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Per un richiamo al Regolamento (ore 14,09).
TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, intervengo per un richiamo agli articoli 23 e 24 del Regolamento. Desidero invitare la Presidenza ad un'ulteriore riflessione sulla questione del contingentamento dei tempi in materia di riforma costituzionale.
Il contingentamento dei tempi, al limite, può essere una necessità in un certo momento del dibattito su un provvedimento, qualora in Assemblea vi sia una condizione ostruzionistica e di chiusura. Ma ciò non si verifica in apertura dei lavori, solo perché il provvedimento viene rinviato ad altro calendario, pur citato dall'articolo 24, comma 12, del Regolamento. Credo che la Presidenza dovrebbe meglio considerare la questione, proprio perché si tratta di riforma costituzionale e perché il provvedimento giunge all'esame dell'Assemblea in un momento di estrema difficoltà per il Paese, per la vita politica, per i rapporti tra Governo e Parlamento, da qualunque angolazione la si voglia vedere.
La riforma della Costituzione prevede, signor Presidente, una maggioranza speciale, se non si vuole andare al referendum: i padri costituenti che hanno scritto la Costituzione hanno, quindi, voluto «blindare», quanto meno rendere la modifica della Costituzione un passaggio particolare per la vita democratica del Paese. Quindi, pensare che, di fronte a tutte le cautele poste dai costituenti, si possa poi procedere nella discussione di tale riforma con la forbice del contingentamento dei tempi mi sembra assurdo. Richiamo, dunque, la Presidenza a una riflessione, a un approfondimento, a un atto di responsabilità. Non vorremmo - e concludo - che il contingentamento, anziché essere uno strumento previsto dal Regolamento per un momento difficile, terminale, finale del dibattito di riforma costituzionale, si trasformi, ove stabilito sin dall'inizio, in una furbizia procedurale, volta ad aggirare le cautele poste da coloro che hanno scritto la Costituzione nell'eventualità di una sua modifica. Già revisionarla sulla base della procedura prevista dall'articolo 138 è un evento abbastanza straordinario: revisionarla, in più avvalendosi del contingentamento dei tempi, credo che meriti una riflessione della Presidenza e dell'Aula intera.
PRESIDENTE. Vorrei rispondere al deputato Buontempo che la questione naturalmente è stata lungamente esaminata nella Conferenza dei presidenti di gruppo. La procedura di revisione costituzionale prevista dalla Costituzione e ordinata dai padri costituenti è sarà totalmente rispettata. Tuttavia, ciò non ha nulla a che Pag. 3vedere con la questione del contingentamento, che è stato definito nella sua quantità in rapporto alla precedente esperienza di dibattito sulla riforma costituzionale e, rispetto a quella, proporzionata.
Più in generale, in ordine alla questione da lei sollevata, vorrei ricordarle che la Presidenza non può far altro che ribadire quanto già chiarito in precedenza, e cioè che il Presidente della Camera non ha la disponibilità di predisporre o meno il contingentamento dei tempi di esame a partire dal successivo calendario: questo è previsto dal Regolamento, e la Presidenza non può violare tali disposizioni, a meno di ledere le prerogative dei gruppi e dei singoli parlamentari. Per questo così procediamo.