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Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 13,35).
(Esame - Doc. IV-ter, n. 5-A)
PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione,Pag. 20nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, onorevole nella XIV legislatura (Doc. IV-ter, n. 5-A).
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Buemi.
ENRICO BUEMI, Relatore. Signor Presidente, i fatti si riferiscono ad un articolo riportato sul quotidiano Il Giornale in data 26 novembre 2002, all'interno del quale l'ex collega Sgarbi assumeva una posizione di forte critica nei confronti della magistratura, in riferimento alle vicende riguardanti il senatore Iannuzzi. Il suo intervento si svolgeva all'interno della critica che il collega spesso rivolgeva alla magistratura italiana sui comportamenti che la stessa aveva assunto in varie vicende processuali.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 3 maggio 2007 e ha ritenuto, in osservanza ad un criterio da sempre adottato nel valutare le posizioni dei parlamentari, che le affermazioni del collega Sgarbi erano attinenti ad un'attività di critica politica nei confronti di un organo sia pure autorevolissimo ed essenziale; tra l'altro, non era possibile individuare, in maniera puntuale e precisa, i soggetti destinatari della critica quindi in qualche misura si ritiene un po' eccessiva la chiamata di responsabilità da parte delle dottoresse Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni. Per tale ragione la Giunta, all'unanimità, propone a quest'Assemblea di deliberare a favore dell'insindacabilità delle posizioni espresse dal collega Sgarbi in quanto attinenti alla sua attività di parlamentare.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellano. Ne ha facoltà.
BRUNO MELLANO. Signor Presidente, colleghi, vorrei intervenire su questo caso collegandomi, però, all'ultima seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati svoltasi prima della sospensione estiva, quando abbiamo approvato, con spirito veramente molto «veloce», alcune richieste della Giunta per le autorizzazioni nei confronti di alcuni colleghi; ciò è stato fatto, a mio parere, in modo troppo veloce e senza un'accurata analisi dei documenti che la Giunta aveva proposto all'Assemblea.
Sono andato a rivedere i documenti, in particolare rispetto al caso dell'avvocato Taormina, il quale aveva utilizzato uno strumento parlamentare proprio per innescare una polemica rispetto ad un caso che stava seguendo come avvocato: ritengo che, forse, avremmo potuto compiere una riflessione maggiore, almeno per capire qual è il metodo con cui procediamo.
Ovviamente, l'ex-collega Sgarbi ci fornisce molte occasioni per discutere su casi di insindacabilità; sono già intervenuto in quest'Assemblea il 7 febbraio 2007 su un altro caso per il quale, invece, la Giunta aveva proposto - e l'Assemblea ha poi approvato - la non concedibilità della copertura dell'insindacabilità per alcune dichiarazioni pronunciate da Sgarbi su un architetto, in una fase in cui Sgarbi era anche sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Ebbene, ritengo che dobbiamo darci un metodo ed un criterio generale. All'epoca - il 7 febbraio - la Giunta e l'Assemblea deliberarono che le dichiarazioni di Sgarbi non erano copribili da insindacabilità in quanto egli, citando per nome un architetto, non aveva compiuto, precedentemente o successivamente, un atto parlamentare tipico.
Sono convinto che, anche in questo caso, Sgarbi abbia espresso un'opinione politica chiara, ma ha coinvolto direttamente degli avvocati con nome e cognome; pertanto, a questo punto, forse abbiamo sbagliato il 7 febbraio o stiamo sbagliando adesso.Pag. 21
Certamente, ritengo che, rispetto alle questioni di insindacabilità, dobbiamo trovare un metodo chiaro - l'Assemblea dev'esserne consapevole - perché si tratta di uno strumento tipico che costituisce un privilegio della Camera, che può tutelare i propri membri con la garanzia dell'insindacabilità, quindi, interrompere un procedimento giudiziario nei confronti di un deputato; tale potere deve però rimanere nell'ambito di una responsabilità che dobbiamo certo avvertire, anche nei confronti dell'opinione pubblica, nel rispetto preciso e puntuale della legge.
Ritengo che il caso Sgarbi in questione sia da ricondurre all'insindacabilità; tuttavia, dobbiamo fare attenzione a non contraddirci e ad essere chiari nel metodo. Bisogna accertare se vi sia un atto di sindacato o un atto tipico parlamentare e sicuramente Sgarbi, anche nei dibattiti in Assemblea, durante i suoi mandati parlamentari, ha più volte parlato ed espresso critiche durissime rispetto alla magistratura, pertanto ha potuto farlo legittimamente anche al di fuori, con gli strumenti di comunicazione a lui disponibili. Certamente dobbiamo fare attenzione - lo ribadisco a non dare l'impressione o, in alcuni casi, a non coprire un collega con questa garanzia tipica della prerogativa parlamentare, usata come un privilegio.
In sostanza, sono stato un po' confuso, tuttavia ritengo che in questo caso occorra accogliere la proposta della Giunta. Sottolineo però una contraddizione rispetto a quanto è stato deciso il 7 febbraio 2007 (allora ero intervenuto, ma evidentemente non ero stato convincente), quando allo stesso ex deputato Sgarbi è stato invece negato il riconoscimento della insindacabilità su un caso che era, a mio giudizio, assolutamente simile a questo ora in discussione.