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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO ALESSANDRO FORLANI SUL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 3298
ALESSANDRO FORLANI, Relatore. Illustrando il provvedimento in titolo, nel richiamare la legislazione nazionale in tema di disciplina delle doppie imposizioni e prevenzione dell'evasione fiscale, segnalo che la Convenzione e l'annesso Protocollo, siglati a Riga nel 1997 da Italia e Lettonia sulle doppie imposizioni, come adattati dal successivo scambio di note del dicembre 2004, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Lettonia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. La Convenzione, costituita da 33 articoli e, come accennato, da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE e si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio. Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Lettonia sono l'imposta sui redditi d'impresa, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sui beni. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma dell'accordo. In proposito, va osservato che lo scambio di note del 2004 ha modificato il testo dell'articolo 2 della Convenzione, al fine di aggiornare l'elenco delle imposte italiane considerate dalla Convenzione dopo l'abolizione, a partire dal 1o gennaio 1998, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Poiché in tal modo nell'ordinamento italiano è venuta a mancare ogni forma di imposizione sul patrimonio, lo scambio di note prevede che in caso di reintroduzione di tale fattispecie in Italia la Convenzione si applicherà ad essa. Si segnala che agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente. Gli articoli da 6 a 23 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7), a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e le royalties (articolo 12). Lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 10 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie. Per quanto invece concerne gli interessi e le royalties, vige inPag. 133entrambi i casi il limite massimo del 10 per cento. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale. Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una «base fissa», e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo non eccedente 183 giorni in un anno.
A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). Le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato e ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (articolo 19). Nell'articolo 22 sono state previste disposizioni volte a disciplinare la tassazione delle attività off-shore connesse all'esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali: in particolare è stato stabilito che le stesse si considerino svolte attraverso una stabile organizzazione qualora vengano effettuate per un periodo superiore ai trenta giorni nell'arco di dodici mesi. L'articolo 23 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente. L'articolo 24 concerne la tassazione del patrimonio, la quale, per quanto riguarda i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso dicasi per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo, sui quali la tassazione patrimoniale può avvenire sono nello Stato ove risiede l'effettiva direzione d'impresa. All'articolo 25 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.
Si segnala che agli articoli da 26 a 31 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione. Si prevede, inoltre, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi.Pag. 134
Di notevole rilievo appare l'articolo 30, in base al quale le agevolazioni che la Convenzione prevede non verranno applicate se il requisito della residenza che ne è condizione sia stato ottenuto al solo scopo di godere di tali benefici; parimenti, viene espressamente salvaguardata la facoltà di applicare tutte le disposizioni nazionali contro l'evasione e l'elusione fiscale nei confronti di transazioni tra imprese dei due Stati contraenti, se lo scopo di dette transazioni sia accertato essere il perseguimento di benefici non altrimenti reclamabili. Gli articoli 32 e 33 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.
Passando all'esame del disegno di legge, si segnala che esso consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 reca una norma di copertura finanziaria - e si tratta di una novità per quanto riguarda i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica delle Convenzioni sulle doppie imposizioni - in quanto, in base alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame come presentato al Senato, è stimata una riduzione di gettito per il fisco italiano. Mentre tale riduzione è stata quantificata dal Governo in 48.000 euro annui a decorrere dal 2007, durante l'esame al Senato tale importo è stato accresciuto a 51.000 euro. Il Senato ha inoltre aggiunto una previsione per la quale il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, evidentemente in relazione al carattere relativamente fluttuante del minor gettito. La copertura di detti oneri si consegue mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il disegno di legge in oggetto, come presentato al Senato, è corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) - peraltro erroneamente denominata «relazione tecnica» - dalla quale emergono due profili di interesse: in primo luogo, poiché la Convenzione modifica la potestà impositiva statale quale definita dal diritto nazionale, e dunque - come del resto già illustrato - comporta oneri finanziari, è necessaria l'autorizzazione parlamentare alla ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. In secondo luogo la Convenzione non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario: al contrario, l'ATN rileva l'opportunità di stipulare accordi in questa materia fra Stati membri dell'Unione europea, dato l'ancora limitato grado di comunitarizzazione degli aspetti della fiscalità diretta. In virtù del principio di sussidiarietà l'articolo 293 del Trattato istitutivo delle Comunità europee lascia espressamente agli Stati membri la facoltà di disciplinare la materia fiscale intesa alla eliminazione della doppia imposizione, tramite accordi da stipularsi in ambito bilaterale.
Alla luce di quanto finora illustrato auspica una valutazione complessivamente favorevole da parte dell'Assemblea sul provvedimento in titolo.