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Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (A.C. 626 ed abbinate).
PRESIDENTE. Avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.
Dichiara aperta la discussione sulle linee generali, della quale è stato chiesto l'ampliamento.
GRAZIELLA MASCIA (RC-SE), Relatore. Illustra il contenuto del testo unificato in discussione, che prevede l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private dalla libertà personale, al fine di introdurre forme di controllo della legalità nei luoghi di privazione della libertà personale e di creare meccanismi di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, anche in risposta a sollecitazioni in tal senso provenienti da organismi europei e tenendo conto della giurisprudenza costituzionale in materia. Sottolineato quindi che il Garante dovrebbe svolgere, tra l'altro, un ruolo propositivo, di prevenzione e di mediazione, oltre che di deterrenza rispetto al rischio di abusi, ritiene si possa valutare l'opportunità di ampliare le competenze da attribuire all'istituenda figura, anche per consentire all'Italia di svolgere un ruolo più incisivo nell'ambito degli organismi dell'ONU preposti alla tutela dei diritti umani.
LUIGI MANCONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.
MARCO BOATO (Verdi). Rilevato che il provvedimento in discussione rappresenta, tra l'altro, una positiva risposta a sollecitazioni provenienti da pronunzie della Corte costituzionale, osserva che il proficuo lavoro svolto in Commissione ha consentito di predisporre un testo ampiamente soddisfacente, anche se suscettibile di ulteriori integrazioni, volte in particolare a recepire il parere della II Commissione. Sottolineato quindi che il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale potrà costituire un importante punto di riferimento anche per le positive iniziative assunte in tal senso a livello locale, dichiara di condividere, a nome del suo gruppo, l'ipotesi prospettata dal relatore di un ampliamento dei poteri ad esso attribuiti in materia di tutela dei diritti umani, anche in vista di una valorizzazione del ruolo svolto dall'Italia nell'ambito degli organismi internazionali a ciò preposti.
GABRIELE BOSCETTO (FI). Manifesta l'orientamento contrario del suo gruppo sul testo unificato in discussione, non condividendo, tra l'altro, il complesso delle competenze attribuite al Garante dei diritti Pag. VIdelle persone detenute o private della libertà personale, che giudica eccessivamente ampie: preannunzia quindi la presentazione di proposte emendative relative, in particolare, ai poteri concernenti i soggetti trattenuti presso le camere di sicurezza ed i centri di permanenza temporanea.
DANIELE FARINA (RC-SE). Sottolineata la necessità di istituire una figura di garanzia per le persone detenute o private della libertà personale, come per altro già previsto a livello locale, osserva che il testo unificato in discussione colma un ritardo dell'Italia rispetto ad altri paesi dell'Unione europea. Ritiene peraltro che al Garante dei diritti delle persone detenute debbano essere attribuiti ampi poteri di intervento al fine di assicurargli piena ed efficace operatività.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI (AN). Ricordato preliminarmente che il suo gruppo non esprimerebbe contrarietà nei confronti di un provvedimento che si proponesse di ampliare la tutela dei diritti della persona, manifesta un orientamento contrario al testo unificato in discussione, che - essendo frutto di un velleitario ed ideologico compromesso «buonista» - attribuisce al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà competenze che interferiscono con quelle già attribuite alla magistratura di sorveglianza, rischiando di determinare confusione, conflitti e contenziosi. Preannunzia quindi la presentazione di proposte emendative, ribadendo che il doveroso contemperamento tra il principio della certezza della pena e l'esigenza di assicurare il rispetto dei diritti della persona detenuta dovrebbe essere conseguito potenziando le strutture esistenti.
FEDERICO PALOMBA (IdV). Nell'auspicare un costruttivo confronto sul testo unificato in discussione, al fine di pervenire ad una sua più equilibrata formulazione, ribadisce le principali perplessità espresse dal suo gruppo, relative, in particolare, alla natura giuridica del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ritenendo che spetti ad esso una funzione di verifica delle determinazioni adottate dalla magistratura di sorveglianza, anche al fine del rispetto di principi costituzionalmente sanciti. Manifestando pertanto forti dubbi sull'eventuale attribuzione all'istituendo organismo di poteri di decisione, di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, evidenzia inoltre la pletoricità della sua composizione, ritenendo preferibile una configurazione monocratica. Si riserva infine di esprimere l'orientamento del suo gruppo sul testo unificato in esame alla luce dell'andamento del dibattito sulle proposte emendative presentate.
JOLE SANTELLI (FI). Pur condividendo in linea di principio l'opportunità di una figura di garanzia dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, esprime un orientamento contrario al testo unificato in discussione, paventando il rischio che esso ingeneri maggiore confusione nel sistema penitenziario. Nell'evidenziare l'opportunità di una ridefinizione del ruolo della magistratura di sorveglianza, riterrebbe necessario circoscrivere l'attività dell'istituendo Garante alle strutture penitenziarie, escludendo quelle di natura amministrativa, come i centri di permanenza temporanea. Si riserva infine di modificare eventualmente l'orientamento espresso, alla luce dell'andamento del dibattito sulle proposte emendative presentate.
SESA AMICI (Ulivo). Nel richiamare l'opportunità di tutelate i diritti inviolabili della persona anche se detenuta, ritiene necessario attribuire poteri effettivi al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale al fine di consentire l'efficace perseguimento delle finalità che si prefigge la sua istituzione, riservando alla magistratura un intervento di ultima istanza.
FRANCESCO ADENTI (Pop-Udeur). Richiamati i principi costituzionalmente posti a tutela delle persone private, per Pag. VIIqualunque motivo, della libertà personale e le norme internazionali su tale materia contenute in accordi siglati dall'Italia, evidenzia l'opportunità di prevedere un'autorità indipendente che vigili sul rispetto dei diritti dei detenuti e si configuri come strumento di supporto della magistratura di sorveglianza. Giudica quindi equilibrato e complessivamente efficace il provvedimento in discussione, volto a colmare una lacuna dell'ordinamento nazionale, esprimendo altresì un orientamento favorevole in linea di principio all'ipotesi di modifica del testo prospettata dal relatore.
MANLIO CONTENTO (AN). Dichiara di non condividere le modifiche - delle quali sottolinea il carattere meramente politico - apportate nel corso dell'iter in Commissione alla proposta di legge presentata dal deputato Mazzoni; giudica errato, in particolare, attribuire al Garante dei diritti delle persone detenute poteri già propri della magistratura di sorveglianza, segnatamente con riferimento alla verifica delle procedure seguite nei confronti delle persone trattenute presso le camere di sicurezza o i centri di permanenza temporanea ed all'annullamento di atti ritenuti illegittimi.
MARIA FORTUNA INCOSTANTE (Ulivo). Premesso che appare opportuno sgomberare il campo da visioni pregiudiziali o ideologiche rispetto alla materia oggetto del testo unificato in discussione, sottolinea la necessità di individuare una figura terza che garantisca i diritti delle persone private della libertà senza sovrapporsi alla magistratura di sorveglianza, ma anzi coadiuvandola nei compiti ad essa assegnati. Auspica quindi che, anche attraverso l'accoglimento di proposte emendative finalizzate a migliorare ulteriormente il provvedimento in esame, il Parlamento vari una normativa conforme alla disciplina vigente in altri paesi europei.
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
GRAZIELLA MASCIA (RC-SE), Relatore. Nel ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nella discussione, ribadisce la necessità di tenere conto della peculiarità della situazione italiana nel definire la figura del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, al quale dovrà essere assicurata un'effettiva possibilità di intervento.
LUIGI MANCONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Premesso che il testo unificato in discussione è finalizzato a colmare il deficit di attenzione determinatosi rispetto ai diritti soggettivi collegati alla specificità di un particolare status, richiama le ragioni per le quali appare opportuna l'istituzione di un Garante terzo rispetto alla magistratura di sorveglianza. Rilevato inoltre che il Governo intende rimettersi alle determinazioni della Camera circa le soluzioni da adottare in merito a specifiche questioni sollevate, sottolinea comunque la necessità di fornire risposte efficaci sul piano della tutela dei diritti delle persone private della libertà, nell'interesse sia dei detenuti sia del personale che opera con professionalità negli istituti di pena.
PRESIDENTE. Avverte che sono state presentate la questione pregiudiziale Maroni n. 1 e la questione sospensiva Maroni n. 1.
Rinvia quindi il seguito del dibattito al prosieguo della seduta.