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Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 17,16).
(Adempimenti relativi alla trattazione del ricorso in pubblica udienza con riguardo a procedimenti pervenuti presso la Corte di cassazione - n. 2-00632)
PRESIDENTE. Il deputato Leone ha facoltà di illustrare l'interpellanza Elio Vito n. 2-00632, concernente adempimenti relativi alla trattazione del ricorso in pubblica udienza con riguardo a procedimenti pervenuti presso la Corte di cassazione (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1), di cui è cofirmatario.
ANTONIO LEONE. Signor Presidente, ringrazio anzitutto il Ministro Mastella per aver accolto il nostro invito a rispondere personalmente all'interpellanza urgente in esame.
Qual'è - brevemente - la prassi e cosa succede quando avverso una sentenza di una qualsiasi corte di appello viene proposto ricorso per Cassazione? Il ricorso viene trasmesso alla Corte di cassazione, passa al vaglio della segreteria della prima sezione - quella della presidenza - ed è poi assegnato alla sezione competente; si tratta di un'assegnazione automatica che non dipende da una scelta: non si possonoPag. 49scegliere i processi che si vogliono. Infine, dopo l'assegnazione vi è il cosiddetto spoglio per verificare quali siano i termini di prescrizione che incombono su quella vicenda giudiziaria.
Questa è la prassi. Cosa è invece accaduto nella vicenda che ci interessa, relativa al ricorso per Cassazione nella nota vicenda del lodo Mondadori, al collega Previti il quale ha presentato ricorso avverso la sentenza della corte d'appello di Milano? È accaduto che il fascicolo il 30 maggio è stato trasmesso dalla corte d'appello di Milano alla Corte di Cassazione, qui a Roma (si tratta di 169 pacchi, di tre elenchi e di una serie di corposissimi ricorsi). In data 31 maggio, il procedimento è pervenuto alla suprema Corte di cassazione. Il 4 giugno il processo è stato assegnato alla seconda sezione penale della suprema Corte e nello stesso giorno o in quello successivo (non si comprende bene) si è proceduto allo spoglio per verificare quali siano i termini di prescrizione.
Tutto ciò avviene per tabulas, e sempre per tabulas si riscontra anche qualche altra vicenda che contrasta con i numeri che vi ho prima elencato. Il 31 maggio, in particolare, vi è una sollecitazione da parte del presidente della seconda sezione - la stessa cui sarebbe stato assegnato il processo il 4 giugno - per una rapida trasmissione degli atti. Nella lettera di sollecito si legge: «Avendo appreso che sarà trasmesso il processo Previti» - a questo proposito preciso che detto processo è intestato ad Acampora e non a Previti, il quale è uno dei coimputati, mentre il primo imputato è appunto Acampora: l'errore è forse dipeso da qualche lapsus freudiano - «chiedo una maggior sollecitudine». Ciò è quanto affermato dal giudice Francesco Morelli, presidente della seconda sezione penale.
È accaduto quindi, signor Ministro, che il processo è arrivato il 31 maggio alla seconda sezione penale, tre giorni prima dell'assegnazione, avvenuta il 4 giugno, ed è poi avvenuto - e verificheremo dalla sua risposta come sia potuto accadere un fatto del genere - che i termini di prescrizione del cosiddetto spoglio sono stati individuati dal magistrato addetto a tale operazione in tre date: il 6 luglio, come prima ipotesi, ovverosia di lì a pochissimi giorni; come seconda ipotesi, una data fissata nel dicembre 2007; oppure, una data ancora più lontana di circa 19-20 mesi, di là da venire.
Non vi è menzione né traccia di alcuna richiesta di abbreviazione dei termini legati alla prescrizione. La legge lo consente, il magistrato lo può fare, il procuratore generale lo può disporre. Viene velocemente fissata l'udienza per il giorno 11 luglio e vengono eseguite le notifiche, ma sta di fatto che due notifiche a due avvocati difensori di due imputati diversi vengono effettuate fuori termine, perché i termini sono stabiliti in 30 giorni prima della data fissata per l'udienza, invece vengono rispettati solo 29 giorni.
Accortosi di tale lacuna, il procuratore generale ha chiesto a posteriori la riduzione dei termini per il giudizio di legittimità, dopo che lo spoglio è avvenuto dopo che sono stati individuati i termini. Se ci fosse stata una necessità di abbreviazione di tali termini legata ai termini di prescrizione, avrebbe già dovuto essere stata formulata la richiesta di abbreviazione: ma il procuratore generale l'ha fatta solo dopo che si erano accorciati i tempi legati alla nullità della notifica nei confronti di due difensori. Quindi, per mantenere la data del giorno 11 luglio, inopinatamente e senza motivazione alcuna, il procuratore generale ha chiesto e ottenuto l'abbreviazione dei termini.
L'udienza perciò rimane quella già fissata, si abbreviano soltanto i termini per la preparazione di essa - qualche sottosegretario che mi ascolta e si intende di diritto può ben comprendere le conseguenze - che vengono così praticamente suddivisi in due diversi periodi di tempo: uno inferiore per due difensori, l'altro normale per gli altri difensori che avevano avuto la notifica regolarmente come prevede la legge. Ne segue un'evidente disparità di trattamento nei confronti dei difensori o delle parti, qualunque esse siano.Pag. 50
Il Ministro conosce le domande: vogliamo sapere perché, come e in base a quali norme siano accadute le sospette velocizzazioni di un procedimento, che invece dovrebbe essere trattato alla stregua di tutti quanti gli altri?
PRESIDENTE. Il Ministro della giustizia, Clemente Mastella, ha facoltà di rispondere.
CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. Svolgo una considerazione preliminare. Da quando ho iniziato a svolgere le mie funzioni mi sono prefisso, quale impegno prioritario, di assicurare una giustizia efficiente, nei tempi rapidi e con processi che siano ragionevoli, secondo un'esigenza avvertita dai cittadini italiani. Ho, quindi, una qualche difficoltà a discutere di un presunto caso di particolare sollecitudine della Corte suprema nell'ambito di un procedimento già approdato una prima volta al giudizio di legittimità e sottoposto, quindi, ad un secondo appello in sede di rinvio.
La prima impressione che mi sono formato, in verità, è che nella vicenda in esame non emergono, sulla base degli elementi ad oggi acquisiti, aspetti di criticità che non siano suscettibili di valutazione e rimedio all'interno del medesimo processo e nel pieno contraddittorio delle parti. Già altre volte ho avuto modo di notare che i giudici, in tutte le aule di giustizia italiane, pongono particolare attenzione - beninteso, sempre adoperando strumenti ed accorgimenti tecnici di cui può essere sempre discussa e valutata la legittimità all'interno del processo - affinché i procedimenti penali, complessi o delicati, per numero di imputati, qualità delle imputazioni, imminenza della scadenza di termini prescrizionali, possano andare in porto. E ho sempre pensato, devo aggiungere, che ciò che si attendono i cittadini è che sia assicurata la giustizia, i tempi rapidi, la correttezza e l'equità delle decisioni. Al riguardo vanno riconosciuti i meriti e le virtù della nostra Corte di cassazione.
Veniamo ora nello specifico all'oggetto dell'interpellanza. Nel ristretto arco di tempo a disposizione è stato possibile acquisire alcune informazioni fornite dalla stessa Corte suprema. Riguardo all'assegnazione del processo - cito quello che riferisce la Corte - è stato riferito che l'attribuzione alla II sezione penale è avvenuta in modo automatico, in conformità alle previsioni delle tabelle di organizzazione della Corte stessa.
Dal sistema informatico della Cassazione, in particolare dalla «visualizzazione sintetica del procedimento», emerge che il procedimento n. 5261/06 RGA è pervenuto alla Corte il 31 maggio 2007, cioè nello stesso giorno in cui il presidente della sezione ha indirizzato la sua nota al dirigente della cancelleria centrale penale.
Il presidente Morelli ha precisato che essa venne trasmessa «come nota di coordinamento interno all'ufficio».
Riguardo all'annotazione di diversi termini di prescrizione dei reati apposta sulla retrocopertina del fascicolo processuale, il presidente ha precisato che l'annotazione in questione tiene conto - in maniera problematica - delle varie ipotesi formulabili e che la trattazione del processo è stata fissata per l'ultima udienza utile di luglio, demandando alla decisione collegiale le questioni attinenti alla prescrizione dei reati.
La riduzione dei termini per il giudizio è stata disposta ai sensi dell'articolo 169 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, su conforme richiesta della procura generale della Repubblica. Poiché è stata successivamente presentata un'istanza di revoca del provvedimento, ogni decisione sul punto è naturalmente affidata al contraddittorio delle parti e rimessa al collegio, che valuterà la conformità del provvedimento alla norma.
Sulla questione della tardività delle notificazioni degli avvisi agli avvocati Sammarco e Biffani, dalla relazione di notifica all'avvocato Sammarco risulta che il notificatore provvide all'attività di notifica in data 7 giugno. Quel giorno sia la segretaria, sia i colleghi di studio dell'avvocato Sammarco rifiutarono la ricezione dell'atto,Pag. 51che venne quindi depositato presso la casa comunale con affissione e spedizione dell'avviso l'8 giugno.
Dalla relata di notifica all'avvocato Biffani risulta che una prima volta, l'8 giugno, non gli fu possibile notificare l'atto, poiché alle 19,10 circa nessuno rispose al citofono dell'ufficio legale; il giorno dopo, il 9 giugno, «vi è stato il blocco alla circolazione per la visita del Presidente Bush» e, infine, il 10 giugno era giornata festiva.
Da ciò rilevo che le notifiche furono perfezionate soltanto l'11 giugno. Seguì la richiesta della procura generale, avanzata ai sensi dell'articolo 169 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Ai giudici, e non a noi, appartiene la competenza per valutarne la legittimità.
Non risulta che l'istanza difensiva di rinvio dell'udienza a cui fanno riferimento gli interpellanti sia stata rifiutata, argomentando circa una pretesa necessità di un preventivo consenso della parte civile. Invero, il provvedimento emesso dal presidente il 21 giugno recita testualmente: «vista l'istanza che precede, rimette la decisione al collegio nel contraddittorio delle parti».
Veniamo ai dati statistici. Essi riguardano i processi per reati di corruzione e concussione nell'anno 2006 e nel primo semestre del 2007 e sono stati ricavati dal sistema informatico della Cassazione. Tale sistema, peraltro, memorizza soltanto il reato più grave di ciascun procedimento e non dà conto, pertanto, dei reati di corruzione e concussione allorché concorrono reati più gravi.
Tanto premesso, risulta che dal 1o gennaio 2006 al 30 giugno 2007 sono pervenuti alla Suprema Corte di cassazione 314 procedimenti penali per reati di corruzione e-o concussione (195 nel 2006 e 119 nel 2007). Di tali procedimenti, 277 sono con imputati non detenuti (172 nel 2006 e 105 nel 2007).
Queste sono le informazioni pervenute, che riferisco agli interpellanti. Personalmente, per completare l'accertamento nel modo più soddisfacente possibile, provvederò ad acquisire ulteriori informazioni relativamente alle date di trasmissione del processo alla II sezione penale e relativa ricezione, ai criteri che presiedono alla fissazione delle udienze e agli ulteriori dati statistici richiesti dagli interpellanti in merito alle richieste di riduzione dei termini. L'intera vicenda potrà poi eventualmente essere più compiutamente e meglio valutata nelle diverse sedi proprie, una volta esauritasi la cognizione di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria su alcuni dei punti evidenziati dagli interpellanti.
PRESIDENTE. Il deputato Leone ha facoltà di replicare.
ANTONIO LEONE. Signor Presidente, ringrazio ancora il Ministro, ma non mi ritengo soddisfatto di una risposta non sua, ma degli uffici della Corte di cassazione, che hanno eluso completamente lo spirito dell'interpellanza, tranne la citazione del dato sui processi per detenuti e non detenuti che ci dà ragione.
Stiamo parlando di un processo per non detenuti. Si tratta di un processo in cui - come lei, signor Ministro, ha giustamente affermato all'inizio del suo intervento - vi è la necessità da parte sua e, credo, da parte di tutti, di velocizzare la giustizia. È necessario, tuttavia, velocizzarla con cognizione, perché non si tratta solo di un processo - lo ripeto - che non «scade», non si prescrive, con termini prescrizionali lunghi; esso presenta una «sfilza» di imputati, con 169 faldoni da compulsare, con ricorsi infiniti da leggere, per poi decidere.
Mi sembra che se si fissa l'udienza nel giro di venti giorni, o si ha a che fare con una sezione «Mandrake» o altrimenti ciò è dovuto proprio alla volontà di togliersi subito di torno quel processo. E non voglio aggiungere altro.
Stiamo parlando di un processo per non detenuti, per il quale si afferma che è prescritto o che non è prescritto, mancando ancora venti mesi al compimento della prescrizione.Pag. 52
Lei, signor Ministro, anzi chi per lei, non ha risposto se è normale, se esiste una norma in base alla quale un presidente di sezione della Cassazione debba essere avvisato dai giudici della Corte d'appello riguardo all'invio di un fascicolo processuale. Non ha detto se è normale quella che lei, o chi per lei, ha chiamato «nota di coordinamento», inoltrata perché evidentemente il processo non era ancora arrivato alla II sezione altrimenti quale ragione c'era di farla se non per sollecitare l'invio di quel processo, del processo Previti intestato ad Acampora? C'è una norma che lo prevede o c'è solo un «interesse particolare» in base al quale - diciamo così - via cavo si avverte che si sta inviando il processo e se ne chiede di sollecitare l'assegnazione?
Non mi ha detto, lei o chi per lei, quali siano i criteri, i tempi medi di fissazione delle udienze per i processi per i non detenuti, per i processi composti da 169 faldoni, con qualche decina di coimputati, di imputati; lei non ha portato tali dati alla nostra attenzione.
Le sembra normale, signor Ministro, che vengano compressi i diritti di due difensori riducendo i tempi per la notifica e che addirittura si venga in quest'aula ad affermare che la segretaria ha rifiutato la notifica? Perché non avrebbe dovuto farlo? È la legge che lo prevede: la notifica non deve essere ritirata dalla segretaria. Perché è stato detto che nessuno ha risposto al citofono dello studio legale, quasi a voler indicare una volontà di non ricevere l'atto? Tutto ciò è scorretto! È scorretto affermare che si sia tentato di non ritirare la notifica! Chi ha fatto l'avvocato, chi conosce le leggi ed i processi sa benissimo che può capitare che in uno studio legale non si trovi nessuno (magari saranno andati a notificare l'atto di sabato o di domenica) e non si può omettere che una notifica è valida se fatta a mano del ricevente.
E poi si arriva ad affermare che la notifica non è avvenuta per colpa del Presidente Bush se ho ben capito, perché quel giorno non si poteva arrivare all'ufficio legale per la notifica.
Le sembra normale che prima della risposta che lei ha dato sia stata data una risposta da parte del procuratore generale presso la Cassazione D'Ambrosio? Lei è venuto a rispondermi oggi e la ringrazio ancora una volta, ma poteva benissimo farne a meno perché avevo già avuto la risposta dal procuratore generale della Cassazione attraverso le agenzie. Quest'ultimo ha infatti risposto alla nostra interpellanza affermando che è tutto in regola e chiedendoci di non fare le vittime perché loro fanno i giudici e noi dobbiamo fare gli imputati.
In questa agenzia di stampa si è, però, dimenticato di dire che quel procuratore generale è stato per qualche anno presidente della regione Marche nelle file del centrosinistra, ma questo è un dettaglio che forse non deve interessare.
Quel che interessa, signor Ministro, è che lei, o chi per lei, non ha risposto alle nostre preoccupazioni che sarebbero venute fuori comunque, anche se tutta la vicenda non riguardasse solo il deputato Previti, ma qualsiasi altro collega o qualsiasi altro cittadino. Non devono esistere attenzioni particolari nei confronti di alcun singolo imputato, mentre qui di attenzioni si tratta, signor Ministro. La parte della risposta che lei non ha fornito, o che non le hanno fornito e che rinvia ad altra data, non è una soluzione.
La soluzione è prendere atto che c'è una volontà politica di accelerare un processo, che c'è un'anomalia nel procedere in questo processo presso la Corte di cassazione e che, una volta per tutte, bisogna che si mettano fuori i «panni sporchi».
Lei, signor Ministro, sta tentando di metterli fuori, a parte gli attacchi che sta avendo dalla stessa magistratura per il suo provvedimento sull'ordinamento giudiziario, con cui sta scontentando tutti, da qualsiasi parte, ma principalmente chi le ha preparato quella risposta, che non avrebbe dovuto essere data, perché è un'offesa a chi ha presentato l'interpellanza, a lei e all'intero Parlamento, oltre che a tutti i cittadini italiani.