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CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO PIETRO FOLENA, IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1496-B
PIETRO FOLENA, Relatore. A tale proposito, merita di essere sottolineata la modifica introdotta dal Senato, che stabilisce che nell'attuazione della delega vengano disciplinati i «criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema (...), determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, d'intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al fine di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalità di approvazione dovranno essere disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università».
In tal modo si definiscono meglio gli scopi della quota destinata alla mutualità. Va sottolineato che in questo ambito sono stati ricompresi anche gli investimenti in sicurezza, dando così una risposta positiva alle piccole società in difficoltà ad adeguare gli impianti e soprattutto è stato specificato il sostegno alle attività sportive nelle scuole.
Queste modifiche sembrano quindi recepire la discussione avvenuta in questa Commissione e nella Commissione giustizia durante l'esame del decreto contro la violenza negli stadi.Pag. 102
Vi sono, in secondo luogo, le modifiche riguardanti la disciplina di vendita dei diritti. Il testo approvato dalla Camera disponeva che la vendita dei diritti televisivi dovesse avvenire differenziando le gare a seconda della piattaforma di trasmissione utilizzata (satellitare, analogica eccetera), il Senato ha, invece, soppresso il limite relativo alle singole piattaforme (ciò anche in ragione del fatto che allo stato attuale su alcune piattaforme, quale quella satellitare, esiste un unico operatore, che si sarebbe, così, venuto a trovare in una situazione di monopolio nell'acquisizione dei diritti televisivi), introducendo un potere di regolazione e di vigilanza nel settore da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza, in modo che siano assicurati pari diritti agli operatori della comunicazione e non si formino posizioni dominanti, prevedendo espressamente «modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi».
Va sottolineato a tal proposito che la delega - per sua natura meno puntuale di una legge immediatamente applicabile - sembra in questo punto voler tenere insieme misure tecnicamente contrastanti per perseguire il fine della concorrenza. Infatti la vendita per singola piattaforma era stata in origine introdotta proprio a garanzia della concorrenza. Viceversa qui la si attenua, sempre in nome della concorrenza, ma si stabilisce altresì che debbano esservi modalità di assegnazione dei diritti tali per cui alla fine gli eventi possano essere trasmessi da operatori in concorrenza tra loro.
Per ridurre i dubbi interpretativi, sebbene sia inopportuno emendare ulteriormente il testo, potrebbe essere utile un ordine del giorno che specifichi in modo più puntuale ciò che deve essere favorito e ciò che invece dev'essere ostacolato a tutela non solo della concorrenza tra operatori, certo utile da perseguire, ma della libertà di scelta del fruitore, il quale dev'essere messo in grado di scegliere liberamente tra le tecnologie a disposizione, cosicché non si crei una situazione per cui chi non può avere accesso ad una certa tecnologia non può avere accesso in altro modo all'evento sportivo teletrasmesso.
Inoltre, il Senato ha attenuato il divieto di rivendere ad altri operatori le licenze (cosiddette sublicenze) originariamente acquisite (lettera b), prevedendo che i diritti acquisiti e non utilizzati possono essere rivenduti, dietro autorizzazione del soggetto organizzatore dell'evento, ad altri operatori della comunicazione della stessa o di diversa piattaforma, ivi comprese le emittenti locali (anche questo in ragione di favorire la concorrenza tra i diversi settori di trasmissione degli eventi sportivi ed anche in previsione di un futuro sviluppo tecnologico del settore).
Infine, altre novità di rilievo riguardano l'introduzione di misure di sostegno alla concorrenza a favore di piattaforme emergenti (lettera g) e l'introduzione del limite di tre anni per la durata dei contratti relativi allo sfruttamento dei prodotti audiovisivi di vendita dei diritti (lettera h).