Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Discussione della proposta di legge: Realacci: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (A.C. 17-C) (ore 17,10).
(Discussione sulle linee generali - A.C. 17-C)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto, altresì, che la VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, deputato Lomaglio, ha facoltà di svolgere la relazione.
ANGELO MARIA ROSARIO LOMAGLIO, Relatore. Signor Presidente, il nostro lavoro ha potuto sicuramente giovarsi dell'impegno profuso dalla I e dalla II Commissione in sede di espressione dei prescritti pareri; pertanto, le determinazioni che si sono raggiunte sono in gran parte coincidenti con quelle già espresse con riferimento alla proposta legislativa concernente la Commissione antimafia.
Onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame che ha come finalità l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, è stata già approvata dalla Camera nella seduta del 6 luglio 2006 e successivamente modificata dal Senato, nella seduta del 19 luglio 2006.
Nel preannunciare sin d'ora che l'VIII Commissione propone all'Assemblea una nuova modifica al testo, illustro preliminarmente il contenuto delle modifiche approvate dal Senato. Si tratta in primo luogo della soppressione dell'articolo 4, che prevedeva - nel testo approvato definitivamente dalla Camera - una procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione di inchiesta, di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti. La soppressione della disposizione sembrerebbe essere stata richiesta dall'altro ramo del Parlamento per motivazioni esattamente opposte a quelle che avevano indotto la Camera ad inserirla nel testo: infatti, ilPag. 78Senato ha ritenuto che tale disposizione potesse creare i presupposti per un improprio ampliamento, oltre i limiti costituzionali, dei poteri della Commissione di inchiesta. Proprio per tale ragione, peraltro, il Senato ha approvato anche un'ulteriore modifica, aggiungendo un periodo al comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge, che stabilisce il divieto per la Commissione di adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale e alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Con riferimento a tale ultima modifica, rilevo che, sebbene la finalità sottesa all'intervento modificativo compiuto presso il Senato possa essere nella sostanza condivisibile, la soluzione adottata in concreto, limitando in misura rilevante i poteri di inchiesta attivabili dalla Commissione, potrebbe comportare il rischio di pregiudicare seriamente l'efficacia dell'attività di inchiesta, soprattutto con riferimento alla impossibilità di disporre l'accompagnamento coattivo di un testimone o di procedere al sequestro di corrispondenza.
Per tale ragione, nel corso dell'esame in sede referente, è stata approvata una modifica a tale disposizione allo scopo di recepire la condizione contenuta nel parere della I Commissione (Affari costituzionali); con la predetta modifica si dispone che la Commissione di inchiesta non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, nonché aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni, consentendo comunque alla Commissione di disporre l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
Ricordo, peraltro, che la I Commissione (Affari costituzionali) ha approvato un emendamento di analogo tenore nel corso dell'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, testè approvata dall'Assemblea.
In conclusione, raccomando l'approvazione del provvedimento in esame così come modificato dalla VIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente. Ricordo, infatti, che, al comma 3 dell'articolo 1, il testo originario del secondo periodo è stato sostituito con la seguente frase: «La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni».
Su tale emendamento si è registrato il voto unanime della Commissione ambiente, mentre non sono state presentate ulteriori proposte emendative.
PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinunzia ad intervenire.
Constato l'assenza dell'onorevole Dussin, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunziato.
Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.