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Si riprende la discussione.
(Esame - Doc. IV-quater, n. 13)
PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV-quater, n. 13).
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare la relatrice, onorevole Amici.
SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, quello al nostro esame è un provvedimento di cui l'Assemblea si era già occupata il 28 gennaio 2003. Esso è relativo ad una serie di affermazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva, Sgarbi quotidiani, del 1998, durante la quale l'allora deputato Sgarbi, mentre veniva trasmesso un video che riguardava l'immagine di Gabriele Cagliari, si rivolgeva ai magistrati Di Pietro, Davigo, Colombo e Borrelli, accusandoli di fatto di aver indotto al suicidio Gabriele Cagliari.
La Giunta, nel 2003, pur entro un quadro di differenziazione dell'allora opposizione, si era pronunciata a maggioranza per l'insindacabilità. Nel frattempo sono intervenuti taluni rilievi che credo sia giusto ricordare all'Assemblea: in particolare, vi è stata una sentenza del tribunale con la quale l'onorevole Sgarbi è stato assolto in primo grado di giudizio.
Pur essendo notoria l'attività - per così dire - di critica politica svolta dall'onorevole Sgarbi sulla magistratura, non vi è alcun nesso funzionale rintracciabile con riferimento ad un qualsiasi atto di tipo ispettivo. Dunque, proprio perché è intervenuta questa sentenza in primo grado di assoluzione, abbiamo ritenuto a maggioranza che questo elemento possa permettere all'onorevole Sgarbi di continuare a difendersi «nel» processo e non «dal» processo.
Alla luce di tale affermazione, la Giunta propone a maggioranza all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto di questo procedimento non concernonoPag. 12le opinioni espresse dal membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Invitiamo, pertanto, l'Assemblea a pronunciarsi a favore della sindacabilità.
CARLO GIOVANARDI. Tanto paga lui!
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brigandì. Ne ha facoltà.
MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presidente, in questo caso non sono concorde con l'opinione espressa dalla Giunta. Ciò, per due motivi elementari. Il primo è che il tribunale di Brescia, il 16 ottobre 2006, ha ritenuto Sgarbi non punibile ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione: se ciò è stato ritenuto dal tribunale, che notoriamente si trova in posizione dialettica rispetto alla Camera, non vedo perché non lo debba ritenere anche questa Assemblea. In tal caso, siamo più realisti del re.
In secondo luogo, Sgarbi ha esposto con queste espressioni - capisco che la cosa possa far male a chi è ministro di codesto Governo ed evidentemente si trova in palese imbarazzo - un fatto oggettivo.
Qualcuno, mentre esercitava l'ufficio di pubblico ministero, ha eseguito una serie di arresti e, a seguito di tali arresti, vi sono stati - tengo a sottolinearlo - sette suicidi. Sette persone non hanno cioè avuto la possibilità di dimostrare la propria innocenza o colpevolezza e sono state condannate a morte. Questo è un fatto. Il criterio del post hoc, ergo propter hoc, accolto in dottrina e giurisprudenza, fa intervenire il nesso causale.
Per questi motivi, pur in maniera dissonante, voterò certamente a favore della insindacabilità dell'onorevole Sgarbi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vacca. Ne ha facoltà.
ELIAS VACCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a dimostrazione del fatto che ciò che consente, credo, a tutti i membri della Giunta e a ciascuno di noi di formulare il giudizio non debba essere né l'appartenenza politica della persona della quale ci occupiamo, né l'appartenenza politica di chi dovrebbe essere o si sente leso dalle affermazioni proferite, né, tanto meno, l'indicazione nominativa della persona della quale ci occupiamo, sta la constatazione che si possa pervenire, come ben vedete, a conclusioni diverse rispetto alla stessa persona, e cioè all'onorevole Sgarbi, e rispetto a vicende che tutto sommato sono simili, perché si tratta pur sempre di vicende processuali sulle quali l'onorevole Sgarbi si è speso.
Dirò subito che, in quest'Assemblea, come in Giunta, e come la stragrande maggioranza dei colleghi, mi pronuncio a favore della proposta del relatore, e quindi per la sindacabilità delle opinioni e delle espressioni proferite dal collega Sgarbi. E lo dico - proponendo, quindi, un elemento di valutazione ai colleghi -, perché nell'attività che il parlamentare svolge, anche extra moenia, oltre al raccordo con gli atti di sindacato ispettivo, debbono ricorrere anche altri requisiti.
Poiché con riferimento ad altri casi - e cito quello appena discusso dell'onorevole Parolo - si è fatto un richiamo all'assenza di atti tipici, vorrei dire che in altri casi neppure la presenza di un atto tipico giustifica di per sé il ricorso alla copertura dell'articolo 68 della Costituzione, perché quanto meno dovremmo riconoscere che le affermazioni proferite dal parlamentare, se fanno riferimento a fatti storici e a responsabilità precise, abbiano il carattere della veridicità o della verosimiglianza.
L'onorevole Sgarbi è libero di dire e pensare ciò che vuole sul fatto che talune persone indagate, imputate e incarcerate nella stagione di Tangentopoli abbiano sofferto drammi personali di tale gravità da essere portati, addirittura, a togliersi la vita.
E sono convinto che richiamare tale problema rappresenti una questione di serietà assoluta, perché ciò talvolta è accaduto, anche in quel periodo. Il fatto è che, nel caso specifico, il collega Sgarbi non parla di responsabilità della magistraturaPag. 13in un momento storico, nell'ambito di una critica la cui legittimità pure doverosamente gli sarebbe riconosciuta, ma individua in alcune persone in particolare i responsabili della morte di un uomo.
Queste persone, che hanno nome e cognome, e sono l'attuale Ministro Di Pietro e i magistrati Davigo, Colombo e Borrelli, non hanno storicamente alcuna responsabilità, come tutti ben sanno, relativamente alla drammatica vicenda che ha riguardato Gabriele Cagliari, il quale si è tolto la vita in relazione ad eventi assolutamente diversi rispetto alle attività svolte da quelle persone.
Credo, allora, che la copertura dell'insindacabilità non possa essere indifferentemente concessa se qualcuno ha prodotto atti tipici, a prescindere dal fatto che quanto egli dice sia ancorato o disancorato da quegli atti tipici, e propongo, pertanto, che si voti a favore della sindacabilità.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, noi siamo per la insindacabilità dei fatti imputati all'onorevole Sgarbi.
Abbiamo presente la ripetitività di prese di posizione dell'onorevole Sgarbi nei confronti di istituzioni o servitori dello Stato che, a suo giudizio, hanno assunto atteggiamenti criticabili e censurabili. Si tratta ora di entrare nel merito non della ragione o meno dell'onorevole Sgarbi sul contenuto delle sue affermazioni, bensì del fatto che, comunque, l'attività dell'onorevole Sgarbi si è manifestata in maniera ampia proprio con questo tipo di metodologia.
Pertanto riteniamo che l'allora deputato Sgarbi fosse coperto dalla prerogativa prevista dall'articolo 68 della nostra Costituzione.