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CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE ALLA RELAZIONE DEL DEPUTATO PAOLETTI TANGHERONI SUL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 3304
PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, Relatore. Nell'ambito delle disposizioni generali contenute al Titolo I, all'articolo 1 è sancito l'impegno di ciascuna delle parti a prestare la più ampia assistenza nello svolgimento dei procedimenti giudiziari penali secondo le regole processuali della parte richiesta. Tale assistenza comprende, in particolare, la notificazione di citazioni o di altri atti giudiziari, l'interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di atti di procedura relativi all'acquisizione di prove, il trasferimento di persone detenute (nei casi previsti dall'articolo 8 della Convenzione in esame), la trasmissione dì sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziale, nonché delle informazioni relative alle condanne e ogni altra forma di assistenza prevista dalla legislazione della parte richiesta.
L'assistenza invece non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, né l'esecuzione di pene o misure sanzionatorie. In proposito si rileva che, nonostante non si faccia esplicito riferimento alle fattispecie incriminatrici sanzionate con la pena di morte quale condizione impeditiva alla collaborazione in campo penale, tale assunto risulta tuttavia contemplato nel più ampio richiamo, di cui all'articolo 2, alla possibilità di rifiutare l'assistenza nel caso che gli atti richiesti siano contrari ai principi fondamentali dello Stato cui è rivolta la richiesta.
Il Titolo II, invece, concerne l'attuazione dei citati obblighi di assistenza, prevedendo una dettagliata disciplina processuale al riguardo, con particolare riferimento a quel che concerne la trasmissione di atti e di oggetti, la notificazione degli atti e la comparizione delle persone. È altresì presente una puntuale disciplina delle spese, sostenute di norma, ai sensi dell'articolo 15 del titolo III, dalla parte richiesta.
Tra le disposizioni meritevoli di attenzione, si evidenzia poi l'ampliamento della previsione relativa alla comparizione del teste detenuto contenuta nell'articolo 8: essa potrà realizzarsi non solo per lo svolgimento di atti di ricognizione o di confronto, ma per qualsiasi attività di indagine e di giudizio.
Segnalando che il testo dell'Accordo in esame è stato elaborato in coerenza con i più recenti orientamenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria penale, precisa che il disegno di legge si compone di quattro articoli, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le norme diPag. 132copertura degli oneri finanziari - quantificati nella misura di 24.100 euro annui a decorrere dal 2007 - e l'entrata in vigore.
Alla luce delle suddette considerazioni, propongo di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge A.S. n. 1751.