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Discussione del disegno di legge: S. 1628 - Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000 (Approvato dal Senato) (A.C. 3193) (ore 12,45).
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3193)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, deputato Forlani, ha facoltà di svolgere la relazione.
ALESSANDRO FORLANI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'atto in esame reca...
PRESIDENTE. Mi scusi, deputato Forlani. Per favore, invito l'Assemblea, anche in questo passaggio, a consentire al relatore di svolgere le sue argomentazioni e a noi di ascoltarlo. Vi chiedo, quindi, di osservare un po' di ordine.
ALESSANDRO FORLANI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Atto di revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei. Pertanto, esso investe una tematica molto importante ai fini di incentivare la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo, nonché la crescita della competitività e del know how dell'Europa e, quindi, anche del nostro Paese. Questi sono gli unici elementi in grado di salvare l'Italia - e direi anche l'Europa - dal rischio di declino e di regressione che si registra in questa fase, in cui lo stesso Governo ha denunciato recentemente una tendenza alla stagnazione e una difficoltà di crescita per la nostra economia, con il pericolo quindi di trovarsi in una condizione di progressiva emarginazione nel quadro della globalizzazione.
Proprio per questo motivo, i brevetti europei sono importanti. È importante incentivarli e favorirli con un adeguato ordinamento giuridico, perché sono garanzia di crescita qualitativa della tecnologia e del benessere, nonché di miglioramento della nostra capacità di competere sui mercati mondiali. Essi sono, inoltre, garanzia di un miglioramento della qualità della vita nei Paesi del terzo mondo e nei Paesi in via di sviluppo, che, attraverso nuove invenzioni e nuova ricerca, potremo aiutare in modo più valido e che potranno svolgere con noi una cooperazione più qualificata.
Ricordo i precedenti normativi di questo Atto, a partire dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1963, che entrò in vigore a livello internazionale il 1o agosto 1980, mentre in Italia, che l'aveva ratificata con la legge n. 260 del 1978, l'entrata in vigore avvenne il 18 maggio del 1981.
La suddetta Convenzione tendeva a rendere uniformi i criteri per ottenere i brevetti delle invenzioni negli Stati membri. Ad essa ha fatto seguito uno strumento ancor più importante a livello internazionale, aperto alla firma a WashingtonPag. 45il 19 giugno 1970 nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, ossia l'Accordo di cooperazione in materia di brevetti, che stabilisce una procedura unificata per la presentazione di richieste di brevetto, volte a proteggere determinate invenzioni in ciascuno degli Stati parte.
Di questo Accordo l'Italia è divenuta parte a far data dal 28 marzo 1985, dopo averlo ratificato con la legge n. 260 del 1978.
Passiamo, quindi, alla Convenzione di cui con questo Atto si propone la revisione. Si tratta della Convenzione di Monaco del 1973 sul brevetto europeo, che istituisce l'Organizzazione europea dei brevetti e instaura un sistema legale indipendente, che costituisce il quadro di riferimento per il rilascio dei brevetti europei.
La Convenzione prevede una procedura unica e armonizzata innanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, limitatamente alle invenzioni nuove, che implicano un'attività inventiva e possono avere un'applicazione industriale. Tale Convenzione è stata modificata nel 2000 con una Conferenza diplomatica di revisione, cui l'Italia ha attivamente partecipato, che ha adottato un Atto di revisione che entrerà in vigore il 13 dicembre 2007.
I Paesi che, a quella data, non avranno ratificato il testo della revisione ne saranno automaticamente esclusi. Come noto, tale nuovo testo non comporta un sovvertimento dei principi di brevettabilità o delle procedure stabilite con la Convenzione del 1973, ma risponde alle esigenze di modernizzazione, armonizzazione e snellimento delle procedure manifestate sia dagli operatori del settore, sia dallo stesso Ufficio europeo dei brevetti.
Per quanto riguarda la struttura e il contenuto dell'atto che reca la revisione della Convenzione in oggetto, tale atto consta di nove articoli.
L'articolo 1 comprende 82 paragrafi, che modificano, sostituiscono o procedono all'abrogazione di numerosi articoli della Convenzione.
Osservo che il paragrafo 1 introduce l'articolo 4-bis, in base al quale, almeno ogni cinque anni, si riunirà una conferenza dei Ministri competenti per materia dei vari Stati contraenti, allo scopo di esaminare le questioni relative all'organizzazione e al sistema di brevetto europeo (cito le modifiche più importanti, naturalmente).
Il paragrafo 2 sostituisce l'articolo 11: la novità principale è costituita dal riconoscimento al consiglio di amministrazione della possibilità di includere, per un periodo limitato, esperti nazionali nelle materie giuridiche, nell'ambito della Commissione ampliata di ricorso.
Il paragrafo 10 sostituisce l'articolo 33 della Convenzione, così da consentire al consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti la modifica, entro determinati limiti, della Convenzione stessa, senza la necessità di negoziarne un nuovo testo.
Il paragrafo 11 opera la sostituzione dell'articolo 35, dettando una nuova disciplina in materia di voto nel consiglio di amministrazione.
All'articolo 2 dell'atto di revisione si procede alla sostituzione del protocollo interpretativo dell'articolo 69, allo scopo di promuovere una maggiore uniformità nell'applicazione dell'articolo stesso, da parte dei giudici nazionali.
L'articolo 3 autorizza il consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti a redigere un nuovo testo della Convenzione su un brevetto europeo, coordinato e armonizzato in base alle modifiche apportate dall'atto di revisione. Il nuovo testo sarà adottato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei tre quarti degli Stati contraenti, rappresentati e votanti. Dopo l'adozione, il nuovo testo diverrà parte integrante dell'atto di revisione.
Ciò che voglio soprattutto ricordare all'Assemblea è la tassatività della scadenza del 13 dicembre 2007: a tale data, gli Stati che non avranno ratificato l'atto di revisione non potranno più, come solitamente accade, rifarsi comunque al precedente testo, in quanto è stato dispostoPag. 46che, per non creare situazioni di difformità tra gli Stati, il vecchio testo della Convenzione del 1973 semplicemente decadrà. Ne consegue che la mancata ratifica entro il 13 dicembre 2007 comporterebbe la perdita di qualsiasi protezione in materia di riconoscimento dei brevetti nella regione europea, e naturalmente vi rendete conto delle conseguenze gravissime che si verificherebbero per gli operatori del settore e per la brevettabilità delle invenzioni nel nostro Paese.
PRESIDENTE. Deve concludere, per favore.
ALESSANDRO FORLANI, Relatore. Pertanto, raccomando una rapida approvazione del provvedimento in esame, affinché poi sia promulgato entro quella data.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
FAMIANO CRUCIANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il Governo, avendo anche chiara consapevolezza dei sentimenti dell'Assemblea e considerando molto brillante la relazione dell'onorevole Forlani, si rimette alla relazione del relatore.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche.