soprattutto, quando vengono in gioco questioni che richiedono un bilanciamento - per onestà intellettuale devo dire assai difficile - tra esigenze, da una parte, di giustizia e, dall'altra, di tutela dei diritti di libertà dei cittadini. È il fulcro su cui si sono precedentemente soffermati il relatore e il collega Gambescia.
La seconda ragione di soddisfazione può essere individuata nell'adempimento che la Camera si accinge a compiere dopo l'invito rivolto al legislatore dalla sentenza plurimenzionata da tutti.
Si tratta di un invito importante, perché relativo all'esigenza di offrire alla magistratura uno strumento aggiornato, con il quale rendere ancora più efficace l'azione di contrasto alla criminalità e, ancor prima, favorire ulteriormente l'accertamento della verità.
Un terzo motivo di favore va ravvisato, bisogna dirlo, nel lavoro svolto dalla Commissione Giustizia della Camera e nel lavoro svolto in particolare dal relatore. Non era e non è facile affrontare argomenti di questo tipo. Pertanto va dato atto del lavoro svolto, anche perché sono accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale e quindi occorre tutelare quel right to privacy, quel diritto alla riservatezza, quel diritto alla tutela dei dati personali, del quale tutti noi, grazie al precetto costituzionale, usufruiamo e godiamo.
Un'enfatizzazione eccessiva delle finalità processuali delle nuove disposizioni avrebbe potuto incidere in misura poco appropriata sui diritti individuali e nello stesso tempo una limitazione diretta ad elencare pedissequamente gli accertamenti ammissibili avrebbe rischiato di pregiudicare strumenti ed iniziative, che, grazie ai processi tecnologici ed allo sviluppo della Pag. 30scienza, possono contribuire all'azione certo non facile, bisogna riconoscerlo, che spetta alla nostra magistratura. Verremmo meno però a un dovere di serietà se non ricordassimo - bisogna avere memoria lunga - che il dibattito svolto nella XIV legislatura è servito da guida importante al lavoro che è stato svolto in modo molto serio ed approfondito, ripeto, in Commissione. Per comprendere l'importanza del risultato, che potrà essere raggiunto con il voto della Camera e con quello del Senato - da ex senatore me lo auguro -, è sufficiente riferirsi al rilievo che il test del DNA ha assunto nell'ambito di importanti indagini. Ne parlavo proprio adesso con il collega Ulivi: ormai il test del DNA è qualcosa del quale si sono impadroniti tutti quanti, è diventato un argomento di conversazione, grazie anche all'importanza che i media hanno attribuito a questo specifico fatto di rilevanza scientifica, che può essere utile per le indagini e che qualche decennio, non esistendo, non poteva invece essere usato.
È notorio che alcune inchieste relative ad alcuni efferati delitti - li vediamo sui giornali, non è il caso di ricordarli - sono state riaperte, perché grazie alle nuove tecnologie la magistratura correttamente continua ad indagare e ciò proprio per consentire l'utilizzo di moderne tecniche di analisi su reperti raccolti e risalenti anche a diverso tempo addietro.
L'individuazione del DNA su quella che chiamiamo la scena del crimine o sulle vittime dei reati non avrebbe senso però in assenza di una contestuale disciplina che, attraverso l'accertamento previsto dalla proposta di legge di cui stiamo parlando, ne permettesse il confronto con l'indagato. Si tratta in verità del caso più evidente, quello dell'accertamento della verità attraverso l'esame dei campioni del DNA. A ben riflettere, l'accertamento in questione però può rilevarsi - questo forse è un argomento che sfugge al grande pubblico - non solo a fini di colpevolezza. Mi diceva, per la sua esperienza, il collega Ulivi, che quello del DNA è un test formidabile anche e soprattutto, essendo una mappa genetica, per scagionare colui che eventualmente sia stato ingiustamente indagato, quindi le persone innocenti.
Si dimostra così la necessità di questa modifica del nostro codice di procedura penale, perché troveranno così risposta quei problemi nell'ambito di quelle attività peritali che si affiancano all'attività del giudice, e che costituiscono un valido ausilio per le determinazioni in merito all'esercizio dell'azione penale.
Quanto all'articolato del provvedimento, si possono ricordare alcuni aspetti significativi; intanto, la determinazione delle fattispecie nei confronti delle quali è possibile ricorrere all'accertamento tecnico, anche in assenza del consenso da parte dell'interessato. Questa determinazione si è attestata su una soglia delimitata che, ovviamente, esclude un ricorso generalizzato a tale strumento. Certamente (lo constateremo nel corso dei lavori dell'Assemblea), potremmo discutere sull'individuazione della soglia, ma il principio accolto dalla Commissione rappresenta il giusto equilibrio, quell'equilibrio che, come hanno detto i colleghi e il relatore, è volto a bilanciare gli interessi in gioco e, come tale, personalmente e come gruppo, lo condividiamo in toto.
Non va dimenticato, tra l'altro, che non solo i diritti della persona, ma anche la complessità e i costi di alcune operazioni peritali, sconsigliano un utilizzo delle indagini per reati di modesto allarme sociale (per fare un parallelo con le intercettazioni telefoniche, il rapporto costo-benefici sarebbe tale da sconsigliare - in effetti, il legislatore lo prevede - le intercettazioni in alcuni casi; così come le indagini sul DNA per reati bagatellari sono da sconsigliare del tutto).
Un secondo presupposto è stato indicato nell'assoluta indispensabilità per la prova dei fatti che l'accertamento deve rivestire e che impone al magistrato una valutazione certo non superficiale, prima di sacrificare la libertà della persona coinvolta. Nello stesso senso va la disciplina del provvedimento con cui il giudice dispone la perizia, l'attenzione che la norma attribuisce al divieto di operazioni vietate Pag. 31o che mettano in pericolo la vita o la salute delle persone o, ancora, l'attenzione per la dignità della persona stessa. Così è per il diritto di difesa, che viene assicurato attraverso la nullità specifica dell'atto, qualora esso sia avvenuto in assenza del difensore.
Concordo con le perplessità espresse dal collega Gambescia, quando parlava di una persona che assisteva, senza capire bene (e chi vi parla in questo momento ancora non ha compreso) che qualifica rivestisse la persona di fiducia.
Altrettanta rilevanza assume poi la previsione circa la possibilità che l'accertamento sia disposto, ovviamente ricorrendo le condizioni di legge, su persone diverse dall'indagato o dall'imputato, ma anche in tal caso con le opportune garanzie. Ulteriori disposizioni regolano sotto il profilo processuale il ruolo del pubblico ministero nei casi di urgenza e la successiva convalida da parte dei giudici che sono cosa ben diversa dai pubblici ministeri. Lo sappiamo: il giudice è terzo e il pubblico amministrare è una parte processuale.
Quindi, come si può vedere, lo sforzo del relatore e della Commissione ha permesso di delineare, di disegnare e di preparare una riforma organica, ben inserita nel codice di rito, e completata dalla casistica riferita agli accertamenti sulle persone incapaci e dagli ulteriori accorgimenti in ordine al verbale delle operazioni e alla distruzione dei campioni biologici.
Resta da dire - e mi avvio alla conclusione, signor Presidente - di un unica residua questione che la proposta di legge dell'onorevole Contento aveva sollevato su una specifica previsione relativa all'istituzione di una o più banche dati per la raccolta o la gestione di prelievi di materiale biologico finalizzati all'analisi e al confronto del DNA.
Si tratta di un aspetto tutt'altro che secondario, anche in considerazione di recenti iniziative assunte nei confronti di importanti uffici investigativi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La delicatezza di tali aspetti, del resto, è confermata da altri episodi che hanno registrato l'intervento della competente Autorità in campi rimasti riservati al magistrato inquirente (almeno sino ad oggi), come nel caso di stretta attualità - i colleghi della Commissione lo sanno meglio di me - riguardante le modalità di trasmissione dei dati relativi ai tabulati telefonici.
Il tempo, colleghi, è quindi maturo per cercare di mettere ordine ad un'acquisizione crescente di dati sensibili che permea necessariamente anche il procedimento penale.
Se è indubbia la piena legittimità delle iniziative volte ad accertare la verità o a individuare la responsabilità di alcuno in relazione al reato per cui si procede, riesce veramente difficile credere che la conservazione dei risultati possa sottrarsi a una specifica regolamentazione che ne disciplini l'archiviazione e l'utilizzo. Non serve insistere sui profili di delicatezza che involge, ad esempio, la conoscenza dell'identità genetica di una persona o il possibile utilizzo di informazioni del genere anche per scopi illeciti.
È ovvio che tutti noi siamo propensi a ritenere le strutture investigative e gli uffici giudiziari al di sopra di ogni sospetto per quanto concerne i trattamenti dei dati sensibili, ma ciò non è sufficiente per escludere l'esistenza del problema: quest'ultimo esiste ed è serio! Quali dati, infatti, possono essere conservati, con quali modalità, in base a quali presupposti? Sono interrogativi - e mi avvio alla conclusione - non più rinviabili, anche per ragioni di pubblica sicurezza.
Si immagini, ad esempio, la possibilità di disporre dei profili genetici di persone già condannate per confrontarli con i campioni biologici riscontrati nel corso delle indagini. Sulla base di quale provvedimento e da chi il trattamento del dato può essere svolto? E con quali garanzie per gli interessati? Come possiamo vedere, l'idea di poter accompagnare la nuova disciplina con l'istituzione e la regolamentazione delle banche dati in possesso dell'autorità pubblica era, è e rimarrà sempre coerente con le necessità di una giustizia moderna, efficiente, ma sempre rispettosa dei diritti della persona.Pag. 32
Vi è, infine, un'ulteriore circostanza che rende urgente l'introduzione di una disciplina sulla conservazione e il trattamento dei dati in questione. Mi riferisco - lo ha ricordato il collega che mi ha preceduto - alla collaborazione già esistente a livello europeo e internazionale. Altri paesi hanno già regolato questi aspetti; l'Italia non lo ha fatto.
Nel quadro dello scambio di informazioni volto a rendere più forti la lotta e il contrasto alla criminalità e al terrorismo (vediamo cosa succede in questi giorni: ormai il terrorismo è un problema internazionale) l'esigenza di poter contare sull'esistenza di un quadro normativo certo è improcrastinabile.
Lasciamo, quindi, agli atti di questo confronto parlamentare una richiesta rivolta al Governo - signor sottosegretario, ne prenda nota - affinché venga accelerata ogni iniziativa in tal senso (mi dicono che è pronta e ne prendo atto con soddisfazione). È necessario dare ordine e risposte a tali aspetti che non è stato possibile affrontare in questo contesto per la complessità della materia e per il rischio di ritardare l'esame della proposta di legge in discussione alla quale, per Alleanza Nazionale, l'onorevole Contento ha dato un contributo serio e approfondito.
D'altra parte - e concludo - non sarebbe stato opportuno rinviare la discussione su una proposta di legge che, grazie all'impegno del relatore e dell'intera Commissione, registrerà - ne sono sicuro - un largo consenso. Questo è certamente l'auspicio del gruppo di Alleanza Nazionale (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Balducci. Ne ha facoltà.
PAOLA BALDUCCI. Illustre Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la proposta di legge sulla quale oggi si apre la discussione riguarda, come è già stato rilevato dai colleghi che mi hanno preceduto, una materia particolarmente delicata sia sotto il profilo tecnico e giuridico sia sotto quello dei beni e degli interessi coinvolti.
L'articolato in esame va infatti a disciplinare le modalità e le garanzie con le quali potranno essere eseguiti sulla persona gli accertamenti tecnici suscettibili di limitare, o comunque di invadere, la sfera della libertà personale dei cittadini che sono a diverso titolo coinvolti in un procedimento penale. Si tratta di una normativa - e questo è già stato detto più volte dai colleghi - che deve tener conto delle disposizioni costituzionali in tema di libertà personale, come pure dei principi affermati dalla Consulta nella nota sentenza n. 238 del 1996.
La Corte costituzionale, quasi undici anni fa, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui consentiva che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, potesse disporre misure idonee a incidere sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato, di terzi, al di fuori dei casi e dei modi specificatamente previsti dalla legge. In quella pronuncia, la Corte evidenziò che, in una materia sottoposta alla duplice garanzia della riserva di legge e di quella di giurisdizione, il legislatore dovesse necessariamente tipizzare i casi e i modi attraverso i quali la libertà personale potesse venire legittimamente compressa.
In questi anni è rimasta una lacuna legislativa che si profilava assai grave perché, da un lato, finiva per frustrare le esigenze della ricerca della prova nell'ambito di un procedimento penale e, dall'altro, rischiava di mettere a repentaglio i diritti di libertà della persona, a causa della mancanza di un quadro giuridico certo.
Altro aspetto che è stato evidenziato in maniera egregia dai colleghi che mi hanno preceduto è che, dopo dieci anni, finalmente si compie un tentativo per adeguarci alla normativa europea. L'Italia, come tutti sappiamo, viene sempre più penalizzata per quanto riguarda il mancato adeguamento alla normativa europea.
Presso la Commissione giustizia si è lavorato tanto e i problemi sono stati innumerevoli. Devo qui dare atto al relatore del grande sforzo e del lavoro di Pag. 33sintesi da lui compiuto per la ricostruzione di una normativa intorno ad una proposta di legge che giaceva da molti anni in Parlamento, e mi fa piacere che un collega dell'opposizione abbia osservato come finalmente si stia arrivando in dirittura d'arrivo (ma dieci anni sono tanti e probabilmente questo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere prima anche nella passata legislatura).
Credo che siamo tutti d'accordo (al riguardo oggi ho ascoltato le parole dei colleghi che mi hanno preceduto) sul fatto che, rispetto all'argomento in esame, vi è sempre l'annoso, noto, delicatissimo problema, già riscontrato in materia di intercettazioni, che tanto ci hanno occupato e preoccupato, del rapporto tra libertà e autorità: dove si toccano questi limiti e questo discrimine, le scelte legislative diventano sempre molto difficili. Da un lato, vi è il concetto di autorità e quindi l'esigenza della speditezza delle indagini e, più che dell'accertamento della verità, della individuazione dei mezzi di prova che possono portare ad una sentenza; dall'altro, vi è il diritto inviolabile della libertà personale che, nel caso che ci occupa, è tutelato dall'articolo 13 della Costituzione e rispetto al quale il legislatore prevede una duplice riserva (di legge e di giurisdizione) nonché, aspetto cui farò riferimento tra poco, anche l'indicazione tipizzata e tassativa dei casi e dei modi nei quali può essere limitata la libertà personale.
Abbiamo fatto dei passi in avanti, perché il tema era delicatissimo. Non voglio ripetere le osservazioni puntuali e precise fatte dal collega Gambescia, ma anche da tutti gli altri colleghi intervenuti, dall'onorevole Farina allo stesso relatore, il quale, nonostante il grande sforzo che ha dovuto compiere per adempiere al suo mandato di relatore di una proposta di legge che da tanto tempo giaceva in Parlamento, ha espresso talune perplessità sul testo. Noi crediamo che, alla fine, quello in esame sia un testo molto importante e forte, rispetto al quale siamo sicuramente disponibili ad apportare qualche modifica in sede di dibattito parlamentare.
Quali sono state le modifiche apportate, con riferimento alle quali siamo veramente grati al relatore per il lavoro svolto? La prima è la previsione di un illecito finalizzato a reprimere penalmente il rifiuto di collaborazione all'esecuzione dell'atto e la seconda, sulla quale vorrei esprimere qualche perplessità, è relativa alla disposizione che prevedeva l'istituzione di apposite banche dati per la raccolta e la gestione del materiale biologico così prelevato.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, ritenevamo necessario rinviare ogni decisione concernente l'opportunità, nonché le modalità ed i fini dell'istituzione di un'eventuale banca dati del DNA ad una legge ad hoc, trattandosi di una materia troppo delicata per poter essere trattata nel presente provvedimento, dal momento che, come tutti sappiamo, riguarda la privacy dei cittadini, il diritto alla riservatezza, anche in rapporto ai dati sensibili. Peraltro, siamo in attesa di un disegno di legge governativo e riteniamo positivo armonizzare tutti i nostri sforzi, sia della Camera sia del Governo, per fare in modo che, in questa legislatura, si possano finalmente varare leggi utili, efficienti e funzionali.
Sempre per quanto attiene alla banca dati del DNA, vi sono anche perplessità per la scelta intrapresa di rinviare ad una normativa. Vorrei che questa osservazione rimanesse agli atti: la scelta che abbiamo voluto, riguardo alla distruzione dei campioni, determina peraltro alcune problematiche, ma intendo precisare che, per così dire, non ci siamo nascosti dietro un dito, anche perché, molto spesso, il problema si pone anche a tutela dell'indagato; faccio degli esempi: nel caso di riapertura delle indagini ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale, di revoca della sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 434, di richiesta di revisione della sentenza di condanna o anche nell'ipotesi in cui sopraggiungano nuove tecniche di indagine sul materiale biologico più sofisticate e precise e non sia possibile procedere ad un nuovo prelievo. Comunque, la soluzione adottata di assegnare il Pag. 34compito di una rimodulazione e di una riformulazione al disegno di legge governativo, che dovrà essere coordinato con l'intervento della Camera, ci è parsa sicuramente la soluzione più ragionevole. Insisto e ribadisco nuovamente che, quando si parla di rapporti fra autorità e libertà, ogni scelta è sempre difficile e pone soluzioni che possono essere viste da differenti visuali.
Avviandomi alla conclusione, anche perché i colleghi che mi hanno preceduto hanno affrontato l'argomento in tutte le sue dinamiche, vorrei accennare al tema dell'efficienza procedimentale. Rivolgendo ancora una volta i complimenti al relatore per il lavoro svolto, rilevo che l'articolato non riguarda solo l'efficienza procedimentale, ma salvaguarda anche, in via di principio, il diritto alla vita, all'integrità fisica e alla salute della persona o del nascituro e tiene in debito conto l'esigenza di rispettare la dignità e il pudore di coloro che sono sottoposti a tali accertamenti.
Considerata la complessità del tema, non ci possiamo tuttavia nascondere che, come è già stato sottolineato dai colleghi, alcune parti di questo provvedimento potranno eventualmente essere migliorate. C'è soprattutto il problema di limitare i casi nei quali potrà essere eseguito l'accertamento. La norma in questione, l'articolo 224-bis del codice di procedura penale, fa espresso richiamo al prelievo di capelli, peli o mucosa del cavo orale, ma rinvia, poi, alla nozione residuale di accertamenti medici.
Con riguardo a tale ultimo concetto, se è vero che la proposta di legge doveva necessariamente utilizzare una clausola aperta, in modo da dare accesso alle nuove e diverse tipologie di accertamento, che non sono suscettibili di una predeterminazione legislativa, è anche vero che tale norma dovrà essere interpretata dal giudice nella sua giusta dimensione costituzionale e, quindi, in maniera restrittiva, pena un pericoloso slabbramento della norma in senso di un'eventuale violazione dell'articolo 13 della Costituzione.
Va infatti rammentato che, se la persona che deve sottoporsi all'accertamento peritale non compare, il giudice potrà disporre il suo accompagnamento e prevedere, in caso di rifiuto, che gli accertamenti vengano disposti coattivamente. Vero è che l'uso di mezzi di mezzi di coercizione fisica deve essere ridotto al minino e che è consentito solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'atto, ma non bisogna mai dimenticare che qui vengono in considerazione accertamenti sanitari a volte particolarmente delicati. Quando viene in considerazione la sfera intima della persona, a mio avviso, occorre tenere conto delle particolari sensibilità di ognuno, il che impone al legislatore di essere cauto e scrupoloso nel predeterminare i casi ed i modi in cui consentire tale invasione nella sfera privata e nella dignità dell'individuo e al giudice di farsi carico di una particolare sensibilità nel decidere.
Faccio mie le osservazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, osservazioni che, secondo me, sono volte a migliorare un testo che è assolutamente positivo ed importante in quanto fissa una pietra miliare in questo vuoto legislativo che attendeva una riforma da dieci anni.
È evidente che il rapporto tra autorità e libertà comporta sempre la necessità di un accorto bilanciamento tra gli interessi in gioco e che ciò impone al legislatore di non abbassare mai la guardia di fronte al pericolo di intollerabili sconfinamenti nella sfera privata dei cittadini. La Costituzione è il faro che deve guidare l'attività legislativa e l'interpretazione, le quali, è bene ribadirlo, si devono sempre muovere nel quadro delle garanzie costituzionali e non devono mai sconfinare oltre i limiti consentiti dall'ordinamento (Applausi dei deputati dei gruppi Verdi, L'Ulivo e Italia dei Valori).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Capotosti. Ne ha facoltà.
GINO CAPOTOSTI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, coloro che mi Pag. 35hanno preceduto hanno ampiamente interloquito in ordine al noto pronunciamento della Corte costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996, ai rapporti di bilanciamento che necessariamente stanno tra la sentenza accennata e l'articolo 13 della Costituzione, ma anche tutte le altre disposizioni costituzionali, superiori nel rango rispetto alle leggi ordinarie, che trattano della tutela dei diritti di libertà. Questi ultimi fanno parte dei cosiddetti diritti indisponibili e necessariamente ci impongono una riflessione ulteriore nel momento in cui ci accingiamo a legiferare, una riflessione che deve però essere rapportata alle problematiche attuali. È vero che noi viviamo oggi, nel terzo millennio, un tempo più veloce rispetto al passato che quotidianamente ci pone esigenze diverse e nuove, ma è altrettanto vero che è nostro dovere dare risposte alle nuove sollecitazioni e, quindi, mettere in condizione la magistratura e anche gli investigatori di operare celermente nell'interesse superiore dei cittadini.
Si potrebbe aprire un dibattito ampio su quella che io definisco - rifacendomi ad un noto trattato del professor Verde - strana tendenza del diritto italiano e della giurisprudenza a fissare il livello di garanzia sempre al massimo anziché al minimo. Una tendenza alla dilatazione che poi, nelle sue interpretazioni abnormi, produce effetti processuali che hanno risultati dilatori e mettono il nostro paese in condizioni di essere sanzionato dalle autorità europee. Non essendo questo il tema in discussione oggi, mi limito semplicemente ad accennarlo in breve in quanto dovremmo tenerlo presente nel momento in cui trattiamo queste dinamiche.
Credo che il testo elaborato dalla Commissione sia equilibrato e metta finalmente la magistratura e gli investigatori nelle condizioni di accertare la verità, laddove non vi siano altre possibilità, con tecniche, seppure limitatamente, invasive. La forma processuale è ciò che dà la misura della garanzia e quindi la possibilità di esperire la riserva di incidente probatorio oltre la prassi - mi riferisco all'articolo 360 del codice di procedura penale - di procedere per incidente probatorio segna la misura di garanzia minima che certamente può far stare tranquilli tutti i colleghi che prima hanno mosso qualche riserva sul punto.
In particolare, mi dispiace che non sia presente, in questo momento, l'onorevole Costa, il quale ha fatto riferimento, in precedenza, alla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni. Al riguardo, ricordo che i requisiti di gravità, precisione e concordanza sono tipicamente disciplinati dal codice civile e dal codice di procedura civile e che le presunzioni sono oggetto di una disciplina diversa nel codice di procedura penale.
È chiaro che dobbiamo tenere conto dell'esigenza della persona offesa dal reato, la quale si accinge a costituirsi parte civile, e dell'esigenza della giustizia in generale, dell'esigenza di reprimere e punire una condotta che ha violato l'ordinamento: non sostengo che questa sia superiore, ma ritengo che essa vada coordinata e bilanciata con quelle che possono essere considerate misure coercitive minime.
Quindi, recepiamo un orientamento già ampiamente sperimentato nel mondo anglosassone (che tante volte ci piace citare ed indicare ad esempio), il quale conosce, tuttavia, una disciplina della materia che è molto più invasiva rispetto a quella che i progetti di legge in esame propongono di introdurre nel nostro ordinamento.
Ritengo che, di fronte alle iniziative legislative in esame, possiamo spezzare una lancia, come si suole dire, in favore della Commissione e del Governo. In primo luogo, va rimarcato che, in materia di giustizia, questo Governo sta procedendo speditamente (mi riferisco, in particolare, alla legge di modifica dell'ordinamento giudiziario ed al decreto sulle intercettazioni, ma molte altre iniziative andrebbero ricordate).
La Commissione ha saputo trovare in un contraddittorio onesto e leale un punto di equilibrio che ha permesso di recuperare la funzione del Parlamento. Per questo, desidero ringraziare il relatore e tutti i colleghi.Pag. 36
Un'ultima considerazione riguarda la banca dati. Credo che possa essere condivisa da tutta l'Assemblea la riflessione che ci ha indotto a demandare ad un diverso progetto di legge, in un'ottica garantistica, l'istituzione di un'apposita banca dati. Finalmente, nel terzo millennio, si potrà cominciare a disciplinare le modalità di conservazione di dati che, talvolta, è necessario considerare (fermo restando il mio apprezzamento per l'immediata cancellazione nell'ambito del singolo procedimento penale, come in qualche modo prevede il testo in esame).
Il gruppo dei Popolari-Udeur si esprime più che favorevolmente sul provvedimento in esame e lo sosterrà. Si tratta di un inizio: quando discuteremo il provvedimento riguardante la banca dati, avremo modo di completare l'insieme in maniera più rispondente alle necessità della società civile.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 782-A)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Palomba.
FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, spenderò pochissime parole, ovviamente non per i presenti, perché le considerazioni svolte meritano obiettivamente alcune precisazioni.
Il testo all'esame dell'Assemblea risponde alle esigenze della riserva di legge e della riserva di giurisdizione posta dalla Corte costituzionale nel momento in cui ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell'articolo 224 del codice di procedura penale. È rispettata la riserva di legge perché stiamo approvando una legge proprio per disciplinare i casi previsti dall'articolo 13. È rispettata la riserva di giurisdizione nel senso che, trattandosi di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale, è previsto che solo la giurisdizione con determinate garanzie - puntigliosamente esplicitate all'interno del testo - possa disporre gli accertamenti medesimi e, di conseguenza, comprimere in qualche modo la libertà personale.
Nel ringraziare i colleghi che hanno espresso ringraziamento od apprezzamento per il relatore, che estendo a tutti i componenti della Commissione per il positivo lavoro svolto, desidero replicare in merito a tre punti importanti.
Il primo è quello cui ha fatto esplicito riferimento il collega Gambescia, il quale, quando si è soffermato sulla tipologia dei reati, si è posto il problema se sia troppo bassa, per la praticabilità dell'accertamento peritale, la soglia di tre anni di pena edittale minima. Vorrei rassicurare l'onorevole Gambescia, perché i reati puniti con pena edittale minima di tre anni sono quelli più gravi (ad esempio, rapina, rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione). Il sequestro di persona semplice è punito con una pena edittale da sei mesi a 8 anni e, nell'ipotesi aggravata, è punito con pena edittale minima di un anno. Quindi, il sequestro di persona semplice non rientra tra le tipologie di reati che possono richiedere questo accertamento peritale. Siamo stati estremamente prudenti nel prevedere le tipologie di reati di particolare gravità per i quali è possibile procedere a questi accertamenti.
Vorrei ricordare che l'ipotesi che ha dato origine all'intervento della Corte costituzionale, vale a dire la questione della Madonnina che trasudava sangue a Civitavecchia, non rientrerebbe tra le tipologie di reato per le quali è possibile disporre questi accertamenti. Infatti, la truffa è punita con una pena minima di sei mesi o di un anno se aggravata e l'abuso della credulità popolare prevede una pena minima ancora minore. Quindi, siamo stati giustamente garantisti nel restringere l'arco di reati per i quali può essere applicato questo particolare tipo di indagine.
Per quanto riguarda le persone non indagate, siccome abbiamo previsto l'indispensabilità dell'accertamento ai fini del raggiungimento della verità, è evidente che può essere necessario procedere a tali accertamenti anche rispetto a tali persone. Ad esempio, nel caso in cui nei confronti di una persona indagata vengano trovati capelli, tracce di saliva o di altri liquidi biologici, occorre verificare se queste tracce siano riferibili alla persona offesa. Nel caso subisca minacce, se la persona offesa volesse sottrarsi a tale accertamento, è assolutamente indispensabile procedere all'accertamento per affermare la verità, che dunque dovrà essere disposto anche se con tutte le garanzie del caso.
Infine, in ordine al mantenimento o alla distruzione dei reperti, vorrei sottolineare l'importanza della loro distruzione. Infatti, alla banca dati potrà essere conferito - a seconda del testo che si adotterà - sia il materiale biologico, sia i risultati degli accertamenti tecnici su tale materiale.
In ogni caso, vorrei sdrammatizzare la questione, poiché si tratta, comunque, di accertamenti che sono ampiamente ripetibili, salvo che si verifichi la morte della persona in questione...
PAOLA BALDUCCI. O la fuga...!
FEDERICO PALOMBA, Relatore. Anche in detta circostanza, il prelievo sul cadavere dà i medesimi risultati. La fuga, come segnalato dalla collega, è un'ipotesi sempre praticabile, ma ad essa non possiamo rispondere con interventi di carattere eccezionale.
Ringrazio lei, signor Presidente, nonché tutti coloro che sono intervenuti nell'ambito dell'odierna discussione. Penso che il Comitato dei nove potrà farsi carico di proporre eventuali aggiustamenti del testo che sono stati indicati, anche se ritengo, come peraltro sottolineato da tutti gli intervenuti, che il provvedimento sia ampiamente soddisfacente. Di ciò ringrazio anche il Governo, al quale il relatore, nel predisporre il testo base, si è ampiamente richiamato (Applausi dei deputati dei gruppi Italia dei Valori e Verdi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Sta bene.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.