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Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 15,02).
(Iniziative per garantire il pieno rispetto dei diritti dei fanciulli in tema di affido con particolare riguardo alle convenzioni internazionali - n. 2-00765)
PRESIDENTE. L'onorevole Balducci ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00765, concernente iniziative per garantire il pieno rispetto dei diritti dei fanciulli in tema di affido con particolare riguardo alle convenzioni internazionali (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 4).
PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, svolgo anzitutto una breve premessa. Ai sensi della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, gli Stati firmatari si impegnano a garantire ad ogni bambino il godimento dei diritti previsti dal trattato, senza alcuna forma di discriminazione. In tale Convenzione - ed è questo il punto importante - si evidenziaPag. 50il superiore interesse del minore, che deve costituire la priorità in ogni provvedimento a lui relativo, anche attraverso il suo ascolto in quegli aspetti della vita che lo riguardino. Viene infatti stabilito dall'articolo 3, I parte, della Convenzione, che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione». Nella stessa linea logica si colloca anche - non ne cito il testo - l'articolo 12, I parte, della Convenzione, commi 1 e 2. Tali principi sono stati sostanzialmente ribaditi nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996. La portata della citata normativa dovrebbe comportare una chiara gerarchia degli interessi da tutelare, con particolare riguardo alla salvaguardia dell'equilibrio psichico del minore ed al suo mantenimento, nei limiti del possibile, all'interno della famiglia d'origine.
Vengo così al caso che ha determinato la presentazione di questa interpellanza: si tratta del caso drammatico - di cui si è ampiamente dato conto nella stampa nazionale e regionale - di due minori, figli della signora Cicioni, la quale, in data 24 maggio 2007, veniva trovata morta in circostanze ancora da chiarire. Dopo alcuni giorni dal fatto, veniva disposto l'arresto del coniuge, e, a seguito di ciò, i figli venivano affidati informalmente alla nonna materna Simonetta Sangallo. Dopo quasi un mese di amorevoli cure da parte dei nonni materni, il tribunale per i minorenni disponeva il collocamento dei minori presso una struttura in Passignano sul Trasimeno.
Con tale provvedimento, il tribunale per i minorenni riconosceva piena facoltà alla nonna di vedere i nipoti, al fine di assicurare la sua presenza in modo continuativo. Fin dall'inizio, però, ella incontrava crescenti difficoltà nel contattare e visitare i nipoti presso le strutture affidatarie. Voglio aggiungere che in tale vicenda i minori sono vittime innocenti, perché hanno una mamma morta a seguito di un omicidio ed il padre indagato per il reato di omicidio.
All'udienza del 20 luglio 2007 la nonna avanzava istanza di affidamento dei minori, evidenziando la necessità di un rapido ritorno in famiglia dei nipoti, al fine di contrastare i traumi del distacco dagli affetti più cari. Occorre rilevare che proprio una consulenza tecnica disposta dal tribunale evidenziava, in data 7 agosto 2007, come l'unica soluzione - questo è un punto importante - fosse quella di una collocazione dei minori presso la nonna materna, mantenendo l'affidamento ai servizi sociali. Il tribunale per i minori di Perugia, in data 31 agosto 2007, confermava però l'affidamento ai servizi sociali dei due bambini e allo stesso tempo rivedeva la facoltà di visita dei parenti, con ulteriore restringimento della facoltà di visita della nonna materna. Successivamente, in data 17 dicembre 2007, il tribunale per i minori di Perugia, sulla base di una nota del procuratore della Repubblica, che segnalava genericamente forti pressioni sui minori da parte dei tre nuclei familiari, disponeva con effetto immediato (fino all'espletamento dell'incidente probatorio) la sospensione di ogni facoltà di visita o di contatto telefonico dei minori con i nonni materni e i parenti paterni.
Come si intuisce, senza entrare nel merito delle decisioni della magistratura nel caso di specie, emerge comunque un problema di necessaria tutela dell'interesse alla stabilità affettiva dei minori, i quali, a nostro avviso, dovrebbero essere salvaguardati, in modo da tener conto anche dei loro legittimi desideri di ritorno nella famiglia. Appare necessario assicurare - tenuto conto delle rispettive inclinazioni e delle aspirazioni, nonché della residenza affettiva, quale luogo cui il minore è più legato - il diritto dei minori ad intrattenere sempre relazioni familiari idonee a consentire un armonioso sviluppo educativo ed affettivo. L'interesse del minore deve essere necessariamente valutato in rapporto alle relazioni interpersonali tra lo stesso e i genitori (o, nel caso di specie,Pag. 51i nonni). Tali relazioni comprendono un insieme di investimenti affettivi prioritari per lo sviluppo psichico-emotivo.
Appare chiara quindi, nel caso in esame come in altri analoghi, la difficoltà di un recupero psicologico-evolutivo dei bambini, tenuto conto della sospensione della facoltà di visita, con delega al servizio sanitario di curare per il momento soltanto dei prudenti contatti indiretti con i parenti, così da riallacciare i rapporti diretti solo dopo l'espletamento dell'incidente probatorio. Non pare dunque agli interpellanti che le esigenze investigative, cui fanno riferimento gli organi inquirenti, possano avere assoluta prevalenza rispetto agli interessi dei minori con riguardo alle decisioni sul loro affidamento.
In conclusione, chiedo al Governo quali iniziative intenda intraprendere secondo le rispettive competenze - l'interpellanza è infatti rivolta anche al Ministero delle politiche per la famiglia - per assicurare, da parte del tribunale per i minori e, in generale, da parte dei servizi sociali, il pieno rispetto dei diritti del fanciullo in tema di affido, con particolare riguardo alle richiamate convenzioni internazionali.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, Luigi Li Gotti, ha facoltà di rispondere.
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, la vicenda sottoposta all'attenzione del Ministro è di estrema delicatezza e drammaticità e richiede una necessaria, umana attenzione ed ogni possibile forma di solidarietà nei confronti dei minori coinvolti nella tragedia verificatasi nella loro famiglia.
Proprio la delicatezza del caso mi consiglia rispetto e considerazione per i protagonisti innocenti, ma anche per la difficilissima opera di protezione e sostegno cui è chiamata la magistratura minorile.
Nel merito, secondo quando comunicato dagli uffici giudiziari interessati, risulta che nella serata del 24 maggio 2007 la signora B.C. venne rinvenuta cadavere nella sua casa di Compignano di Marsciano. Le indagini, svolte dalla procura della Repubblica di Perugia, provocarono l'apertura del procedimento n. 4394, nell'ambito del quale il signor S.R., marito della persona deceduta, veniva attinto da un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di omicidio e di maltrattamenti in danno sia della moglie, sia dei due figli rispettivamente di 8 e 4 anni.
Su richiesta della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Perugia quest'ultimo, con decreto del 31 maggio 2007, disponeva l'immediato affidamento dei bambini ai nonni materni, incaricando i servizi sociali del comune di Marsciano di svolgere accertamenti e relazionare all'esito degli stessi. Pervenuta la relazione sociale ed espletata l'audizione dei parenti, con successivo decreto del 15 giugno 2007 il tribunale per i minorenni disponeva l'affidamento dei minori ai servizi sociali locali, con collocamento presso un'idonea struttura residenziale e con facoltà, per i tutti parenti, di incontrarli, previ gli opportuni accordi con gli operatori sociali. Alla nonna materna era invece riconosciuta una facoltà praticamente illimitata di visita. La decisione era motivata dalla necessità di sottrarre i bambini dai luoghi e contesti ambientali nei quali era maturata la tragedia, anche tenuto conto del fatto che tali luoghi e contesti erano coinvolti nell'espletamento di ripetuti e doverosi atti di indagine penale. Non poteva inoltre ignorarsi che l'ambiente di vita sin lì proprio dei minori era destinatario di una serrata attenzione dei mass media.
Stante la delicatezza della situazione e la pendenza di parallele indagini, veniva fissata una nuova udienza per il giorno 20 luglio 2007. In tale udienza veniva nominato un consulente tecnico nella persona della neuropsichiatra dottoressa Niccheri Gineprai, alla quale fu richiesto di accertare le condizioni psicofisiche dei bambini e suggerire le più opportune soluzioni per il loro sostegno. In una relazione preliminare e provvisoria, depositata nel mese di agosto, la consulente prospettava un ricollocamento dei minori presso la nonna materna. Il tribunale, a fronte della stessa,Pag. 52con decreto del 31 agosto 2007 decideva comunque di confermare provvisoriamente l'affidamento extrafamiliare, motivando sulla base della necessità di ottenere, prima di assumere definitive decisioni, gli esiti completi e definitivi dell'accertamento peritale in corso e peraltro di prossima conclusione. Nel citato decreto, il tribunale rilevava altresì come i nuclei familiari coinvolti esercitassero contrapposte pretese affettive nei confronti dei bambini e come quindi vi fosse la necessità di consentire agli stessi di sottrarsi a tali dinamiche, finché anche i rapporti tra i vari adulti non si fossero avviati verso una fase di chiarificazione e rasserenamento.
In data 10 settembre 2007 pervenne al tribunale minorile una nota della Procura della Repubblica ordinaria. Veniva con la stessa segnalato, così come relaziona il procuratore della Repubblica di Perugia, che « nel corso dell'attività investigativa è emerso che in coincidenza con le attività connesse allo svolgimento dell'incidente probatorio i piccoli sarebbero stati sottoposti a forti pressioni da parte di tre distinti nuclei familiari anche a causa delle diverse e confliggenti aspettative dei familiari sulle eventuali dichiarazioni dei minori».
Sulla base di tale segnalazione ed allo scopo di tutelare non già la genuinità delle indagini, compito estraneo al giudice minorile, ma la serenità dei minori sottoposti a pressioni in uno snodo tanto stressante quale quello della testimonianza nel processo penale, il tribunale per i minorenni, con decreto del 10 settembre 2007, sospendeva temporaneamente e per il periodo di espletamento dell'incidente probatorio ogni facoltà di visita da parte dei nonni, in attesa delle finali determinazioni che il giudice si riservava di assumere al pervenimento della definitiva relazione peritale.
In tale decreto risulta espressamente indicato il carattere provvisorio della statuizione, confermato dalla delega, contenuta nello stesso, ai servizi sociali e ai Carabinieri di curare taluni urgenti accertamenti finalizzati al ricollocamento dei minori presso i parenti materni.
Si rileva, come già anticipato, che il caso sottoposto ai giudici minorili presenta profili di eccezionale difficoltà e drammaticità, vedendo contrapposti nell'ambito del nucleo familiare i nonni paterni a quelli materni. I provvedimenti adottati dalla magistratura, se pure ovviamente possono formare oggetto di critica e di dissenso, risultano motivati e ponderati. I giudici minorili nell'assumerli hanno indicato la tutela dei minori quale unico criterio seguito nella deliberazione, in conformità di intenti alle convenzioni internazionali, sul rispetto rigoroso delle quali non possono ammettersi incertezze e compromessi.
Siamo certi che l'ulteriore sviluppo del fisiologico iter processuale oggi in corso consentirà ancora ai magistrati di valutare i fatti con ogni attenzione ed equilibrio, allo scopo di assumere le decisioni finali, che solo ad essi spettano, nell'esclusivo e superiore interesse dei due bambini, già così duramente provati all'inizio della loro vita.
Non si mancherà, comunque, per il tramite degli uffici competenti e nello spirito di consentire ogni possibile collaborazione al sostegno dei minori, secondo le competenze che spettano al Ministero, di seguire gli sviluppi ulteriori di questa drammatica vicenda.
PRESIDENTE. L'onorevole Balducci ha facoltà di replicare.
PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario per la tempestiva risposta all'interpellanza, ma mi ritengo parzialmente soddisfatta per i chiarimenti forniti su questa vicenda così dolorosa.
Il presunto omicidio di Barbara Cicioni ha sconvolto la tranquilla comunità di questo paese, ma ha finito per travolgere anche la normale esistenza della famiglia Spaccino, dopo l'arresto di Roberto Spaccino, coniuge della donna trovata morta. Senza volere, come ho già detto prima, entrare in un'indagine che appare - come ha affermato anche lei, signor sottosegretario - molto delicata, vorrei rammentarePag. 53che la nostra interpellanza è stata originata da una situazione per certi versi paradossale, nella quale sono venuti a trovarsi, loro malgrado, i figli minori della coppia dopo l'affidamento ai servizi sociali. Né va dimenticata l'apprensione dei familiari più stretti, desiderosi di un rapido ritorno in famiglia dei due bambini e giustamente preoccupati per la loro sorte.
Signor sottosegretario, anche lei faceva riferimento alla cronologia dei fatti. Il provvedimento in data 17 settembre 2007 che dispone, con effetto immediato, la sospensione di ogni facoltà di visita o contatto telefonico dei minori con i nonni materni e i parenti paterni, ci lascia sinceramente perplessi, perché non vedo come l'interesse dei minori sia stato considerato al centro dell'attenzione, in quanto i minori stessi si domanderanno per tutta la vita come mai, all'improvviso, dopo la grande tragedia che è accaduta loro per la morte drammatica della madre, anche i nonni, sia materni che paterni, non hanno potuto più essere in contatto con i minori medesimi.
La preoccupazione è aumentata a seguito della decisione del tribunale. Se le esigenze legate al procedimento penale in corso appaiono importanti, altrettanto primarie - lo ribadisco, signor sottosegretario - si profilano le esigenze di tutela dei minori, tenuto conto della normativa internazionale, cui ho fatto riferimento, che impone di dare massima considerazione in tutte le decisioni che li riguardano agli interessi superiori dei fanciulli.
In generale, l'ambiente più adatto per i minori in casi simili sembra essere quello dei familiari più prossimi, vale a dire i nonni materni, ai quali furono del resto affidati subito dopo la scoperta della tragica morte della madre.
È opportuno ricordare che l'allontanamento dei bambini dalle figure affettive per essi più importanti può rappresentare una grave sofferenza per i minori i quali, invece, avrebbero tutto il diritto di ritrovare negli altri familiari adeguati sostituti affettivi della madre scomparsa.
Non è certamente nostro intendimento discutere le decisioni del tribunale per i minori sull'affidamento; tuttavia l'interpellanza urgente in esame vuole concentrare l'attenzione su un'opportuna riflessione da farsi sulla normativa riguardante la protezione dei minori. Credo sia importante assicurare ad essi, in ogni fase successiva al trauma subito, un'attenta assistenza, in modo da tenere conto anche delle loro legittime aspettative di ritorno nell'ambiente familiare.
Appare indispensabile, come riconosciuto nei più qualificati studi effettuati sul lutto infantile, mettere a disposizione del minore, nel più breve tempo possibile, un permanente sostituto al quale si possa affidare emotivamente, al fine di riorganizzare la sua armonia interiore. In caso contrario, un prolungato allontanamento dall'ambiente familiare potrebbe contribuire a far sentire i minori traditi, così da spingerli verso una fase depressiva, con ovvia tristezza e sofferenza.
In conclusione, ritengo sia opportuno avviare un'attenta riflessione sulla normativa anche nazionale, in modo da apportarvi quelle modifiche che si rendono necessarie per assicurare il diritto dei minori ad essere ascoltati in tutte le decisioni più rilevanti per essi. Avremo così adempiuto agli obblighi di natura internazionale e scongiurato il rischio di far divenire i bambini, anziché soggetti da assistere amorevolmente, vittime incolpevoli e inconsapevoli della giustizia.