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Si riprende la discussione.
(Esame degli articoli - A.C. 1638-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.
Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (Vedi l'allegato A - A.C. 1638 sezione 1 e 2).
Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, e 89 del regolamento, le seguenti proposte emendative, non previamente presentate in Commissione: Mario Pepe 16.040, volto a introdurre l'articolo 329-bis del codice di procedura penale, recante divieto di pubblicazione e diffusione suiPag. 17mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari (tale articolo aggiuntivo presenta un contenuto analogo ad una proposta di legge dello stesso presentatore, A.C. 1006, che non è stata abbinata nel corso dell'esame in sede referente); Craxi 21.41, limitatamente alla lettera 0a, che interviene sull'articolo 326 del codice penale, norma non interessata dal provvedimento in esame e avente carattere generale rispetto all'articolo 379-bis (rivelazione illecita di segreti inerenti ad un procedimento penale), in materia di rivelazione di segreto d'ufficio. La parte ammissibile dell'emendamento deve intendersi ricollocata, ai fini della votazione, dopo l'emendamento Buemi 21.45, e prima della votazione dell'articolo 21.
(Esame dell'articolo 1 - A.C. 1638-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1638 sezione 3).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Anastasia Craxi. Ne ha facoltà.
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi oggi stiamo affrontando, con un piccolo stock di disegni di legge e una sequela di emendamenti, un problema che ha raggiunto dimensioni gigantesche, perché, ormai da tempo, le intercettazioni hanno dato vita ad uno scandalo di proporzioni enormi, tutto italiano.
La stessa quantità degli emendamenti e dei provvedimenti presentati dal Governo dimostra quanto incerte e confuse siano le idee che presiedono l'attività ministeriale e quanto siano forti le spinte dei magistrati e degli editori. I magistrati non vogliono saperne né di limitare l'autorizzazione delle intercettazioni, né di distruggere documenti palesemente illegittimi. I giornali vogliono avere il potere di continuare a distruggere l'onore delle persone per vendere più copie o, peggio, per diffamare gli avversari, siano essi politici o economici.
Il ministro Mastella ha fornito, tempo fa, notizie clamorose sulle intercettazioni: più di 300 milioni di euro sono stati spesi in un solo anno; ore, settimane, mesi e anni di registrazioni!
Ormai intercettano tutti: procure, Carabinieri, Polizia, Finanza, servizi segreti civili e militari, imprese specializzate, concessionarie, appaltatrici, imitatrici e concorrenti degli organismi legali.
Tutto ciò non resta segreto o limitato ad uso di giustizia: tutto si rovescia e fa bella mostra di sé su una stampa che non rifugge dal pettegolezzo, nemmeno quella specie di «mostro sacro» del Corriere della Sera!
Tutto ciò avviene oculatamente, sempre per colpire gli avversari con la più velenosa delle armi: la diffamazione.
Abbiamo toccato il tragico ed il comico: lo stritolamento dell'ex Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, ma anche la procura di Milano che intercetta i servizi segreti perché vuole mandare a casa l'intero gruppo dirigente del Sismi, o anche il pubblico ministero di Potenza Woodcock, che spende da solo più di sei milioni di euro di intercettazioni per farci sapere che il signor Savoia frequentava donne di facili costumi e che qualche valletta televisiva ha il «letto facile».
Sono intercettati indagati, indagandi e, soprattutto, persone che non sono indagate e che probabilmente non lo saranno mai.
A fronte di questo «grande orecchio» che fa degli italiani un popolo di sorvegliati, l'idea che esista in Italia un Garante per la privacy fa addirittura sorridere.
Tutto ciò richiederebbe, magari, un solo provvedimento, ma chiaro e drastico, cominciando dalla limitazione e dalla verifica delle autorizzazioni chieste dalle procure. Ma, passiamo alle miserie dei provvedimenti che abbiamo davanti.
Alla fine dello scorso anno fu approvato il decreto-legge Mastella, segnatamente in materia di intercettazioni acquisite illecitamente ed illecitamente diffuse. In quella sede fu approvato un ordine delPag. 18giorno che impegnava il Governo a disporre una nuova disciplina anche per le altre intercettazioni, ossia per quelle legali e pubblicate illegalmente.
Il testo al nostro esame, licenziato dalla Commissione giustizia, prevede l'introduzione di varie novelle sia del codice penale, sia di quello di rito, nonché modifica la recente legge sopra citata in materia di intercettazioni illegali.
Secondo l'articolato sono vietate in modo assoluto la divulgazione e la pubblicazione di atti delle indagini contenute nel fascicolo del pubblico ministero, delle investigazioni difensive, delle conversazioni telefoniche o telematiche, anche se non più coperte da segreto, sino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero sino alla fine dell'udienza preliminare.
Il testo così formulato non consentirebbe di realizzare i suoi principali obiettivi. Le disposizioni governative non consentirebbero di limitare l'uso strumentale delle intercettazioni perché non sono previsti criteri valutativi delle opportunità di un'intercettazione neanche in fase di autorizzazione da parte del giudice, né consentirebbero di garantire la segretezza delle stesse perché i provvedimenti emessi in materia di misure cautelari possono essere pubblicati dopo che la persona sottoposta alle indagini - ovvero, il suo difensore - ne abbiano avuto conoscenza.
Basti pensare alla pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, che mette in serio pericolo la segretezza di una serie di atti d'indagine in quanto sovente sono inseriti in detti provvedimenti atti non connessi allo stesso provvedimento di custodia cautelare.
Tuttavia, ciò che colpisce negativamente nell'articolato del Governo è quello che manca: manca l'introduzione del reato a carico dell'editore che pubblica atti o documenti vietati; manca l'elevazione delle pene detentive e delle sanzioni a carico di chi pubblica arbitrariamente gli atti di un procedimento penale; mancano le correzioni di alcune modifiche procedurali; sono assenti modifiche al procedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione per un'effettiva parità tra accusa e difesa; è assente la modifica del provvedimento autorizzativo del pubblico ministero delle operazioni di ascolto che dovrebbero essere motivate a pena di nullità; è assente l'osservanza del principio della non colpevolezza fino all'esaurimento dei tre gradi di giudizio. Queste modifiche sono previste nella proposta di legge di cui sono prima firmataria.
Inoltre, nel disegno di legge del Governo e, più precisamente, all'articolo 22, nella norma che introduce gli illeciti per finalità giornalistiche sono stati eliminati importanti elementi sotto il profilo sanzionatorio, precedentemente previsti nel testo base del Governo. Per esempio, la sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'autore della violazione è stata eliminata, prevedendo solo la pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione che accerta l'illecito; è stata stralciata dal testo base anche la responsabilità del direttore o del vicedirettore per omesso controllo, opportuna riguardo soprattutto alle prescrizioni del Garante della privacy.
Esiste, quindi, una grave insufficienza nella sanzionabilità della pubblicazione di atti e documenti di un procedimento penale. Esistono anche lacune nelle sanzioni previste per le intercettazioni diffuse e pubblicate illegalmente, sia quelle formate illegalmente, sia quelle formate legalmente. Infatti, per quanto riguarda quelle raccolte illegalmente, il nuovo testo del Governo va a modificare il decreto Mastella in tema di intercettazioni anonime ed illegali laddove afferma che non possono essere acquisite né in alcun modo utilizzate. Il nuovo testo dell'articolo 4 in detta legge, infatti, prevede la richiesta a titolo di riparazione per la pubblicazione di atti o documenti relativi ad intercettazioni illecitamente formate ed acquisite.
Per quanto riguarda le intercettazioni legali? Un giornalista, aiutato da un magistrato che ha avuto l'autorizzazione del giudice, può decidere di distruggere, per sempre, intere famiglie con la pubblicazione di conversazioni private o, comunque, di atti d'indagine? Vogliamo lasciarePag. 19la situazione così com'è? Oppure, questa legge deve porre la parola fine, una volte per tutte, alle gogne mediatiche.
Se l'intento è quest'ultimo, è di chiara evidenza che sussistono preoccupanti lacune nell'impianto normativo in esame e - ribadisco nuovamente - soprattutto sotto il profilo della punibilità.
È necessario prevedere un deterrente alla commissione di reati che violano la privacy con la pubblicazione di documenti vietati o secretati e ciò è possibile solo attraverso appropriate pene pecuniarie principali - e non solo accessorie - nel codice penale, sanzioni amministrative nel codice della privacy, l'inasprimento delle pene detentive, già previste per coloro che pubblicano questi atti. È impensabile che questo disegno di legge preveda una remunerazione per chi esegue le intercettazioni e non preveda sufficienti sanzioni che puniscano chi pubblica atti vietati o secretati.
Concludo, onorevoli colleghi, con l'auspicio che, nel prosieguo dell'iter parlamentare, venga rivisto l'impianto normativo per renderlo più consono ai principi del giusto processo e, segnatamente, che venga riconsiderato il sistema delle sanzioni per la violazione del divieto di pubblicazione votando alcuni emendamenti. Ciò con particolare riguardo all'editore, in quanto - è perfino banale affermarlo - il bene giuridico del rispetto della privacy e dell'inviolabilità del segreto è ancora più importante del diritto di cronaca e, pertanto, dovrebbe essere salvaguardato con più appropriate sanzioni.
La questione della pubblicazione di atti, dossier, colloqui, telefonate è ormai un problema annoso che mina il nostro sistema democratico, come ha già sconquassato, con la sistematica pubblicazione di atti coperti dal segreto istruttorio, il nostro sistema politico. Il problema delle intercettazioni non riguarda solo la politica e i politici, ma interessa migliaia di famiglie, che sono state distrutte e non credono più nella nostra democrazia perché hanno visto la loro onorabilità messa in secondo piano rispetto al «tritacarne» del circuito indagine-pubblicazione-notizia. Non sprechiamo questa occasione, assumiamoci la responsabilità politica, propria di questa Assemblea, di mettere fine alle pratiche che negano l'esistenza della democrazia (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gelmini. Ne ha facoltà.
MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vita del paese è scossa ogni giorno di più da fatti di cronaca che mostrano con allarmante chiarezza quanto troppo spesso vengano violati i limiti dell'irrinunciabile diritto alla privacy...
PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi alla mia destra di fare silenzio perché sta parlando l'onorevole Gelmini.
Prego, prosegua pure.
MARIASTELLA GELMINI. «Bancopoli», «calciopoli», «vallettopoli», oltre che rappresentare macroscopiche falle e storture del sistema Italia, sono soprattutto patologiche manifestazioni di un sistema infetto dalla costante violazione del diritto di ognuno alla propria riservatezza, in nome di una non meglio delineata verità da dimostrare. Siamo schiavi di un sistema che, oramai, ha reso il sospetto e la diffidenza elementi costituenti della nostra vita sociale, di relazione, pubblica e privata; un sistema sempre di più sull'orlo del voyeurismo, in cui pubblico e privato si intersecano pericolosamente e in cui il gossip arriva addirittura a condizionare la vita politica del paese. Siamo arrivati al punto in cui ogni conversazione rischia di diventare indiscriminatamente un catalizzatore di sospetti e di veleni, in grado di rovinare reputazioni, rapporti familiari, vita sociale e professionale di tantissimi soggetti, spesso ingiustamente coinvolti. Tale sistema ha già lasciato sul campo numerose vittime, a volte innocenti, che si sono viste demolire la propria immagine pubblica, privata e professionale ben prima di arrivare ad una verità processuale.Pag. 20
Di fronte a questa situazione, il mondo politico non può e non deve restare inerte: ha il dovere di dare risposte e di trovare soluzioni. I recenti fatti di cronaca hanno posto sotto gli occhi di tutti la lacunosità dell'attuale quadro normativo in materia di intercettazioni. Certamente, non è cosa semplice elaborare un testo normativo che riesca a contemperare le legittime esigenze di indagine con l'effettività del diritto di difesa, di cronaca e di tutela della riservatezza. Spesso si è puntato il dito contro i giornalisti, evidenziando la mancanza di etica nello svolgimento del diritto di cronaca, peraltro costituzionalmente garantito. Questo è certamente un aspetto importante del problema, ma riteniamo che non si debba intervenire solo a valle, bensì anche e soprattutto a monte.
È evidente, quindi, che la strada migliore è quella di una maggiore responsabilizzazione nella disposizione delle intercettazioni, nel loro utilizzo e nella pubblicità degli stessi risultati, anche al fine di evitarne gli abusi. Il provvedimento in discussione ha affrontato, per la verità in modo abbastanza rinunciatario, alcuni nodi del fenomeno. Il disegno di legge innova certamente, ma senza migliorare in maniera chiara e decisa il quadro normativo in materia, proprio perché lascia non realizzati alcuni obiettivi che tale riforma si doveva prefiggere. Infatti, le nuove norme introdotte, per un verso, non limitano l'uso strumentale delle intercettazioni e, per l'altro, non riescono a garantire in maniera piena la segretezza delle stesse. Si pensi all'individuazione generica del procuratore della Repubblica quale responsabile dell'archivio riservato delle intercettazioni, archivio da istituire presso ogni procura.
Tale generica individuazione non specifica gli oneri della figura di responsabilità né sanziona in alcun modo l'inosservanza di tali oneri. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che pone certamente molti divieti condivisibili - questo è un punto a favore del disegno di legge - ma che inopportunamente elude il problema della sanzionabilità di determinati comportamenti. A ciò si aggiunga come sia stato tralasciato un ulteriore obiettivo che avrebbe dovuto avere tale provvedimento: l'eliminazione, o quanto meno il drastico contenimento, dell'uso strumentale delle intercettazioni. Sarebbe stato quindi opportuno prevedere degli strumenti in grado di consentire al GIP di valutare le imputazioni sulla base delle quali il pubblico ministero chiede l'autorizzazione per l'attività di intercettazione. Purtroppo sappiamo che accade frequentemente che tra le imputazioni ve ne sia una, inserita ad arte, relativa a determinati reati per i quali è prevista la possibilità di disporre le intercettazioni al solo fine di abusare di tale strumento laddove non sarebbe consentito fare.
Altro aspetto non risolto è quello relativo ai costi esorbitanti che l'abuso dello strumento intercettativo determina. Si pensi come l'Italia risulta essere, a detta dei funzionari del Ministero della giustizia, rispetto a Inghilterra, Francia e Spagna, il paese con gli oneri maggiori e di gran lunga maggiori per quanto riguarda i costi delle intercettazioni giudiziarie. Costi che ammontano, per il solo 2005, ad oltre 300 milioni di euro e che non possono che incidere pesantemente sui già fin troppo esigui fondi a disposizione dell'amministrazione della giustizia.
Proprio a partire da tali rilievi si è posto il problema della riduzione dei costi che, come detto, non è ancora risolto. Certamente, un primo passo potrebbe essere quello di imporre ai pubblici ministeri che richiedono tali misure un di più di onere di motivazione, costringendoli di fatto ad una maggiore attenzione al singolo caso oggetto di indagine. Tale elemento è stato, con qualche emendamento di questa parte politica, inserito nel testo in discussione. Non è stato, però, ancora risolto, come è stato detto poc'anzi, il problema del controllo - soprattutto gestionale e contabile - delle intercettazioni. Manca ancora uno strumento che consenta di controllare economicamente il flusso delle intercettazioni che viene disposto dalle singole procure, anche se rendere più attento e restrittivo l'uso dellePag. 21intercettazioni può certamente aiutare a massimizzare e meglio focalizzare l'utilizzo di tale strumento.
A questo proposito il gruppo di Forza Italia, fin dall'inizio attento alle incidenze economiche che ha avuto l'abuso delle intercettazioni sulle casse dello Stato, rivendica fortemente quegli emendamenti che correggono il provvedimento in tal senso; emendamenti che arrivano a prevedere finalmente un controllo contabile della Corte dei conti. È arrivato il momento di dire basta agli sprechi anche nell'amministrazione della giustizia.
È pertanto opportuno correggere il disegno di legge in esame al fine di scongiurare l'ennesimo caso di divieto senza sanzione e senza controllo. Non bisogna dimenticare che l'uso delle intercettazioni non dovrebbe essere considerato normale e routinario, bensì eccezionale laddove ci si trovi davvero in presenza di gravi indizi di reato e laddove l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.
A questi che dovrebbero essere i punti di riferimento della riforma, si aggiungono ulteriori pecche dell'attuale testo normativo. È sufficiente ricordare il problema del diritto di copia dei difensori non previsto relativamente alle conversazioni di cui non sia stata disposta l'acquisizione dal giudice. Il presente disegno di legge prevede la facoltà dei difensori di estrarre copia delle sole conversazioni acquisite e non di quelle non acquisite in base al giudizio del giudice. È lapalissiano come possa essere utile e rilevante ai fini difensivi la conoscenza delle conversazioni intercettate non rilevanti.
Tali rilievi evidenziano le falle di un provvedimento ancora largamente imperfetto, che è puntuale nell'elencazione dei divieti, ma che non ha il coraggio di prevedere le adeguate sanzioni. L'auspicio nostro è che la fase emendativa serva a colmare queste lacune e a conferire giusta efficacia ad un provvedimento importante come quello in discussione (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.
Chiedo ai colleghi di ridurre il brusio - talvolta, anche rumore -, che disturba l'oratore.
MARIO PEPE. Signor Presidente, vorrei augurarmi che l'Assemblea non perda di vista le ragioni che hanno ispirato il provvedimento in esame, accogliendo gli emendamenti dell'opposizione.
L'Italia, rispetto agli altri Stati, è il paese che effettua più intercettazioni telefoniche. D'altra parte, come negare la preziosità di questo strumento di indagine nella lotta contro la criminalità organizzata, in quella contro la mafia, nella lotta alla droga? Eppure l'Italia, rispetto agli altri Stati, è il paese dove questi reati rimangono, in percentuale, più impuniti. L'Italia è il paese che ha collezionato più condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, non solo per l'eccessiva durata dei processi, ma anche per le troppe assoluzioni in processi che non avrebbero dovuto mai iniziare. Eppure, oggi siamo qui a parlare di questo problema, dell'abuso che si fa delle intercettazioni telefoniche.
Intanto, nel paese è aumentato il clima di insicurezza, che riguarda non solo le persone ma i loro beni, insicurezza nell'esercizio delle attività professionali e di quelle produttive, soprattutto nelle zone del Mezzogiorno, che sono in preda alla malavita organizzata. È aumentato il clima di sfiducia dei cittadini nei confronti della giustizia al punto tale che spesso questi decidono di farne a meno. Come mai siamo giunti a questo?
Ricordo la voce dell'onorevole Finocchiaro in quest'aula: mancano le risorse - diceva -, mancano i cancellieri, mancano le fotocopiatrici. Eppure, presso la procura di Potenza si spendono 7.200 euro al giorno per sapere se la signorina Yespica è andata a letto con qualche politico di turno, per sapere se l'«ex re d'Italia» è uno sfruttatore di cocotte; un «ex re d'Italia» ammanettato, trascinato, condotto nel carcere di Potenza, sbeffeggiato, deriso perché caduto dal letto, da unaPag. 22branda poco reale! A proposito, l'«ex re d'Italia» è stato assolto, ma cosa importa: ormai il tribunale dell'opinione pubblica lo ha già condannato!
Signor Presidente, e che dire dei 7.200 euro al giorno? Negli ultimi tre anni sono state fatte intercettazioni tali che per ascoltarle ci vorrebbero 102 anni, e lo stesso sottosegretario Li Gotti si è scandalizzato quando ha saputo che le attrezzature utilizzate per le intercettazioni venivano affittate ad un prezzo dieci volte superiore al loro costo!
Sottosegretario, come già le avevo chiesto, quali criteri sono stati seguiti nelle gare di appalto per scegliere le ditte? Vorrei sapere se i magistrati sono tenuti a rispettare le regole degli appalti pubblici, oppure se il magistrato è legibus solutus, se cioè le leggi valgono solo per gli altri! E al riguardo invito a votare a favore dell'emendamento Pecorella che prevede un controllo più incisivo da parte della Corte dei conti, non per entrare nel merito delle intercettazioni ma per verificare se siano rispettate le regole degli appalti pubblici: il grosso delle spese, infatti, signori miei, non è legato alle intercettazioni ma alle trascrizioni e alle battiture a macchina, che vengono affidate agli amici degli amici, senza gara di appalto.
E mi avvio alla conclusione. È stato dichiarato inammissibile un emendamento che avrebbe davvero risolto gran parte dei problemi, quello volto a vietare la pubblicazione del nome del pubblico ministero sino alla chiusura delle indagini preliminari. In questo modo noi avremmo evitato la cosiddetta «giustizia spettacolo», avremmo evitato il divismo dei pubblici ministeri. Diceva l'onorevole Pisicchio: non sono giudici, sono showmen! Avremmo evitato che, in futuro, pubblici ministeri costruissero fortune politiche su tristi vicende umane, come è avvenuto in passato. Purtroppo, questo emendamento è stato dichiarato inammissibile, ma ne riproporrò il testo in una proposta di legge.
Mi avvio a concludere. Colleghi, approvate gli emendamenti dell'opposizione, non perdete di vista l'obiettivo che ha ispirato questo disegno di legge, altrimenti il cittadino resterà ancora indifeso di fronte a questo strumento di indagine. Altre persone innocenti saranno coinvolte. E quando si coinvolgono persone innocenti in un'inchiesta che non appartiene loro, il danno non si arreca alle persone, ma è ben più elevato perché riguarda la credibilità delle istituzioni democratiche (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello in discussione, a seguito dell'esame della Commissione, è un testo invocato da più parti, persino con qualche eccesso di ottimismo, come una sorta di toccasana rispetto agli inconvenienti dell'attuale disciplina delle intercettazioni telefoniche.
In sostanza, come ha osservato del resto anche il professor Vittorio Grevi, si tratta di un buon testo, che si sforza di risolvere alcuni dei problemi più spinosi della vigente disciplina delle intercettazioni autorizzate dal giudice. Un buon testo, sia pure, come ha osservato il professor Grevi, con qualche timidezza sul terreno sanzionatorio.
Di fronte a una tematica tanto delicata il compito del legislatore è soprattutto quello di trovare un ragionevole equilibrio tra i diversi valori in gioco, posto che la primaria finalità delle indagini deve certo contemperarsi con le ragioni della tutela della riservatezza dei singoli, sulla base di un rapporto di bilanciamento nel quale acquistano specifico risalto anche i diritti di difesa e di cronaca, entrambi radicati nella nostra Carta costituzionale. Un compito non facile che il testo in discussione affronta, lasciando a nostro modo di vedere giustamente invariato l'ambito di astratta ammissibilità dello strumento delle intercettazioni in quanto mezzo investigativo imprescindibile per l'accertamento di moltissimi gravi reati e puntando, invece, a una migliore e più rigorosa disciplina del suo impiego in concreto, nonché della utilizzabilità dei conseguenti risultati.Pag. 23
A tale proposito, il disegno di legge dedica una puntigliosa attenzione ad evitare che dai relativi meccanismi processuali possa derivare pregiudizio alla privacy soprattutto di soggetti non coinvolti nelle indagini. Sul punto i passi in avanti sono indiscutibilmente significativi.
Come abbiamo fatto finora nella lunghissima discussione in Commissione, saremo disponibili a valutare ulteriori modifiche e suggerimenti in questo contesto.
Invitiamo anche l'opposizione a non sottovalutare i passi in avanti compiuti per affermare il valore di alcune critiche e di alcuni suggerimenti, e siamo pronti ad ascoltare.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Belisario. Ne ha facoltà.
FELICE BELISARIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le intercettazioni telefoniche sollevano sempre molte polemiche quando se ne parla e, se è stata commessa qualche esagerazione, comunque, noi dell'Italia dei Valori siamo contrari ad una valutazione delle stesse in senso economicistica.
Le indagini giudiziarie le conosciamo alla fine, l'esito si valuta alla conclusione dei processi, né è possibile puntare il dito - come ha fatto prima il collega dell'opposizione - sulla procura di Potenza, già peraltro piena di problemi che il CSM affronterà nelle prossime ore.
L'indagine va condotta con puntualità, severità, equidistanza e giustizia, usando tutti gli strumenti che la tecnica mette a disposizione per indagare sui reati. Il problema non è costituito dalle intercettazioni, ma dalla divulgazione di quanto giustamente l'autorità giudiziaria sottopone a controllo: è su questo che dobbiamo ragionare. Non possiamo combattere il medico o la medicina, dobbiamo combattere la malattia. Ecco perché a noi dell'Italia dei Valori il disegno di legge appare equilibrato, anche se nel corso della discussione - ne sono certo - potrà essere migliorato.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LANFRANCO TENAGLIA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lussana 01.01, nonché sull'emendamento Lussana 1.15.
Il parere è, altresì, contrario sugli emendamenti Consolo 1.20, Pecorella 1.25 e 1.26.
La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Romano 1.1, Bongiorno 1.21, e Pecorella 1.41.
La Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.101 e 1.100.
La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Romano 1.2 e Consolo 1.30; invita al ritiro degli emendamenti Contento 1.18 e Bongiorno 1.45; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.102 ed invita al ritiro dell'emendamento Balducci 1.42 nonché degli identici emendamenti Contento 1.19 e Pecorella 1.40.
La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Lussana 1.43, Romano 1.3 e 1.4 e Lussana 1.44; invita al ritiro dell'emendamento Contento 1.17 ed esprime parere contrario sull'emendamento Romano 1.5.
Infine, La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.103 ed esprime parere contrario sull'emendamento Bongiorno 1.7.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Sta bene.
Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
Passiamo ai voti.Pag. 24
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Lussana 01.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 344
Maggioranza 173
Hanno votato sì 144
Hanno votato no 200).
Prendo atto che i deputati Simeone e Testoni non sono riusciti a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 1.15.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore di esplicitare la motivazione del parere contrario espresso sul mio emendamento 1.15, invitandolo ad un ripensamento.
In realtà molti aspetti sono già stati recepiti dal testo della Commissione e l'unica sostanziale differenza sta nel fatto che la procedura per l'esercizio del potere disciplinare è più dettagliata e molto più stringente rispetto al testo attuale.
Per questo motivo, chiedo ai colleghi di esprimere un voto favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 360
Maggioranza 181
Hanno votato sì 155
Hanno votato no 205).
Prendo atto che il deputato Simeoni non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 364
Maggioranza 183
Hanno votato sì 157
Hanno votato no 207).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.25.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, ritengo si ponga al riguardo un problema che, pur essendo solo di tecnica legislativa, è tuttavia importante. Infatti, mentre il divieto di pubblicazione viene limitato agli atti di indagine, una serie di atti, che pure non sono definibili come tali, possono invece contenere - e quasi sempre contengono - elementi che non sono destinati alla conoscenza del pubblico.
Porterò a tale riguardo il seguente esempio. Un decreto di sequestro può contenere tutta una serie di prove - ad esempio, tutta una serie di intercettazioni - che, in base a questa norma, potrebbero essere pubblicate; notoriamente, infatti, il decreto di sequestro è un atto non di indagine ma di acquisizione della prova.
Mi domando dunque perché dobbiamo riferire il divieto agli atti di indagine e non invece a tutti gli atti che sono contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, compresa, ad esempio, l'informazione di garanzia, che non è un atto di indagine ma che colpisce la persona in modo irreversibile, come tutti sappiamo. Sopprimere le parole «di indagine» estenderebbe l'area coperta dal segreto ricomprendendovi anchePag. 25situazioni che, pur non configurandosi come atti di indagine, è bene restino tuttavia riservate fino al momento in cui gli atti stessi vengano conosciuti attraverso il dibattimento.
Quindi, a me sembra si tratti di una questione tecnica dalla quale scaturiscono tuttavia effetti pratici rilevanti.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 367
Maggioranza 184
Hanno votato sì 157
Hanno votato no 210).
Prendo atto che il deputato Simeoni non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.26.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Con questa disposizione si fa divieto di pubblicare gli atti delle indagini difensive ovvero gli atti di parte di un avvocato. Ora, mi domando quale sia la ragionevolezza di tale disposizione concernente un atto di parte, disposizione che peraltro, logicamente, non è accompagnata da alcun tipo di sanzione. Tutte le sanzioni previste nel provvedimento si applicano, infatti, solo agli atti del giudizio o del pubblico ministero.
Ebbene, noi vietiamo, in ipotesi, un atto di indagine di qualunque avvocato che abbia acquisito una notizia; ebbene, questo atto non può essere pubblicato. Ma se viene pubblicato, non succede nulla! Quale ragionevolezza risiede nel varare una norma priva di contenuti ma che, per di più, finisce per colpire una attività privatistica quale quella esercitata dal difensore? A me, quindi, pare si tratti di un altro errore che non vi è alcun motivo di introdurre nel provvedimento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 370
Maggioranza 186
Hanno votato sì 159
Hanno votato no 211).
Prendo atto che il deputato D'Agrò non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Romano 1.1 non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Romano 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 379
Votanti 378
Astenuti 1
Maggioranza 190
Hanno votato sì 166
Hanno votato no 212).
Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'emendamento Bongiorno 1.21 formulato dal relatore.
Pag. 26GIULIA BONGIORNO. Ritiro l'emendamento a mia prima firma, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Pecorella 1.41 non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 382
Votanti 381
Astenuti 1
Maggioranza 191
Hanno votato sì 167
Hanno votato no 214).
Prendo atto che il deputato Laratta non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.101 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 390
Votanti 389
Astenuti 1
Maggioranza 195
Hanno votato sì 387
Hanno votato no 2).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.100 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 373
Maggioranza 187
Hanno votato sì 372
Hanno votato no 1).
Prendo atto che il deputato Tassone non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Romano 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 395
Maggioranza 198
Hanno votato sì 173
Hanno votato no 222).
Prendo atto che la deputata Incostante non è riuscita a votare.
Invito i colleghi a votare per sé!
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Consolo 1.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 383
Votanti 382
Astenuti 1
Maggioranza 192
Hanno votato sì 168
Hanno votato no 214).
Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'emendamento Contento 1.18 formulato dal relatore.
Pag. 27MANLIO CONTENTO. Accedo all'invito al ritiro, signor Presidente, e annuncio che interverrò per dichiarazione di voto sul successivo emendamento sulla stessa materia.
PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che l'onorevole Bongiorno non accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.45.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bongiorno 1.45, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 386
Votanti 385
Astenuti 1
Maggioranza 193
Hanno votato sì 170
Hanno votato no 215).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.102 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 386
Maggioranza 194
Hanno votato sì 381
Hanno votato no 5).
Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.102 della Commissione, risultano preclusi gli emendamenti Balducci 1.42 e Romano 1.3 e che l'emendamento Romano 1.4 verrà posto in votazione espungendo, al capoverso 2-quinquies, il riferimento al comma 2-bis, che risulta precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Romano 1.4 nella parte non preclusa, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 393
Votanti 392
Astenuti 1
Maggioranza 197
Hanno votato sì 175
Hanno votato no 217).
Prendo atto che le deputate Balducci e Dioguardi non sono riuscite a votare e che quest'ultima avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 393
Votanti 392
Astenuti 1
Maggioranza 197
Hanno votato sì 173
Hanno votato no 219).
Chiedo all'onorevole Contento se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 1.17, formulato dalla Commissione.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, accedo all'invito al ritiro.
PRESIDENTE. Sta bene.Pag. 28
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Romano 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 397
Votanti 396
Astenuti 1
Maggioranza 199
Hanno votato sì 174
Hanno votato no 222).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.103 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 390
Maggioranza 196
Hanno votato sì 385
Hanno votato no 5).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bongiorno 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 393
Maggioranza 197
Hanno votato sì 178
Hanno votato no 215).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 402
Votanti 401
Astenuti 1
Maggioranza 201
Hanno votato sì 398
Hanno votato no 3).
Prendo atto che il deputato Grassi non è riuscito a votare e avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
(Esame dell'articolo 2 - A.C. 1638-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 1638 sezione 4).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LANFRANCO TENAGLIA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.100.
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.100 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 393
Votanti 392
Astenuti 1
Maggioranza 197
Hanno votato sì 390
Hanno votato no 2).
Prendo atto che i deputati Mura e Costantini non sono riusciti a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 392
Votanti 391
Astenuti 1
Maggioranza 196
Hanno votato sì 390
Hanno votato no 1).
Prendo atto che i deputati Mura e Costantini non sono riusciti a votare.
(Esame dell'articolo 3 - A.C. 1638-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3
(Vedi l'allegato A - A.C. 1638 sezione 5), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 393
Votanti 391
Astenuti 2
Maggioranza 196
Hanno votato sì 391).
Prendo atto che i deputati Formisano, Mura e Costantini non sono riusciti a votare.
(Esame dell'articolo 4 - A.C. 1638-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C.1638 sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LANFRANCO TENAGLIA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Pecorella 4.40.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 4.40.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'emendamento in esame nasce dal fatto che con molta frequenza - e chi ha un po' di pratica giudiziaria lo sa - i pubblici ministeri formulano imputazioni che poi abbandonano nel tempo, al fine di effettuare intercettazioni, in considerazione del fatto che le intercettazioni stesse sono collegate solo ad alcuni reati e non ad altri.
Ad esempio, è sufficiente elevare l'imputazione di associazione - che poi nel tempo può essere abbandonata o archiviata - per effettuare tutta una serie di intercettazioni che altrimenti non sarebbero possibili.Pag. 30
Quindi, per evitare questo spreco di denaro pubblico e di tempo, nonché la curiosità dei pubblici ministeri che spesso va al di là delle esigenze di indagine, l'unica forma è quella di prevedere che le intercettazioni siano utilizzabili solo per i reati a cui si riferiscono.
Se un pubblico ministero formula un'imputazione esclusivamente strumentale alla possibilità di effettuare intercettazioni che non servono per quel reato - dal momento che per quel reato esiste già una previsione di non formulare un'imputazione finale, di non procedere, ma le intercettazioni servono esclusivamente per acquisire elementi relativi ad altri reati che non consentirebbero di per sé le intercettazioni stesse - siamo di fronte ad un meccanismo vergognoso, che dobbiamo in qualche modo impedire.
Infatti, si procede ad intercettazioni per reati anche minimi - come sappiamo da vicende recenti - usando strumentalmente imputazioni più gravi che hanno un doppio effetto: il primo, di mettere la persona alla berlina con reati molto gravi che in realtà non hanno consistenza perché verranno successivamente abbandonati; il secondo, di allargare a dismisura il numero delle intercettazioni, anche con un dispendio inutile di energie e di denaro. Dunque, perché non prevedere invece un limite?
Il limite consiste nel richiedere l'intercettazione per quel determinato reato e non per altri. Una soluzione del genere a mio avviso è sacrosanta e solo un atteggiamento di particolare favore nei confronti di determinati pubblici ministeri può giustificare il parere contrario espresso dal relatore sull'emendamento in esame. In tal modo, infatti, si fa un favore ai pubblici ministeri che dispongono intercettazioni che non servono per quel reato, ma per altri fini.
Bisogna allora avere il coraggio di dire basta a questo comportamento vergognoso che viene tenuto da certa magistratura, che usa strumentalmente qualunque mezzo per indagare nella vita privata delle persone, anche per reati minimi, spendendo somme rilevanti. Ciò mi pare giusto, e non vedo perché noi che siamo qui a garantire i cittadini e non certo lo strapotere della magistratura non dobbiamo essere favorevoli a questa soluzione (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.
ENRICO COSTA. Signor Presidente, intervengo semplicemente per rafforzare le argomentazioni espresse dall'onorevole Pecorella.
Attraverso il presente emendamento, si intende sostenere un principio di civiltà giuridica. Vi è una norma, infatti - ed è l'articolo 266 del codice di procedura penale -, che stabilisce in modo tassativo le ipotesi di reato per le quali è possibile procedere ad intercettazioni telefoniche.
Se il pubblico ministero e, quindi, il giudice per le indagini preliminari autorizza una intercettazione per una specifica ipotesi di reato, e poi si accerta che quel reato non è stato commesso, sarebbe utile e giusto - secondo quanto previsto dall'emendamento in esame - dichiarare inutilizzabili quelle intercettazioni. Invece, molto spesso si utilizza l'intercettazione per un reato, si giunge poi alla derubricazione, ma si utilizzano comunque i riscontri, si utilizzano comunque le intercettazioni.
È semplicemente l'affermazione di un principio di civiltà giuridica e di aderenza alla norma dell'articolo 266 del codice di procedura penale (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 394
Votanti 392
Astenuti 2
Maggioranza 197
Hanno votato sì 178
Hanno votato no 214).
Prendo atto che i deputati Mura, Costantini e Tenaglia non sono riusciti a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 398
Votanti 397
Astenuti 1
Maggioranza 199
Hanno votato sì 394
Hanno votato no 3).
Prendo atto che i deputati Giacomoni, Mura e Costantini non sono riusciti a votare.
(Esame dell'articolo 5 - A.C. 1638-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5
(Vedi l'allegato A - A.C. 1638 sezione 7), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 405
Votanti 404
Astenuti 1
Maggioranza 203
Hanno votato sì 403
Hanno votato no 1).
Prendo atto che i deputati Mura e Costantini non sono riusciti a votare.
(Esame dell'articolo 6 - A.C. 1638-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 1638 sezione 8).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LANFRANCO TENAGLIA. Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Craxi 6.40, interamente soppressivo dell'articolo 6.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Essendo stato presentato un unico emendamento interamente soppressivo dell'articolo 6, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul mantenimento dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 405
Maggioranza 203
Hanno votato sì 404
Hanno votato no 1).Pag. 32
Prendo atto che i deputati Mura e Costantini non sono riusciti a votare.
(Esame dell'articolo 7 - A.C. 1638-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7
(Vedi l'allegato A - A.C. 1638 sezione 9), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 399
Votanti 398
Astenuti 1
Maggioranza 200
Hanno votato sì 398).
Prendo atto che i deputati Mura e Costantini non sono riusciti a votare.
Prendo atto altresì che il deputato Lomaglio non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
(Esame dell'articolo 8 - A.C. 1638-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1638 sezione 10).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LANFRANCO TENAGLIA. Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli identici emendamenti Bongiorno 8.3 e Buemi 8.56, degli emendamenti Contento 8.48, 8.53 e 8.52, nonché Pecorella 8.40, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Crapolicchio 8.55 e Contento 8.57, perché sono frutto di una riformulazione comune.
La Commissione invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Contento 8.54, 8.46, 8.45 e 8.44, Crapolicchio 8.8, degli identici emendamenti Romano 8.1, Costa 8.43 e Contento 8.47, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Romano 8.2.
La Commissione esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Consolo 8.12 e Contento 8.49, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Pecorella 8.41. Esprime ancora parere contrario sugli emendamenti Costa 8.58, Contento 8.50, Capotasti 8.51, Consolo 8.14, ed esprime invece parere favorevole sull'emendamento Pecorella 8.42.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bongiorno 8.3 e Buemi 8.56.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.
GIULIA BONGIORNO. Signor Presidente, interverrò su questo e su un altro emendamento, perché rappresentano due punti fondamentali per il gruppo di Alleanza Nazionale.
Credo che il mio emendamento sia l'unico strumento che possa portare davvero concretamente a frenare il problema delle intercettazioni telefoniche in uso così massiccio. È, infatti, l'unico emendamento previsto che chiede la trasformazione del giudice che dispone le intercettazioni da organo monocratico in organo collegiale.
Con questo emendamento non si intende ridurre il numero delle intercettazioni, ma il numero delle intercettazioni superflue, prevedendo un organo collegialePag. 33(quindi, tre giudici anziché uno) per avere un tipo di valutazione più ponderata.
Il gruppo di Alleanza Nazionale ritiene essenziale questo emendamento per valutare l'intero provvedimento e, pertanto, non accede all'invito al ritiro.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Il mio emendamento 8.56 rappresenta un punto essenziale del provvedimento e tuttora vi è discussione sulla ragionevolezza delle risorse impegnate per le indagini svolte tramite intercettazioni telefoniche. Vi è la necessità di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini alla protezione della propria sfera privata, diritti garantiti peraltro dalla Costituzione. Pertanto, dobbiamo in qualche misura sforzarci di dare efficienza alle indagini ed allo stesso tempo evitare di attivare forme eccessivamente intrusive della sfera privata dei cittadini. In proposito occorre riflettere sulle vicende accadute nel corso di questi mesi. La soluzione di ricorrere ad un collegio plurimo e non ad un giudice monocratico tutela in maniera più efficace il raggiungimento di questi obiettivi.
Pur apprezzando lo sforzo che il Governo e la Commissione hanno compiuto sull'argomento, confermo anch'io, pertanto, la volontà di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea il mio emendamento, perché esso rappresenta un punto essenziale.
Mi rendo conto della delicatezza della posizione da me assunta, ma allo stesso tempo occorre ricordare che il provvedimento in oggetto è di grandissima portata e che, come detto prima, va ad incidere sui diritti fondamentali dei cittadini (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il rapporto che intercorre tra il pubblico ministero ed il giudice delle indagini preliminari che autorizza le intercettazioni è inevitabilmente improntato ad una naturale soggezione del secondo. Ciò accade per il semplice fatto che le indagini sono svolte dal pubblico ministero e che solo assai raramente il giudice si sente di entrare nel merito delle richieste. Infatti, se si analizzano i dati statistici, ci si accorge che i casi di intercettazioni telefoniche respinte dal giudice sono rarissimi. Pertanto, il trasferimento della facoltà di decisione ad un tribunale significa che sulla questione dovranno discutere tre giudici, che non potranno limitarsi, come talvolta accade, a ricopiare la richiesta del pubblico ministero - tanto che spesso si trovano scritte frasi tipiche di quest'ultimo e non del giudice - ma che invece saranno chiamati a discutere. Ovviamente i tempi non dovranno allungarsi e dovranno tener conto delle esigenze delle indagini. Tuttavia, dobbiamo considerare che tali provvedimenti incidono su un bene fondamentale, perché stiamo parlando non tanto della riservatezza, bensì dell'intera vita di una persona. Infatti, dal bene della riservatezza dipende l'opinione che il mondo ha di un cittadino e per questo non si devono divulgare all'esterno aspetti non necessari ai fini della giustizia.
Aggiungo inoltre - e per noi si tratta di un elemento qualificante - che l'inutile spesa di milioni di euro sborsati soltanto per frugare nella vita privata delle persone deve finire. Credo che tre teste chiamate a ragionare su questo aspetto prenderanno decisioni più meditate e ragionevoli che non il giudice delle indagini preliminari, il quale vede arrivare faldoni e si limita ad avallare quanto richiesto dal pubblico ministero. Pertanto, anche noi riteniamo questo emendamento qualificante dell'intero provvedimento.
LANFRANCO TENAGLIA, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANFRANCO TENAGLIA, Relatore. Signor Presidente, siamo tutti consapevoli che le intercettazioni telefoniche sono uno strumento di indagine assolutamente indispensabilePag. 34per il contrasto alla criminalità nel nostro paese. Lo sforzo che l'intera Commissione ha compiuto è stato quello di far sì che tale strumento non subisca limitazioni, sopratutto in riferimento a reati di particolare gravità. Tuttavia, allo stesso tempo abbiamo cercato di individuare meccanismi e strumenti nuovi che consentano non solo di garantire la privacy dei cittadini, ma anche di approfondire la valutazione sui presupposti per la concessione di tale mezzo di prova. Infatti, gli emendamenti successivi tratteranno proprio l'ambito motivazionale che il giudice per le indagini preliminari deve percorrere per autorizzare un'intercettazione telefonica.
Gli identici emendamenti in esame propongono di attribuire ad un collegio la potestà di decidere sull'ammissibilità delle intercettazioni. Sono fra coloro che nella loro vita professionale hanno sempre sostenuto, anche per l'esperienza e la maturazione che ne deriva, la necessità di fare un passo indietro e tornare a valorizzare, nel nostro sistema processuale penale, il collegio nel momento della decisione, rispetto ad un sistema che prevede in gran parte il ricorso al giudice monocratico; ma approvare in questa fase i suddetti identici emendamenti sarebbe distonico rispetto al resto del sistema. Ci si riferisce, infatti, alla fase delle indagini preliminari, in cui vi è un giudice monocratico, il GIP, che ha potestà su tutti gli altri provvedimenti, ivi compresa la custodia cautelare. Si avrebbero quindi un giudice monocratico, che giudicherebbe sulla custodia cautelare, e un giudice collegiale, che giudicherebbe sull'ammissibilità di uno strumento di indagine; e si avrebbe poi un giudice del riesame che giudicherebbe sull'appello contro queste misure.
A me pare, dunque, che la modifica proposta sia poco meditata e distonica rispetto al sistema. Al più, si può pensare ad un intervento di sistema; ma ciò riguarda un altro ambito, vale a dire un intervento su tutto il codice di procedura penale. Quindi, allo stato, non vi sono ragioni sistematiche e di procedura che ci consentano di esprimere un parere favorevole su questi identici emendamenti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Balducci. Ne ha facoltà.
PAOLA BALDUCCI. Intervengo solo per aggiungere alcune riflessioni rispetto a quanto ha detto il relatore. È chiaro che la tesi proposta dall'onorevole Pecorella è molto suggestiva, poiché ovviamente dà l'idea che vi sia una maggiore garanzia nel momento delicatissimo della valutazione sull'intercettazione (e quindi sulla verifica dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità dell'intercettazione stessa per la prosecuzione dell'indagine). In Commissione abbiamo discusso a lungo sul tema e dunque riteniamo - e, in merito, riprendo le parole già usate dal relatore - che una simile soluzione sarebbe distonica rispetto al sistema, poiché introdurrebbe un giudice collegiale per autorizzare le intercettazioni, mentre il giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare è monocratico. Ciò tanto più se si considera che, specialmente nelle piccole sedi dei distretti di corte d'appello, vi sarebbe carenza organizzativa anche con riferimento al tribunale del riesame.
Riteniamo quindi che le osservazioni dell'onorevole Pecorella siano accettabili nel contesto di una rivisitazione del sistema cautelare non solo personale ma anche reale. Nel corso di una tale rivisitazione, dovrà probabilmente essere considerata auspicabile una valutazione collegiale, ad esempio, con riferimento all'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, poiché questa è una misura che incide sul diritto di libertà del cittadino. Per questo motivo noi Verdi siamo d'accordo nel ritenere che gli identici emendamenti in esame, pur con tutte le loro motivazioni, non debbano essere approvati.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.
ENRICO COSTA. Devo dire che ho ascoltato le argomentazioni del relatore ePag. 35dell'onorevole Balducci. Mi sembra però opportuno evidenziare una differenza molto importante rispetto a quanto previsto per i provvedimenti in materia cautelare. Nel caso delle intercettazioni telefoniche, infatti, si incide su un soggetto terzo rispetto all'indagato. L'interlocutore, nell'intercettazione telefonica, è una persona non indagata, innocente, sulla quale non sono concentrate le indagini e nella cui vita privata si interviene. È per questo motivo che è necessario un controllo più invasivo e più forte da parte della magistratura; tale intervento si potrebbe concretizzare nell'attribuire una simile funzione ad un collegio e non ad una figura monocratica quale il GIP.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, mi pare evidente che, se interveniamo per approvare una legge, è perché c'è stato un uso distorto delle intercettazioni telefoniche, a fronte del quale va posta una nuova regolamentazione che garantisca in maggior misura i cittadini. Inoltre, la possibilità che a decidere le intercettazioni sia il tribunale in composizione collegiale, e non monocratica, va sicuramente nella direzione di svolgere un esame più attento, che speriamo possa dare ai cittadini più garanzie. E parlo di cittadini, signor ministro, non soltanto di indagati, come ha ricordato il collega Costa, proprio perché nel «tritacarne» delle intercettazioni telefoniche, con i conseguenti riverberi sulla vita personale e familiare, finiscono cittadini che, spesso, non hanno alcuna responsabilità, se non quella di essere tirati in mezzo ad un giro mediatico. Questi emendamenti, quindi, sono volti a dare più garanzia. Rispondendo, inoltre, all'obiezione che è stata mossa, riguardante la distonia che si crea in quanto in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale sarebbe competente un unico giudice, cioè il giudice monocratico, mentre nel caso in esame sarebbe competente un collegio di tre persone, ricordo che i provvedimenti sulla libertà personale sono impugnabili e, nel giro di pochi giorni, la questione viene sottoposta al tribunale della libertà, in sede di riesame o di appello. Ciò non è così per i provvedimenti sulle intercettazioni telefoniche, per i quali, invece, il danno, una volta fatto, è fatto per sempre (e ne abbiamo visto le conseguenze).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bongiorno 8.3 e Buemi 8.56, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 401
Votanti 399
Astenuti 2
Maggioranza 200
Hanno votato sì 187
Hanno votato no 212).
Prendo atto che i deputati Mura e Costantini non sono riusciti a votare.
Passiamo all'emendamento Contento 8.48. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, sottrarrò qualche minuto al dibattito per motivare il ritiro di una serie di emendamenti. Avrei la possibilità di farlo per ciascuno di essi, ma lo faccio cumulativamente anche per ragioni di economia. Prenderò le mosse dalla richiesta che, in sede di discussione in Commissione, il gruppo di Alleanza Nazionale ha avanzato nei confronti del Governo, volta a conoscere i dati relativi alle richieste e ai decreti di autorizzazione degli ultimi anni. La questione è abbastanza singolare, perché i decreti di autorizzazione sono andati aumentando dai 31.600 del 2003 ai circa 40 mila del 2005 (mi riferisco ai datiPag. 36disponibili). Il costo delle intercettazioni per le casse dello Stato ha sfondato i 300 milioni di euro. Il relatore ha detto bene: nessuno, in quest'aula, e tanto meno noi, vuole eliminare uno strumento importante di indagine, come il ricorso alle investigazioni, soprattutto per il confronto serrato nei confronti della criminalità.
Voglio però far presente, signor Presidente, che Alleanza Nazionale, con gli emendamenti che ci accingiamo a ritirare, ha voluto muovere una riflessione nei confronti della tutela di diritti dei cittadini che, per noi, sono fondamentali.
Quando le intercettazioni, da strumento di indagine, nei casi in cui sussistano gravi indizi di reato e siano indispensabili per la prosecuzione delle indagini, si trasformano in metodo ordinario di sostituzione delle indagini stesse, crediamo che sia giunto il momento di riflettere su come le intercettazioni vengono utilizzate nel nostro paese. Inoltre, dato che - il ministro è buon testimone - non c'è un modo (ed è giusto che non ci sia) per sindacare come vengano utilizzate le indagini ed emessi i decreti, noi abbiamo posto una serie di questioni alla maggioranza e al relatore, tutte rivolte a fare in modo che cessino quegli atteggiamenti che attengono alle decine di migliaia di provvedimenti ricordati.
Accade troppo spesso signor Presidente, che le autorizzazioni alle investigazioni vengano motivate senza che il giudice esplichi un'attività autonoma di valutazione sull'esistenza dei requisiti previsti dalla legge. Il Parlamento non può essere distratto di fronte a questioni così rilevanti. Conosciamo la difficoltà di entrare nella discussione che riguarda la motivazione e quindi l'alto ufficio del magistrato che è chiamato, con il suo pensiero, a giustificare il ricorso alle intercettazioni, ma abbiamo voluto (e pretendiamo che ne rimanga traccia anche ritirando alcuni emendamenti) sottolineare una questione che non può essere più evitata: debbono cioè cessare da parte di numerosi magistrati gli atteggiamenti volti a rinviare facilmente alle motivazioni del pubblico ministero quelle valutazioni che noi riteniamo e pretendiamo siano autonome.
Per questi motivi, signor Presidente, noi ci ritroviamo - ed è elemento di mediazione - negli identici emendamenti Crapolicchio 8.55 e Contento 8.57, nei quali questo principio è stato accolto alla luce del confronto con Alleanza Nazionale e del confronto tra l'opposizione e la maggioranza. In questa direzione, accedo all'invito al ritiro degli emendamenti a mia firma 8.48, 8.53, 8.52, 8.54, 8.46, 8.45, 8.44 e 8.47.
Preghiamo anche il relatore, se lo riterrà opportuno, di sottolineare tale aspetto, perché i lavori parlamentari, sicuramente, non serviranno molto in sede interpretativa ma riteniamo che ciò debba servire di monito al magistrato che è chiamato ad autorizzare le intercettazioni anche alla luce degli emendamenti respinti relativi alla collegialità della decisione. Noi pretendiamo che rimanga segno dell'attenzione che il Parlamento vuole dare e mantenere in difesa dei diritti di libertà dei cittadini italiani.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento Pecorella 8.40.
Onorevole Pecorella, accede all'invito al ritiro del suo emendamento formulato dal relatore?
GAETANO PECORELLA. No, signor Presidente, non accedo all'invito al ritiro. Peraltro faccio rilevare che la formulazione del testo, così come proposta, se non viene emendata, risulta assai singolare perché mentre il pubblico ministero è tenuto ad indicare gli indizi, il giudice, nel momento in cui consente all'autorizzazione dell'intercettazione, deve avere riguardo alla sussistenza dei gravi indizi. Così è scritto.
La formulazione proposta con il mio emendamento ha una duplice finalità. Da un lato deve essere il giudice ad indicare gli indizi e non deve avere riguardo a quelli indicati dal pubblico ministero, perché ciò significherebbe rinviare a questi ultimi. La seconda ragione dell'emendamentoPag. 37risiede nella previsione dell'inutilizzabilità se gli indizi non sono gravi e se l'intercettazione non è assolutamente necessaria, cosa che rappresenta o rappresenterebbe comunque un freno e, visto che abbiamo l'intenzione di eliminare le intercettazioni superflue, è preferibile mettere più freni.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gelmini. Ne ha facoltà.
MARIASTELLA GELMINI. Signor Presidente, intervengo per sottolineare l'importanza dell'emendamento in esame perché dobbiamo decidere se approvare un provvedimento di legge solo per metterci a posto la coscienza o se vogliamo davvero che esso abbia un'efficacia concreta e vada nella direzione di ridurre l'abuso delle intercettazioni.
Ha ragione l'onorevole Pecorella quando sottolinea che l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni, che rimangono mezzo straordinario e non routinario da impiegare, debba essere data con decreto motivato che metta in evidenza l'indicazione dei gravi indizi di reato, le fonti di prova, le ragioni per cui l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
Siamo davanti a un bivio. Ci auguriamo che la maggioranza rifletta e dia esecutività e concretezza al provvedimento attraverso l'approvazione dell'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 8.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 408
Votanti 407
Astenuti 1
Maggioranza 204
Hanno votato sì 179
Hanno votato no 228).
Prendo atto che i deputati Mura e Costantini non sono riusciti a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Crapolicchio 8.55 e Contento 8.57, accettati dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 414
Votanti 412
Astenuti 2
Maggioranza 207
Hanno votato sì 411
Hanno votato no 1).
Prendo atto che i deputati Mura e Costantini non sono riusciti a votare.
Prendo atto altresì che l'emendamento Crapolicchio 8.8 è stato ritirato.
Passiamo agli identici emendamenti Romano 8.1 e Costa 8.43.
Onorevole Costa, accede all'invito al ritiro formulato dal relatore?
ENRICO COSTA. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento Crapolicchio 8.8.
PRESIDENTE. Onorevole Costa, l'emendamento Crapolicchio 8.8 è stato ritirato, quindi lei non può aggiungere la sua firma. Lei è il primo firmatario dell'emendamento 8.43, analogo all'emendamento Contento 8.47, che è stato ritirato dal presentatore: intende ritirarlo?
ENRICO COSTA. Signor Presidente, lo mantengo perché quell'emendamento risponde ad una ratio diversa rispetto alle considerazioni che sono state esposte in precedenza.Pag. 38
Si tratta di fare riferimento alla cosiddetta motivazione per relationem, cioè la motivazione che si riferisce ai contenuti della richiesta. È necessario tenere conto che la valutazione del giudice per le indagini preliminari deve essere fatta in modo autonomo. È giusto ed è comprensibile che egli tenga conto delle considerazioni, delle ragioni e delle indicazioni che sono contenute nella richiesta da parte del pubblico ministero, ma deve essere qualcosa di diverso e di nuovo rispetto alla valutazione compiuta a suo tempo dal pubblico ministero. Ed è questo il senso dell'emendamento, quello cioè di un divieto che deve essere espresso nel codice di procedura penale con riferimento alla motivazione per relationem.
Teniamo conto che la Corte di Cassazione, unanimemente e quasi sempre, ha evidenziato l'illegittimità delle intercettazioni che contengano una motivazione per relationem. Ciò significa esplicitare in una norma codicistica quanto la giurisprudenza ha sostenuto fino ad oggi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, approfitto per rivolgermi proprio ai colleghi Costa, Pecorella, Romano e Mazzoni perché insieme a loro desidero svolgere una riflessione.
Se noi bocciassimo gli identici emendamenti in esame, che vietano la motivazione per relationem, negli atti parlamentari resterebbe traccia di tale bocciatura. Questo argomento un domani potrebbe essere utilizzato, a mio giudizio, per ritenere sostanzialmente vanificato il lavoro che abbiamo svolto (ovviamente un lavoro di compromesso, perché se avessimo deciso noi, saremmo stati sicuramente più rigidi rispetto all'accoglimento degli identici emendamenti 8.55 e 8.57).
Con l'emendamento che rimette - come abbiamo ricordato - all'autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari la sussistenza dei gravi indizi di reato e, quindi, anche la circostanza che le intercettazioni siano assolutamente indispensabili, si è inteso proprio configurare, con quell'autonoma valutazione, l'obbligo, per il magistrato, di non rimettersi a quanto il pubblico ministero, nella richiesta, adombra o richiama.
Prego i colleghi di riflettere su questo punto perché, semmai - è un'opinione personale - sarebbe molto più interessante che agli atti rimanesse una dichiarazione di ritiro degli emendamenti in questione, dal momento che la finalità degli stessi, alla cui stesura abbiamo lavorato e collaborato tutti insieme, è proprio quella di evitare scorciatoie e motivazioni per relazione.
Mi premeva rivolgere questo invito ai colleghi per evitare ciò che purtroppo potrebbe accadere, cioè che leggendo i nostri atti parlamentari e magari assistendo alla bocciatura di questi emendamenti qualcuno possa in realtà sostenere che ci siamo divertiti e non abbiamo parlato di autonoma valutazione per un significato profondo della decisione che spetta al giudice per le indagini preliminari ma perchè ci siamo limitati soltanto a correzioni di forma. Questa è la valutazione che rimetto ai colleghi.
PRESIDENTE. È stato rivolto un invito da parte dell'onorevole Contento a ritirare gli identici emendamenti in esame. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito.
GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Come al solito, l'onorevole Contento presenta le sue opinioni con argomentazioni lucide ed efficaci. A mio avviso, sarebbe stato opportuno che il Parlamento votasse chiaramente il divieto. Tuttavia, se il nostro voto, peraltro non sempre molto attento, può avere in futuro il significato che gli attribuisce l'onorevole Contento, allora, francamente, vi sarebbe una distorsione dei fini, cosa che vogliamo evitare.Pag. 39
Per cui, alla luce delle osservazioni del collega Contento, ritiriamo l'emendamento.
PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che anche l'emendamento Romano 8.1 è stato ritirato.
Secondo le intese intercorse tra i gruppi parlamentari, il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.