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Deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dalla Corte d'appello di Catanzaro.
PRESIDENTE. Comunico che, in data 12 settembre 2007, è stata notificata alla Camera dei deputati un'ordinanza di ammissibilità adottata dalla Corte costituzionale in relazione ad un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'autorità giudiziaria.
Si tratta del conflitto elevato dalla corte d'appello di Catanzaro, relativo alla delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati in data 6 marzo 2003 in riferimento a fatti per i quali è in corso un procedimento a carico di Amedeo Matacena, deputato all'epoca dei fatti.
La Giunta per le autorizzazioni, riunitasi in data 26 settembre 2007, ha espresso un orientamento maggioritario contrario alla costituzione in giudizio in riferimento al conflitto di attribuzione in oggetto.
Nella riunione in pari data l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di proporre all'Assemblea che la Camera dei deputati non si costituisca in giudizio.
Su tale proposta darò la parola, ove ne sia fatta richiesta, ad un deputato contro e ad uno favore per non più di cinque minuti ciascuno, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Regolamento.
Ha chiesto di parlare contro il deputato Leone. Ne ha facoltà.
ANTONIO LEONE. Signor Presidente, intervengo per motivi di coerenza e per riportare all'attenzione dell'Assemblea il fatto che il gruppo di Forza Italia voterà contro la decisione assunta dall'Ufficio di Presidenza. Tale decisione, in verità, ci sembra non in linea con quanto è accaduto negli anni nei confronti di vicende analoghe, tenendo conto che sia nella Giunta per le autorizzazioni, sia nell'Ufficio di Presidenza, essa è stata presa a maggioranza e non all'unanimità (circostanza, peraltro, alquanto anomala rispetto a questioni di tale natura).
Nel momento in cui, in merito a tale vicenda (che non è di grosso calibro come molte altre che sono state portate alla nostra attenzione), non si autorizza la costituzione in giudizio della Camera dei deputati, si smentisce tutto il lavoro che si è svolto prima nella Giunta per le autorizzazioni e dopo nell'Ufficio di Presidenza e nella stessa Assemblea. Mai, infatti, si è votato in modo contrario a quanto deciso nell'ambito della Giunta per le autorizzazioni e dell'Ufficio di Presidenza, smentendo, in sostanza, le decisioni e le deliberazioni assunte in precedenza.Pag. 68
Vi è, inoltre, un argomento che alletta molti colleghi che si dichiarano contrari alla costituzione in giudizio - in questo caso come in casi analoghi - e che riconducono tutta la vicenda alla questione delle spese che la Camera andrebbe a sostenere. Riteniamo che non sia un argomento degno di rilievo e di valutazione, poiché non è il singolo parlamentare ad essere tutelato, ma l'istituzione (abbiamo affrontato altre volte argomentazioni di più ampio respiro in questa materia e ci sembra che stiamo andando verso una nostra autodelegittimazione).
Nel momento in cui si decide la costituzione in giudizio, potrebbe essere un'idea - la sottopongo alla Presidenza - quella di utilizzare il personale della Camera. La Camera dei deputati, infatti, è dotata di un'avvocatura che potrebbe benissimo rappresentare - ne ha le professionalità e i numeri per poterlo fare - le ragioni dell'istituzione, non del singolo parlamentare, nei confronti della giurisdizione in cui viene sollevato il conflitto di attribuzione.
Questi sono i motivi che inducono il gruppo di Forza Italia a votare contro la deliberazione assunta dall'Ufficio di Presidenza, in linea con quanto ha sempre sostenuto in altre vicende.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare a favore il deputato Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, ritengo che la questione si debba affrontare, sia pure nei pochi minuti che abbiamo a disposizione, con assoluta serenità e pacatezza.
Per quanto riguarda l'ultima proposta del collega Leone, personalmente non avrei nulla in contrario; viceversa, per quanto riguarda l'affermazione secondo la quale mai la Camera si sarebbe discostata dai precedenti con riferimento alla costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per resistere a conflitti di attribuzione sorti in relazione a precedenti deliberazioni di insindacabilità, devo ricordare all'Assemblea e al collega Leone che, al contrario, in due casi recenti esattamente una tale evenienza si è verificata.
Ad ogni modo, personalmente ritengo che in linea generale sarebbe opportuno che la Camera, dopo aver deliberato per l'insindacabilità, si costituisse comunque in giudizio innanzi alla Corte costituzionale.
Tuttavia, nel caso specifico - lo dico con assoluta serenità e pacatezza -, non solo la Giunta (a cui lei, signor Presidente, ha chiesto un parere, come è prassi costante dalla XIII legislatura) ha considerato l'opportunità della non costituzione in giudizio, ma anche l'Ufficio di Presidenza - come lei ha testé ricordato - ha parimenti deciso di proporre all'Assemblea di non costituirsi.
Soprattutto, vorrei ricordare una recente sentenza della Corte costituzionale - la n. 284 del 13 luglio (depositata il 28 luglio) 2004 - la quale, in un caso non identico ma con alcuni aspetti analoghi (riguardava l'allora collega Cito), ha dato ragione alla Camera su alcuni aspetti del conflitto, ossia il fatto che l'autorità giudiziaria avesse avuto torto a non operare un bilanciamento fra le esigenze del processo e quella del deputato di partecipare ai lavori parlamentari; tuttavia, per quanto riguardava, invece, l'aspetto specifico della possibilità che la pronuncia di insindacabilità potesse incidere in una vicenda processuale in cui si era formato il giudicato, la Corte costituzionale, nel 2004, ha affermato: «L'avvenuto esaurimento della vicenda processuale, con la formazione del giudicato, impedisce che, nella specie, questa Corte possa dare la propria pronuncia, concernente uno specifico episodio (...), un contenuto tale da riaprire quella vicenda, rimettendo in discussione rapporti e situazioni giuridiche (...) consolidatesi per effetto appunto del giudicato: riapertura dalla quale nessuna conseguenza potrebbe discendere per la tutela della posizione costituzionale della ricorrente». Come ha giustamente ricordato il collega Leone poc'anzi, la ricorrente è ovviamente la Camera dei deputati.
A mio avviso, a fronte di una sentenza di soli tre anni fa con la quale la Corte costituzionale, pur intervenendo (come ho già ricordato) su una questione parzialmentePag. 69diversa, si esprimeva tuttavia su un aspetto analogo ritenendo impossibile che una pronuncia sulla concessione o meno dell'insindacabilità potesse modificare il giudicato, sarebbe incauta la costituzione in giudizio da parte della Camera.
Tuttavia, a completamento del mio intervento (come ho già detto, vorrei svolgere questa riflessione con serenità e pacatezza), debbo dire che di diverso avviso rispetto alla Corte costituzionale si è dimostrata la Corte di cassazione, V sezione penale, nella sentenza del 2 luglio 2004, quando ha ritenuto che, al contrario, la pronuncia di insindacabilità, anche di fronte ad una sentenza passata in giudicato, potrebbe costituire quella prova nuova, ai sensi dell'articolo 630, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che potrebbe consentire un procedimento di revisione.
La Corte costituzionale mi sembra di parere opposto rispetto alla Corte di cassazione. Tuttavia, dal momento che con il mio intervento ho voluto prospettare all'Assemblea tutta la delicatezza e la complessità della vicenda, mi è sembrato intellettualmente doveroso riportare anche questo contrasto di valutazioni tra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione.
A giudicare il conflitto sarà la Corte costituzionale ed è questo il motivo per cui, a mio avviso, nel caso specifico, è inopportuno costituirsi per resistere ad un conflitto nel quale avremmo la pressoché totale certezza che la stessa Corte ci darebbe torto (Applausi dei deputati del gruppo Verdi).
PRESIDENTE. Poiché è stata avanzata la richiesta di procedere alla votazione, passiamo ai voti.
Prego i colleghi di prestare attenzione, affinché non vi siano equivoci.
Ricordo che la proposta dell'Ufficio di Presidenza è nel senso della non costituzione in giudizio della Camera dei deputati. Chi è favorevole a tale proposta e vuole che la Camera non si costituisca nel predetto giudizio deve votare «sì», mentre chi è contrario a tale proposta e vuole che la Camera si costituisca in giudizio deve votare «no».
Pongo dunque in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza nel senso che la Camera dei deputati non si costituisca in giudizio nel conflitto di attribuzione in oggetto.
(È approvata).
La Camera approva per 23 voti di differenza.
La Camera dei deputati ha pertanto deliberato di non costituirsi in giudizio.