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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
(Misure per evitare discriminazioni in relazione all'applicazione della recente ordinanza ministeriale in materia di svolgimento degli esami di Stato - n. 3-01023)
PRESIDENTE. La deputata Sasso ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01023 (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 3).
ALBA SASSO. Signor Presidente, signor Ministro, da quest'anno la valutazione della frequenza dell'ora di religione concorre a formare credito per l'ammissione all'esame di Stato. Contro tale impostazione c'è stato un ricorso, promosso da varie associazioni, a seguito del quale il TAR del Lazio ha disposto una sospensiva, rilevando una disparità di trattamento tra chi si avvale e chi non si avvale dell'insegnamento della religione (ricordo che non è obbligatoria la frequenza delle attività sostitutive). L'esecutività dell'ordinanza del TAR è stata quindi sospesa da una sentenza del Consiglio di Stato.
Tutto ciò riteniamo possa impedire una libera scelta circa il fatto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione, e allo stesso tempo mette in discussione la libertà di coscienza e la stessa libertà religiosa, tutelata dalla Costituzione, per tante ragazze e tante ragazzi. Domando al Ministro quali iniziative intenda porre in essere per i prossimi anni, considerato che per quest'anno è ormai troppo tardi.
PRESIDENTE. Il Ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, ha facoltà di rispondere.
GIUSEPPE FIORONI, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, come è noto all'onorevole interrogante, il TAR del Lazio, con la pronuncia del 23 maggio 2007, ha accolto l'istanza di sospensiva dell'ordinanza ministeriale n. 26, del 15 marzo 2007, sullo svolgimento degli esami di Stato, che consentivano all'insegnamento della religione cattolica e delle materie alternative di concorrere all'attribuzione del credito scolastico nell'ambito del range di valutazione tra minimo e massimo del credito scolastico attribuito allo studente.
Avverso il provvedimento in questione il Ministero ha proposto appello al Consiglio di Stato, che in data 12 giugno lo ha accolto, affermando che l'ordinanza impugnata reitera essenzialmente nei suoi contenuti l'ordinanza ministeriale n. 90 del maggio 2001, che in precedenza aveva già disciplinato la materia, e non crea discriminazioni nei riguardi di chi se ne avvale, bensì previene l'insorgenza di una discriminazione a carico di coloro cui l'ordinanza del TAR aveva pregiudizialmente impedito il concorso alla formazione del credito.
Invero, l'ordinanza n. 26 del 15 marzo 2007, che prevede, ai commi 13 e 14 dell'articolo 8, la partecipazione dei docenti di religione ai consigli di classe in relazione agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, è analoga alla disposizionePag. 22prevista per i docenti delle attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica, in relazione agli alunni che abbiano seguito tali attività. L'ordinanza è conforme alla legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, e alle specifiche intese attuative tra lo Stato e la Conferenza episcopale italiana, rese esecutive con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202. L'ordinanza ministeriale è altresì coerente con le sentenze della Corte costituzionale n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991.
L'insegnamento della religione va valutato ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, dal momento che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, emanato in applicazione della legge n. 425 del 1997, formalmente riconosce, ai fini della valutazione del credito, il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso con riguardo al profitto, e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, negli istituti ove è prevista, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo applicativo, alle attività complementari e integrative e ad eventuali crediti formativi.
Non va trascurato che ai fini della valutazione del credito scolastico può essere valutato anche lo studio individuale, secondo quanto stabilito nell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 26 del 15 marzo 2007, articolo 8 comma 14. Se non fosse riconosciuta la partecipazione del singolo discente all'attività didattica si finirebbe per alterare il sistema attuale che prevede la valutazione ed il riconoscimento come credito...
PRESIDENTE. La prego di concludere, Ministro Fioroni.
GIUSEPPE FIORONI, Ministro della pubblica istruzione..... dell'impegno posto dall'allievo in ciascuna delle attività svolte. Viceversa, si sarebbe rischiato di pregiudicare significativamente la maggioranza degli studenti che hanno optato per l'insegnamento della religione cattolica o per le attività alternative e che, dunque, vantano una legittima aspettativa che tali attività possano essere valutate in sede di attribuzione del credito scolastico come concorrenti con altri crediti formativi che nelle nostre scuole vengono quotidianamente valutati.
PRESIDENTE. La deputata Sasso ha facoltà di replicare per due minuti.
ALBA SASSO. Signor Presidente, credo che, aggiungendo sentenza a sentenza, complichiamo una questione molto semplice. L'insegnamento della religione cattolica - come stabilì la Corte costituzionale in seguito al nuovo Concordato del 1985 - non deve essere in alcun modo discriminante. Vogliamo forzare questa intesa internazionale - se così posso dire - che regola l'insegnamento della religione cattolica? Dieci anni fa si stabilì che chi non frequenta l'ora di religione non è obbligato a svolgere un'altra attività e, quindi, non può essere valutato: vogliamo tornare indietro anche su questo, oppure lasciare ai ragazzi e alle ragazze la libertà di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica senza condizionamento alcuno?
Credo che oggi più che mai, signor Ministro, il compito della scuola sia di guardare avanti, di valorizzare il pluralismo, l'uguaglianza delle opportunità e costruire incontro e confronto, formare insieme un'etica pubblica rispettosa delle scelte e delle fedi di ognuno. Mi preoccupa allora ogni arroccamento, ogni ritorno indietro che non rende la scuola più autonoma e più libera. A metà Ottocento un liberale come Cavour parlava di libera Chiesa in libero Stato; forse ogni tanto varrebbe la pena ricordarlo (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo).Pag. 23