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Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 (A.C. 3095) (ore 10,21).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3095)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
La relatrice, onorevole Cioffi, ha facoltà di svolgere la relazione.
SANDRA CIOFFI, Relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e quello della Repubblica di Moldova del 7 dicembre 2006, finalizzato all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze civili.
In seguito alla dissoluzione dell'ex Unione sovietica, la Repubblica di Moldova ha acquistato l'indipendenza e, di conseguenza, ha avviato una serie di interessanti iniziative dal punto di vista economico e commerciale, soprattutto con i Paesi dell'Europa occidentale ed anche con l'Italia.
Nel tempo, queste relazioni si sono sempre più rafforzate. A tal proposito vorrei ricordare che diverse aziende italiane si sono localizzate in quel Paese e tantissimi cittadini della Moldova si sono stabilizzati in Italia con la conseguenza dell'apertura, nel nostro Paese, dell'ambasciata della Repubblica di Moldova.
Da tali provvedimenti è scaturita, quindi, la necessità di un preciso accordo che regolasse le problematiche relative all'assistenza giudiziaria, nonché al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze che le autorità giudiziarie di entrambi i Paesi si trovavano ad emettere. Ricordo che l'Accordo è formato da 25 articoli, suddivisi in quattro titoli.
Molto significativo è l'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, il quale precisa che le disposizioni dell'Accordo si applicano in materia civile, compresi il diritto commerciale, il diritto di famiglia e il diritto di lavoro. All'articolo 2 viene messo in risalto che i cittadini di ciascuna parte possono beneficiare dei medesimi diritti e della stessa protezione giuridica. Inoltre, attraverso l'articolo 5, viene sottolineato come le disposizioni previste per le persone fisiche siano applicate anche per quelle giuridiche.
Per quanto concerne le spese, l'articolo 11 prevede rimborsi esclusivamente per le spese sostenute per i periti, i testimoni e gli interpreti, nonché per quelle che derivano dalla notificazione o dalla prova richiesta, con l'osservanza di forme particolari.
Molto significativo è poi l'articolo 17, che pone le condizioni richieste affinché vengano riconosciute le sentenze in materia civile pronunciate dalle autorità giudiziarie di ciascuna parte. I criteri per cui l'autorità giudiziaria viene considerata competente sono poi previsti dall'articolo 18.
Inoltre, attraverso l'articolo 23, vengono fissate, per via diplomatica, le condizioniPag. 12 per risolvere eventuali controversie generate dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo.
Infine, vengono anche determinati i modi per l'entrata in vigore di tale Accordo.
Ricordo che il disegno di legge di ratifica è composto da quattro articoli, che prevedono: l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore (prevista dall'articolo 4).
In conclusione, alla luce delle finalità che si prefigge di raggiungere, dichiaro anche il voto favorevole del gruppo Popolari-Udeur sul disegno di legge di ratifica in esame.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
PATRIZIA SENTINELLI, Viceministro degli affari esteri. Signor Presidente, la puntuale relazione dell'onorevole relatrice mi permette di segnalare solo alcuni dei passaggi importanti, senza tornare sulle argomentazioni così approfonditamente esaminate.
Desidero solo segnalare che questo Accordo intende facilitare la cooperazione internazionale e civile tra l'Italia e la Repubblica di Moldova, al fine di una migliore amministrazione della giustizia. Per nostra parte, l'Accordo perfeziona la protezione giuridica dei cittadini e delle imprese italiane nei rapporti con le controparti moldove, conformemente ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
Questo nuovo strumento è sorto dall'esigenza di adeguare l'importante settore dell'assistenza giudiziaria civile, al profilo - fattosi più intenso in questi ultimi anni - cui sono improntate le relazioni tra l'Italia e la Moldova.
Infatti, l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, è stato firmato nell'ambito di una visita compiuta a Roma, il 7 dicembre 2006, dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, nonché Ministro degli esteri moldovo, Stratan. Tale visita ha consentito di porre basi solide per un'intensificazione dei rapporti bilaterali, resa tanto più opportuna dal fatto che, a partire dal 1o gennaio 2007, la Moldova confina con l'Unione europea.
Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le occasioni di incontro, sia a livello politico sia tra le amministrazioni, al fine di favorire l'instaurarsi di una collaborazione sempre più stretta nei molti settori di comune interesse, per proseguire il sostegno italiano al processo di modernizzazione della legislazione e dell'amministrazione della Moldova.
Ricordo - né è stata fatta menzione nella relazione - che la presenza di una consistente comunità Moldova nel nostro Paese, così come il crescente interesse delle aziende italiane per le opportunità di investimento in Moldova, rendono necessaria l'adozione di un quadro giuridico certo, più adeguato alle prospettive del rapporto che tale Accordo per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile fa presumere.
Per questo motivo, è bene che il disegno di legge di ratifica in discussione venga approvato al più presto.
PRESIDENTE. Prende atto che l'onorevole Gambescia, iscritto a parlare, rinuncia ad intervenire.
Non vi sono altri iscritti a parlare pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Avverto che pertanto non si darà luogo alle repliche.
(Esame degli articoli - A.C. 3095)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica.
Passiamo all'esame dell'articolo 1
(Vedi l'allegato A - A.C. 3095 sezione 1), al quale non sono state presentate proposte emendative.Pag. 13
Passiamo dunque ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 1.
(È approvato).
La Camera approva all'unanimità.
Passiamo all'esame dell'articolo 2
(Vedi l'allegato A - A.C. 3095 sezione 2), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 2.
(È approvato).
La Camera approva all'unanimità.
Ricordo che l'esame dell'articolo 3, relativo alla copertura finanziaria, è da intendersi accantonato.
Passiamo all'esame dell'articolo 4
(Vedi l'allegato A - A.C. 3095 sezione 3), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 4.
(È approvato).
La Camera approva all'unanimità.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.